Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11097 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1410/2023 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
QUESTURA DI TORINO, MINISTERO DELLRAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE di TORINO n. 11178/2022 depositato il 02/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA, ha proposto ricorso, notificato il 17 gennaio 2023, con due mezzi, illustrati con memoria, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Giudice di Pace di Torino del 2.9.2022 in proc. n. 11178/2022, comunicata il medesimo giorno, che ha convalidato il provvedimento di trattenimento del Questore di Agrigento del 31.8.2022, adottato all’esito del provvedimento di respingimento differito.
Il RAGIONE_SOCIALE e la Questura di Agrigento sono rimasti intimati
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.1. -Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 10, c. 4, 10 -ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale.
2.2. -Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 10, c. 4, 10 -ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE violazione art. 4, Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo – divieto di espulsioni collettive e natura seriale del decreto di respingimento .
3.1.- Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo motivo.
3.2. -Nel caso in esame trova applicazione il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 ter del D.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di
un obbligo diretto ad assicurare la correttezza RAGIONE_SOCIALEe procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata. Invero, non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione RAGIONE_SOCIALE‘interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità RAGIONE_SOCIALEe informazioni fornite (Cass. n. 32070/2023).
3.3.- Ebbene, la fattispecie in esame è del tutto sovrapponibile a quello oggetto del precedente, ora ricordato. E infatti il Giudice di Pace di Torino ha rigettato il ricorso proposto dall’odierno ricorrente affermando che ‘dal foglio notizie allegato in atti risulta che lo straniero è venuto in Italia per trovare lavoro e non richiede protezione internazionale’: da ciò si evince che nulla di quanto indicato da questa Corte, in merito all’assolvimento degli obblighi informativi, risulta eseguito nella specie.
-Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 382, ult. comma, c.p.c., poiché il processo non può essere proseguito, posto che il trattenimento
non è stato validamente convalidato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti.
5. -Le spese processuali sono a carico RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente.
Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass. n. 24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’RAGIONE_SOCIALE statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese con riferimento al ricorso accolto, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’RAGIONE_SOCIALE statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. n.11028/2009; Cass. n. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’RAGIONE_SOCIALE statale (Cass. nn.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. n.24413/2021; da ultimo Cass.n.7749/2023; Cass. n. 30178/2023).
Pertanto, con riferimento al ricorso accolto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato con il citato ricorso.
P.Q.M.
-Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassa il provvedimento impugnato senza rinvio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima