Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5797 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 5797 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 448-2023 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, nato in Tunisia, il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
–AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Provincia di RAGIONE_SOCIALE , in persona del AVV_NOTAIO pro tempore; -Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , in pe rsona del Ministro pro tempore;
–
intimati – avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE il 2 settembre 2022, comunicato il medesimo giorno, nell’ambito del procedimento n. R.G. 11142/22 di convalida del trattenimento presso il presso il Centro di
permanenza per i rimpatri Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di RAGIONE_SOCIALE -‘Brunelleschi’ ;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M., in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito , per il ricorrente, l’ AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.COGNOME NOME, cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa il 28 agosto 2022, a bordo di un natante insieme a numerosi connazionali, e all’atto RAGIONE_SOCIALEo sbarco veniva sottoposto a controllo dalla Questura di Agrigento, come attestato dal relativo foglio notizie allegato alla richiesta di convalida del trattenimento presso il C.P.R. di RAGIONE_SOCIALE.
Trasferito presso l’hotspot RAGIONE_SOCIALE‘isola, il 30 agosto 2022 lo stesso veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, per ‘ingresso irregolare nell’Unione europea – hotspot di Lampedusa e Linosa il 30.08.2022 ‘.
Il 31 agosto 2022 il ricorrente veniva condotto presso gli uffici RAGIONE_SOCIALEa Questura di Agrigento, dove sottoscriveva un secondo foglio notizie e riceveva la notifica di un decreto di respingimento in quanto ‘fermato all’atto RAGIONE_SOCIALE‘ingresso nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera essendo stato l’interessato ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso’ e in quanto ‘non ha inteso avvalersi RAGIONE_SOCIALEa possibilità di richiedere la protezione internazionale, così come risulta dal foglio notizie, essendo stato compiutamente informato al momento RAGIONE_SOCIALEa pre identificazione’
Il cittadino straniero era dunque oggetto di un contestuale decreto di trattenimento presso il C.P.R. di RAGIONE_SOCIALE, dove veniva condotto il medesimo giorno.
Il 31 agosto 2022 il AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE chiedeva la convalida del trattenimento al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, che fissava udienza al 2 settembre 2022 ove il COGNOME NOME dichiarava: ‘non sono stato informato RAGIONE_SOCIALEa
possibilità di richiedere la protezione internazionale. Intendo richiedere la protezione internazionale.’ La difesa del ricorrente depositava , dunque, memoria illustrativa dei tre motivi di opposizione alla richiesta di convalida, e in particolare: (1) la manifesta illegittimità del presupposto decreto di respingimento del AVV_NOTAIO di Agrigento per motivazione erronea; (2) la mancata informativa al ricorrente in merito alla possibilità di chiedere la protezione internazionale; (3) la natura seriale e collettiva del decreto di respingimento emesso nei confronti del ricorrente e dei connazionali sbarcati insieme allo stesso nella medesima data e trattenuti presso il C.P.R. di RAGIONE_SOCIALE. 6. Con decreto adottato il medesimo 2 settembre 2022, il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE convalidava il trattenimento con la seguente motivazione: ‘ Il giudice, rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D. LGS. 286/98, atteso che: non sussistendo profili di manifesta illegittimità del decreto di respingimento, rilevando che: 1) le fattispecie contestate di cui all’art. 10 c. 2 lett. a e b TUI sono indicate cumulativamente poiché, come dedotto dalla P.A., risultano integrate entrambe; 2) dal foglio notizie allegato in atti risulta che lo straniero è venuto in Italia per trovare lavoro e non richiede protezione internazionale; 3) l’espulsione non è collettiva essendo stata valutata singolarmente la situazione personale del trattenuto; 4) sono state esibite le certificazioni RAGIONE_SOCIALE‘ASP Palermo del 23/08/2022 e del medico RAGIONE_SOCIALE‘hot spot di Lampedusa del 31/08/2022; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 P.Q.M. Convalida il provvedimento del AVV_NOTAIO di Agrigento, emesso il 31.8.2022 nei confronti del Sig. COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA ‘ .
Il decreto, pubblicato il 2 settembre 2022, è stato impugnato da COGNOME NOME con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria del 23 giugno 2023, la Prima Sezione di questa Corte – ritenendo che ‘ le questioni dedotte nel primo motivo di ricorso – in relazione anche a quanto disposto nell’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva UE 26 giugno 2013, n. 32 e con particolare riferimento al contenuto degli obblighi informativi imposti alle autorità competenti in favore di cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale –
richiedano un approfondimento volto anche a verificare se le dette autorità debbano arrestare il loro intervento conoscitivo a quanto dichiarato dai cittadini stranieri nel cd. foglio notizie ovvero se debbano farsi parti diligenti nel ricercare ed individuare tra coloro che fanno ingresso nel territorio nazionale i soggetti interessati a presentare domanda di protezione internazionale ‘ -ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza.
Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE con ‘ manifesta illegittimità del decreto di di respingimento presupposto -mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale (Cass., n. 5926/15, pp. 10(Cass., n. 5926/15, pp. 10-12) ‘.
Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE, la violazione art. 4, Protocollo 4 alla Convenzione europea dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Uomo in relazione al divieto di espulsioni collettive e la natura seriale del decreto di respingimento.
2.1 Con il ricorso in esame, il cittadino tunisino COGNOME chiede l’annullamento del decreto emesso dal Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE in data 2 settembre 2002, con cui è stato convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO di trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero presso il Centro di permanenza per i rimpatri di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, co. 5 del d.lgs. n. 286/1998.
Più in particolare, con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n.3 c.p.c., in relazione al disposto degli artt. 10, co.4 e 10 -ter del d.lgs. n. 286/1998, 8, Direttiva 2013/32/UE, posto che il Giudice di pace avrebbe dovuto ritenere la manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto, per la mancata sua preventiva informativa circa la possibilità di richiedere la protezione internazionale.
2.2 In fatto, il ricorrente deduce che all’atto RAGIONE_SOCIALEo sbarco a Lampedusa era stato assoggettato a controllo dalla Questura di Agrigento e poi trasferito all’hotspot RAGIONE_SOCIALE‘isola, dove era stato sottoposto a rilievi dattiloscopici. Il giorno successivo era stato trasferito nei locali RAGIONE_SOCIALEa Questura di Agrigento, dove aveva sottoscritto un secondo foglio notizie e aveva ricevuto la notifica di un decreto di respingimento. Al contempo era stato attinto da un decreto di trattenimento presso il C.P.R. di RAGIONE_SOCIALE dove era stato trasferito il giorno stesso. Era stato, poi, tratto davanti al Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE a cui il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa stessa città aveva chiesto la convalida del trattenimento. Nel corso RAGIONE_SOCIALE‘udienza, il cittadino tunisino si era o pposto, più nello specifico, per tramite del suo difensore, alla richiesta di convalida, adducendo di non avere ricevuto, all’atto RAGIONE_SOCIALE‘identificazione e dei preliminari contatti con le Autorità italiane, alcuna informazione a proposito RAGIONE_SOCIALEa facoltà, riconosciuta dal nostro ordinamento, di presentare domanda di protezione internazionale. Il provvedimento di respingimento del AVV_NOTAIO di Agrigento aggiunge il ricorrente -sarebbe stato, pertanto, adottato in violazione alle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 (in particolare agli artt. 2, co. 5 e 6, 10, co.2 lett. b), 14, co 1 e 5), del D.P.R. n. 303/2004 (all’art. 2, co.1), del d.lgs. n. 25/2008, artt. 3, 6, 20 e 26, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua mancata tempestiva informazione del diritto di richiedere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale.
2.3 Il Giudice di pace, con il provvedimento qui impugnato, aveva tuttavia convalidato il trattenimento, affermando che dal foglio notizie prodotto risultava che lo straniero era venuto in Italia per trovare lavoro e che non richiedeva protezione internazionale.
Il giudice del merito aveva infatti: (i) riscontrato la presenza di entrambe le fattispecie contestate, rispettivamente sub 10, co.2, lett. a e b del d.lgs. n. 286/1998; (ii) esclusa la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi del respingimento collettivo; (iii) ritenuto l a sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 286 cit.; (iv) convalidato pertanto il provvedimento di trattenimento del AVV_NOTAIO di Agrigento.
2.4 Le obiezioni sollevate dal ricorrente, nel primo motivo e sopra ricordate, colgono nel segno.
3. L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella sua requisitoria evidenzia che ‘la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 ter del T.U.I. (inserito dall’ art. 17, comma 1, del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46, e non più modificato) amplia a posteriori e precisa la portata RAGIONE_SOCIALE‘obbligo a monte, collocandone l’adempimento sin dal primo contatto con le forze di polizia di frontiera. Queste sono tenute a fornire informazioni non solo sulle forme di protezione internazionale, ma altresì sulla stessa esistenza RAGIONE_SOCIALEe procedure e sulle modalità di approccio: nello spirito e secondo la ratio RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/32, in particolare per quanto esposto al considerando 26) (‘…i pubblici ufficiali incaricati RAGIONE_SOCIALEa sorveglianza RAGIONE_SOCIALEe frontiere terrestri o marittime o RAGIONE_SOCIALEe verifiche di frontiera … dovrebbero essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, e che manifestano l’intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale, le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l’istanza’), poi tradotto nel già citato art. 8′ ed ancora osserva che ‘Il Giudice di pace, in sede di convalida del trattenimento, a precisa eccezione di parte, ha omesso quello che deve ritenersi accertamento ineludibile, riguardante l’adempimento di un preciso obbligo di legge, ossia quello RAGIONE_SOCIALEa preliminare informazione al cittadino straniero RAGIONE_SOCIALEa stessa possibilità di richiedere la protezione internazionale, informazione autonoma e preliminare rispetto alla stessa indicazione circa le modalità di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda ed i presupposti che la sorreggono. Ha poi travisato anche la portata RAGIONE_SOCIALEe informazioni tratte dal foglio notizie, posto che la dichiarata intenzione di essere venuto in Italia per cercare un lavoro nulla dimostra a proposito RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza circa la facoltà di chiedere la protezione, facoltà il cui esercizio peraltro blocca lo stesso potere di respingimento fino all’avvenuta decisione in materia (come ricorda, da ultimo, Cass., n. 12592/2023)’.
3.1.- Queste argomentazioni sono condivisibili, pur se è necessario rendere talune precisazioni.
Dagli atti si evince -ed è questione invero pacifica- che l’odierno ricorrente è giunto in Italia in esito ad una operazione di soccorso in mare, unitamente a
molti altri cittadini stranieri, alcuni dei quali tunisini, anch’essi raggiunti, secondo quanto si espone in ricorso, da decreto di respingimento con conseguente decreto di trattenimento.
Il ricorrente lamenta che la pubblica amministrazione sia venuta meno al suo dovere di informarlo sulla possibilità di chiedere la protezione internazionale, previsto dagli artt. 10, co.4 e 10-ter del D.lgs. n. 286/1998, 8, Direttiva 2013/32/UE, con la conseguente illegittimità del trattenimento, che non avrebbe dovuto essere convalidato.
Sull’informativa la posizione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, qui non costituita, non è del tutto chiara, poiché nel decreto di respingimento si legge che ‘il cittadino straniero non ha inteso avvalersi RAGIONE_SOCIALEa possibilità di richiedere la protezione internazionale, così come risulta dal foglio notizie, essendo stato compiutamente informato al momento RAGIONE_SOCIALEa pre-identificazione, in conformità con la Direttiva 2008/115/CE’; ma né il primo né il secondo foglio notizie -ove è scritto che il cittadino tunisino è venuto in Italia ‘per trovare lavoro’ -attesta che il soggetto sia stato preventivamente informato RAGIONE_SOCIALEa possibilità di richiedere la protezione internazionale.
Secondo quanto riportato in ricorso, la difesa RAGIONE_SOCIALEa Questura in udienza è stata del seguente tenore: ‘In merito alla mancata informativa questa è superata dalle dichiarazioni del AVV_NOTAIO che attesta che il Cittadino straniero non ha inteso avvalersi RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale. Si rappresenta che l’accoglienza ed il soccorso degli stranieri avviene in determinati luoghi individuati dal RAGIONE_SOCIALE, organizzati oltre che per fornire le misure di primo soccorso anche per fornire le adeguate informazioni, nello specifico in tali luoghi vi è sempre la presenza di Mediatori’.
L’amministrazione dunque non ha chiarito quando e come il cittadino straniero sia stato ‘compiutamente informato’ ritenendo che la questione sia ‘superata’ dalla dichiarazione del AVV_NOTAIO che attesta che egli non ha inteso avvalersi RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, e il Giudice di pace non ha indagato sulla avvenuta informativa, ritenendola all’evidenza superflua, in q uanto ‘dal foglio notizie allegato in atti risulta che lo straniero è venuto in Italia per trovare lavoro e non richiede protezione internazionale’.
3.2.La questione posta all’attenzione RAGIONE_SOCIALEa Corte è dunque se il giudice debba verificare -nella contestazione da parte del soggetto interessato da un provvedimento di respingimento e trattenimento di non avere ricevuto informazioni sulle procedure di protezione internazionale, accompagnata dalla dichiarazione di volerla richiedere, il che vale ad evidenziare il pregiudizio conseguente alla dedotta omissionese emerga dagli atti la prova RAGIONE_SOCIALEa avvenuta informativa, al fine valutare la manifesta illegittimità del decreto di trattenimento, ovvero se la iniziale dichiarazione, contenuta nel foglio notizie, di avere intrapreso il viaggio ‘per trovare lavoro’ valga ad escludere in radice il dovere di informativa sulle procedure di accesso alla protezione internazionale.
3.3.Occorre preliminarmente fare il punto sul quadro normativo, europeo e nazionale, la sua evoluzione ed interpretazione. La Direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEo status di protezione internazionale, si occupa -tra l’altro –RAGIONE_SOCIALEa corretta individuazione RAGIONE_SOCIALEe persone ‘bisognose di protezione’ e RAGIONE_SOCIALE‘accesso alle relative procedure. Al considerando 25 prevede che ‘Ai fini di una corretta individuazione RAGIONE_SOCIALEe persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l’opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti RAGIONE_SOCIALEa sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri RAGIONE_SOCIALE in ciascuna fase RAGIONE_SOCIALEa procedura’ al successivo considerando 26 trat ta anche RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di informativa prevedendo che ‘Al fine di garantire l’effettivo accesso alla procedura di esame, è opportuno che i pubblici ufficiali che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione internazionale, in particolare i pubblici ufficiali incaricati RAGIONE_SOCIALEa sorveglianza RAGIONE_SOCIALEe frontiere terrestri o marittime o RAGIONE_SOCIALEe verifiche di frontiera, ricevano le pertinenti
informazioni e la formazione necessaria per riconoscere e trattare le domande di protezione internazionale tenendo debitamente conto, tra l’altro, dei pertinenti orientamenti elaborati dall’EASO. Essi dovrebbero essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, e che manifestano l’intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale, le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l’istanza’.
Di conseguenza l’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa predetta Direttiva, così si esprime: ‘Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l’accesso alla procedura di asilo’ Queste indicazioni vengono ulteriormente sviluppate a livello europeo nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa ‘Agenda europea sulla migrazione’ del 13 maggio 2015, ove si elabora -tra l’altro -il cosiddetto approccio ‘hotspot’ e cioè un metodo basato sui ‘punti di crisi’ (che sono i luoghi dove vengono raccolti nell’immediatezza i migranti soccorsi) per indentificare rapidamente i migranti e, da un lato, avviare i richiedenti asilo verso le relative proced ure, d’altro lato coordinare le operazioni di rimpatrio per chi non necessita di protezione. ‘Punti di crisi’ o ‘hotspot’ divengono così termini con i quali si indica al tempo stesso il luogo e il metodo di lavoro. L’Agenda è una Comunicazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE europea, pertanto rientra nella categoria degli ‘atti atipici ‘ (cioè diversi da quelli espressamente previsti dall’art. 288 del Trattato), che contribuiscono, al pari degli altri atti, a completare o anche in certi casi ad innovare l’ordinamento, creando una disciplina di soft law ,
rispondente da un lato alla esigenza di integrare le tradizionali fonti di produzione giuridica per meglio governare l’ampia e spesso imprevedibile evoluzione RAGIONE_SOCIALE‘azione RAGIONE_SOCIALE‘Unione, dall’altro alla volontà RAGIONE_SOCIALEe istituzioni europee di regolamentare quanto meno in modo informale settori non ancora pienamente rilevanti del campo di applicazione materiale del diritto comunitario. Pur se privo di efficacia vincolante diretta, il soft law produce comunque effetti giuridici, rilevando sia sul versante interpretativo che su quello RAGIONE_SOCIALEe procedure operative e, come appresso si dirà, talora viene recepito in strumenti interni che regolano l’attività RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione.
In sintesi, nel 2015, l’Unione europea ha indicato agli Stati membri le vie da seguire per rilevare, nell’ambito di un fenomeno complesso quale quello RAGIONE_SOCIALEa migrazione, le esigenze di cui sono portatori i singoli individui interessati da questo fenomeno e le modalità per assicurare la risposta più adeguata; e per distinguere tra le persone bisognose di protezione internazionale -alle quali si deve assicurare anche tramite una corretta informativa l’accesso alle relative proceduredai migranti meramente economici che devono invece essere avviati al rimpatrio. 3.4.La Direttiva 2013/32/UE è recepita nel nostro ordinamento dal D.lgs 18 agosto 2015, n. 142 il quale dispone (art. 2) che per richiedente asilo debba intendersi non solo la persona che ha presentato la domanda di protezione internazionale ma anche la persona che ha manifestato la volontà di presentare questa domanda, così includendo tra i richiedenti asilo tutti coloro che manifestano un bisogno di protezione anche senza seguire le corrette modalità procedurali, spettando di contro allo Stato assicurarsi che le persone che manifestano tale volontà -o meglio esigenzaabbiano accesso ad un ricorso effettivo, anche mediante la informativa prevista dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALEo stesso D.lgs. 142, nonché accesso alle relative misure di accoglienza. Come già precisato da questa Corte ‘Ciò depone nel senso che
lo statuto protettivo previsto dall’ordinamento in favore del richiedente protezione si radica già nel momento precedente a quello RAGIONE_SOCIALEa formale presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa invocata protezione internazionale innanzi alla RAGIONE_SOCIALE territoriale e alla Sezione specializzata costituita nei tribunali distrettuali, e cioè nel momento RAGIONE_SOCIALE‘effettiva manifestazione di volontà del richiedente asilo di avanzare la domanda protettiva’ (Cass. 21910/2020).
L’acquisto RAGIONE_SOCIALEa qualità di richiedente asilo non dipende dunque dalla abilità e competenza RAGIONE_SOCIALEa persona, di formulare in maniera appropriata la richiesta, quanto dall’avere manifestato, anche senza riferirsi in maniera pertinente alle relative procedure, l’esigenza di protezione.
L’art. 3 del citato D.lgs., tuttavia, limita l’accesso alle informazioni (ed in tal senso appare più restrittivo del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva citata) a coloro che hanno presentato la domanda di asilo, stabilendo che ‘L’ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza, con la consegna all’interessato RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. L’opuscolo di cui al comma 1 è consegnato nella prima lingua indicata dal richiedente o, se ciò non è possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra quelle indicate nell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove necessario, con l’ausilio di un interprete o di un mediatore culturale, anche presso i centri di accoglienza, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda. Le informazioni di cui al presente articolo comprendono i riferimenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe principali organizzazioni di RAGIONE_SOCIALE dei richiedenti protezione internazionale’. La norma pertanto prevede che le informazioni siano fornite in maniera utile ed effettiva, non soltanto con la consegna
RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo, ma anche avvalendosi RAGIONE_SOCIALE‘ausilio di interpreti e di mediatori culturali, ma comunque soltanto in esito alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda.
In sintesi, la Direttiva 32 e la (prima) legislazione attuativa si preoccupano di fornire la massima assistenza e l’accesso alle procedure a coloro che manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale, con una forte opzione per la indifferenza dei mezzi attraverso i quali si manifesta la richiesta. 3.5.Questo è tuttavia solo uno degli aspetti del fenomeno migratorio, che, come osservato anche dalla RAGIONE_SOCIALE UE nella Agenda citata, è estremamente complesso, non classificabile per stereotipi che esercita molti e diversi effetti sulla società e che richiede molte e diverse risposte. E, se da un lato è avvertita l’esigenza di non ancorare la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE fondamentali alla capacità del suo titolare di farli valere, poiché diversamente si incorrerebbe in un trattamento discriminatorio, d’altro canto è anche avvertita l’esigenza di non consentire l’uso strumentale o inflazionistico del diritto di asilo, che si ritorcerebbe contro il diritto stesso, con implicazioni negative a largo raggio n ei riguardi RAGIONE_SOCIALE‘intero tessuto sociale ed ordinamentale. In questi termini, il 28.9.2015 il RAGIONE_SOCIALE italiano ha adottato una Roadmap e cioè una ‘tabella di marcia’ o ‘piano operativo’ in attuazione del D.lgs. 18.8.2015 n. 142, ove si legge che il primo passo (nelle aree hotspot) è la procedura di preidentificazione che consiste nella compilazione di un foglio notizie nel quale, con l’ausilio di mediatori culturali, vengono annotate le generalità, la nazionalità e il motivo di ingresso in Italia del migrante. La pre-identificazione diventa così un momento cruciale RAGIONE_SOCIALEa distinzione tra richiedenti asilo e migranti meramente economici. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha poi redatto le SOP (Procedure Operative Standard, aventi valore di circolare) ove si afferma che negli hotspot deve essere garantita quale passaggio RAGIONE_SOCIALEa sequenza operativa ‘l’attività di somministrazione RAGIONE_SOCIALEe informative sulla normativa vigente in materia di immigrazione e asilo da parte RAGIONE_SOCIALEe
Organizzazioni Internazionali’ ma anche che ‘per le persone che non abbiano manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e non abbiano diritto di rimanere sul territorio nazionale, compilazione del foglio notizie previsto nella direttiva rimpatri (cosiddetto ‘allegato 4’) e successiva emissione dei provvedimenti di respingimento del AVV_NOTAIO o espulsione del Prefetto’.
La normativa (eurounitaria, nazionale primaria e secondaria) sin qui esaminata, in armonia con l’approccio hotspot enunciato nell’Agenda europea sulla migrazione, sembrerebbe giustificare la distinzione tra aventi diritto all’informativa e cioè coloro che manifestano il bisogno di protezione internazionale e coloro che invece con una esplicita dichiarazione escludono di avere bisogno RAGIONE_SOCIALEa protezione e ai quali -di conseguenzanon dovrebbe essere data alcuna informativa.
3.6 -Questa tesi, che è sostanzialmente quella che traspare dalla estremamente sintetica motivazione del Giudice di pace, non può però essere condivisa, avuto riguardo a quello che è stato lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEa legislazione nazionale successivo al recepimento RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 32, e al consolidarsi RAGIONE_SOCIALEa relativa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte europea dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘uomo, costituente parametro di costituzionalità RAGIONE_SOCIALEe norme nazionali, in forza del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, primo comma, Cost.
In tal senso, questa Corte aveva già ritenuto sussistente il dovere di informativa, ancor prima che lo Stato italiano recepisse la citata Direttiva 32, in quanto ritenuto ‘enucleabile in via interpretativa facendo applicazione di regole ermeneutiche pacificamente riconosciute, quali quelle RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione conforme alle direttive europee in corso di recepimento e RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme interposte RAGIONE_SOCIALEa CEDU, come a loro volta interpretate dalla15 di 25 lo straniero non intenda avvalersi RAGIONE_SOCIALEa possibilità di richiedere la protezione internazionale, senza indicazione alcuna RAGIONE_SOCIALEe
informazioni fornite al riguardo (presenza RAGIONE_SOCIALE‘interprete, lingua utilizzata).
3.7Come sopra si diceva, i principi affermati dalla Convenzione europea dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Uomo e dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU, unico organo legittimato a intrepretare la Convenzione, costituiscono parametro di costituzionalità RAGIONE_SOCIALEe norme nazionali, in forza del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, primo comma, Cost. (Corte Cost. nn. 348 e 349 del 2007). Inoltre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 46 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, le parti contraenti devono conformarsi alle sentenze definitive RAGIONE_SOCIALEa Corte sulle controversie nelle quali sono parti, e, nel caso di violazioni strutturali, anche adottare i provvedimenti necessari per rimuovere le cause dalle quali discendono queste violazioni.
In questo caso, particolare rilievo acquistano il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione EDU, sul diritto ad un ricorso effettivo -previsto anche dall’art 47 Carta dei RAGIONE_SOCIALE fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europeae l’art. 4 del Protocollo 4 sul divieto di espulsioni collettive, previsto anche dall’articolo 19, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALEa Carta dei RAGIONE_SOCIALE fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea.
La Corte EDU, già nel 2012, aveva condannato lo Stato italiano per violazione degli artt. 13 e 4 prot. 4, con sentenza del 23 febbraio 2012, (ric. n. 27765/09 NOME ed altri c. Italia, § 204) rilevando: “la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all’accesso alle procedure d’asilo ….. Ribadisce quindi l’importanza di garantire alle persone interessate da una misura di allontanamento, le cui conseguenze sono potenzialmente irreversibili, il diritto di ottenere informazioni sufficienti a consentire loro di avere un accesso effettivo alle procedure e di sostenere i loro ricorsi”. Il caso riguardava il salvataggio, avvenuto in acque internazionali a sud di Lampedusa, da parte di navi RAGIONE_SOCIALEa Guardia di finanza e RAGIONE_SOCIALEa Guardia costiera italiani, di alcune imbarcazioni che trasportavano oltre duecento persone di origine eritrea, cui è stato impedito lo sbarco sul territorio italiano. In quella occasione la Corte
ha condannato lo Stato italiano al risarcimento del danno morale in favore dei ricorrenti ‘ senza pregiudicare le misure generali richieste per prevenire altre violazioni simili in futuro’. Il principio è stato poi ulteriormente richiamato, ma anche precisato, dalla Grande Camera RAGIONE_SOCIALEa CEDU con la sentenza del 15 dicembre 2016 (Ricorso n. 16483/12 – Causa Khlaifia e altri c. Italia). In questa sentenza si dà atto del contesto emergenziale in cui lo Stato italiano ha dovuto operare per fronteggiare una eccezionale ondata migratoria attraverso il Mar Mediterraneo, e dei relativi soccorsi in mare che hanno comportato la concentrazione dei migranti soccorsi nell’isola di Lampedusa (situazioni assai simili a quella oggi in esame), ma tuttavia si ribadisce che ‘le difficoltà che potrebbero incontrare le autorità nazionali nella gestione dei flussi migratori o nell’accoglienza dei richiedenti asilo non possono giustificare il ricorso a pratiche incompatibili con la Convenzione o con i suoi Protocolli’ (§ 241); la Cor te ha precisato altresì, per quanto riguarda il rapporto tra procedura di espulsione e richiesta di asilo (§§ 247 e 248) che ‘nell’ambito di una procedura di espulsione, la possibilità di presentare una domanda di asilo è una garanzia fondamentale’ pur accertando nel caso di specie che ‘nulla permette di pensare che le autorità italiane, che sono state all’ascolto dei migranti che desideravano invocare il principio di non respingimento, sarebbero rimaste passive qualora fossero stati addotti altri ostacoli legittimi e legittimamente difendibili al rinvio degli interessati’. Ancora, la Corte EDU ha precisato che l’articolo 4 del protocollo n. 4 ‘non sancisce in ogni circostanza il diritto a un colloquio individuale; le esigenze di questa disposizione, infatti, possono essere soddisfatte quando ciascuno straniero ha la possibilità, reale ed effettiva, di invocare gli argomenti che si oppongono alla sua espulsione, e questi ultimi vengono esaminati in maniera adeguata dalle autorità RAGIONE_SOCIALEo Stato convenuto’, così evidenziando il legame tra il diritto ad un ricorso effettivo e il divieto di respingimenti collettivi; diritto ad un ricorso effettivo che a sua volta può essere
pregiudicato da una mancanza di informazioni. In termini ancora più generali, la Corte EDU ha affermato che l’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione si applica alle procedure di asilo, che gli individui devono ricevere informazioni adeguate sulla procedura di asilo da seguire e che ciò richiede l’esistenza di un sistema affidabile di comunicazione tra le autorità e i richiedenti asilo (si vedano, tra molte altre, M.S.S. c. Belgio e Grecia, 21 gennaio 2011,286-293, COGNOME NOME e altri, cit. §§ 197-200; I.M. c. Francia, n. 9152/09, §§ 127134, 2 febbraio 2012; e M.E. c. Francia, n. 50094/10, §§ 62-64, 6 giugno 2013). In particolare la Corte europea ha affermato che per effettività del ricorso si intende un livello sufficiente di accessibilità ‘nel senso che il suo esercizio non deve essere ostacolato in maniera ingiustificata dagli atti o omissioni RAGIONE_SOCIALEe autorità RAGIONE_SOCIALEo Stato convenuto’ (I.M. c. Francia, cit., § 130) e che occorre tenere conto degli ostacoli linguistici, RAGIONE_SOCIALEa possibilità di accesso alle informazioni necessarie, RAGIONE_SOCIALEe condizioni materiali con le quali può scontrarsi l’interessato e da qualsiasi altra circostanza concreta RAGIONE_SOCIALEa causa (I.M. c. Francia, cit., §§ 145-148; M.S.S. c. Belgio e Grecia, cit. §§ 301318; e COGNOME c. Grecia, n. 8687/08, § 79, 5 aprile 2011). 4.In questo contesto si inserisce l’intervento RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano che con il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46, e tuttora vigente, ha, come bene rileva l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ampliato l’obbligo di informativa già previsto dalla Direttiva europea attuata con il D.lgs. 142/2015, collocandone l’adempimento sin dal primo contatto con le 18 di 25
forze di polizia di frontiera, con l’inserimento nel T.U.I. RAGIONE_SOCIALE‘art 10 ter, invocato dalla difesa del ricorrente, il quale così dispone ‘Lo straniero rintracciato in occasione RAGIONE_SOCIALE‘attraversamento irregolare RAGIONE_SOCIALEa frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e RAGIONE_SOCIALEe strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito’.
La norma mira a dare una base legale all’accoglienza nei centri denominati punti di crisi, posto che, come evidenziato anche dalla dottrina, appena il sistema hotspot è diventato concretamente operativo nel nostro Paese, sono immediatamente emerse numerose problematicità legate alla mancanza di una base legale, essendo affidata solo al contenuto di alcune circolari del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; e sono emerse anche criticità con riferimento alla fase di pre -identificazione, con particolare riguardo alle indicazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa persona soccorsa, RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa migrazione. Ciò peraltro era stato evidenziat o anche nel ‘Rapporto sui Centri di identificazione ed espulsione in Italia’ redatto nel febbraio 2016 (e nel relativo aggiornamento del gennaio 2017) dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, che così scrive in ordine alle procedure di pre -identificazione tramite la compilazione del foglio notizie: ‘Non si tratta poi di un colloquio vero e proprio, ma RAGIONE_SOCIALEa semplice compilazione di un questionario che risulta formulato in maniera estremamente stringata e poco comprensibile’ ed ancora ‘Se invece il foglio notizie è determinante per stabilire la futura condizione del migrante e il suo destino, anche in termini di libertà personale, questa fase assume un rilievo tale da dover assicurare che venga svolta nelle condizioni di massima lucidità e consapevolezza, e quindi non contestualmente allo sbarco, ma in un momento successivo previa adeguata informazione sulle normative
vigenti, sulla situazione di ciascuno e RAGIONE_SOCIALEe possibili future destinazioni. Tale passaggio procedurale non può avere luogo se, nel caso in cui si palesi l’impossibilità per il migrante comunicare, non si mettono a disposizione tutti gli strumenti per una effettiva comprensione di quanto sta avvenendo’. Vale qui la pena di rilevare che la Corte EDU con la recente sentenza del 30/03/2023 (ricorso n. 21329/18, RAGIONE_SOCIALE e altri contro Italia), nel ribadire i principi sopra enunciati in tema di respingimenti collet tivi, e nel condannare l’Italia al riguardo per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art . 4 Protocollo 4 (con riferimento ad una vicenda RAGIONE_SOCIALE‘ottobre 2017) ha ritenuto rilevante che la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Repubblica abbia in tali termini censurato la pratica del c.d. foglio notizie.
4.1.L’art. 10 ter cit. oltre a dare una base legale alla accoglienza nei luoghi denominati punti di crisi (hotspot), si occupa, quindi, anche RAGIONE_SOCIALEa informativa, non riservata soltanto alle persone che manifestano il bisogno di protezione internazionale, ma che prescinde dalla indagine sull’intenzione di presentare la relativa domanda ed è ‘assicurata’ a tutte le persone soccorse in mare o rintracciate mentre attraversano illegalmente la frontiera e quindi condotte negli hotspot per la identificazione: è un’informativa a largo raggio, che riguarda non solo la procedura di protezione ma anche il programma di ricollocazione e la possibilità del rimpatrio volontario assistito ed è uno dei momenti essenziali RAGIONE_SOCIALEe operazioni di identificazione.
Le ragioni di questo intervento di urgenza, poi convertito in legge dal Parlamento, sono dichiarate nel preambolo RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto legge 13/2017 ove si espone la ‘RAGIONE_SOCIALE necessità ed urgenza di adottare misure idonee ad accelerare l’identificazione dei cittadini stranieri, per far fronte alle crescenti esigenze connesse alle crisi internazionali in atto e alla necessità di definire celermente la posizione giuridica di coloro che sono condotti nel territorio nazionale
in occasione di salvataggi in mare o sono comunque rintracciati nel territorio nazionale’.
Vi traspare una implicita presa d’atto RAGIONE_SOCIALEa difficoltà di condurre con la debita rapidità adeguati colloqui individuali che possano far emergere il ‘bisogno di protezione’ di cui tratta la Direttiva europea nei casi di massiccio afflusso di migranti, in particolare in occasione del soccorso in mare dei c.d. barconi, e RAGIONE_SOCIALEa conseguente difficoltà di operare, in queste circostanze, una precisa e attendibile distinzione tra migranti economici e richiedenti asilo; nonché la consapevolezza che lo Stato italiano, tenuto ad adeguarsi alle decisioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di Strasburgo, deve evitare che nelle situazioni di emergenza, nelle quali anche per ragioni geografiche si trova spesso costretto ad operare, si possano verificare violazioni dei RAGIONE_SOCIALE assicurati dalla Convenzione. Ciò può accadere, come evidenziato nella citata relazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, nel caso in cui una frettolosa distinzione tra migranti economici e richiedenti asilo, operata attraverso formule stereotipate e che di per sé possono avere anche una molteplicità di significati, produca effetti irreversibili di fatto, precludendo l’accesso ad un ricorso effettivo. Sotto questo profilo, una preliminare informativa a largo raggio come quella prevista dall’art 10 ter, orientata a dare al cittadino straniero tutti gli strumenti utili per dichiarare esattamente la propria posizione e manifestare la propria volontà, previene il rischio che si creino fraintendimenti dai quali può scaturire la violazione di obblighi internazionali. Questo ‘ampliamento’ del dovere di informativa operato nel 2017 non rinnega l’approccio hotspot originariamente disegnato nella Agenda sulla migrazione e dalle successive elaborazioni ministeriali, ma, normandolo ex lege e non lasciandolo solo alle circolari ministeriali, cerca di ridurne i margini di errore operativo, tenendo conto, come sopra si diceva, che il momento RAGIONE_SOCIALEa identificazione è cruciale, laddove per identificazione deve intendersi non solo l’accertamento dei dati anagrafici e i rilievi dattiloscopici, ma anche un corretto accertamento RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa migrazione.
La norma è peraltro pienamente compatibile con la Direttiva 2013/32/UE, di armonizzazione minima, che lascia salva la facoltà RAGIONE_SOCIALEo Stato di prevedere disposizioni più favorevoli (art. 5); mentre di contro può legittimamente dubitarsi che il D.lgs. 142/2015, limitando la somministrazione RAGIONE_SOCIALEa informativa a coloro che hanno già presentato la domanda, avesse interamente attuato la Direttiva, perché ne restavano esclusi tutti i casi in cui, pur non essendo stata ancora presentata la domanda, vi fossero però d elle ‘indicazioni’ sulla volontà di presentarla.
5.- La convalida del trattenimento.
Da quanto sopra esposto deriva che la contestazione mossa dal ricorrente, di non avere ricevuto l’informativa prevista dall’art. 10 ter del TUI, contestualmente manifestando l’intenzione di chiedere la protezione internazionale, non poteva essere obliterata dal Giudice di pace facendo riferimento alla dichiarazione -contenuta nel decreto di respingimentoche il soggetto ‘è stato compiutamente informato in conformità con la Direttiva 2008/115/CE’; la quale, ancorché proveniente da un pubblico ufficiale, non può considerarsi probante, posto che è solo una formula stereotipata, priva di appropriati riferimenti normativi e di contenuti effettivi, che non dà conto di quando e come sia stata fornita una informativa adeguata ed utile, in lingua e termini comprensibili dall’interessato. Né è dirimente la dichiarazione contenuta sul foglio notizie che riporta, come motivo del viaggio, la ricerca di lavoro. A prescindere dal rilievo che di per sé una simile dichiarazione non è del tutto univoca, perché non esclude che il soggetto abbia comunque necessità di protezione internazionale e che nel contesto RAGIONE_SOCIALEa misura protettiva egli intenda lavorare, l’obbligo di informativa, come previsto dall’art. 10 ter citato, prescinde, come si è detto, dalla preventiva rilevazione RAGIONE_SOCIALEa volontà di chiedere la protezione internazionale e rende sostanzialmente irrilevante un eventuale dichiarazione fatta ‘al buio’ e cioè prima di essere adeguatamente informato sulle possibili alternative che
assicura l’ordinamento in esito all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa identità del migrante e RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa migrazione.
Dichiarando di non avere ricevuto alcuna informativa, il ricorrente ha quindi posto una questione di manifesta illegittimità del respingimento e del trattenimento, sulla quale il Giudice di pace avrebbe dovuto necessariamente indagare prima di emettere il provvedimento di convalida. E’ infatti principio consolidato che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 D.lgs n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo (Cass. n. 18404/2023, Cass. n. 5750/2017).
Pertanto, nel caso di specie, il Giudice di pace avrebbe dovuto accertare se vi erano prove sufficienti del fatto che il ricorrente avesse ricevuto adeguate informazi oni nei termini previsti dall’art 10 ter cit., e in difetto di tale prova, non convalidare il provvedimento di trattenimento.
6.- Devono quindi affermarsi i seguenti principi di diritto:
‘Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 ter del D.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza RAGIONE_SOCIALEe procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la
volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata’.
‘Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione RAGIONE_SOCIALE‘interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità RAGIONE_SOCIALEe informazioni fornite’.
7.- Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 382, ult. comma, c.p.c., poiché il processo non può essere proseguito, posto che il trattenimento non è stato validamente convalidato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti.
Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022).
Il difensore ha chiesto la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un. n. 8561 del 26/03/2021).
Pertanto, poiché la parte ricorrente è (tutt’ora) ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi
RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 14/11/2023