Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3671 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 3671  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13993-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  Generale pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente – contro
COGNOME  NOME,  domiciliato  in  ROMA  INDIRIZZO  presso  LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ,  con  diritto  di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore
– controricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE“;
– intimata –
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 13993/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 2003/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 08/10/2019 R.G.N. 233/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
il COGNOME, dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e appartenente al personale tecnico e amministrativo (non medico) in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE in virtù di conferimento in convenzione, inquadrato nella cat. D (ex VIII q.f.) c.c.n.l. comparto RAGIONE_SOCIALE, aveva avanzato il diritto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 legge n. 200/1974 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 d.P.R. n. 761/1979, all’indennità di equiparazione (o indennità ‘piccola COGNOME‘) determinata in base alla tabella D allegata al d.i. 9.11.1982, non più corrispostagli dall’RAGIONE_SOCIALE dal settembre 2012 in esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni del c.d. lodo COGNOME del 20/4/2012;
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza 5/12/2017 accoglieva la pretesa del dipendente verso l’RAGIONE_SOCIALE , la quale proponeva gravame dinanzi alla Corte d’appello, che, con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8/10/2019, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, riteneva il RAGIONE_SOCIALE obbligato a tenere indenne l’RAGIONE_SOCIALE di tutte le somme da questa corrisposte al COGNOME, ciò in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di garanzia impropria avanzata sin dapprincipio dalla stessa RAGIONE_SOCIALE e sulla quale il Tribunale aveva, tuttavia, omesso di statuire;
la Corte barese rilevava che sulla statuizione del Tribunale che aveva ad oggetto il diritto del COGNOME a vedersi corrispondere dall’RAGIONE_SOCIALE, datrice di lavoro, le somme de quibus si era formato il  giudicato interno; sottolineava, poi, che il RAGIONE_SOCIALE, in base al rapporto di provvista, come (ri)disciplinato dal lodo arbitrale COGNOME,
che  aveva  accertato  l’obbligo  RAGIONE_SOCIALE‘A.O.  di  assicurare le  risorse finanziarie , e recepito nell’atto di intesa del 30/10/2013, era a sua volta tenuto  a  manlevare  l’RAGIONE_SOCIALE  per  quanto  corrisposto,  in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 legge n. 200/1974;
4. avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha  proposto  ricorso  per  cassazione  sulla  base  di  cinque  motivi, resistiti  con  controricorso  del  COGNOME;  entrambe  le  parti  hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo si denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 e 345 cod. proc. civ. nonché dei limiti di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e del divieto di domande nuove in appello, atteso che l’RAGIONE_SOCIALE ha giustificato in origine la chiamata in causa nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE richiamando genericamente il concetto di “comunanza” di causa, ritenendo l’RAGIONE_SOCIALE co-obbligata (perché datrice di lavoro) in solido con il RAGIONE_SOCIALE, e non già prospettando una obbligazione di manleva che era stata introdotta tardivamente in appello;
1.1 il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;
il  motivo  è  inammissibile  perché ,  in  violazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  366 comma 1 n. 6 cod. proc. civ.) l’atto al quale si fa riferimento (del quale si trascrivono le conclusioni e uno stralcio) non è specificamente indicato  in  quanto  mancano dati  inerenti  alla  sua localizzazione e perché non è stato indicato neppure nell’indice in calce al ricorso;
infondato perché  dagli  stralci  RAGIONE_SOCIALE‘atto  di  chiamata  in  causa notificato  in  primo  grado  al  RAGIONE_SOCIALE  emerge  chiaramente  la volontà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE opponente «nella denegata ipotesi di accoglimento RAGIONE_SOCIALEe pretese RAGIONE_SOCIALE‘istante» di essere «lasciata indenne [ … ] per  essere  responsabile  l’RAGIONE_SOCIALE»: non v’è chi non veda che la locuzione ‘lasciare indenne’
sia chiara e inequivoca nell’esprimere la volontà di riversare in via esclusiva, beninteso nei rapporti interni con il condebitore solidale, sull’RAGIONE_SOCIALE le conseguenze pregiudizievoli sul piano patrimoniale RAGIONE_SOCIALE‘azione del COGNOME;
con il secondo motivo si denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 del d.P.R. n. 7611/1979 ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonché errata interpretazione e applicazione del Lodo Arbitrale inter partes ; secondo la ricorrente il cd. ‘ lodo COGNOME ‘ sarebbe stato male interpretato non prevedendo in realtà che le somme RAGIONE_SOCIALE‘indennità di perequazione siano a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE né che su di essa ricada un obbligo di provvista o di manleva, se non limitatamente ai pregressi trattamenti in cessazione (non anche per quelli successivi al settembre 2012, obbligo, invece, ingiustificatamente ravvisato dal giudice d’appello );
2.1 il motivo è inammissibile sotto vari concorrenti profili;
il motivo è inammissibile sia perché formulato senza il rispetto RAGIONE_SOCIALE oneri di allegazione e di specificazione (fa riferimento, si noti, a documenti non localizzati – come il lodo COGNOME, l’atto di intesa 30.10.2013 tra il Rettore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e il Direttore generale del RAGIONE_SOCIALE e la delibera del RAGIONE_SOCIALE n. 1371 del 3.12.2013 e la decisione del RAGIONE_SOCIALE.d.A. RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 29.11.2013 -in relazione ai quali si ignora dove e quando gli stessi siano stati prodotti) sia perché non tiene conto del decisum RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che, quanto alla spettanza RAGIONE_SOCIALEa indennità nei termini accertati dal Tribunale, ha fatto leva sulla formazione del giudicato interno e, in relazione alla fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di garanzia, ha richiamato l’intesa che ha fatto seguito al lodo arbitrale e in relazione a questa interpretazione il motivo sollecita un esame diretto RAGIONE_SOCIALE atti senza denunciare la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale;
nel motivo si formulano una serie di eccezioni, in ordine alla non spettanza RAGIONE_SOCIALE‘indennità COGNOME per mancato svolgimento di incarichi dirigenziali ed alla disparità di trattamento (p. 13-14 ricorso per cassazione) che si verrebbe a creare con gli altri dipendenti ospedalieri RAGIONE_SOCIALEo stesso profilo tecnico-amministrativo del COGNOME che si appalesano nuove perché di esse non ne fa menzione la sentenza impugnata: ed è evidentemente onere RAGIONE_SOCIALEa ricorrente chiarire quando e dove avesse formulato tali deduzioni e contestazioni che involgono l’accertamento di profili di fatto non sottoponibili all’esame del giud ice di legittimità;
infine, le considerazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte barese in ordine alla fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di manleva poggiano, in primis, sull’art. 1 legge n. 200/1974 e sul l’ art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 213/1971 (che prevede un rimborso dei costi del personale universitario a carico RAGIONE_SOCIALE enti ospedalieri), e, solo in termini rafforzativi (cfr . l’incipit di p. 8, I cpv. RAGIONE_SOCIALEa sentenza, con l’avverbio ‘peraltro’), sul lodo COGNOME, che avrebbe «accertato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, che intrattiene il rapporto di servizio con il dipendente universitario destinato ad attività assistenziale giusta convezione tra gli aneti) di assicurare la provvista finanziaria relativamente ai pagamenti effettuati dall’RAGIONE_SOCIALE», sicché esse non sono, nel complesso, inficiate dai rilievi di parte ricorrente, i quali si appuntano solo sulla lettura del lodo arbitrale e non anche sul prioritario passaggio argomentativo secondo cui è la disciplina legislativa che pone comunque a carico del RAGIONE_SOCIALE l’obbligo di provvista per le indennità de quibus ;
3. con il terzo mezzo si denuncia violazione o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli art. 100 e 112 cod. proc. civ.: la Corte  di  appello  di  RAGIONE_SOCIALE  con  la  sentenza  impugnata  ha  esteso  la pronuncia di condanna alla terza chiamata, senza considerare che il  COGNOME  (ossia  la  parte  attrice  in  senso  sostanziale,  creditore
opposto  o  convenuto  formale)  aveva  in  ogni  caso  chiesto  in  via principale il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE  e  la  mera conferma del decreto, violando il combinato disposto RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sopra richiamate;
3.1 il motivo è inammissibile perché non coglie il decisum ;
se il COGNOME aveva ri chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, altra era invece la domanda proposta, ancorché in via subordinata, dall’RAGIONE_SOCIALE, la cui azione di manleva è stata accolta dalla Corte barese  senza  che  si  possa  qui  configurare  alcuna  violazione  del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire;
con il quarto, ed ultimo, mezzo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: la statuizione sulle spese viene specificamente impugnata, in quanto muove  dall’omessa  considerazione  del  fatto  che  il  RAGIONE_SOCIALE  ha versato all’RAGIONE_SOCIALE esattamente la somma indicata nel lodo e non già una somma inferiore;
4.1 il motivo è inammissibile;
basti dire che il fatto (i.e., avvenuto pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma indicata nel lodo COGNOME) non è in sé decisivo, se è vero che la somma versata afferisce -come fa intendere la stessa parte ricorrente -ai crediti maturati fino al centoventesimo giorno dal dì del lodo arbitrale e non ai crediti (oggetto del contendere) successivamente maturati, dal mese di settembre 2012, dal personale universitario in relazione ai quali il giudice d’appello ha ritenuto che gli oneri dovessero ricadere su chi in concreto utilizzava le prestazioni professionali in regime di convenzione, ossia sull’RAGIONE_SOCIALE;
 segue  l’inammissibilità  del  ricorso; spese  di  legittimità secondo soccombenza;
quantunque l’RAGIONE_SOCIALE sia stata invalidamente evocata nel giudizio di cassazione, in quanto il ricorso è stato notificato via EMAIL
all’Avvocatura distrettuale e non all’Avvocatura Generale in Roma,