Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2098 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2098 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2813/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , dal quale è rappresentato e difeso
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME
– intimati –
ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL TERZO
Avverso la sentenza n. 834/2022 del TRIBUNALE DI LODI, depositata il giorno 29 novembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 29 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
per la soddisfazione di un credito indicato in atto di precetto in misura pari ad euro 843.870,21, il RAGIONE_SOCIALE popolare soc. coop. (divenuto lite pendente RAGIONE_SOCIALE BPM S.p.A.) intraprese innanzi il Tribunale di Lodi procedimento di espropriazione forzata in danno del suo debitore NOME COGNOME e presso plurimi terzi, tra i quali RAGIONE_SOCIALE S.p.A. e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A.;
resa dichiarazione di quantità negativa da RAGIONE_SOCIALE, il procedente domandò l’accertamento dell’obbligo di detto terzo;
all’esito del subprocedimento ex art. 549 cod. proc. civ. così introdotto, istruito mediante assunzione di informazioni e acquisizioni documentali, l’adito giudice dell’esecuzione, con ordinanza resa il 24 novembre 2017, disattese l ‘ istanza del procedente, negando alla RAGIONE_SOCIALE la qualità di debitor debitoris di NOME COGNOME;
l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata da RAGIONE_SOCIALE avverso detta ordinanza è stata rigettata dalla decisione in epigrafe;
ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, articolando un motivo, cui resiste, con controricorso illustrato da memoria, RAGIONE_SOCIALE, mentre non svolgono difese in grado di legittimità NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che
con l’unico motivo (rubricato « violazione ed errata applicazione di norme di legge in relazione alla valutazione giuridica della posizione della RAGIONE_SOCIALE quale terza pignorata »), parte ricorrente deduce l’omessa considerazione nella sentenza impugnata « dei doveri e degli obblighi incombenti » su RAGIONE_SOCIALE quale terza pignorata;
r.g. n. 2813/2023 Cons. est. NOME COGNOME
rileva in particolare che, posta l’emissione di sei assegni circolari dell’importo di euro centomila cadauno da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.A. a favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, dopo la notifica dell’atto di pignoramento, non avrebbe potuto negoziare detti assegni, nemmeno quale mandataria della banca girataria degli stessi (EFG Bank Monaco), bensì, identificato « il beneficiario dell’assegno », avrebbe dovuto « apporre » sui titoli « il vincolo di indisponibilità » nascente dalla qualità di terza pignorata: per contro, RAGIONE_SOCIALE aveva, con condotta illegittima, incassato le somme e successivamente trasferito le stesse alla EFG Bank Monaco;
la doglianza è in parte inammissibile, in parte infondata;
a suffragio della decisione resa, il giudice territoriale ha rilevato che i sei assegni circolari non trasferibili emessi da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. in favore del debitore esecutato NOME COGNOME e da questi girati (per il solo incasso) alla EFG Bank Monaco erano stati portati in stanza di compensazione, in epoca successiva alla notifica del pignoramento, da RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_SOCIALE, a tanto incaricata dalla banca girataria; eseguito il pagamento dall’istituto bancario emittente, la RAGIONE_SOCIALE S.p.A. aveva poi accreditato gli importi così ricevuti sul conto corrente acceso presso di sé dalla EFG Bank Monaco;
così ricostruita la sequenza fattuale degli accadimenti, il Tribunale di Lodi ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE abbia svolto « semplicemente un servizio di incasso in forza di mandato ad essa conferito da EFG Bank », cioè di « mero intermediario per conto dell’istituto negoziatore nello scambio di assegni in stanza di compensazione, non entrando mai nella disponibilità degli importi degli assegni circolari », negando pertanto l ‘esistenza di un debito di RAGIONE_SOCIALE nei riguardi di NOME COGNOME;
a fronte di ciò, la articolata dissertazione del ricorrente si profila inammissibile laddove pretende di dedurre, per la prima volta in sede
r.g. n. 2813/2023 Cons. est. NOME COGNOME
di legittimità (senza nemmeno allegare il momento di introduzione nel thema decidendum del giudizio di merito, tanto ex se cagionando la inammissibilità della doglianza: Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477 ), circostanze fattuali nuove (l’aver RAGIONE_SOCIALE S.p.A. trattenuto le somme incassate per ventidue giorni prima di riversarle alla EFG Bank), finalizzate a sconfessare (o comunque mettere in dubbio) l’accertamento del giudice di merito sul mancato conseguim ento della disponibilità degli importi da parte di RAGIONE_SOCIALE;
in parte qua, il motivo di ricorso è dunque inammissibile, poiché fondato su una situazione di fatto diversa da quella accertata nel giudizio di merito (tra le tante, Cass. 23/11/2022, n. 34414; Cass. 11/11/2015, n. 23045), essendo per definizione escluso un nuovo apprezzamento dei fatti da parte del giudice di legittimità (tra le tante, Cass. 01/06/2021, n. 15276);
del pari è inammissibile il motivo in vaglio, laddove sollecita questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie ancora una volta teso ad una ricostruzione della vicenda in termini differenti rispetto a quella operata nella gravata sentenza, attività del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità;
destituite di fondamento sono invece le argomentazioni in ordine alla asserita inosservanza ad opera di RAGIONE_SOCIALE degli obblighi di custodia gravanti sul terzo pignorato;
giova precisare che l’accoglimento della domanda ex art. 549 cod. proc. civ. postula l’accertamento, nell’ an e nel quantum , di un credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, con onere della prova gravante sul creditore istante (Cass. 25/07/2022, n. 23123);
nella specie, premesso che obbligato nei riguardi del beneficiario dell’assegno circolare è innanzitutto l’istituto bancario emittente il titolo (tenuto al pagamento dei relativi importi, avendone assicurato la
provvista con l’emissione) e che l’azione esecutiva in concreto spiegata non ha sottoposto a pignoramento gli assegni circolari presso la banca emittente, la posizione assunta nella vicenda da RAGIONE_SOCIALE, in base all’andamento ricostruito dal giudice di merito, conforta la negata qualità di debitor debitoris di detto istituto bancario;
è dirimente osservare, sul punto, che RAGIONE_SOCIALE si è limitata, su mandato della propria correntista EFG Bank Monaco, banca girataria per l’incasso (e in tale veste abilitata all’esercizio dei diritti cartolari inerenti al titolo: Cass. 26/02/2002, n. 2778; Cass. 19/05/1998, n. 4981), a presentare in stanza di negoziazione gli assegni circolari in parola e poi, ad incasso avvenuto dall’emittente, ad accreditare le somme sul conto della propria cliente;
è dunque da escludere, nella descritta sequenza, che alla RAGIONE_SOCIALE si attagli il ruolo di negoziatore del titolo in senso proprio, qualità invece assunta dalla banca girataria per l’incasso ;
è, a fortiori , da escludere ogni situazione debitoria della RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, beneficiario degli assegni ma girante gli stessi alla EFG Bank Monaco: RAGIONE_SOCIALE non era obbligata verso il COGNOME a pagare le somme portate dagli assegni e nemmeno a riversargli le stesse, non avendo intrattenuto con siffatto soggetto alcun rapporto e nemmeno a ciò tenuta in forza di legge;
in altri termini e per confutare l’assunto di parte ricorrente sulla violazione degli obblighi di custodia operanti ai sensi dell’art. 546 cod. proc. civ. -, RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto bloccare il pagamento delle somme portate dagli assegni da parte dell’emittente e il trasferimento di esse alla banca girataria, adducendo la sottoposizione a pignoramento dei crediti del l’originario prenditore dei titoli, nei cui confronti erano, per differente causale, configurabili possibili situazioni di debito in capo all’emittente ed alla girataria;
il ricorso è, in definitiva, rigettato;
r.g. n. 2813/2023 Cons. est. NOME COGNOME
il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza;
attes o l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’ar t. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE, alla refusione in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 15.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione