Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13655 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13655 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20152-2023 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
ASL NAPOLI 2 NORD, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 3337/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/10/2023 R.G.N. 2992/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto
SANZIONI DISCIPLINARI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.20152/2023
COGNOME
Rep.
Ud.17/04/2025
CC
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Con sentenza del 4 ottobre 2023, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della ASL 2 Napoli Nord, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al COGNOME dalla ASL datrice in relazione alla violazione dell’art. 70, comma 3, lett. g) CCNL Area Dirigenza Sanità 20162018, che prevede l’obbligo del dipendente di ‘ informare l’Azienda o Ente di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale, quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l’Azienda o Ente ‘.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto aver il primo giudice omesso di valutare tutti i profili di illegittimità della sanzione disciplinare allegati dal COGNOME ed, in particolare, l’inesigibilità del comportamento per es sere stato il proprio rinvio a giudizio disposto l’11.5.2021 e tempestivamente comunicato alla ASL il giorno successivo, quando la contestazione era stata elevata il 2.4.2021, mentre, dal canto suo la ASL avrebbe omesso di indicare da quale ulteriore atto precedente al rinvio a giudizio il COGNOME avrebbe potuto desumere l’esercizio a suo carico dell’azione penale, tanto più che la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, primo atto di esercizio dell’azione penale, da depositarsi, ai sensi de ll’art. 416 c.p.p., nella cancelleria del giudice, non deve essere comunicata all’imputato.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la ASL Napoli 2 Nord, che, a sua volta, propone ricorso incidentale articolato su due motivi, in relazione al quale il COGNOME non svolge difesa alcuna.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 91 e 92 c.p.c. e 24 e 111, commi 1 e 6, Cost., imputa alla Corte territoriale il carattere meramente apparente della motivazione, riferita all’affermata complessità e natura interpretativa delle questioni trattate, posta a base della statuizione relativa alla compensazione tra le parti delle spese di lite.
Dal canto suo, la ASL, ricorrente incidentale, con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 70, comma 3, lett. g) CCNL Area Dirigenza Sanità 2016-2018 in relazione agli artt. 99, 115 e 345 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale il non aver questa dato rilievo alla mancata contestazione dal parte del COGNOME dell’addebito di cui alla lettera di contestazione, ove si dava conto di atti ed in particolare della richiesta di rinvio a giudizio, notificata in una con l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, fissata per il 16.3.2021, in relazione alla quale il COGNOME aveva provveduto alla nomina di un difensore di fiducia, venuti a conoscenza del medesimo prima della lettera di contestazione e di aver illegittimam ente seguito in sede di gravame l’impostazione data dal COGNOME circoscrivendo la valutazione dell’addebito al solo atto di rinvio a giudizio.
Con il secondo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 70, comma 3, lett. g) CCNL Area Dirigenza Sanità 2016-2018 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.cv. 405 e 419 c.p.p., imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della notifica da operarsi, ai sensi dell’art. 419 c.p.p. nei confronti dell’imputato dell’avviso relativo alla fissazione dell’udienza preliminare, nella specie intervenuta il 19.1.2021.
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Entrambi i motivi del ricorso incidentale, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano meritevoli di accoglimento, in quanto la Corte territoriale nel valutare la contestata violazione dell’invocata norma contrattuale si è soffermata sul solo rinvio a giudizio intervenuto in data successiva a quella della contestazione disciplinare, senza considerare altri atti del processo penale (e, in particolare, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministe ro notificata in uno con l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare già nel gennaio del 2021) recanti notizia dell’esercizio a carico del COGNOME dell’azione penale di cui il medesimo era quindi venuto a conoscenza in epoca antecedente al 2.4.2021, data di contestazione dell’addebito. Il ricorso incidentale va, dunque, accolto, con assorbimento dell’unico motivo del ricorso principale volto a censurare il regolamento delle spese disposto dalla Corte territoriale in termini di integrale compensazione tra le parti; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 17 aprile 2025.
La Presidente
(NOME COGNOME