Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4809 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 4809  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20501-2020 proposto da:
NOME COGNOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio  dell’avvocato  NOME  COGNOME,  rappresentati  e  difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA  DELLA  REGIONE  RAGIONE_SOCIALENA,  in  persona  del Presidente  pro  tempore,  ASSESSORATO  DELLE  ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELLA REGIONE RAGIONE_SOCIALENA, in persona dell’Assessore pro  tempore,  rappresentati  e  difesi  ope  legis
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 20501/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/02/2025
CC
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
CURATELA FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE GIA’ IN LIQUIDAZIONE;
– intimata – avverso la sentenza n. 1137/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/02/2020 R.G.N. 1217/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
1. i lavoratori in epigrafe, impiegati di concetto di II e III livello, c.c.n.l. Terziario e Commercio, avevano agito dinanzi al Tribunale di Palermo sostenendo l’esistenza di un obbligo di assunzione in capo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o alle società da essa partecipate in virtù RAGIONE_SOCIALE stipula dell’accordo del 29 novembre 2007 con il quale era stato sancito il trasferimento alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’intero pacchetto azionario di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e garantita l’assunzione presso tale società (o società collegate) delle risorse umane già occupate con
contratti  atipici;  avevano  richiamato  altresì  –  per  sostenere  l’impegno RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  ad  assorbire  tutti  i  lavoratori  cosiddetti  provvisori -il verbale di incontro del 19.12.2006, quello del 2.8.2007 nonché il verbale RAGIONE_SOCIALE  vertenza  collettiva  del  12  marzo  2012;  in  definitiva,  avevano rivendicato, in forza di tali documenti, il diritto alla loro assunzione;
il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di decadenza ex art. 32 comma 4 lettera  c)  RAGIONE_SOCIALE  legge  n.  183/2010  e  comunque  infondato  il ricorso, atteso che l’assunzione era subordinata ad una deliberazione RAGIONE_SOCIALE giunta regionale nella specie mai adottata;
la Corte d’appello, adita dai lavoratori, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo in sostanza «condivisibile il percorso argomentativo che aveva condotto il Tribunale a escludere l’esistenza di un obbligo giuridicamente vincolante»;
in particolare, era insussistente – per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e/o le società da essa partecipate – l’obbligo di assumere i ricorrenti, atteso che gli atti e/o  accordi  richiamati  evocavano  solo  un  «fenomeno  negoziale  in divenire» volto essenzialmente a sensibilizzare i vertici politicoamministrativi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai fini di una collocazione dei lavoratori c.d. precari;
difettando un ‘ obbligazione a carico delle amministrazioni e/o società appellate di procedere all’assunzione dei ricorrenti, non era configurabile il  denunciato  inadempimento  e,  a  valle,  non  erano  fondate  le  pretese risarcitorie,  peraltro  riferite  a  danni  non  allegati  né  provati  nella  loro effettiva consistenza;
né infine poteva affermarsi una violazione delle regole di buona fede e correttezza nella fase RAGIONE_SOCIALE trattativa, la quale non era desumibile nella «serie di atti di natura programmatica» sopra ripercorsi che non potevano valere  a  integrare  un  legittimo  affidamento  nell’assunzione,  a  cui  si
frapponevano ostacoli legati al principio concorsuale ex art. 97 Cost. valevole per tutte le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le società da esse partecipate;
 contro  la  sentenza  propongono  ricorso  per  cassazione  i lavoratori sulla base di sei motivi, al quale si oppongono, con distinti controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo si denuncia (art. 360 n. 4 cod. proc civ.) violazione  dell’art  112  cod.  proc  civ.,  per  avere  la  corte  d’appello omesso  di  pronunciarsi  sul  motivo  di  gravame  che  riguardava l’inapplicabilità  RAGIONE_SOCIALE  decadenza  ex  art.  32  legge  n.  183/2010  in relazione a vicende antecedenti la data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge; i ricorrenti citano, a supporto delle loro ragioni, Cass. n. 6649/2020;
il motivo è inammissibile perché non si confronta col decisum che non poggia su una pronuncia di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda per intervenuta  decadenza  ma  afferma,  piuttosto,  alla  stregua  RAGIONE_SOCIALE documentazione in atti, che nella specie è insussistente l’obbligo di assunzione dei lavoratori de quibus ;
con il secondo mezzo si denuncia (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione dell’articolo 1337 cod. civ. e del principio dell’affidamento; dal documento n. 4 ( id est, Accordo del 29 novembre 2007 tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE) si evince che la RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato il 100% delle azioni di RAGIONE_SOCIALE garantendo tutela dei livelli occupazionali di tutto il personale, tra cui i ricorrenti, che erano stati ‘distaccati’ in tale società; ratio dell’Accordo era assicurare tutela non solo ai lavoratori assunti ma
anche a quelli c.d. provvisori che a vario titolo erano presenti in quell’Azienda; anche negli incontri del 19/12/2006 e del 2/8/2007 si conveniva che i lavoratori fossero assunti presso le società collegate a ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e dalla cronistoria RAGIONE_SOCIALE avvenimenti, nella quale si collocava anche la risoluzione n. 17 dell’Assemblea RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si evinceva la sussistenza di un vero e proprio obbligo di assumere, e, comunque, la configurabilità di una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. per la lesione dell’affidamento ingenerato nei lavoratori;
il  motivo è inammissibile perché, senza formulare censure sulla violazione dei criteri ermeneutici ex art. 1362 e ss. cod. civ., involge la ricostruzione  RAGIONE_SOCIALE  fattispecie  concreta  operata  dal  giudice  d’appello nonché  l’interpretazione,  che  si  assume  condotta  erroneamente,  RAGIONE_SOCIALE accordi e/o RAGIONE_SOCIALE atti processuali, la cui valutazione è rimessa all’esclusivo dominio del giudice del merito;
peraltro,  il  motivo  difetta  di  specificità,  non  riportando  il  contenuto RAGIONE_SOCIALE atti negoziali richiamati e mancando altresì di localizzarli nel fascicolo di parte, come imposto invece dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.;
con  il  terzo  motivo  si  lamenta  (art.  360  n.  3  cod.  proc.  civ.) violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ., per avere la corte distrettuale ignorato che l’amministrazione ‘danneggiante’ aveva intrattenuto col ‘danneggiato’ precedenti «rapporti di fatto sufficientemente  intensi»,  sicché  doveva  rispettarne  l’affidamento  con conseguente responsabilità ex art. 1218 cod. civ. ovvero ex art. 1337 cod. civ.;
il  motivo  è  inammissibile  per  le  stesse  ragioni  del  motivo precedente;
in  sostanza,  la  censura  presuppone  una  rilettura  RAGIONE_SOCIALE  accordi, difforme  rispetto  a  quella  operata  dal  giudice  d’appello,  e  volta  ad
accreditare  l’insorgenza  di  un  obbligo  specifico  (a  contrarre  e/o  ad assumere) in favore dei lavoratori e comunque a qualificarne le clausole non già in una logica «politica e programmatica», come ritenuto dai giudici di secondo  grado, ma  nello RAGIONE_SOCIALE di una  trattativa contrattuale in  itinere ,  ambito  escluso  dal  giudice  del  merito  con argomentazioni non fatte oggetto, peraltro, di specifica censura sul piano RAGIONE_SOCIALE violazione delle regole ermeneutiche;
con il quarto mezzo si deduce (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., per avere la corte territoriale escluso illegittimamente finanche l’esistenza di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., pur potendosi ravvisare comportamenti lesivi del principio del neminem laedere, avendo, in realtà, la condotta delle controparti vanificato legittime aspettative all’assunzione sacrificando ingiustamente le concrete chance di ottenerla;
il motivo è inammissibile per le stesse ragioni dei precedenti motivi nonché per sua palese genericità, non affrontando i ricorrenti il puntuale rilievo RAGIONE_SOCIALE corte d’appello secondo cui si è qui in presenza di atti  «di natura politica e programmatica» non idonei come tali a ingenerare un legittimo affidamento, il quale era altresì da escludere a fronte del principio concorsuale fissato nell’art. 97 Cost.;
con il quinto mezzo si denuncia (art. 360 nn. 3-5 cod. proc civ.) violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ., avendo il giudice  d’appello  affermato  che  «l’esecuzione  in  forma  specifica dell’obbligo di assumere sarebbe preclusa dalla carenza di indicazioni sul contenuto (livello di inquadramento, anzianità, c.c.n.l. applicabile ecc.) RAGIONE_SOCIALE auspicati contratti di lavoro»; così argomentando, la corte distrettuale  aveva  omesso  l’esame  di  atti  decisivi  come  il  doc.  6
(prospetto qualifiche), il doc. 7 (c.c.n.l. terziario), doc. 15 (buste paga), doc. 16 (C.U.D. ricorrenti); v’erano pertanto tutti gli elementi in atti per emettere una statuizione ex art. 2932 cod. civ.;
11. il motivo è inammissibile sotto diversi profili;
in primis , perché non coglie il decisum che afferma, in limine, la non configurabilità di un obbligo ad assumere;
non è configurabile, poi, il vizio di omesso esame di fatto decisivo nell’omesso esame di documenti, atteso che il ‘fatto’ va inteso in senso storico-naturalistico e non costituiscono ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque, come nella specie, preso in considerazione dal giudice del merito, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014);
ancora, la censura è inammissibile perché esiste qui, avendo la corte d’appello apertamente dichiarato di aver condiviso il percorso argomentativo del giudice di primo grado, lo sbarramento RAGIONE_SOCIALE ‘doppia conforme’ ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., norma introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. a) del medesimo d.l. n. 83/2012 ed applicabile ai giudizi di appello instaurati, come nella specie, dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE medesima legge (Cass. n. 7478/2024);
11.  con  il  sesto  mezzo  si  denuncia  (art.  360  n.  3  cod.  proc  civ.) violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1180-1381 cod. civ., avendo la sentenza impugnata escluso la fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda di pagamento dell’indennizzo ex art. 1381 cod. civ. con la laconica considerazione RAGIONE_SOCIALE «inesistenza di una promessa del fatto del terzo, ovvero l’assunzione ad opera  di  RAGIONE_SOCIALE  o  di  altra  società  partecipata»;  il  comportamento
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva posto in essere, invece, una promessa del fatto (i.e., assunzione) da parte di RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE;
12. il motivo è inammissibile per carenza di specificità (art. 366 n. 6 cod. proc. civ.), non riportando, neanche in parte e nei passaggi salienti, il contenuto RAGIONE_SOCIALE atti/accordi dai quali si dovrebbe (in tesi) desumere l’esistenza RAGIONE_SOCIALE promessa del fatto del terzo ex art. 1381 cod. civ., e non essendo stata articolata, inoltre, la censura sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE violazione delle regole ermeneutiche di interpretazione di tali atti, modalità che soltanto avrebbe consentito di dare ingresso a una diversa lettura dei medesimi;
 conclusivamente  il  ricorso  va  dichiarato  inammissibile;  le spese di legittimità, liquidate in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in €. 2.500,00 per compensi professionali ed €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALE  Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte suprema di cassazione il 6 febbraio 2025.
La Presidente NOME COGNOME