Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34044 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34044 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14872/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Bologna n . 53/2023, pubblicata in data 10 gennaio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24
ottobre 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, debitrice principale, e NOME COGNOME e NOME COGNOME, questi ultimi due quali fideiussori, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo con il quale RAGIONE_SOCIALE Banca s.p.a. chiedeva il pagamento dell’importo di euro 500.000,00 in base a due contratti di conto corrente, eccependo la falsità delle sottoscrizioni apposte sui contratti di conto corrente, di affidamento e sulle fideiussioni, l’illegittimità degli interessi applicati, perché usurari, la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi e comunque l’invalidità e l’estinzione delle fideiussioni, ai sensi degli artt. 1938, 1939, 1955, 1956, 1957 cod. civ., e la violazione, da parte della Banca, del principio di buona fede.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 738 del 2019, disposta la c.t.u. grafologica, rigettava l’opposizione.
La Corte d’ Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo i gravami delle parti soccombenti.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’ RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione propongono ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di cessionaria di RAGIONE_SOCIALE
Non ha svolto attività difensiva in questa sede RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Le controricorrente ha depositato memoria.
L’atto depositato dai ricorrenti non può invero definirsi tale, in difetto dei relativi requisiti di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che a seguito di intervenuta rinuncia al ricorso deve dichiararsi l’estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra il COGNOME e la controricorrente società RAGIONE_SOCIALE nella qualità-, con conseguente compensazione tra tali parti delle spese del giudizio di cassazione.
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano ‹‹ violazione degli artt. 51, primo comma, n. 4, e secondo comma, cod. proc. civ., 52 cod. proc. civ., 101, secondo comma, Cost., 111, secondo comma, Cost., 117, primo comma, Cost., 6 par. 1 CEDU, 132, secondo comma, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per contrasto con gli artt. 101, secondo comma, Cost., 111, secondo comma, Cost., 117, primo comma, Costi e 6 par. 1 Cedu››.
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente rigettato il primo motivo di gravame con cui avevano lamentato che il consigliere designato quale relatore del collegio giudicante in appello si sarebbe dovuto astenere, ricorrendo l’ipotesi contemplata dall’art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo conosciuto la causa come giudice unico di primo grado, nonché avendo pronunciato sull ‘ istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto e su quella di ammissione delle richieste istruttorie.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’obbligo di astensione di cui all’art. 51, primo comma n. 4, cod. proc. civ. deve essere circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, o pure abbia reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello (Cass., sez. 2, 27/03/2001, n. 4412; Cass., sez. 3, 17/02/1998, n. 1668; Cass., sez. 3, 09/02/1998, n. 1323; Cass., sez. 2, 18/11/2016, n. 23520; Cass., sez. 2, 21/09/2021, n. 25487; Cass., sez. 3, 09/05/2024, n. 12676). Ciò in quanto un’ordinanza istruttoria relativa all’ammissione di una prova, anche quando prenda in esame questioni attinenti a presupposti, condizioni processuali o profili di merito, è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualunque efficacia decisoria (Cass., sez. 2, 12/03/2001, n. 3601).
Va altresì osservato che la doglianza dai ricorrenti si pone invero in contrasto con il consolidato orientamento di questa corte in base al quale anche a seguito della modifica dell’art. 111 Cost. ( introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 1999 ) in difetto di ricusazione la violazione dell’obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità dell ’emess a sentenza, giacché nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l’imparzialità e terzietà del giudice) la norma costituzionale ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del
processo civile, fondato sull’impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire l’imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell’astensione e della ricusazione. Né detti istituti, cui si aggiunge quello dell’impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la quale, sotto l’ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell’imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost. (cfr. Cass., sez. 2, 04/06/2008, n. 14807; Cass., sez. 3, 04/01/2010, n. 20; Cass., sez. 6 – 3, 11/09/2017, n. 21094).
2.3. Quanto alla sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., essa risulta invero apoditticamente formulata, con la mera indicazione dei parametri costituzionali ( gli artt. 3, 101, secondo comma, Cost., 111, secondo comma, Cost., 117, primo comma, Cost. , nonché dell’art. 6, par. 1, CEDU ) asseritamente violati, senza che risultino invero dedotte le ragioni poste a relativo fondamento al di là della generica denuncia di asserita nullità della sentenza ove come nella specie sia consentito al giudice di primo grado che ha emesso il provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie di partecipare alla decisione d’appello concernente l’am missibilità di quelle medesime istanze.
Peraltro, essendo pacifico che la pretesa violazione dell’obbligo di astensione non è stata fatta nel caso valere con tempestiva e rituale istanza di ricusazione, la mancata di questa preclude di far valere il vizio in questa sede quale motivo di nullità derivante dalla costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., della
sentenza impugnata, sicché anche l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale non potrebbe comunque comportare la nullità della sentenza stessa (Cass., sez. 1, 1/7/2004, n. 12029).
Di qui l’irrilevanza della questione, dovendo inverso ribadirsi che la legittimità costituzionale di una norma, pur non costituendo propriamente motivo di ricorso, e potendo di conseguenza essere proposta per la prima volta in sede di legittimità o quivi essere anche sollevata d’ufficio, non può tuttavia essere fine a se stessa, dovendo pur sempre essere rilevante agli effetti della decisione della causa, nel senso che questa non possa essere definita indipendentemente dalla risoluzione di quella questione, ed avere quindi portata strumentale rispetto alla soluzione ─ censurata con il ricorso per cassazione ─ di una questione sostanziale o processuale trattata nel processo (Cass., sez. 3, 21/3/2025, n. 7629).
Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la decisione gravata per violazione degli artt. 1343, 1344, 1375, 1418, 1419, 1421, 1938, 1939, 1944, 1945, 1955, 1956, 1957 cod. civ. e art. 2, comma 2, lett. a) e 3 legge n. 287/1990 e 101 TFUE, nonché degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui ha ritenuto inammissibili tutte le eccezioni riproposte in appello, considerandole coperte dal giudicato.
Assumono, al contrario, trascrivendo in ricorso stralci dell ‘atto di appello, di avere impugnato tutti i capi della sentenza di primo grado e che in ogni caso la sentenza sarebbe errata per avere ritenuto incompatibili con il contratto autonomo di garanzia gli artt. 1956 e 1957 cod. civ.
3.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
3.2. N el dichiarare l’inammissibilità delle eccezioni sollevate la corte territoriale ha osservato che il giudice di prime cure aveva
qualificato le garanzie prestate quali contratti autonomi di garanzia, traendone la conseguenza che ‹‹ i garanti non potevano opporre eccezioni fondate sul rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità ed inefficacia del contratto da cui tale rapporto deriva, escluse quelle concernenti l’inesistenza del contratto principale, la nullità di quest’ultimo pe r contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, l’esecuzione fraudolenta ovvero abusiva›› .
Come emerge dalla stessa illustrazione del motivo in argomento, gli odierni ricorrenti non hanno invero mosso specifica censura avverso la qualifica data dal giudice di primo grado alla garanzia prestata, sicché la doglianza non si correla alla ratio decidendi dell ‘impugnata pronuncia secondo cui ‹‹ nella fattispecie in esame non vi è alcun elemento, desumibile dal contratto o aliunde , dal quale poter desumere che, senza le clausole contestate, e cioè la ‘clausola di reviviscenza’…, la clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. … e la clausola di sopravvivenza della fideiussione …, le parti non avrebbero concluso il contratto ›› .
3.3. Il motivo risulta d’altro canto formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, primo comma n. 6, cod. proc. civ.
Nel dedurre che ‘le fideiussioni dovevano dichiararsi invalide ed inefficaci, ai sensi degli artt. 1938, 1939 e 1956 cod. civ., considerato che tra l’altro la Banca convenuta aveva violato nell’esecuzione del rapporto la clausola generale di buona fede di cui all’art. 1375 cod. civ. e fortemente pregiudicato gli interessi dei fideiussori’ i ricorrenti si limitano infatti a genericamente sostenere di avere allegato i presupposti per l’applicabilità delle disposizioni evocate , e ‘di avere contestato al creditore l’ulteriore concessione di credito al debitore principale in presenza del rilevante peggioramento delle condizioni economiche dello stesso e anche dopo la scadenza dell’apertura
garantita, con evidente fon datezza dell’ exceptio doli generalis formulata in primo grado’, senza tuttavia riportare in ricorso, quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto degli scritti difensivi depositati in primo ed in secondo grado a supporto di tali doglianze onde consentire a questa Corte di valutare, sulla base del solo ricorso, se e in quali termini tali questioni siano state sottoposte al giudice di merito.
3.4. La natura attribuita dal giudice di merito alla garanzia (contratto autonomo di garanzia anziché fideiussione) depone invero per l’infondatezza della doglianza concernente la reiterazione del l’eccezione di nullità delle ‘fideiussioni’ per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall’art. 2, comma 2, lett. a) , della legge n. 287/90, non potendo ad essa estendersi le considerazioni rinvenibili nel provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, relative alla mera ipotesi -la cui notoria diversità rispetto alla prima è tale da non richiedere ulteriori specificazioni in questa sede- della fideiussione (Cass., sez. U, n. 41994/2021; Cass., sez. 1, 01/07/2024, n. 18079).
Con il terzo motivo, deducendo la violazione degli artt. 112, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la sentenza d’appello per avere la corte di merito dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di gravame con cui erano stati dedotti l’usurarietà e l’anatocismo degli interessi praticati dalla Banca.
Si dolgono dell’erroneità della ritenuta relativa genericità.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Esso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, primo comma n. 6, cod. proc. civ.
Si è da questa Corte precisato che anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo , in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Cass., sez. L, 04/02/2022, n. 3612; Cass., sez. 1, 06/09/2021, n. 24048; Cass., sez. 3, 13/03/2018 n. 6014; Cass., sez. 5, 20/07/2012 n. 12664).
L’osservanza di tale principio comporta, nel caso in esame in cui si contesta la valutazione di genericità dei motivi di appello alla base del decisum di secondo grado, l’onere per il ricorrente non solo di trascrivere i motivi formulati nell’atto di gravame – come in effetti avvenuto – ma anche di trascrivere o riportare con precisione le argomentazioni della parte motiva della sentenza di primo grado il cui contenuto costituisce l’imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del rispetto del paradigma di cui agli artt. 342 e 343 cod. proc. civ. Ciò in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, al fine della valida impugnazione di un capo di sentenza, non è sufficiente che nell’atto d’appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass., sez. 3, 15/06/2016 n. 12280; Cass., sez. 6 – 1, 22/09/2015 n. 18704; Cass., sez. U, 09/11/2011 n.
23299; Cass., sez. L, 04/02/2019, n. 3194).
4.2. Va d’altro canto ulteriormente osservato come, pur a fronte della rilevata genericità delle contestazioni sollevate, i ricorrenti insistano nel dedurre (pag. 27 del ricorso) che la Banca ha asseritamente applicato interessi anatocistici in violazione delle norme in materia di usura, inammissibilmente sollecitando a tale stregua un riesame del merito della controversia invero precluso in sede di legittimità.
Con il quarto motivo si prospetta la ‹‹ violazione degli artt. 61, 112, 191, 194, 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 345, 356 c.p.c. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 4, cod. proc. civ.; nonché omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.›› , per non avere la Corte d’appello disposto la c.t.u. contabile.
Secondo i ricorrenti la c.t.u. non aveva affatto natura esplorativa, anche alla luce di quanto statuito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 3086 del 2022, e la Corte di merito avrebbe omesso di valutare la documentazione contabile prodotta da entrambe le parti, idonea a giustificare l’ammissione dell’accertamento tecnico , e trascurato di considerare che ben potevano essere acquisiti dal consulente tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti.
5.1. La censura è infondata.
5.2. Viene in rilievo il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle
argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass., sez. 1, 01/05/2007, n. 15219; Cass., sez. L, 21/04/2010, n. 9461; Cass., sez. 6 -1, 13/01/2020, n. 326; Cass sez. L, 24/01/2019, n. 2103; Cass., sez. 2, 20/08/2019, n. 215259; Cass., sez. 1, 23/03/2017, n. 7472).
L’omesso espresso rigetto dell’istanza di ammissione o di rinnovazione non integra dunque un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., ma, eventualmente, un vizio di motivazione (Cass., sez. 2, 24/11/2020, n. 267090; Cass., sez. 6 -2, 18/03/2015, n. 5339).
Nel caso che ci occupa, la Corte d’appello non ha esplicitamente vagliato la richiesta di c.t.u., ma ne ha implicitamente negato l ‘ ammissione perché irrilevante, come facilmente si desume dalla complessiva motivazione adottata, stante la rilevata genericità delle contestazioni sollevate dagli appellanti in punto di usurarietà degli interessi, di anatocismo e di applicazione di condizioni di rinvio agli usi.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 115, 116, 156, 157, 159, 194, 195 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello respinto l’eccezione di nullità della c.t.u. grafologica.
Ribadiscono che il c.t.u., oltre a non avere rispettato i termini allo stesso concessi per il deposito della bozza, per le osservazioni delle parti e per la redazione della c.t.u., aveva anche utilizzato ai fini della risposta al quesito non già ‘gli atti e i documenti di causa’, bensì altri atti e documenti di comparazione non prodotti ritualmente in giudizio ed acquisiti senza il consenso delle parti , per cui la Corte d’appello, a fronte della tempestiva eccezione sollevata, avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell’accertamento tecnico.
6.1. Con specifico riferimento al secondo profilo di doglianza, va rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato, per quanto interessa in questa sede, che: ‹‹ In materia di consulenza tecnica d’ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio ›› (così Cass., Sez. U, 28/02/2022, n. 6500).
A quest’ultimo proposito, in tale decisione le Sezioni Unite si sono riferite alla distinzione tra “fatti principali”, vale a dire, i “fatti che nel rispetto del principio della domanda possono essere introdotti nel processo solo per l’iniziativa delle parti”, ed “i fatti secondari che sono i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali” (vedi pagina 19 della decisione ora richiamata).
Nella specie, le scritture di comparazione reperite dal c.t.u. nel contraddittorio delle parti, anche se dalle stesse non prodotte, non erano dirette a fornire prova del fatto principale, rappresentato dalle fideiussioni asseritamente apocrife, ma di fatti secondari (la firma di ulteriori atti di certa provenienza dei garanti) funzionali alla dimostrazione dell’autenticità delle fideiussioni, per cui non era ravvisabile alcuna nullità sotto questo profilo dell ‘ accertamento tecnico disposto (in tal senso, cfr. Cass., sez. 2, 21/07/2023, n. 21903).
6.2. Quanto, invece, al termine di sette giorni assegnato per le osservazioni alla bozza del c.t.u., il motivo di doglianza non è fondato. Si deve tenere conto della sentenza delle Sezioni Unite n. 5624 del 21/02/2022, che ha affermato che, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195, cod. proc. civ., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l’analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis , il novellato art. 195 cod. proc. civ., il giudice, sulla base dei poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 cod. proc. civ., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare. Pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.
La pronuncia, in particolare, distingue tra le censure alla consulenza tecnica d’ufficio che attengono a violazioni procedurali e quelle che, invece, attengono al merito e, cioè, a contestazioni valutative delle indagini del consulente. Solo le prime, in quanto nullità relative, sono soggette al regime preclusivo di cui all’art. 157 cod. proc. civ., mentre non lo sono i vizi di contenuto, attinenti a questioni scientifiche o, comunque, valutative e, quindi, connesse al tema della ricerca di una giusta soluzione della controversia.
In altri termini, la procedimentalizzazione della consulenza tecnica d’ufficio, introdotta dalla riforma del 2009, secondo le Sezioni Unite ha inciso esclusivamente sulla facoltà delle parti di interloquire con l’ausiliario al fine di incidere direttamente sul contenuto della
consulenza e non già sulla possibilità di sviluppare qualunque deduzione o osservazione nel corso del giudizio. Pertanto, le Sezioni Unite hanno affermato che deve riconoscersi, in favore delle parti, la possibilità di svolgere critiche al contenuto della consulenza tecnica d’ufficio, anche per la prima volta in sede di comparsa conclusionale (e, quindi, anche in appello), poiché, trattandosi di mere difese, esse non incontrano alcuna particolare preclusione, sempre che si tratti di censure relative a contestazioni ‘valutative’ e/o ‘di merito’, come già sopra chiarito.
Ne discende che, al di là della congruità del termine concesso alle parti, è evidente che, nella specie, non è ravvisabile lesione al diritto di difesa, in quanto gli odierni ricorrenti, pur a fronte di un termine breve assegnato per le osservazioni, avrebbero potuto comunque formulare le loro deduzioni difensive anche negli scritti conclusivi del giudizio di primo grado e anche in sede di appello. Non può dunque ritenersi che la concessione di un termine di sette giorni, anziché di dieci giorni, come stabilito dal giudice nella fase istruttoria, possa comportare la nullità della c.t.u., potendo soltanto il mancato invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alle parti integrare un’ipotesi di nullità a carattere relativo (Cass., sez. 6 -L, 09/10/2017, n. 23493; Cass., sez. 3, 08/06/2023, n. 161963).
7 . All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE -nella qualità-, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia tra il COGNOME e la controricorrente società RAGIONE_SOCIALE -nella qualità-. Compensa tra dette parti le spese del
giudizio di cassazione. Rigetta il ricorso dell’COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione. Condanna i ricorrenti COGNOME e società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 11.200,00 ( di cui euro 11.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE nella qualità-.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE liquidazione e NOME COGNOME, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 24 ottobre 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME