Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6522 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 1 Num. 6522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 29559/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Ministro pro tempore , ed RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, al INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici ope legis domiciliano in Roma, alla INDIRIZZO.
–
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Grassobbio (BG), alla INDIRIZZO, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME e d all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso il loro studio (RAGIONE_SOCIALE) in Roma, alla INDIRIZZO n. 39.
-controricorrente -ricorrente incidentale-
avverso la sentenza definitiva, n. cronol. 2911/2021, RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI ROMA pubblicata il giorno 21/04/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1 . Con atto ritualmente notificato il 17 gennaio 2009, la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, breviter , COGNOME), titolare RAGIONE_SOCIALE gestione totale dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, citò il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE (per il prosieguo, solo RAGIONE_SOCIALE) innanzi al Tribunale di Roma per ivi sentire accertare il proprio diritto a conseguire, relativamente al periodo dal 2001 al 2007, l’incremento dei dirit ti aeroportuali nella misura pari ad € 10.243.893,84, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa, ed ottenere la condanna dei convenuti, in via cumulativa, alternativa o solidale, ciascuno per quanto di ragione, al corrispondente pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti per non avere il menzionato RAGIONE_SOCIALE emanato, negli anni dal 2001 al 2005, in violazione dell’art. 2, comma 190, RAGIONE_SOCIALE legge n. 662 del 1996, il decreto previsto da tale diposizione per l’increme nto annuale di quei diritti al tasso di inflazione programmata in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale diretto ad individuare le modalità di determinazione definitive dei diritti in questione, previsto, invece, dall’art. 2, comma 189, RAGIONE_SOCIALE medesima legge. Precisò, in relazione ai danni richiesti per gli anni 2006 e 2007, che gli stessi erano da considerarsi l’effetto che in tali anni aveva prodotto l’omessa adozione dei decreti ministeriali nel periodo 2001/2005.
1.1. Si costituirono entrambi i convenuti, eccependo, pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, avendo la società attrice fondato la domanda risarcitoria sull’omesso esercizio di un’attività autoritativa, e, preliminarmente, l’intervenuta prescrizione quinquennale dell’avversa pretesa, di cui chiedevano comunque il rigetto perché infondata.
1.2. L’adito tribunale, con sentenza del 24 giugno 2014, n. 13689, rigettò le descritte eccezioni pregiudiziali e preliminari; accolse la domanda attrice nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, che condannò, dunque, al
pagamento, in favore dell’istante, RAGIONE_SOCIALE somma di € 10.242.893,84, oltre rivalutazione dal 2008 ed interessi legali, sugli importi rivalutati anno per anno, fino al soddisfo; considerò assorbita la medesima domanda formulata contro RAGIONE_SOCIALE.
Avverso questa sentenza promossero gravame il menzionato RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, cui resistette COGNOME.
2.1. L’adita Corte di appello di Roma, con sentenza non definitiva del 28 ottobre 2019, disattese le eccezioni di prescrizione ivi ribadite dagli impugnanti, rimettendo la causa sul ruolo, con separata ordinanza, « per quanto attiene ai motivi di merito ».
2.1.1. In particolare, richiamati gli assunti di Cass. n. 20566/2013 ed il tenore letterale dell’art. 2, comma 190, RAGIONE_SOCIALE legge n. 662 del 1996, ritenne che il RAGIONE_SOCIALE era tenuto all’adeguamento annuale dei diritti aeroportuali fino a che non fosse stato emanato il decreto interministeriale di cui al comma precedente del medesimo articolo. Ne conseguiva « l’irrilevanza, ai fini del venir meno dell’obbligo di adeguamento, RAGIONE_SOCIALE attività svolte medio tempore dal RAGIONE_SOCIALE », come pure RAGIONE_SOCIALE « mancata presentazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contabilità analitica che avrebbe avuto rilievo per il successivo regime tariffario e che non esimeva certo il RAGIONE_SOCIALE dall’obbligo di emanazione dei DD.MM. annuali di adeguamento tariffario ». Affermò, inoltre, che, « Trattandosi di un obbligo discendente dalla legge, non si verte in un’ipotesi di responsabilità aquiliana, ma si configura l’inadempimento di un obbligo normativo predeterminato nell’ an, nel quantum e nel quomodo, con conseguente applicazione, come in analoghe fattispecie, RAGIONE_SOCIALE prescrizione ordinaria ». Considerò, infine, inammissibile, perché nuova ex art. 345 cod. proc. civ., l’eccezione di prescrizione formulata con riferimento all’art. 2948 cod. civ..
2.2. Con successiva sentenza definitiva del 21 aprile 2021, n. 2911, poi, la medesima corte rigettò il gravame, dando atto, preliminarmente, che « parte appellata non ha proposto appello incidentale e l’espressione ‘in ogni caso, anche in accoglimento del presente atto da intendersi, ove occorra, come appello incidentale’, è inidonea a qualificare come tale l’appello. In ogni caso, anche qualificando lo come appello incidentale, esso sarebbe inammissibile ex art. 342 c.p.c., difettando una censura specifica RAGIONE_SOCIALE sentenza ».
2.2.1. Per quanto qui di interesse, così opinò: « Il terzo motivo dell’appello principale è infondato. Si richiamano, in ordine all’ an debeatur, le considerazioni già effettuate nella sentenza non definitiva, sia pure in quella sede, con riferimento alla eccezione di prescrizione. Va inoltre precisato che la società appellata aveva richiesto per gli anni successivi al 2005 il risarcimento del danno non per la mancata
emanazione RAGIONE_SOCIALE nuove tariffe, ma per il fatto che nelle more dell’adozione dei nuovi decreti di determinazione dei diritti aeroportuali, il periodico pregresso adeguamento avrebbe determinato l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE tariffa del 2005, come effetto dell’ultimo adeguamento dovuto per l’epoca successiva fino all’entrata in vigore del nuovo regime (in tal senso deve intendersi l’effetto di “trascinamento” di cui alla sentenza impugnata). Per quanto attiene alla determinazione del danno irrilevante è la doglianza circa il mancato adempimento degli oneri di cui all’art 4 DM 140T, che avrebbe inciso semmai sulla rideterminazione dei diritti aeroportuali, mentre, nella specie, il danno deriva dal mancato adeguamento automatico forfetario al tasso di inflazione programmata previsto dall’art. 2, comma 190, L. 662/1996, comunque norma primaria ». Sempre in tema di quantificazione del danno, condivise « il secondo prospetto di calcolo elaborato dal c.t.u., tenendo conto RAGIONE_SOCIALE corrette osservazioni del c.t.p. di parte appellata ». Evidenziò, infine, che « Il RAGIONE_SOCIALE andrebbe pertanto condannato a pagare € 9.070.243,00 a titolo di differenze tra i diritti aeroportuali rettificati sulla base del tasso di inflazione programmato ed i diritti aeroportuali conseguiti, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con decorrenza per ogni importo maturato dalla annualità corrispondente, trattandosi di debiti di valore. È dovuto, inoltre, il risarcimento del danno da lucro cessante che deve determinarsi equitativamente ex art. 2056, co. 1, c.c. secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), col metodo seguente: a base di calcolo vanno posti i singoli importi annui rivalutati anno per anno applicando sugli importi via via rivalutati gli interessi legali secondo i tassi vigenti per ogni annualità. Tuttavia, tenuto conto che la sentenza impugnata ha riconosciuto l’importo di € 10.243.893,84, oltre rivalutazione a decorrere dall’anno 2008 ed interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate, si evince che nel 2008, considerando le differenze di ogni singola annualità e rivalutandole sino al 2008 e considerando gli interessi legali sulle somme via via rivalutate sino al 2008, cristallizzando le risultanze RAGIONE_SOCIALE c.t.u. espletata al 2008, risulta comunque evidente un importo superiore a quello di € 10.243.893,84, sicché, in assenza di appello incidentale, l’appello principale deve essere respinto. Le ulteriori doglianze contenute nella comparsa conclusionale dell’appellante sono inammissibili per novità ».
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza non definitiva n. 6508 del 2019, proposero ricorso il RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad otto motivi, e questa Corte, con ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 1112, resa nel contraddittorio con COGNOME, la dichiarò inammissibile perché avente ad oggetto « una
sentenza pronunciata su questione, che non ha definito neppure parzialmente il giudizio, ai sensi del terzo comma dell’articolo 360 c.p.c. ».
Il medesimo RAGIONE_SOCIALE (che nel frattempo ha assunto la denominazione di RAGIONE_SOCIALE) e l’RAGIONE_SOCIALE hanno promosso, poi, ricorso per la cassazione anche RAGIONE_SOCIALE descritta sentenza definitiva n. 2911 del 2021, formulando tredici motivi. Ha resistito con controricorso, NOME, proponendo pure ricorso incidentale affidato ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente il Collegio che la già intervenuta decisione, con ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 1112, RAGIONE_SOCIALE impugnazione promossa dal RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) e dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza non definitiva RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma n. n. 6508 del 2019, rende ormai priva di qualsivoglia utilità la richiesta, rinvenibile nelle conclusioni dell’odierno ricorso, di ‘ trattazione congiunta ‘ di quest’ultimo con quello definito dalla ordinanza suddetta.
I primi due motivi del ricorso principale del menzionato RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE denunciano rispettivamente, in estrema sintesi:
« Violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per mancanza di motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. Motivazione apparente e improprio uso RAGIONE_SOCIALE motivazione per relationem (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)». Si deduce il difetto di autosufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza definitiva, che, con riferimento all’ an debeatur , ha richiamato quanto già osservato nella sentenza non definitiva n. 6508/2019 per rigettare l’eccezione di prescrizione quinquennale sostenuta dalle amministrazioni. Si assume che le argomentazioni spese dal giudice al fine di qualificare la domanda di parte non sono sufficienti a giustificare la pronuncia relativa alla debenza del credito risarcitorio e che, inoltre, la motivazione per relationem si rivela in questo caso inidonea perché nella sentenza non definitiva la corte d’appello non ha affrontato gli argomenti proposti dagli appellanti con il secondo motivo di appello, che, quindi, è stato superato dalla prima senza adeguata motivazione;
II) « Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc; violazione dell’art. 24 Cost.. Omessa pronuncia sulle questioni di merito. Omesso esame del motivo sub 2). (In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c.) ». Ponendo da diversa prospettiva la medesima questione decisa dalla corte d’appello contestata
con il primo motivo, sostengono i ricorrenti che la sentenza oggi impugnata non si è pronunciata sul già citato secondo motivo di appello (interamente riprodotto nell’odierno ricorso), concernente la non debenza del credito risarcitorio per la pretesa manc ata ottemperanza di COGNOME all’obbligo di presentazione RAGIONE_SOCIALE contabilità analitica. Ciò, poiché la sentenza non definitiva n. 6508/2019 ha riguardato esclusivamente il primo motivo (diviso in due sotto-motivi) attinente alla prescrizione, mentre la decisione qui in esame ha espressamente rigettato solo il terzo motivo di appello concernente il quantum debeatur .
Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano fondate.
3.1. Invero, richiamati i già descritti ( cfr . rispettivamente i §§ 2.1. e 2.1.1. e quelli 2.2. e 2.2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘, da intendersi qui interamente riprodotti per intuibili ragioni di sintesi) assunti complessivamente rinvenibili nella sentenza non definitiva n. 6508/2019 ed in quella definita n. 2911/2011, entrambe rese dalla Corte di appello di Roma, rileva il Collegio che, in realtà, con riguardo al secondo motivo di gravame ivi proposto dall’allora RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE (il cui contenuto è stato oggi integralmente trascritto nella seconda RAGIONE_SOCIALE censure in esame), alcunché si rinviene nella citata sentenza non definitiva (limitatasi a respingere l’eccezione preliminare di prescrizione in quella sede ribadita dai menzionati appellanti principali), né in quella, successiva, definitiva (recante la mera dicitura « Si richiamano, in ordine all’ an debeatur , le considerazioni già effettuate nella sentenza non definitiva, sia pure, in quella sede, con riferimento alla eccezione di prescrizione »), con riguardo alla parte di quella doglianza ( cfr . pag. 19 -20 dell’odierno ricorso) specificamente volta a contestare le affermazioni del tribunale secondo cui il decreto del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE 140T del novembre 2000/febbraio 2001 non fosse coerente con i principi sanciti dall’art. 2, commi 189 -190, RAGIONE_SOCIALE legge n. 662 del 1996: ragione, quest’ultima, per cui il giudice di prime cure ritenne persistere la necessità dei decreti ministeriali previsti per il regime provvisorio per l’adeguamento forfettario degli importi dei diritti de quibus , ‘ nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria ‘ , fino all’avvenuta espressa abrogazione di detto regime intervenuta solo con il d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, come pure spiegato nella sentenza di primo grado (regime, peraltro, reintrodotto dalla legge n. 31 del 2008, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 248 del 2007).
3.2. In altri termini, ci si trova al cospetto, innanzitutto, di una sentenza non definitiva che si è pronunciata solo sulla prescrizione, omettendo di esaminare i motivi di merito se non ai soli fini RAGIONE_SOCIALE qualificazione RAGIONE_SOCIALE domanda, ovvero al l’esclusivo scopo di delibare la fondatezza, o non, dell’eccezione di prescrizione degli appellanti principali, già convenuti in primo grado. Ove, infatti, la domanda di COGNOME fosse stata intesa come volta all’accertamento di una responsabilità extracontrattuale, – invece che ex art. 1173 cod. civ., come opinato dal tribunale – si sarebbe dovuta applicare la prescrizione quinquennale come invocato -infondatamente per quanto ritenuto dalla corte distrettuale con la sentenza non definitiva n. 6508 del 2019 – in appello dalle Amministrazioni interessate.
3.2.1. Tuttavia, passando, poi, – in sede di decisione definitiva all’esame RAGIONE_SOCIALE pretesa nell’ an di COGNOME, la medesima corte si è limitata a rinviare alla precedente statuizione non definitiva appoggiandosi, così, ad una sentenza già di per sé carente di una puntuale statuizione sullo specifico profilo RAGIONE_SOCIALE doglianza degli appellanti principali suddetti volto, come si è precedentemente riferito, a contestare le affermazioni del tribunale secondo cui il decreto del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE 140T del novembre 2000/febbraio 2001 non fosse coerente con i principi sanciti dall’art. 2, commi 189-190, RAGIONE_SOCIALE legge n. 662 del 1996.
3.3. Né, peraltro, può ravvisarsi un rigetto implicito di tale profilo di doglianza (come tale idoneo ad escludere quanto meno il vizio di omessa pronuncia oggi ascritto alla sentenza definitiva dal secondo dei motivi in esame. Cfr., amplius , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 4024, 1863 e 1798 del 2024; Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 24953 del 2020) nelle affermazioni, rinvenibili nella sentenza non definitiva n. 6508 del 2019 (e riprodotte nel primo dei motivi di cui attualmente si discute), circa ‘ l’irrilevanza, ai fini del venire meno dell’obbligo di adeguamento RAGIONE_SOCIALE attività svolte medio tempore dal RAGIONE_SOCIALE, come pure la mancata presentazione RAGIONE_SOCIALE contabilità analitica che avrebbe avuto rilievo per il successivo regime tariffario successivo e che non esimeva certo il RAGIONE_SOCIALE dall’obbligo di emanazione dei DD.MM. annuali e di adeguamento tariffario ‘ e l’esistenza di un ‘ obbligo normativo predeterminato nell’ an , nel quantum e nel quomodo’ in capo al RAGIONE_SOCIALE ‘.
3.3.1. È palese, infatti, che, da queste argomentazioni, nulla è dato ricavare, significativamente, circa le ragioni per cui la corte distrettuale avrebbe inteso così disattendere anche l’assunto degli appellanti principali circa la piena legittimità del decreto del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE 140T del novembre 2000/febbraio 2001 perché coerente con i principi sanciti dall’art. 2, commi 189 -190, RAGIONE_SOCIALE legge n. 662 del 1996.
3.4. In definitiva, dunque, la sentenza n. 2911/2021 RAGIONE_SOCIALE corte capitolina oggi impugnata ha omesso di esaminare interamente il suddetto secondo motivo di appello principale o, quanto meno, non ha reso una motivazione in linea con il ‘ minimo costituzionale ‘ , richiesto da Cass., SU, n. 8053 del 2014, sul profilo di quel motivo cui si è appena fatto riferimento.
Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale denunciano, rispettivamente, in sintesi:
III) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 189 e 190, RAGIONE_SOCIALE legge n. 662 del 1996; dell’art. 10, comma 10, RAGIONE_SOCIALE legge n. 537/1993 e del DM 140T del 14 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 »,
IV) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE errata ricostruzione del materiale probatorio (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) ».
« Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di corretto adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) ». Con queste tre censure, trattate unitariamente, il menzionato RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE sostengono che l’obbligo di aggiornamento forfetario dei diritti è venuto meno con l’adozione del decreto 14 novembre 2000, n. 140T, il quale rappresenta, ad ogni effetto, il decreto di determinazione ‘ a regime ‘ dei diritti aeroportuali previsto dall’art. 10, comma 10, RAGIONE_SOCIALE legge n. 537/1993, come modificato dal citato art. 2, comma 189, RAGIONE_SOCIALE legge n. 662/1996. Essi, quindi, ascrivono alla corte d’appello di avere violato le disposizioni richiamate sia nell’aver ritenuto sussistente l’obbligo anche a seguito dell’adozione del citato decreto 140T, sia nell’aver confinato all’irrilevanza gli obblighi di presentazione RAGIONE_SOCIALE contabilità analitica da parte del gestore. Questo secondo profilo costituisce, a loro dire, una violazione dei ‘ principi in materia di corretto adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni ‘. Si assume, infine, che la corte suddetta ha ricostruito erroneamente il materiale probatorio.
4.1. Di tali doglianze, quella di cui al terzo motivo può considerarsi assorbita per effetto dell’accoglimento, per quanto si è già esposto, dei motivi primo e secondo. Quelle, invece, di cui ai motivi quarto e quinto, scrutinabili congiuntamente perché connesse, si rivelano palesemente inammissibili perché, come affatto condivisibilmente rimarcato anche dalla difesa RAGIONE_SOCIALE controricorrente, rimaste al livello di mera enunciazione, cui non è seguita alcuna specifica concreta argomentazione per ciascuna di esse.
Il sesto ed il settimo motivo del ricorso principale denunciano, rispettivamente, in sintesi:
VI) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) ».
VII) « Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione. Contraddittorietà e motivazione apparente (art. 360, comma 1, n. 4) ». Queste due doglianze, trattate insieme, contestano alla corte territoriale di avere « acriticamente recepito le conclusioni del consulente di ufficio, oltretutto accogliendo, tra le due opzioni di calcolo eseguite dal c.t.u., quella più favorevole a COGNOME senza fornire alcun supporto motivazionale al riguardo ». Si evidenzia che mentre nella prima bozza di perizia (28 febbraio 2020) il c.t.u. ha quantificato in € 7.720.209 l’ammontare RAGIONE_SOCIALE rettifiche ai diritti aeroportuali, nella perizia definitiva, poi, ha diversamente quantificato tale importo in € 9.070.244, accogliendo i rilievi del c.t.p. di COGNOME quanto a tasso effettivo di inflazione dell’anno 2000 e mese di decorrenza RAGIONE_SOCIALE rettifica. In particolare, quella corte aveva irragionevolmente accolto tale seconda impostazione, senza considerare quanto specificamente contestato, sul punto, dagli appellanti in comparsa conclusionale e, quindi, discostandosi dalle prime conclusioni del c.t.u..
5.1. È sicuramente inammissibile la doglianza riconducibile al sesto motivo, atteso che gli odierni ricorrenti incorrono nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 4784 del 2023 ( cfr . in motivazione) – un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge ( cfr . Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che « è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. »); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALE prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione ( cfr . Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, « ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora
consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione »; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse ( cfr . Cass. 24434 del 2016).,
5.2. È fondata, invece, la censura di cui al settimo motivo, posto che, come sancito da Cass., SU, n. 5624 del 2022: i ) « Le contestazioni e i rilievi critici RAGIONE_SOCIALE parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio »; ii ) « In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195, c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l’analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il nove/lato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione accelera toria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito RAGIONE_SOCIALE relazione da parte dell’ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello ».
5.2.1. Applicandosi tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire, alla fattispecie in esame, va rilevato, allora, che la decisione oggi impugnata, in ordine al quantum del danno lamentato dall’ originaria attrice (poi appellata ed appellante incidentale), ha recepito ( cfr . pag. 3-4) le considerazioni del consulente d’ufficio e, tra le due opzioni di calcolo predisposte da quest’ultimo, quella più favorevole a COGNOME, senza farsi carico, tuttavia, di motivare in alcun modo sulle puntuali critiche (riprodotte nel corpo del settimo motivo dell’odierno ricorso principale) rivolte a
questa soluzione dagli appellanti principali anche nella loro comparsa conclusionale. In parte qua , dunque, la motivazione RAGIONE_SOCIALE suddetta decisione si rivela essere meramente apparente, se non addirittura omessa, nella misura in cui, appunto, non si è pronunciata sulle critiche suddette.
I motivi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del ricorso principale denunciano, rispettivamente, in sintesi:
VIII) « Omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) ». Ancora con riferimento alla c.t.u., si lamenta che l’adesione del giudice al calcolo del c.t.u. operato sulla base RAGIONE_SOCIALE conclusioni del c.t.p. COGNOME configuri un vizio censurabile alla stregua del n. 5 dell’art 360, comma 1, cod. proc. civ., poiché non è stata adeguatamente considerata la diversa posizione RAGIONE_SOCIALE amministrazioni appellanti;
IX) « Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme processuali di cui agli artt. 183, 190 e 115 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE corretta interpretazione dei principi di preclusione (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) ».
« Violazione falsa applicazione dell’art. 115 (art. 360, comma 1, n. 4) ». Assumono i ricorrenti, trattando unitariamente queste due censure, che la corte d’appello, nel ritenere tardive le questioni istruttorie dedotte dagli appellanti solo in comparsa conclusionale, ha violato le norme processuali che regolano il contraddittorio tra le parti. A loro dire, le osservazioni al contenuto RAGIONE_SOCIALE perizia del consulente d’ufficio non sono soggette alle decadenze recate dall’art. 157 cod. proc. civ., riservate esclusivamente alla denuncia di vizi del procedimento istruttorio;
XI) « Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. divieto di nova in appello. Violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) ».
XII) « Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE L. n. 248/05 nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 190, RAGIONE_SOCIALE legge n. 662/1996 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) ». Con queste due doglianze, trattate unitariamente, i ricorrenti ritornano sui due punti evidenziati dal c.t.p. COGNOME e recepiti dalla c.t.u. -relativi alla necessità di considerare il tasso di inflazione effettivo del 2,3% e di estendere l’aggiornamento anche ai mesi di gennaio e febbraio 2001, indebitamente esclusi dal decreto -per lamentarne la tardiva deduzione. A loro avviso, tali profili erano inammissibili in grado di appello poiché non dedotti da COGNOME sin dall’atto di citazione in giudizio.
6.1. Le doglianze rinvenibili in tutti i questi motivi possono considerarsi assorbite per effetto dell’avvenuto accoglimento, per le ragioni già esposte, del settimo motivo.
il tredicesimo motivo del ricorso principale, infine, lamenta la « Violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3). Omessa motivazione sul punto: nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c. sotto il profilo dell’obbligo di motivazione (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) ». Si ascrive alla corte territoriale di non aver rilevato che il comportamento tenuto da COGNOME era « idoneo a provocare se non integralmente, quanto meno in parte il danno asseritamente subito ». I ricorrenti contestano al gestore aeroportuale di non aver « sollecitato l’emanazione del decreto di aggiornamento dei diritti aeroportuali, neanche in via stragiudiziale, dolendosi del preteso ritardo solo successivamente alla pubblicazione del decreto e in sede di impugnativa ».
7.1. Questa doglianza deve ritenersi comunque inammissibile, atteso che nulla risulta, dalla sentenza oggi impugnata, in relazione a questo specifico aspetto.
7.1.1. Orbene, per giurisprudenza pacifica di questa Corte ( cfr. ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25909 del 2021, Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023; Cass. nn. 2607 e 5038 del 2024), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio ( cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013). In quest’ottica, la parte ricorrente ha l’onere – nella specie rimasto assolutamente inadempiuto – di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini RAGIONE_SOCIALE questione posta in primo e secondo grado ( cfr . Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018).
8 . L’unico motivo del ricorso incidentale di COGNOME, rubricato « Violazione degli artt. 329, 342 e 343 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato, nonché omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », contesta alla corte distrettuale di avere escluso che COGNOME, nella propria comparsa di risposta in appello del 9 gennaio 2015, aveva proposto appello incidentale, poiché la formula conclusionale adoperata (‘ anche in accoglimento del presente atto da intendersi ove occorra quale appello incidentale ‘) non era idonea a tal fine, rimarcando pure, in ogni caso, che era mancata una specifica contestazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del giudice di primo grado.
8.1. Una siffatta doglianza si rivela inammissibile.
8.2. Invero, giova premettere, quanto alla contestazione RAGIONE_SOCIALE inammissibilità dell’appello a norma dell’art. 342 cod. proc. civ., integrante un error in procedendo legittimante l’esercizio dal giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, come ciò presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo: sicché, il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di puntualizzare, nel ricorso, le ragion i per cui ritiene erronea tale statuizione e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4024 del 2024, che ha puntualizzato che « La prescrizione di specificità posta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. , deve essere declinata, peraltro, secondo le indicazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/Italia »; Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 24048 del 2021; Cass. n. 22880 del 2017).
8.2.1. È opportuno rimarcare, altresì, che: i ) il ricorrente per cassazione che intenda impedire il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità di uno dei motivi di gravame, ha l’onere ( a ) di denunziare l’errore in cui è incorsa la sentenza predetta e ( b ) di dimostrare che il motivo d’appello, ritenuto non specifico, aveva, invece, i requisiti di cui all’art. 342 cod. proc. civ. ( cfr . Cass. nn. 35844 e 18776 del 2023; Cass. n. 21514 del 2019; Cass. n. 9243 del 2004; Cass. n. 2749 del 1995); ii ) ai fini RAGIONE_SOCIALE specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ., l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione RAGIONE_SOCIALE medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado; non è necessaria,
pertanto, l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto RAGIONE_SOCIALE censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 4024 e 1798 del 2024; Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 23781 del 2020. Si vedano pure Cass., SU, n. 36481 del 2022 e Cass., SU, n. 27199 del 2017, a tenore RAGIONE_SOCIALE qu ali ‘ Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione RAGIONE_SOCIALE questioni e dei punti contestati RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e, con essi, RAGIONE_SOCIALE relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ‘). Invero, essendo l’appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame RAGIONE_SOCIALE causa nel merito, il principio RAGIONE_SOCIALE necessaria specificità dei motivi – previsto dall’art. 342, comma 1, cod. proc. civ. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata RAGIONE_SOCIALE relative censure ( cfr . Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 21745 del 2006).
8.2.2. In definitiva, come significativamente chiarito da Cass. n. 30858 del 2023 ( cfr . in motivazione), « I motivi dell’impugnazione – prima e dopo il 2012 – devono quindi non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d’appello deve allora individuare le parti di cui l’appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette. In breve, si può allora dire schematizzando, il motivo di appello è specifico quando, esaminato ex ante , è idoneo a privare la sentenza impugnata RAGIONE_SOCIALE sua base logico-giuridica. Insomma, è come si diceva motivo specifico quello che, valutato ex ante , ossia prima ancora RAGIONE_SOCIALE verifica di fondatezza, possiede l’attitudine a scardinare la ratio decidendi che sorregge la
sentenza impugnata: la specificità si riassume, dunque, in ciò, tra il motivo e la sentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, di reciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, allora la sentenza impugnata è necessariamente errata. Non è superfluo aggiungere che il concetto di specificità del motivo di appello, come emergente dalla giurisprudenza di questa Corte, e che il legislatore del 2022 ha non solo espressamente ripristinato ma anche ampiamente rafforzato, non manifesta alcunché di formalistico od eccessivamente rigido e severo, ed anzi esso costituisce valorizzazione dei poteri RAGIONE_SOCIALE parti, il che è perfettamente in armonia con principi basilari del nostro processo civile, quali il principio dispositivo, che si realizza anche attraverso la necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ed il principio del contraddittorio ».
8.3. Tanto premesso, il Collegio osserva che, nella specie, il motivo di ricorso incidentale in esame poggia, sostanzialmente, su queste sole argomentazioni ( cfr. pag. 4041 del controricorso di COGNOME): « RAGIONE_SOCIALE ha chiesto sin da subito (p. 32 comparsa di risposta in appello COGNOME del 9 gennaio 2015, v. all. n. 9) al giudice d’appello espressamente in via incidentale ed ‘eventualmente anche in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado’ di accertare l’importo dovuto dalle amministrazioni appellanti e condannare le stesse al pagamento di una misura anche maggiore di quella accertata dal giudice di prime cure (avendo questi errato nell’individuare l’importo di Euro 10.243.893,84 come comprensivo RAGIONE_SOCIALE rivalutazione e degli interessi legali al 2008, il che non è come può apprendersi dalla disamina del doc. 6 del fascicolo di primo grado di COGNOME, qui allegato sub 3). COGNOME ha altresì corrisposto il contributo unificato, comportamento che denota chiaramente la volontà di contestare la sentenza gravata e devolvere la quantificazione del danno al giudice di appello. Sicché la Corte d’Appello ha errato nel non ritener e che nella domanda di COGNOME volta a ottenere l’accertamento del maggiore importo (e non già inferiore, non avendo le amministrazioni contestato il quantum indicato da COGNOME) rispetto a quello liquidato dal giudice in primo grado fosse presente la contestazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado -incompatibile con l’acquiescenza alla stessa nella parte in cui non ha eseguito tale accertamento, conformemente agli artt. 342 e 343 c.p.c.. Interpretando in maniera eccessivamente restrittiva le norme sul gravame incidentale la Corte ha omesso di pronunciarsi sull’intera domanda devoluta alla sua cognizione in forza degli atti introduttivi del giudizio, in violazione dell’art. 112 c.p.c. ».
8.3.1. Orbene, è del tutto evidente che, in tali assunti, sia assolutamente carente la indicazione di quale sarebbe stata l’effettiva critica, adeguata e specifica, rivolta,
in parte qua , alla decisione di primo grado, ritenuta non satisfattiva da NOME circa l’entità del danno ad essa ivi riconosciuto .
8.3.2. In altri termini, e ponendosi nell’ottica RAGIONE_SOCIALE già richiamata (e qui condivisa) Cass. n. 30858 del 2023, alla descrizione del quantum appellatum non è seguita la puntuale anche del quia , così da consentire a questa Corte di valutare se il suo esame ex ante, fosse idoneo, o meno, a privare la sentenza impugnata, sul corrispondente punto, RAGIONE_SOCIALE sua base logico-giuridica.
In conclusione, dunque, il ricorso principale del RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e del l’E NAC deve essere accolto limitatamente ai suoi motivi primo, secondo e settimo, dichiarandosene assorbiti il terzo, l’ottavo, il nono, il decimo, l’undicesimo ed il dodicesimo, ed inammissibili i residui quarto, quinto, sesto e tredicesimo, al pari dell’unico m otivo del ricorso incidentale di COGNOME. Pertanto, la sentenza definitiva n. 2911/2021 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma oggi impugnata va cassata in relazione ai motivi del ricorso principale accolti, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità.
9.1. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente incidentale COGNOME, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso principale del RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e del l’E NAC limitatamente ai suoi motivi primo, secondo e settimo, dichiarandone assorbiti il terzo, l’ottavo, il nono, il decimo, l’undicesimo ed il dodicesimo, ed inammissibili i residui quarto, quinto, sesto e tredicesimo.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE
Cassa la sentenza definitiva n. 2911/2021 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma in relazione ai motivi del ricorso principale accolti e rinvia la causa alla medesima corte d’appello , in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALE menzionata ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, giusta il comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima sezione civile RAGIONE_SOCIALE