Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31871 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31871 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21372/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, PREFETTURA – UTG DI ROMA;
– intimati – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 1640/2022, depositata il 01/02/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava innanzi al Tribunale di Roma l’ordinanza del Giudice di Pace di Roma con la quale era stata rigettata l’opposizione dal medesimo proposta avverso il verbale di
accertamento n. 126NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto la sanzione di €. 302,13 relativamente RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 126 -bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), per non aver comunicato i dati del conducente del veicolo precedentemente sanzionato.
L’appellante deduceva, a fondamento dell’impugnazione, l’illegittimità dell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 126 -bis C.d.S. in pendenza di ricorso giurisdizionale avverso il verbale presupposto.
Con sentenza n. 1640/2022 il Tribunale di Roma rigettava il gravame perché -in applicazione di quanto stabilito da questa Corte (Cass. n. 15542/2015; Cass. n. 18027/2018) -era irrilevante la presentazione di ricorso giurisdizionale avverso il verbale presupposto, trattandosi di un’ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo RAGIONE_SOCIALE tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un precedente illecito. Né -aggiungeva il giudice di seconde cure l’erroneità della indicazione contenuta in allegato al provvedimento notificato all’opponente (ove si fissava il dies a quo di decorrenza dell’obbligo di comunicazione delle generalità del conducente dRAGIONE_SOCIALE data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dRAGIONE_SOCIALE legge) incide sulla sussistenza della violazione, perchè potrebbe spiegare rilievo unicamente ai fini della compensazione delle spese di lite, già avvenuta in primo grado.
Avverso la suddetta pronuncia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi.
La Prefettura non ha svolto difese in questa sede.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 126 -bis , comma 2, C.d.S. , perché l’omessa comunicazione dei dati del conducente entro il termine di sessanta giorni, in pendenza del ricorso giurisdizionale contro il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, è stata determinata dall’avvertimento, contenuto nella relazione di notificazione del predetto verbale, che il termine decorreva dRAGIONE_SOCIALE data di notifica del provvedimento con cui sarebbero stati definiti i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dRAGIONE_SOCIALE legge; avvertimento, che, pertanto, costitutiva «giustificato e documentato motivo» di esonero dRAGIONE_SOCIALE responsabilità del ricorrente, secondo l’interpretazione corretta della norma, e non circostanza valutabile ai soli fini della compensazione delle spese di lite, come invece ritenuto dal Tribunale di Roma. Poiché il sanzionato aveva impugnato innanzi al Tribunale di Avellino il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta (verbale n. NUMERO_DOCUMENTO, per viola zione dell’art. 142, comma 8, C.d.S.) appare chiaro che il Tribunale di Roma ha palesemente violato o applicato in modo errato la norma di cui all’art. 126bis , comma 2, del Codice della Strada, perché ha ritenuto che il citato avvertimento dell’organo accertatore, contenuto nella relata di notifica del verbale di accertamento dell’infrazione presupposta , potesse incidere solo sulla regolazione delle spese di lite, quando, invece, lo stesso rappresenta una delle ipotesi riconducibili al giustificato e documentato motivo previsto dRAGIONE_SOCIALE norma de qua, che vale ad esonerare il cittadino dalle conseguenze del mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione.
Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 126 -bis , comma 2, C.d.S. , perché secondo l’interpretazione più conforme al dato letterale e RAGIONE_SOCIALE ratio della norma, l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente è sospeso in pendenza del
ricorso giurisdizionale proposto avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta. Osserva il ricorrente che su tale questione sussiste anche un ulteriore e contrapposto indirizzo della giurisprudenza di legittimità, rispetto all’orientamento fatto proprio dRAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, riconducibile in sostanza RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 20974/2014 e ribadito di recente da questa Corte con l’ordinanza del 3 agosto 2022, n. 24012, nella quale è stato affermato che il destinatario dell’invito proveniente dall’organo accertatore non può ritenersi tenuto a fornire i suddetti dati prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo RAGIONE_SOCIALE precedente infrazione di riferimento; nel caso di specie conclusosi c on l’annullamento del verbale di accertamento dell’infrazione presupposta. Pertanto, conclude il ricorrente, non solo l’obbligo di comunicare i dati e le generalità del conducente previsto dall’art. 126 -bis , comma 2, del Codice della Strada era sospeso per NOME COGNOME in pendenza dell’opposizione proposta ma, altresì, con l’accoglimento del ricorso e, dunque, con l’annullamento del verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, si era definitivamente caducato per il medesimo ogni obbligo di comunicazione previsto dRAGIONE_SOCIALE norma.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 6, della Costituzione -art. 360, comma 1, n. 3) del Codice di Procedura Civile -e/o nullità della sentenza o del procedimento -art. 360, comma 1, n. 4) del Codice di Procedura Civile ( error in procedendo ) -perché il Tribunale di Roma ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello avente ad oggetto gli effetti derivanti dal riconoscimento espresso della fondatezza dell’opposizione propos ta dal ricorrente avverso il verbale di violazione del codice della strada per cui è causa, da parte della
Prefettura -UTG di Roma nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado davanti al Giudice di Pace di Roma. Sostiene il ricorrente che l’apparente fondatezza del ricorso era stata ammessa dRAGIONE_SOCIALE stessa Prefettura nella memoria di costituzione in primo grado: tale circostanza era stata oggetto di specifico motivo d’appello, ma su di essa, tuttavia, il Tribunale di Roma ha omesso di pronunciarsi, incorrendo così nella denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ovvero determinando, attraverso di essa, la nullità della sentenza emessa o del procedimento per error in procedendo.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi, e sono fondati.
Per una migliore comprensione della motivazione, è opportuno riportare il testo dell’art. 126 -bis , comma 2, C.d.S., vigente al tempo in cui è stata commessa l’infrazione (mancata comunicazione delle generalità del conducente):
«2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dRAGIONE_SOCIALE definizione della contestazione effettuata, all’RAGIONE_SOCIALE. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dRAGIONE_SOCIALE conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dRAGIONE_SOCIALE conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve
fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dRAGIONE_SOCIALE data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto RAGIONE_SOCIALE sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 286 a € 1.143. La comunicazione al RAGIONE_SOCIALE avviene per via telematica».
Come correttamente esposto in ricorso, questa Corte, superando una precedente incertezza interpretativa relativamente RAGIONE_SOCIALE disposizione riportata, nell’interpretare la norma sopra ri chiamata ha affermato il principio per cui «In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall’art. 126bis, comma 2, c.d.s. – consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dRAGIONE_SOCIALE data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di RAGIONE_SOCIALE del conducente al momento della commessa violazione presupposta – si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo RAGIONE_SOCIALE precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l’obbligato, dRAGIONE_SOCIALE cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui RAGIONE_SOCIALE citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione» (v. tra le tante più recenti: Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 425 dell’08.012025 ; Sez. 2, Ordinanza n. 28951 dell’11.11.2024 ; 3022/2024; Sez. 2, Sentenza n. 3022 del 01.02.2024; Sez. 2, Ordinanza n. 24012 del 03.08.2022, Rv. 665550 -01; in precedenza, in senso conforme: Sez. 6 – 2, Sentenza n. 20974 del 06/10/2014, Rv. 632690 – 01).
Il Collegio intende aderire a questo orientamento, sostenuto dRAGIONE_SOCIALE valorizzazione sia dell’interpretazione del dato letterale dell’art. 126 -bis , comma 2, C.d.S. sopra riportato, sia dRAGIONE_SOCIALE ratio della violazione prevista da detta norma (orientamento che si pone, peraltro, in linea anche con il portato della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005, secondo la quale «in nessun caso … il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione »; nonché con la circolare del Ministero dell’Interno n. 3971 del 29 aprile 2011, opportunamente richiamata dal ricorrente, che ritiene costituire un «giustificato e documentato motivo» di omissione delle generalità del conducente la comunicazione all’organo di Polizia di aver proposto ricorso; infine, fatto proprio anche dRAGIONE_SOCIALE stessa Prefettura di Roma opposta che, come evidenziato in ricorso, ha allegato al provvedimento sanzionatorio una relazione nella quale veniva indicato come termine di decorrenza dell’obbligo di comunicazione delle generalità il provvedimento con cui si sarebbero conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dRAGIONE_SOCIALE legge).
Nei precedenti di questa Corte sopra menzionati si osservava che -ferma restando la natura di illecito istantaneo della violazione contemplata da detta norma e la tutela pubblicistica dRAGIONE_SOCIALE stessa perseguita -il diverso orientamento (richiamato, invece, nella sentenza impugnata, in virtù del quale il termine entro cui il
proprietario del veicolo è tenuto a comunicare i dati relativi al conducente non decorre dRAGIONE_SOCIALE definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, ma dRAGIONE_SOCIALE richiesta rivolta al proprietario dall’autorità, trattandosi di un’ipotesi di illecito istantaneo del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un precedente illecito) trascura la necessaria correlazione, di cui invece bisogna tener conto, tra il procedimento di opposizione avverso il verbale riferito RAGIONE_SOCIALE violazione presupposta e l’insorgenza dell’effettiva cogenza dell’obbligo di comunicazione imposto dallo stesso art. 126bis , comma 2, C.d.S., e che non può non avere riguardo anche all’esito dell’opposizione, dal momento che solo un risultato negativo per l’opponente determina la reviviscenza dell’obbligo in capo al medesimo, mentre un esito opposto appare idoneo a produrre la caducazione dell’obbligo stesso.
In sostanza, la sospensione -riferita all’ «obbligo», anziché al termine di sessanta giorni per adempiere -si configura, in realtà, come una sorta di interruzione, tanto che tale termine «inizia a decorrere nuovamente» dal momento in cui sopravviene l’evento qualificabile come «esito negativo del giudizio», nella concettualizzazione del quale deve essere ricompreso anche l’esito del primo grado di giudizio, non perché pur sempre di giudizio si tratta, ma perché «la sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti».
Nel caso in esame , il Tribunale di Roma (aderendo all’indirizzo di legittimità contrario all’orientamento sopra riportato) ha ritenuto corretta l’emissione della sanzione per mancata comunicazione delle generalità del trasgressore, nonostante la pendenza del ricorso in sede giurisdizionale del verbale di violazione sottostante, considerando -di contro erronea l’indicazione del dies a quo di decorrenza dell’obbligo
di comunicazione, contenuta nella relazione allegata al provvedimento sottostante impugnato (v. sentenza p. 3, 3° ed ultimo capoverso).
Così decidendo, il giudice di seconde cure non ha, però, considerato la circostanza che prima della notifica del verbale di contestazione relativo RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 126 -bis , comma 2, C.d.S. (n. NUMERO_DOCUMENTO) fosse stato introdotto giudizio di opposizione avverso il verbale presupposto (per violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S.) e, comunque, ha (implicitamente) ritenuto indifferente che lo stesso non fosse stato ancora definito o che potesse essere definito in senso positivo per il sanzionato.
Neanche ha considerato l’affidamento legittimamente ingeneratosi nel presunto trasgressore riguardo la data di decorrenza dell’obbligo di comunicazione delle sue generalità, stante il contenuto della relazione allegata dRAGIONE_SOCIALE Prefettura al verbale oggetto di impugnazione, tenuto conto anche della menzionata incertezza interpretativa ancora sussistente nella materia all’epoca della notifica del provvedimento sanzionatorio.
Per le ragioni sopra richiamate, la sentenza merita di essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 comma 2 cpc e pertanto il verbale n. 126/0002807576 va annullato.
L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta il logico assorbimento del terzo.
L’oscillazione giurisprudenziale segnalata giustifica la compensazione delle spese dei giudizi di merito e di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, annulla il verbale di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO. Compensa le spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME