Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33166 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33166 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12348/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende; con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 2278/2023, depositata il 28/03/2023 e notificata in pari data. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1038/2017, il Tribunale di Civitavecchia accoglieva l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE (di qui in avanti RAGIONE_SOCIALE) e revocava il decreto n. 343/2011 con cui le era stato ingiunto il pagamento di euro 38.491,24 in favore di RAGIONE_SOCIALE, gestore dello scalo aereo di Fiumicino (per brevità, d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE), per l’espletato servizio di controllo bagagli da stiva.
La vicenda traeva origine dal decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 14 marzo 2003, il quale, in attuazione del Regolamento CE 2320/2002, aveva imposto al vettore aereo di riscuotere dal passeggero il corrispettivo per il servizio di controllo di sicurezza al 100% dei bagagli da stiva, riversandolo, poi, al gestore del servizio aeroportuale, e, al contempo, dandone adeguata informazione al passeggero, con indicazione sul biglietto del corrispettivo versato a tale titolo.
In data 3 giugno 2003, l’RAGIONE_SOCIALE accertava la rispondenza dei servizi espletati da RAGIONE_SOCIALE agli standard tecnici e dichiarava esecutiva la riscossione dei predetti corrispettivi.
Con nota successiva dell’11 giugno 2003, la stessa RAGIONE_SOCIALE stabiliva che i detti corrispettivi dovessero essere applicati ai titoli di viaggio a partire da quelli emessi per partenze da effettuarsi dal 26 giugno 2003 in poi.
Tale nota ultima nota veniva annullata dal TAR Lazio, con sentenza n. 13847/2010, confermata con sentenza n. 5784/2011 del Consiglio di Stato.
RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che l’annullamento di detta nota avesse reso i rimborsi a carico dei vettori in favore del gestore aeroportuale esigibili ad ogni effetto dal 3 giugno 2003, in base all’art. 1, comma 2, del d.m. del 14 marzo 2003, in quanto a tale data RAGIONE_SOCIALE aveva accertato la piena conformità del servizio di controllo bagagli da stiva del gestore RAGIONE_SOCIALE rispetto a quanto richiesto dalla normativa, pretendeva dal vettore RAGIONE_SOCIALE il corrispettivo per il servizio di controllo sicurezza sul 100% bagagli stiva per il periodo intercorrente dal 3 giugno 2003 al 26 giugno 2003 e otteneva a tale titolo il decreto ingiuntivo per cui è causa.
Nel giudizio di opposizione attivato da RAGIONE_SOCIALE, con la comparsa di costituzione, lamentando che RAGIONE_SOCIALE non solo non avesse corrisposto le somme relative ai servizi di controllo dei bagagli da stiva nel periodo 3-26 giugno 2003, ma altresì che avesse continuato a non rimborsare il medesimo servizio anche nei periodi successivi, rappresentava che il credito pari ad euro 38.481,94 oggetto dell’ottenuto provvedimento monitorio era stato così determinato: a) euro 19.737,89 erano relativi al periodo 3-25 giugno 2003, b) euro 2.751,10 riguardavano il periodo 26-30 giugno 2003, c) euro 7.906,85 erano dovuti per il periodo 1-30 luglio 2003, d) euro 4.264 erano relativi al periodo 1-31 agosto 2003.
Il Tribunale di Civitavecchia riteneva che RAGIONE_SOCIALE avesse, con la suddetta comparsa di risposta, allegato fatti costitutivi nuovi che, in quanto tali, dichiarava inammissibili, e rilevava che: i) RAGIONE_SOCIALE si era attenuta alle prescrizioni dell’RAGIONE_SOCIALE, applicando il corrispettivo per il controllo bagagli, come indicato nella nota dell’11 giugno 2003; ii) il suo credito trovava causa del d.m. del 14 marzo 2003 e nella citata nota di RAGIONE_SOCIALE, il cui annullamento non poteva determinare l’obbligo per RAGIONE_SOCIALE di pagamento dei corrispettivi che non aveva applicato ai passeggeri, sulla base della nota stessa, e che dagli stessi non poteva più pretendere; iii) il
principio della irretroattività amministrativa e tariffaria rendeva illegittima la pretesa di RAGIONE_SOCIALE; iv) la questione del recupero RAGIONE_SOCIALE somme non riscosse, giusta la nota di RAGIONE_SOCIALE dell’11 giugno 2003, riguardava non il rapporto tra il gestore ed i vettori, ma il rapporto tra il gestore e le amministrazioni.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 2278/2023, resa pubblica il 28/03/2023 e notificata in pari data, ha accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE ed ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 343/2011, confermandone l’esecutorietà.
In particolare, il giudice a quo ha ritenuto che:
–RAGIONE_SOCIALE non aveva inammissibilmente allegato fatti costitutivi nuovi rispetto a quelli fatti valere con l’ingiunzione, ma si era limitata, con la comparsa di costituzione, a quantificare diversamente l’importo spettantele, pretendendo il corrispettivo per il servizio espletato non solo per il periodo 3-26 giugno 2003, ma anche per i successivi mesi del 2003 e del 2004;
RAGIONE_SOCIALE si era attenuta alle prescrizioni dell’RAGIONE_SOCIALE, applicando il corrispettivo per il controllo bagagli, come indicato nella nota del 5 giugno 2003 che aveva attestato la conformità dell’espletato servizio di controllo dei bagagli da stiva ai requisiti richiesti dalle disposizioni del Programma nazionale di sicurezza; con successiva nota dell’11 giugno 2003 RAGIONE_SOCIALE definiva la decorrenza dell’esigibilità dei corrispettivi spettanti al gestore aeroportuale a partire dai titoli di viaggio emessi dalle 48 ore successive alla ricezione della nota per partenze da effettuarsi dal 26 giugno 2003; l’annullamento con sentenza n. 13847/2010 del Tar Lazio, confermata con sentenza n. 5784/2011 del Consiglio di Stato, di detta ultima nota rendeva effettivo l’obbligo di pagamento, senza ostacolo nel fatto che l’appellata non potesse più recuperare tali importi dai passeggeri;
-trovando l’obbligo di pagamento della tariffa causa nel d.m. del 14 marzo 2003 che aveva dettato le disposizioni inerenti i corrispettivi per il controllo di sicurezza sul 100% dei bagagli da
stiva, da eseguirsi a cura dei gestori aeroportuali, non poteva parlarsi di applicazione retroattiva della tariffa generata dall’annullamento della nota RAGIONE_SOCIALE nel richiamato giudizio amministrativo;
non poteva dubitarsi della prova del credito, perché ogni fattura era accompagnata da una nota analitica dei voli e dall’indicazione del numero dei bagagli controllati;
-l’eccezione impeditiva, cioè il fatto che la riscossione del corrispettivo dovesse essere riportata nel biglietto aereo, era rimasta da parte dell’eccipiente sfornita di prova.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per la cassazione di detta pronuncia, formulando undici motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni scritte.
Entrambe le parti, in vista dell’odierna Camera di Consiglio, hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, così rubricato: «ai sensi dell’art 360, comma 1, n. 4) c.p.c., per error in procedendo. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.112, 115, 183 c.p.c. e 2697 c.c», la ricorrente attinge la statuizione con cui il giudice a quo , riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha ritenuto ammissibile la modifica della domanda monitoria operata da RAGIONE_SOCIALE nei termini già riferiti.
La sua tesi è che, avendo RAGIONE_SOCIALE fondato la domanda monitoria esclusivamente sulla circostanza che la nota RAGIONE_SOCIALE dell’11 marzo 2003 era stata annullata dal giudice amministrativo, e avendo limitato la sua pretesa al periodo dal 3 giugno al 25 giugno 2003, proprio in correlazione con gli effetti prodotti da tale annullamento, quando poi con la comparsa di costituzione e
risposta nel giudizio di opposizione aveva modificato la domanda basandola, in parte (per euro 19.737,89), sul fatto, precedentemente non dedotto, che RAGIONE_SOCIALE non avesse versato il corrispettivo per il servizio di controllo dei bagagli da stiva anche per i voli in partenza dopo il 25 giugno 2003 -l’onere di provare un fatto (nuovo) controverso: se per il mancato pagamento del servizio espletato prima del 25 giugno 2003 RAGIONE_SOCIALE si era attenuta alla nota RAGIONE_SOCIALE dell’11 giugno 2003 poi annullata, per pretendere il corrispettivo del servizio espletato dopo detta data era tenuta a provare un fatto diverso; di conseguenza, la domanda avente ad oggetto il corrispettivo per il servizio prestato dopo il 25 giugno 2003 avrebbe dovuto essere considerata nuova, come correttamente aveva ritenuto il Tribunale.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, vanno meglio chiariti i termini in cui RAGIONE_SOCIALE ha «modificato» nel giudizio di opposizione la domanda proposta in sede monitoria: come dimostrato dalla ricorrente (doc. 6 allegato al ricorso), il provvedimento monitorio era stato chiesto per i servizi di controllo dei bagagli da stiva prestati nel periodo 3- 25 giugno 2003, come da prospetto e fatture allegate, e quantificato in euro 38.491,24 (doc. 7 allegato al ricorso).
Con la comparsa di costituzione (doc. 8 allegato al ricorso), RAGIONE_SOCIALE aveva precisato che, proprio come risultava dal prospetto allegato al ricorso per il provvedimento monitorio, l’importo di euro 38.491,24 non era relativo esclusivamente al periodo 3-25 giugno 2003, ma comprendeva anche la pretesa del corrispettivo per il periodo successivo, che era stata già oggetto di solleciti e diffide rivolti all’opponente.
Ciò che è denunciato come quid novi è dunque costituito da una più precisa determinazione della causa degli importi pretesi, il cui dettaglio era già comunque deducibile dal prospetto allegato al ricorso monitorio (erano rimasti immutati sia l’importo complessivo
richiesto che le singole fatture da cui derivava il credito che si riferivano evidentemente anche ad un periodo successivo al 23/06.2023: v. p. 6 della sentenza impugnata), non solo in termini di quantum , ma anche in termini di an .
Invero, nel ricorso per decreto ingiuntivo, tenuto conto che l’importo richiesto era sì indicato come dovuto per il periodo dal 3 al 26 giugno 2003 e, tuttavia, correlato (a) ad una diffida del 12/10/2010, che veniva indicata in calce al ricorso come documento 6 e che faceva riferimento al periodo fra il giorno 3 giugno ed il giorno 19 maggio 2004, seguita da conteggio ed indicazione analitica del servizio prestato proprio per quel periodo, nonché ad una «lettera contestazione» indicata come allegato 7 di risposta della qui ricorrente, sussisteva un mero errore materiale. Tale errore era percepibile naturalmente in via immediata dal giudice che emise il decreto sulla base dell’analitica documentazione indicata come allegata e ciò anche sulla base degli allegati ai documenti indicati e comportava la percezione che l’importo richiesto era relativo al maggior periodo su indicato.
Trattavasi però anche di errore materiale perfettamente percepibile dalla qui ricorrente e ciò sulla base della sola lettura del ricorso e del collegamento RAGIONE_SOCIALE sue enunciazioni e, dunque, anche di quella errata, alla indicazione dei due allegati: infatti, l’indicazione di una diffida e della contestazione non poteva che far percepire all’odierna ricorrente che l’importo era in realtà relativo al periodo maggiore sopra indicato.
Ciò è fatto manifesto dalla circostanza che nella citazione in opposizione la qui ricorrente non sollevò alcuna rimostranza circa la non adeguatezza dell’importo al periodo erroneamente indicato ed anzi indicò fra le contestazioni effettuate alle pretese stragiudiziali avversarie anche la lettera di contestazione del 23 novembre 2010 (si veda punto 12 della citazione) indicata come allegato 7 nel ricorso monitorio.
Da queste considerazioni segue che parte resistente nella propria comparsa di risposta ebbe solo a rimediare ad un errore materiale e nemmeno può dirsi che procedette ad una vera e propria precisazione della domanda. Il primo giudice avrebbe dovuto semplicemente prendere atto -e prima ancora la qui resistente sostenerlo – che di correzione di errore materiale si trattava e così avrebbe dovuto motivare sull’appello la Corte capitolina.
Il dispositivo di appello sul punto è corretto, ma ne va corretta la motivazione nel senso indicato, nel rispetto dell’art. 366 n. 6 cod.proc.civ. e dell’art. 369, n. 4 cod.proc.civ., precisando cioè che non era stata affatto modificata la pretesa creditoria, bensì si era provveduto a correggere un errore materiale, emergente dagli atti allegati alla richiesta di provvedimento monitorio (depositati dalle parti in questa sede).
Vero è – e lo si precisa solo a fini nomofilattici – che, comunque, anche la eventuale modifica e/o mutamento della domanda sarebbero stati legittimi, salvo incidere sulla debenza RAGIONE_SOCIALE spese della fase monitoria, di cui parte ricorrente non si lamenta, alla luce del più recente orientamento di questa Corte e, in specie, di Cass., Sez. Un., 15/10/2024, n.26727, a mente della quale «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione», che RAGIONE_SOCIALE potesse puntualizzare l’origine della sua pretesa.
Deve precisarsi, infatti, che:
il giudizio di opposizione è «un giudizio ordinario, ma con un quid pluris che si concretizza nel fatto che «si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio», che detta «prosecuzione» non costituisce un post hoc , bensì un propter
hoc perché avviene «non quale giudizio autonomo», che detto difetto di autonomia ne permette la qualificabilità quale «fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo»;
– le pronunce RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite del 2015, (n. 12310 del 15/06/2015), e del 2018 (n. 22404 del 13/09/2018 ) hanno imposto di rivedere «la «stretta» sull’attività processuale dell’opposto effettivamente rinvenibile nella giurisprudenza anteriore a cristallizzare subito «la regiudicanda salva la ricorrenza di legittime pretese riconvenzionali», concedendo anche all’opposto l’ampliamento difensivo del thema decidendum originario che le Sezioni Unite hanno riconosciuto in generale alle parti: v. Cass. 24/03/ 2022 n. 9633 che ha riconosciuto all’opposto la facoltà di integrare il thema decidendum nella comparsa di costituzione e risposta, sciogliendo così il pieno novum dai limiti della reconventio reconventionis : «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi RAGIONE_SOCIALE stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dell’art. 183 c.p.c.»; v. anche Cass. 22/11/ 2023 n. 27183; Cass. 27/11/ 2023 n. 32933);
non è più sostenibile, dunque, una lettura restrittiva del ruolo dell’opposto, come parte legittimata soltanto a proporre domanda riconvenzionale; di conseguenza può non solo proporre domande reattive (riconvenzionali), ma anche domande che (v. Cass., Sez. Un., n. 22404/2018) «rientrano nell’area sostanziale sottesa alla domanda originarie, ovvero domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse» (Cass. 18/03/2025, n. 7236)
-la sussistenza di detto interesse supera l’inibizione alla proposizione di una domanda diversa/nuova, quanto a causa petendi e petitum, rispetto alla prospettazione originaria, potendo spingere l’opposto ad esercitare lo ius variandi non nella comparsa di risposta, bensì nello sviluppo ulteriore del processo anche nel caso in cui non abbia l’opponente contribuito con alcunché in questo «slittamento in avanti» : e dunque nella prima udienza e nella memoria ex art. 183, 6° comma, n.1 cod.proc.civ. (Cass. 21/03/2024 n. 7592).
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., «error in iudicando per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.m. 14 marzo 2003».
La sentenza impugnata è denunciata come errata perché il giudice a quo non avrebbe considerato che il vettore ha solo il compito di riscuotere e di riversare, ossia di mero intermediario, né che la sentenza del TAR, benché richiamata, aveva precisato che non era preclusa «l’attivazione di altre forme di tutela pure previste dall’ordinamento, tra cui quella risarcitoria, prevista in via generale dall’art. 35 del d.lgs. n.80 del 1998, come modificato ed integrato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, a fronte della cristallizzazione degli effetti per omessa adozione nei termini del provvedimento, e l’assenza di qualunque previsione nello stesso
provvedimento di meccanismi atti ad elidere gli effetti dannosi derivanti dall’attivazione del servizio senza copertura tariffaria» ed aveva escluso l’applicazione retroattiva del corrispettivo, là dove aveva affermato: «Né è prospettabile stante il principio generale di irretroattività in materia amministrativa e tariffaria, l’applicazione retroattiva della determinazione in argomento, o la riparametrazione dell’importo finalizzata a consentire il recupero RAGIONE_SOCIALE somme che, prima dell’introduzione del corrispettivo, non si sono potute percepire».
Il motivo che, consta di due parti, è nel suo complesso inammissibile.
La prima evoca, a torto, il fatto che il passeggero sia il soggetto che doveva sopportare il costo di cui trattasi: il d.m. del 14 marzo 2013, infatti, obbligava la ricorrente a riscuoterlo.
La seconda fa riferimento ad una contraddizione tra la soluzione adottata dalla Corte territoriale e la motivazione del TAR, nella parte riportata, ma senza offrire argomenti a supporto della tesi sostenuta, cioè senza fornire spiegazione della pretesa contraddizione.
La ricorrente -ferma l’assorbenza di tale rilievo e se esso fosse superabile -risulterebbe comunque avere tratto conseguenze erronee dalla sentenza del TAR, di cui ha in tutta evidenza travisato la ratio , e ciò l’ha indotta a costruire avverso la impugnata sentenza una censura priva di consistenza. Il giudice amministrativo, infatti, aveva accolto la richiesta risarcitoria di RAGIONE_SOCIALE con riferimento al mancato percepimento del compenso per l’attività svolta dal 1° febbraio 2003 al 3 giugno 2003, proprio perché aveva escluso che RAGIONE_SOCIALE risultasse percepire le somme che le spettavano invocando l’applicazione retroattiva della tariffa ovvero la rideterminazione dell’importo.
Il ricorso per decreto ingiuntivo per cui è causa ha riguardato il mancato pagamento del corrispettivo per il periodo successivo al 3
giugno 2023, in considerazione della debenza dello stesso a seguito dell’annullamento della nota RAGIONE_SOCIALE dell’11 giugno 2023; quindi non è in discussione la retroattività della tariffa, ma, come ritenuto dalla Corte territoriale, della spettanza di detto corrispettivo per avere RAGIONE_SOCIALE espletato un servizio obbligatorio: corrispettivo che la creditrice aveva recuperato per effetto della condanna risarcitoria ottenuta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE solo in parte e cioè fino al 2 giugno 2003; l’obbligo di corrispondere la restante parte ha reputato che trovasse la sua fonte nel d.m. del 14 marzo 2003 e lo ha posto a carico del vettore aereo.
3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.
La sentenza del TAR, che aveva dichiarato la illegittimità in parte qua della nota RAGIONE_SOCIALE dell’11 giugno 2003 e ne aveva disposto l’annullamento, era stata resa nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni convenute in giudizio da RAGIONE_SOCIALE, ossia del RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE. Invece la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile detta sentenza anche nei suoi confronti, sebbene, con ogni evidenza, non fosse stata parte di quel giudizio; di conseguenza, avrebbe violato il principio della res iudicata , sotto il profilo soggettivo, in quanto ai sensi dell’art. 2909 c.c. la sentenza del TAR non poteva che produrre effetti tra le parti e i loro aventi causa.
Il motivo è infondato.
Nel premettere che la sentenza di annullamento del giudice amministrativo produce effetti di tipo caducatorio o eliminatorio, ripristinatorio e conformativo, che l’effetto caducatorio implica la rimozione dell’atto impugnato e dei suoi effetti retroattivamente, che l’effetto demolitorio investe anche gli atti successivi che siano stati adottati sul presupposto dell’atto annullato, che l’effetto conformativo incide sull’attività futura dell’amministrazione tenuta
a conformarsi alla regola di diritto affermata dalla sentenza di annullamento, che solo gli effetti conformativi operano inter partes , là dove gli effetti demolitori/ripristinatori della pronuncia possono prodursi anche erga omnes , in considerazione della natura dell’atto impugnato, del tipo di vizio, del tipo di effetto prodotto dal giudicato, dell’inscindibilità degli effetti dell’atto o dell’inscindibilità del vizio dedotto (v. Cons. Stato 21/02/2025, n.1490), deve osservarsi che si evince chiaramente dalle pp. 6-7 della sentenza del Consiglio di Stato (all. n. 5 al ricorso) che la nota RAGIONE_SOCIALE dell’11 giugno 2003 è stata ritenuta, proprio al contrario di quanto sostiene la ricorrente, un provvedimento «di natura tariffaria e valido sull’intero territorio nazionale» nonché un «’atto a contenuto generale e inscindibile’ e con riguardo a tale fattispecie, la decisione di annullamento di cui a Cons. Stato, VI, 12 gennaio 2009, n. 65 acquista efficacia erga omnes , trattandosi di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri».
4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.m. 14 marzo 2003 e dell’art. 2909 cod.civ.
Il giudice a quo ha escluso che possa farsi questione di applicazione retroattiva, perché una volta venuta meno la nota dell’RAGIONE_SOCIALE, il corrispettivo per il servizio reso trovava fonte nel d.m. 14 marzo 2003, ma non avrebbe tenuto conto che la nota di RAGIONE_SOCIALE dell’11 giugno 2003 aveva individuato specifiche modalità di riscossione che impedivano al vettore di riscuotere il corrispettivo dal passeggero, al di fuori dei termini indicati nella nota stessa e che incontrovertibilmente il Tar aveva escluso «l’applicazione retroattiva della determinazione in argomento, o la riparametrazione dell’importo finalizzata a consentire il recupero RAGIONE_SOCIALE somme che, prima dell’introduzione del corrispettivo, non si sono potute percepire». Se si seguisse la tesi della Corte
territoriale, secondo la ricorrente, ad un litisconsorte necessario pretermesso si imporrebbe il versamento del corrispettivo deciso in un giudizio al quale è rimasto estraneo
Il motivo è infondato.
I giudici amministrativi hanno annullato la delibera RAGIONE_SOCIALE dell’11 giugno 2003, poiché essa aveva posticipato la esigibilità del corrispettivo dovuto illegittimamente; la caducazione del provvedimento posticipatorio ha determinato il venir meno degli effetti posticipatori prodotti dal provvedimento stesso, con conseguente ripristino della situazione preesistente, vale a dire la dovutezza dell’obbligo di pagamento del corrispettivo come previsto dal d.m. del 14 marzo 2023.
Con il quinto motivo la ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e del principio di legalità, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.
La ricorrente nega che RAGIONE_SOCIALE possa pretendere la corresponsione del corrispettivo per il servizio espletato , in conseguenza dell’annullamento della nota RAGIONE_SOCIALE dell’11 giugno 2003, non potendo mettere in discussione determinazioni tariffarie che già avevano avuto integrale effetto sui destinatari diretti ed indiretti, se non incorrendo nella violazione del principio di diritto costituzionalmente garantito al buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e il principio di legalità sotto il profilo della certezza dei rapporti giuridici.
Il motivo è inammissibile.
Premesso l’assorbente rilievo dell’effetto erga omnes dell’annullamento della nota RAGIONE_SOCIALE dell’11 giugno 2003 (v. supra § 3), avendo la Corte territoriale escluso che il diritto al corrispettivo di RAGIONE_SOCIALE trovasse causa nell’applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALE tariffe, l’illustrazione del motivo è del tutto priva di sostanza, perché si basa su una premessa in iure che non trova riscontro nelle statuizioni della sentenza impugnata. Il che destina il motivo
all’inammissibilità, perché per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione; l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale, di conseguenza, può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere. Un motivo diversamente formulato sarebbe inidoneo al raggiungimento dello scopo, risolvendosi nella proposizione di un non motivo, espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ. e nell’art. 375 cod.proc.civ. con il riferimento alla mancanza dei motivi (Cass. 16/04/2021, n. 10128; Cass. 10/08/2017, n. 19989).
Con il sesto motivo si denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod.civ. e 111 Cost., 101 cod.proc.civ. e 41, 2° comma, cod.proc.amm.
La ricorrente deduce che, essendo litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio amministrativo, la sentenza del Tar e quella del Consiglio di Stato che avevano annullato la nota RAGIONE_SOCIALE del giugno 2003 non le erano opponibili; di conseguenza, la Corte d’appello condannandola a pagare ad RAGIONE_SOCIALE il corrispettivo da essa preteso avrebb e attribuito forza di giudicato all’annullamento della nota dell’RAGIONE_SOCIALE dell’11 giugno 2003, in violazione dei suoi diritti di difesa e di contraddittorio.
Il motivo è infondato.
Anche in questo caso, la ricorrente ragiona come se l’annullamento della nota RAGIONE_SOCIALE non avesse prodotto effetti erga omnes e postula del tutto erroneamente la sua qualità di litisconsorte necessario in maniera meramente assertiva. La ricorrente era solo un controinteressato che sarebbe potuto
intervenire nel giudizio perché soggetto alle ricadute del giudicato, ma nulla di più.
7) Con il settimo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt.1173 e 1218 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.
La tesi è che l’effettuazione del versamento del corrispettivo, secondo le modalità previste dal d.m. del 14 marzo 2003, presupponesse la possibilità di rintracciare i passeggeri che avevano fruito del servizio espletato da RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere dai medesimi il versamento del corrispettivo spettante ad RAGIONE_SOCIALE, ai quali era stato rilasciato un titolo di viaggio che non prevedeva l’obbligo a loro carico di pagare alcunché a titolo di controllo dei bagagli da stiva.
Anche se l’obbligo di versamento del corrispettivo ha fonte nella legge, il debitore è liberato «se prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»; impossibilità sopravvenuta giustificata nel caso di specie dalle specifiche modalità di esecuzione della prestazione previste ex lege ed aggravata dal fatto che la richiesta era stata formulata solo nel 2010, ossia ben sette anni dopo i fatti di causa.
Il motivo è infondato.
Occorre innanzitutto considerare che la Corte d’appello ha considerato irrilevante la circostanza che l’odierna ricorrente non potesse recuperare gli importi dai passeggeri, in quanto il d.m. del 14 marzo 2003 poneva detto obbligo a carico del vettore (p. 9) ed ha altresì ritenuto sfornita di prova la circostanza impeditiva che RAGIONE_SOCIALE non potesse emettere biglietti per la riscossione del corrispettivo (p. 10).
La prima censura mossa alla sentenza impugnata, quella che ha ritenuto irrilevante che l’odierna ricorrente non potesse recuperare dai passeggeri la provvista necessaria per far fronte all’obbligo per cui è causa, oltre ad essere stata dedotta evocando la violazione
degli artt. 1173 e 128 cod.civ. del tutto inconferenti, è infondata. L’obbligazione che è oggetto di lite correva fra la resistente e la ricorrente. Quest’ultima avrebbe dovuto adempiere sulla base di una provvista RAGIONE_SOCIALE relative somme acquisita facendo pagare ai passeggeri un quid pluris proprio a titolo di corrispettivo per il servizio di controllo bagagli da stiva e lamenta di non avere potuto acquisire tale provvista.
Senonché, è fallace la deduzione di una impossibilità della prestazione di una somma di danaro correlata ad una obbligazione gravante sulla ricorrente, prospettata per non avere potuto far pagare i costi ai passeggeri.
Tale impossibilità non riguarda la prestazione verso la resistente, ma un rapporto che sarebbe dovuto intercorrere con i passeggeri. Tale rapporto ineriva a crediti nei loro confronti. Se la lesione di tali crediti è avvenuta, non è certo imputabile alla qui resistente, ma semmai all’errore dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo ordine di censure, quello volto a contestare la sussistenza di una causa di impossibilità sopravvenuta di acquisire la provvista, è, a sua volta, infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, premesso che l’impossibilità sopravvenuta che libera dall’obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (cfr. tra le più recenti Cass. 06/10/2022, n. 29057; Cass. 20/04/2023, n. 10683 ), quando sull’attuazione del rapporto obbligatorio incida negativamente, come avvenuto nella specie, il factum principis , cioè atti dell’autorità legislativa, amministrativa o giudiziaria che incidano su un momento strumentale o finale della relativa esecuzione, invocato dal debitore per giustificare l’inadempimento
della prestazione, deve ritenersi ritenersi sussistente la responsabilità del debitore laddove il medesimo vi abbia colposamente dato causa (v. Cass. 19/10/2007, n. 21973); ciò in quanto «il factum principis non basta da solo a giustificare l’inadempimento e a liberare l’obbligato inadempiente da ogni responsabilità.
Perché tale effetto estintivo si produca è necessario che l’ordine o il divieto dell’autorità sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà dell’obbligato e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, il che vuoi dire che, di fronte all’intervento dell’autorità, il debitore non deve restare inerte né porsi in condizione di soggiacervi senza rimedio, ma deve, nei limiti segnati dal criterio dell’ordinaria diligenza, sperimentare ed esaurire tutte le possibilità che gli si offrono per vincere e rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità» (Cass. 25/03/1970, n. 818).
In particolare, quando il factum principi s si sostanzia in un atto amministrativo illegittimo, «è stata ritenuta esistente la responsabilità del debitore il quale non abbia posto in essere uno sforzo diligente volto ad ottenere la revoca o l’annullamento dell’atto» ovvero se non «abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità (v. Cass. 08/06/2018, n. 14915). Nel caso di specie la società deve imputare a sé stessa di non avere agito, come aveva fatto RAGIONE_SOCIALE, per ottenere la revoca del provvedimento amministrativo illegittimo ed eventualmente il risarcimento del danno. Né ovviamente la ricorrente può ribaltare le conseguenze per sé negative su RAGIONE_SOCIALE, imputandole di non essersi attivata che sette anni dopo l’espletamento del servizio cui si riferiscono i fatti di causa onde ottenere il corrispettivo spettantele.
8) Con l’ottavo motivo, ai sensi dell’art 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. è denunciato «error in procedendo per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 183 c.p.c. e 2697 c.c.», perché il giudice a quo avrebbe ritenuto provato il credito sulla base di fatture, accompagnate da una nota analitica dei voli e dall’indicazione del numero dei bagagli controllati, ritenendole erroneamente non specificamente contestate.
La contestazione invece sarebbe stata formulata con la lettera del 1° settembre 2003 (All. 2 all’atto di citazione in opposizione) e con le lettere del 23 novembre 2010 e del 14 gennaio 2011 (All. 3 all’atto di citazione in opposizione), nonché con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1) cod.proc.civ.
Il motivo è inammissibile, in quanto inidoneo ad aggredire la motivazione della sentenza impugnata che vorrebbe criticare: il giudice d’appello doveva prendere posizione solo su ciò di cui in appello era stato investito e, dunque, sulle due brevi proposizioni indicate da RAGIONE_SOCIALE nella comparsa, le quali in alcun modo evocavano quanto articolato nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 cod.proc.civ. (e ciò al di là del fatto che quanto ivi articolato non concerneva una contestazione dei fatti, ma della loro valenza probatoria).
Quindi, la critica alla sentenza non è giustificata alla luce di quello di cui il giudice di appello era stato investito.
In secondo luogo, va ribadito che il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito (Così Cass. 26/06/2025, n. 17261).
9) Con il nono motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., «error in procedendo per violazione e
falsa applicazione degli artt. 112, 115, 183 c.p.c. e 2697 c.c.», per avere la Corte d’appello ritenuto che era suo l’onere di provare il fondamento dell’eccezione con cui aveva contestato la sufficienza del riferimento alla data dei voli per dimostrare la debenza del corrispettivo preteso, giacché ulteriore presupposto, per la riscossione del corrispettivo, era l’emissione del biglietto a decorrere dal 13 giugno 2003 e che esso non era stato assolto.
La Corte d’appello non avrebbe considerato che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto che deve dare piena prova del suo credito, non essendo sufficiente a tale scopo la sola produzione di fatture. Né il ragionamento del giudice a quo avrebbe potuto giustificarsi con riferimento al principio di vicinanza della prova, perché l’onere della prova ex art. 2697 c.c. non subisce deroghe né per effetto della natura dell’azione (accertamento negativo) proposta dall’opponente né avuto riguardo al c.d. principio di vicinanza della prova; per di più RAGIONE_SOCIALE non avrebbe minimamente spiegato, perché le era impossibile individuare i bagagli per i quali era stato riscosso il corrispettivo dal passeggero, né aveva osservato le prescrizione del d.m. del 14 marzo 2003, perché aveva emesso le fatture sulla base del numero di passeggeri e non sulla base del numero di bagagli imbarcati.
La censura sovrappone due questioni diverse: a) l’asserita indimostrata impossibilità da parte di RAGIONE_SOCIALE di provare il numero dei bagagli da stiva imbarcati; b) l’asserita inversione dell’onere della prova dell’eccezione impeditiva operata illegittimamente dal giudice a quo .
Alla base di detta sovrapposizione vi sono due assunti erronei: a) che la Corte d’appello abbia ritenuto impossibile per RAGIONE_SOCIALE fornire la dimostrazione del numero dei bagagli controllati; b) che l’eccezione impeditiva facesse riferimento alla impossibilità di determinare il numero dei bagagli controllati.
Alle pp. 910 della sentenza si legge che: «Deduce l’appellata che tale credito non è provato, basandosi sulle fatture. La censura non coglie nel segno, essendo accompagnata ogni fattura da una nota analitica dei voli e dall’indicazione del numero dei bagagli controllati».
E quanto all’eccezione impeditiva, sempre a p. 10 della sentenza si legge -ed è proprio la motivazione che il motivo vorrebbe criticare che: «Rileva ancora l’appellata che: ‘il riferimento alla data dei voli non è sufficiente a dimostrare la debenza dell’importo da parte di RAGIONE_SOCIALE, giacché l’ulteriore presupposto, per la riscossione del corrispettivo, era l’emissione del biglietto a decorrere dal 13 giugno 2003 come rilevato dal Tribunale’ (…) si tratta di una eccezione impeditiva del pagamento, il cui onere probatorio incombeva sull’appellata in forza del principio di vicinanza della prova».
E’ evidente, allora, che la Corte d’appello non ha affatto ritenuto che per RAGIONE_SOCIALE fosse difficile dimostrare il numero dei bagagli da stiva controllati relativamente al periodo cui si riferiva la richiesta di pagamento del corrispettivo (al contrario, ha considerato pienamente fornita la prova a tal fine necessaria) e che il fatto impeditivo che l’odierna ricorrente aveva addotto a giustificazione del mancato pagamento era rappresentato dal non avere potuto riscuotere il corrispettivo dai passeggeri che si erano avvalsi del servizio.
La Corte territoriale ha correttamente ritenuto con l’enunciata ratio decidendi che toccava alla qui ricorrente provare la data di emissione e questa mancata prova ha ritenuto decisiva.
10) Con il decimo motivo, ai sensi dell’art 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., la ricorrente denuncia « error in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 183 c.p.c. e 2697 c.c».
Ammesso che l’onere di provare per quali biglietti era stato applicato il corrispettivo e se ciò era avvenuto conformemente alla nota di RAGIONE_SOCIALE dell’11 giugno 2003, stante la obbiettiva impossibilità di depositare in giudizio la copia di tutti i biglietti emessi, nel periodo oggetto del giudizio, (che sono diverse migliaia), fosse a suo carico, la ricorrente deduce di essersi offerta di provare per il tramite del suo personale addetto alla amministrazione e alla contabilità, in relazione agli stessi elenchi allegati alle fatture di RAGIONE_SOCIALE e che erano stati, all’epoca, ossia nel 2003/2004, oggetto di esame della RAGIONE_SOCIALE, come risulta dalla corrispondenza, tra le parti, ma la Corte d’appello avrebbe completamente omesso di pronunciarsi, violando l’art. 115 cod.proc.civ. che la vincolava a porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
Il motivo è inammissibile.
Anche la censura qui scrutinata è illustrata muovendo dall’erronea ricostruzione circa il fatto impeditivo e segue la sorte del motivo precedente, alle cui argomentazioni si rinvia. Si ribadisce che il fatto impeditivo secondo la Corte d’appello non atteneva al numero dei bagagli su cui era stato espletato il servizio di controllo, ma alla circostanza che alla odierna ricorrente fosse stato precluso di emettere biglietti contenenti il recupero del corrispettivo per il controllo del bagaglio da stiva.
Peraltro, ed è circostanza comunque assorbente il motivo non indica alcunché in ordine al come i capitoli di prova avrebbero potuto dimostrare l’assunto oggetto del motivo precedente, cioè che vi fossero biglietti emessi prima del 13 giugno 2003.
11) Con l’undicesimo motivo, ai sensi dell’art 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod.proc.civ., lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione con cui era stato dedotto che RAGIONE_SOCIALE era stata già destinataria della condanna di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE al
risarcimento dei danni; di conseguenza la pretesa formulata nel giudizio per cui è causa risulterebbe del tutto illegittima e darebbe luogo ad una pretesa per lite temeraria.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis n. 2 cod.proc.civ.
Per lamentare utilmente la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. è necessaria l’illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata (Cass. 2/08/2016, n. 16102; Cass. 18/04/2025, n.10290) e che ha arrecato un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (Cass. 26/09/2017, n. 22341).
Ebbene, nella specie, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto sì la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, ma per l’espletamento del servizio di controllo dei bagagli da stiva relativo ad un periodo diverso rispetto a quello oggetto del giudizio per cui è causa (v. sentenza del Cons. Stato, All. 5 al ricorso).
All’inammissibilità e all’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME