Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3078 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3078  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11308/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato  in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro QUESTURA DI AGRIGENTO, in persona del Questore
-intimati- avverso l’ ORDINANZA  di  GIUDICE  DI  PACE  AGRIGENTO  n. 3999/2022 depositata il 10/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto di respingimento emesso nei suoi confronti. Il giudice di pace di Agrigento ha respinto il ricorso, ritenendo che il ricorrente sia stato compiutamente informato della possibilità di chiedere la protezione internazionale e che non ha inteso avvalersene e che non vi siano condizioni ostative e respingimento perché il ricorrente non ha fornito elementi specifici sul punto, non avendo riferito e dimostrato gravi situazioni personali che non ne consentano l’allontanamento dal territorio. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, affidandosi a un motivo. L’Avvocatura dello Stato, per entrambe le amministrazioni intimate, non costituita tempestivamente, ha depositato istanza per la partecipazione a eventuale discussione orale.
La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 30 novembre 2023.
RITENUTO CHE
1. -Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, co. 1 nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 20 e 26 del D.lgs 28 gennaio 2008, n.25. Violazione dell’art. 10 -ter del D.lgs 286/1998, nonché la violazione degli artt. 10 e 32 Cost. e del diritto a essere informato tempestivamente sul diritto di accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Si censura altresì la illogicità e travisamento dei fatti, la carenza di motivazione e si deduce la violazione dell’Artt. 8 e 13 della CEDU -Artt. 113, 115 e 116 cpc. Il ricorrente lamenta che illogicamente il Giudice di Pace abbia ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato costituisca di per sé prova dei fatti e degli accertamenti ivi riportati, in quanto non trova conforto in alcuna disposizione di legge né risulta ossequiosa del principio del contraddittorio e del diritto di
difesa. Deduce di non aver avuto la possibilità di presentare domanda di internazionale al momento dello sbarco a Lampedusa (05.12.2022), a causa della mancanza di un’adeguata e tempestiva informativa sulla procedura, in aperta violazione della normativa vigente indicata nella rubrica del ricorso, sicché solo successivamente alla notifica del decreto di respingimento, è riuscito a mezzo del legale di manifestare la volontà di richiedere la protezione internazionale. Deduce altresì che la specifica questione in esame è stata espressamente sottoposta al Giudice di Pace di Agrigento, rilevando l’illegittimità del decreto di respingimento impugnato per difetto di informazione, e richiedendo anche di ordinare all’Amministrazione il deposito del ‘foglio notizie’ sottoscritto dal migrante e comprovante l’avvenuto assolvimento delle garanzie di legge. Il Giudice di pace invece ha ritenuto sufficiente la motivazione del provvedimento impugnato che indica solo genericamente che gli obblighi di informazione sono stati assolti. Osserva che nel caso di specie viene in rilievo anche il diritto ad un ricorso effettivo sancito dall’art. 13 CEDU, anche in relazione al principio di non refoulement .
2. -Il motivo è fondato
In ordine all’obbligo di informativa, il giudice di pace ha affermato che ‘ Nel caso concreto, si legge nel decreto di respingimento impugnato, scritto anche in lingua Francese, che il cittadino straniero compiutamente informato sulla possibilità di richiedere Protezione Internazionale non ha inteso avvalersene.’ ….’ Si tratta di dichiarazioni rese innanzi ad un pubblico ufficiale e, pertanto, evidente è la natura di atto pubblico fidefacente, per cui quelle dichiarazioni fanno fede sino a querela di falso . ‘
Queste rilievi sono insufficienti al fine di ritenere che sia stato assolto,  in  concreto,  il  dovere  di  normativa  di  cui  all’art.  10  ter T.U.I.      L’adempimento  non  può  ritenersi  provato  dalla    mera
generica dichiarazione nel provvedimento impugnato che il soggetto sia stato debitamente informato.
In termini, questa Corte ha di recente affermato che ‘ Ai sensi dell’art. 10 ter del D.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata.
‘Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell’interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni ‘. (Cass. Sez. I Sentenza n. 32070 del 2023)
La parte lamenta il pregiudizio che le è derivato dal difetto di una specifica  informativa  sulla  possibilità  di  richiedere  la  protezione internazionale,      che  le  ha  impedito  di  presentare  prima  del decreto di respingimento la domanda di protezione internazionale, e  di  conseguenza,  l’ostacolo    nell’esercizio  del  suo  diritto  ad  un ricorso effettivo.
Questo è il profilo che il Giudice di pace non ha correttamente valutato, limitandosi a ripetere nel suo provvedimento le formule stereotipate del provvedimento  di respingimento.
Pertanto,  in  accoglimento  del  primo  motivo    di  ricorso  nei termini  sopra  precisati,    il  provvedimento  impugnato  deve  essere cassato, con rinvio al Giudice di pace di  Agrigento in  persona di magistrato diverso da quello che ha reso il provvedimento impugnato per un nuovo esame per la liquidazione  delle spese  e anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie    il  ricorso  nei  termini  di  cui  in  motivazione;  cassa  la ordinanza  impugnata  e  rinvia  al  Giudice  di  pace  di    Agrigento  in persona di magistrato diverso da quello che ha reso il provvedimento impugnato per un nuovo esame per la liquidazione delle spese e anche del giudizio di legittimità .
Così deciso in Roma, il 30/11/2023.