Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5806 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9602/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
Contro
QUESTURA DI AGRIGENTO, in persona del AVV_NOTAIO MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore -intimati- avverso l’ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di AGRIGENTO n. 1060/2022 depositata il 18/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il ricorrente, cittadino tunisino, ha impugnato il decreto di respingimento emesso in data 7 settembre 2022 dal AVV_NOTAIO, eccependone la illegittimità sotto una pluralità di profili
e in particolare deducendo di essere un richiedente asilo. Il Giudice di pace ha respinto il ricorso, osservando che la presenza di più provvedimenti distinti pur per riportanti identica motivazione non è indicativa della circostanza che si tatti di respingimento collettivo; che al soggetto è stata assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale ‘come risulta dal decreto opposto’; che tuttavia dalla documentazione in atti non risulta che il cittadino straniero abbia inoltrato la richiesta di asilo e che nel foglio notizie risulta che il ricorrente è venuto in Italia per lavoro.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, affidandosi ad un motivo. Non si sono costituiti gli intimati. Il ricorrente ha depositato memoria.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 14 novembre 2023.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo e unico motivo del si lamenta la violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10 ter, del D.Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE e la illegittimità del decreto di respingimento per mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale; la insufficienza del mero richiamo al testo del decreto di respingimento in assenza di qualunque prova dell’avvenuta somministrazione delle informazioni . Il ricorrente deduce che l ‘affermazione contenuta nel decreto di respingimento, secondo cui ‘ il cittadino straniero non ha inteso avvalersi della possibilità di richiedere la protezione internazionale, così come risulta dal foglio notizie, essendo stato compiutamente informato al moment o della pre -identificazione , in conformità con la Direttiva 2008/115/CE ‘ non trova alcun riscontro nè gli atti relativi alla stessa procedura di pre -identificazione. Tali circostanze trovano altresì conferma nelle dichiarazioni rese dallo straniero in sede di
udienza di convalida del trattenimento, nel corso della quale lo stesso dichiarava: ‘ a Lampedusa ho espresso la volontà di richiedere protezione internazionale. Mi hanno fatto firmare un foglio che non ho letto e che non ho compreso ‘ . Lamenta che la dicitura riportata nel decreto di respingimento costituisca una mera formula di stile, che non riporta alcun dettaglio individualizzante né alcuna informazione in merito alla presenza di un interprete, alla sua qualifica, al luogo e alle modalità di effettiva somministrazione. A ciò si aggiunga che il riferimento normativo indicato nel decreto di respingimento è ulteriormente errato, poiché è l’art. 8, Direttiva 2013/32/UE a imporre l’obbligo informativo in tema di protezione internazionale, mentre la Direttiva 2008/115/CE disciplina le procedure di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi non richiedenti asilo. Pertanto questa affermazione contenuta nel decreto di respingimento -in termini sommari, parzialmente erronei e standardizzati -non può in alcun modo essere ritenuta satisfattiva dell’obbligo di informazione relativo alla protezione internazionale e dai rado il giudice di pace a riferirsi a quanto genericamente affermato nel decreto di respingimento nonché alla circostanza che il soggetto avrebbe dichiarato di essere venuto in Italia per lavoro.
2.- Il motivo è fondato.
La motivazione resa dal giudice di pace è stereotipata e standardizzata e non fornisce risposta alle ragioni di opposizione alla convalida proposte dal ricorrente, in particolare non dà conto adeguatamente se è stato assolto il dovere di informativa previsto dall’art. 10 ter del T.U.I, il quale così dispone ‘ Lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in NOME Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito ‘.
4.- L’art. 10 ter citato deve interpretarsi, in conformità al parametro costituzionale ex art 117 Cost. rappresentato dalla giurisprudenza CEDU (ric .n. 21329/18, NOME contro Italia del 30/03/2023; ric. n. 27765/09 NOME c. Italia, 23 febbraio 2012), nel senso che ai sensi dell’art. 10 ter del D.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in NOME Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata. Ed ancora che non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’art 10 ter T.U.I. che nel decreto di
respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell’interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da NOME atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite (v. Cass. 32070/2023).
5.- Dichiarando di non avere ricevuto alcuna informativa, il ricorrente ha quindi posto una questione di manifesta illegittimità del respingimento, sulla quale il Giudice di pace avrebbe dovuto necessariamente indagare prima di emettere il provvedimento di convalida. E’ infatti principio consolidato che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 D.lgs n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo (Cass. n. 18404/2023, Cass. n. 5750/2017). Segnatamente avrebbe dovuto indagare se dagli atti emergessero i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite. Inoltre, non è dirimente la dichiarazione contenuta sul foglio notizie che riporta, come motivo del viaggio, la ricerca di lavoro. A prescindere dal rilievo che di per sé una simile dichiarazione non è del tutto univoca, perché non esclude che il soggetto abbia comunque necessità di protezione
internazionale e che nel contesto della misura protettiva egli intenda lavorare, l’obbligo di informativa, come previsto dall’art. 10 ter citato, prescinde dalla preventiva rilevazione della volontà di chiedere la protezione internazionale e rende sostanzialmente irrilevante un eventuale dichiarazione fatta ‘al buio’ e cioè prima di essere adeguatamente informato sulle possibili alternative che assicura l’ordinamento in esito all’accertamento della identità del migrante e delle ragioni della migrazione (v. Cass. 32070/2023).
Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione della ordinanza impugnata e il rinvio al Giudice di pace di AVV_NOTAIO in persona di diverso magistrato per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di AVV_NOTAIO, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/11/2023.