Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16928 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 16928 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso 18658/2023 proposto da:
ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA e ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi Assessori pro tempore , rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrenti – contro
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO-
MOBILITA’
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 771/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANIA, pubblicata in data 10.7.2023 R.G.N. 62/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2025 dal AVV_NOTAIO; udito il P .M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Siracusa ha accolto la domanda proposta dai RAGIONE_SOCIALE indicati in epigrafe, dipendenti del RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), volta ad ottenere il risarcimento del danno per avere sospeso i medesimi RAGIONE_SOCIALE senza retribuzione, per avere, unitamente agli Assessorati resistenti, omesso l’attivazione dei processi di mobilità per i medesimi ricorrenti e per non averne sostenuto il reddito tramite l’apposito fondo di garanzia.
La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma di tale sentenza, ha disposto che dalle somme spettanti ad NOME COGNOME fossero detratti anche gli importi RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni a lei corrisposti per i rapporti di RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato come collaboratrice scolastica nel periodo compreso tra il 24.2.2016 e il 31.1.2017 e ha condannato gli Assessorati al pagamento degli accessori sulle somme complessivamente spettanti a tutti gli appellati nei limiti RAGIONE_SOCIALEa maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
La Corte territoriale ha evidenziato la sussistenza di un ‘rapporto di servizio’ tra l’ente privato (che svolge attività addestrativa in nome proprio, ma in vece e per conto RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione) e ha ritenuto che, pur non essendo
configurabile in capo alla Regione un obbligo retributivo direttamente assunto nei confronti degli enti di RAGIONE_SOCIALE, tra i compiti a carico RAGIONE_SOCIALEa Regione in forza di legge rientrasse anche quello di consentire la continuità lavorativa al personale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE mediante l’attivazione dei processi di mobilità.
Ha condiviso le statuizioni del Tribunale, secondo cui l’attivazione di tali processi non costituisce una facoltà discrezionale RAGIONE_SOCIALEa Regione, ma un vero e proprio obbligo legislativamente assunto, risultando tale tesi avvalorata dalla circostanza che, con i decreti emessi in corso di causa dall’RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2014-2016, le somme destinate ai RAGIONE_SOCIALE aventi diritto alle prestazioni del RAGIONE_SOCIALE erano state impegnate sul capitolo di bilancio RAGIONE_SOCIALEa Regione Sicilia.
Il giudice di appello ha inoltre rilevato che il RAGIONE_SOCIALE aveva adempiuto agli oneri di trasmissione RAGIONE_SOCIALEa lista per la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘elenco RAGIONE_SOCIALE ‘per la mobilità orizzontale’ in cui i RAGIONE_SOCIALE erano inclusi, mentre era a carico degli Assessorati la gestione RAGIONE_SOCIALE‘elenco RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa mobilità orizzontale, al fine di garantire ai docenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE la continuità lavorativa.
A fronte del carattere di complementarietà e di integrazione del RAGIONE_SOCIALE disciplinato dalla legge RAGIONE_SOCIALE n. 4/2003, come modificato dalla legge RAGIONE_SOCIALE n. 10/2011, ha escluso che il diritto dei dipendenti di beneficiare del suddetto RAGIONE_SOCIALE fosse precluso dal fatto che erano stati destinatari RAGIONE_SOCIALEa CIGD per l’anno 2014.
Riguardo all’appellata NOME COGNOME, ha rilevato che era stata documentata la sussistenza di reiterati rapporti di RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato come collaboratore scolastico a far data dal 24.2.2016 fino alla cessazione del rapporto con il C.I.F (1.2.2017) ed ha pertanto ritenuto che le retribuzioni percepite in relazione a tali rapporti dovessero essere detratte da quelle riconosciute dalla sentenza appellata in favore RAGIONE_SOCIALEa suddetta lavoratrice; ha infine evidenziato il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
Avverso tale sentenza gli Assessorati indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo di censura.
Gli Assessorati hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria.
La Procura AVV_NOTAIO ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con un unico motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, commi 1 e 2bis, RAGIONE_SOCIALEa legge Regione Sicilia 1° settembre 1993, n. 25, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’obbligo di attivare le procedure di mobilità a carico RAGIONE_SOCIALEa Regione Sicilia.
Deduce che il comma 2-bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge Regione Sicilia n. 25 del 1993 si limita a prevedere per l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE una mera facoltà di attuare i processi di mobilità, rimessa ad una valutazione di carattere discrezionale, condizionata da scelte di politica economica e di disponibilità finanziaria non sindacabili.
Richiama la giurisprudenza di legittimità, ribadendo che l’art. 2, comma 2 bis, RAGIONE_SOCIALEa legge Regione Sicilia n. 25 del 1993 non configura in capo alla Regione alcun obbligo di attivare processi di mobilità previsti dalla contrattazione collettiva, né un diritto soggettivo in capo ai dipendenti degli enti di RAGIONE_SOCIALE.
Evidenzia che l’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE approvata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siciliana il 22 dicembre 1994 (che aveva previsto il transito presso enti pubblici del personale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, la quale aveva rilevato l’insussistenza di qualsiasi onere a carico RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione.
Sostiene che la configurabilità di un diritto soggettivo è esclusa anche dalla legge RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 2011, riguardante il RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è infondato.
Il ricorso, nel sostenere che la Regione ha una mera facoltà di attuare i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di RAGIONE_SOCIALE per il suddetto personale, fa leva sulla sentenza n. 407/1995, con cui la Corte costituzionale ha ritenuto l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE approvata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siciliana il 22 dicembre 1994 (Integrazioni all’articolo 14 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE 15 maggio 1991, n. 27, e all’articolo 2 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE 10 settembre 1993, n. 25, in materia di
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), il quale aveva previsto che l’RAGIONE_SOCIALE era autorizzato, per le finalità di cui all’art. 2, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 25 del 1993 ad utilizzare, tramite convenzioni, il personale iscritto al relativo albo, con rapporto di RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato rimasto totalmente senza incarico a seguito RAGIONE_SOCIALEa contrazione RAGIONE_SOCIALEe attività corsuali, presso enti pubblici, per finalità proprie di questi ultimi e per mansioni corrispondenti per livello a quelle svolte negli enti di appartenenza, mantenendo il trattamento giuridico ed economico già acquisito nel settore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; il comma 2 RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione aveva inoltre stabilito che per le suddette finalità, l’RAGIONE_SOCIALE era autorizzato ad avvalersi di parte RAGIONE_SOCIALEe disponibilità del capitolo 34109 del bilancio RAGIONE_SOCIALEa Regione.
La Corte costituzionale ha ritenuto che tale disposizione conferiva all’RAGIONE_SOCIALE un potere discrezionale, con un’attribuzione di competenza operata in modo del tutto indiscriminato, per l’inserimento del personale di cui presso enti pubblici, senza specificare se, dal punto di vista RAGIONE_SOCIALEa posizione giuridica, ciò avvenisse a titolo definitivo ovvero solo in via precaria, né sulla scorta di quali criteri di accertamento dei necessari requisiti professionali, né in relazione a quali esigenze degli enti di destinazione; ha in particolare evidenziato la genericità e l’indeterminatezza RAGIONE_SOCIALEa disposizione impugnata, non condividendo l’assunto di un’implicita determinazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa disposizione stessa per il rinvio al contenuto RAGIONE_SOCIALEa norma del contratto collettivo e non avendo ritenuto chiari i presupposti ed i fini RAGIONE_SOCIALEa prevista autorizzazione ad utilizzare i fondi del capitolo 34109 del bilancio RAGIONE_SOCIALE, attinenti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nelle stesse caratteristiche di genericità ed indeterminatezza RAGIONE_SOCIALEa norma censurata ha ravvisato la conferma che la medesima, come pure le precedenti (ed ha in particolare richiamato la propria sentenza n. 437/1994), si ispira nel suo complesso ad una visione assistenziale che, oltre ad urtare contro il principio del buon andamento, non trova fondamento nella competenza meramente concorrente che spetta alla Regione stessa in materia di assistenza RAGIONE_SOCIALE (art. 17, lettera f, RAGIONE_SOCIALEo Statuto speciale).
Il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui il legislatore, pur godendo di discrezionalità nello scegliere le procedure per la costituzione del rapporto, incontra il limite RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, dal quale discende la necessità che le norme siano tali da garantire il buon andamento RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, il che, per quanto attiene al momento RAGIONE_SOCIALEa costituzione del rapporto, consiste nel far sì che, nell’amministrazione stessa, siano immessi i soggetti i quali dimostrino conveniente attitudine a svolgere le funzioni che vengono ad essi affidate (sentenza n. 81/1983).
Tuttavia il caso di specie è diverso da quello esaminato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 407 del 1995; l’attuazione dei processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di RAGIONE_SOCIALE per il personale iscritto all’albo di cui all’art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 24 del 1976 e rimasto privo di incarico è cosa diversa dall’assunzione diretta presso enti pubblici in forza di convenzione, e non presenta dunque caratteristiche di genericità ed indeterminatezza, essendo l’istituto disciplinato dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali, che ne indicano i presupposti e le modalità (nel pubblico impiego l’istituto è disciplinato dagli artt. 33 ss. d.lgs. n. 165/2001).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato in fatto che i RAGIONE_SOCIALE erano alle dipendenze degli enti privati, che l’RAGIONE_SOCIALE aveva istituito l’elenco RAGIONE_SOCIALE ‘per la mobilità orizzontale’, che i RAGIONE_SOCIALE erano iscritti all’albo suddetto e che il RAGIONE_SOCIALE aveva trasmesso la lista per la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘elenco RAGIONE_SOCIALE ‘per la mobilità orizzontale’, in cui gli stessi RAGIONE_SOCIALE erano inclusi, con le schede individuali di ciascun lavoratore, come previsto dalla circolare n. 84904 del 7.11.2014, e che per gli anni 2014-2016 le somme destinate ai RAGIONE_SOCIALE aventi diritto alla prestazioni del RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge Regione Sicilia n. 10 del 2011 erano state impegnate con decreti emessi dall’RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta dunque di inadempimento rispetto ai suddetti obblighi assunti riguardo alle somme impegnate in bilancio per gli anni 2014-2016 sulla base di un rapporto di servizio tra enti privati e Regione per finalità pubbliche (senza che si discuta dei rapporti lavorativi); non è pertanto ipotizzabile alcun contrasto con l’art. 97 Cost., non essendovi assunzione e viene invece in rilievo il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALEa garanzia assunta dalla Regione tramite gli Assessorati in ordine alla continuità lavorativa con le procedure di mobilità previste.
3. L’art. 2, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 25 del 1993 prevede infatti che ‘al personale iscritto nell’albo previsto dall’art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE 6 marzo 1976 n. 24, con rapporto di RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria ‘; l’art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge Regione Sicilia n. 24 del 1976 ha istituito presso l’RAGIONE_SOCIALE l’albo RAGIONE_SOCIALE del personale docente dei corsi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed ha stabilito la determinazione RAGIONE_SOCIALEe modalità per l’iscrizione, la cancellazione e la tenuta RAGIONE_SOCIALE‘albo da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE istituita presso il medesimo RAGIONE_SOCIALE dal successivo art. 15.
A sua volta l’art. 2, comma 2 bis, RAGIONE_SOCIALEa legge Regione Sicilia n. 25 del 1993 autorizza l’RAGIONE_SOCIALE ad attuare i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di RAGIONE_SOCIALE per il personale iscritto all’albo di cui all’art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 24 del 1976 e rimasto privo di incarico.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno riconosciuto che l’affidamento da parte RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana (secondo le modalità previste dalla legge RAGIONE_SOCIALE n. 24 del 1976) ad un ente privato che non persegua finalità di lucro, RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di corsi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, selezionati ed inseriti in un piano organico totalmente finanziati e disciplinati dalla pubblica amministrazione, mette capo all’instaurazione di un ‘rapporto di servizio’, in forza del quale il privato svolge l’attività addestrativa in nome proprio ma pur sempre in vece e per conto RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione RAGIONE_SOCIALE, che non dispone di strutture adeguate per l’espletamento diretto del pubblico servizio, strettamente
attenendosi ai moduli operativi da quella dettati ed inserendosi, quale stazione operativa terminale, nell’organico e pianificato assetto da quella data al servizio (Cass. S.U. nn. 2611 e 2612 del 1990).
Tali principi sono stati più volte ribaditi dalle Sezioni Unite, le quali hanno ritenuto che l’affidamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa Regione Sicilia, ad un ente privato RAGIONE_SOCIALEa gestione di corsi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disciplinati e finanziati dalla pubblica amministrazione instaura un rapporto di servizio con detto ente (e ne implica, conseguentemente, l’assoggettamento alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile) non rilevando, in contrario la natura privatistica RAGIONE_SOCIALE‘ente stesso, né la natura privatistica RAGIONE_SOCIALEo strumento contrattuale (appalto di servizio) con il quale si sia costituito ed attuato il rapporto in questione (v. Cass. S.U. n. 715/2002, riferita all’RAGIONE_SOCIALE, ente analogo al RAGIONE_SOCIALE).
In tema di azione di responsabilità per danno erariale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno inoltre evidenziato che sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa controversia alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all’Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse di quest’ultima, un’attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell’apparato organizzativo RAGIONE_SOCIALEa P.A., mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta e ben potendo tale titolo anche mancare del tutto. (Cass. S.U. n. 20902/2022).
Ricostruendo il quadro normativo di riferimento questa Corte ha dunque evidenziato che l’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge Regione Sicilia n. 24 del 1976 ha affidato all’RAGIONE_SOCIALE il compito di promuovere, programmare, dirigere e coordinare le iniziative di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (v. Cass. n. 11636/2012).
Si è in particolare escluso che alla stregua di tale normativa sia ipotizzabile l’assunzione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di una garanzia diretta nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE quanto all’osservanza da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente dei sui obblighi verso di essi, con particolare riferimento agli obblighi retributivi; si è dunque ribadita la netta distinzione e autonomia tra il titolo costitutivo del diritto dei RAGIONE_SOCIALE verso
l’ente di RAGIONE_SOCIALE finanziato dalla regione e quello del diritto di quest’ultimo nei confronti RAGIONE_SOCIALEa regione tenuta al finanziamento, essendo unicamente ipotizzabile la possibilità di una c.d. garanzia impropria (che presuppone titoli diversi: cfr. ad es. Cass. 29 luglio 2009 n. 17688) di questa verso quello, per tenerlo indenne da quanto pagato a titolo di retribuzioni, in assenza RAGIONE_SOCIALE‘erogazione del finanziamento dovuto (cfr. Cass. 2 febbraio 1998 n. 1020).
E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha riconosciuto l’obbligo degli Assessorati ricorrenti di attivare i processi di mobilità al personale iscritto nell’albo previsto dall’art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE 6 marzo 1976 n. 24, con rapporto di RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Stante il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge regione Sicilia n. 6 del 1952, secondo cui ‘Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, di spettanza RAGIONE_SOCIALEa Regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione siciliana e gli organi e amministrazioni da essa dipendenti fruiscono RAGIONE_SOCIALEo stesso trattamento stabilito per le amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato’, non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per gli Assessorati ricorrenti , di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 8.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 6 maggio 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME