Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30743 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30743 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 836-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE);
– intimata –
Oggetto
Lavoro RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 836/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/06/2025
CC
avverso la sentenza n. 2594/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/06/2019 R.G.N. 4777/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE in opposizione a cartella di pagamento relativa a crediti RAGIONE_SOCIALE per omesso pagamento di contributi relativo a sedici istruttori di impianti RAGIONE_SOCIALE gestiti dalla RAGIONE_SOCIALE, nel periodo da gennaio 2008 al marzo 2009. Per la riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del tribunale, la RAGIONE_SOCIALE appellante lamentava l’erroneità RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione normativa degli artt. 67 co.1 lett. M del TUIR e 35 del D.L. 207/2008, RAGIONE_SOCIALEa decisione basata su quanto accertato nel verbale ispettivo RAGIONE_SOCIALE del 17/4/2009 tardivamente prodotto da RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE‘affermato onere probatorio su di sé gravante.
Nell’impugnata sentenza, la Corte territoriale, dichiarata la contumacia di RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto di applicare il D.M. 15/3/2005 emanato in esecuzione di norma di legge, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 co.2 d.lgs. 708/47 come sostituito dall’art. 43 co.2 L. n.289/2002, contenente la distinzione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo spettacolo e RAGIONE_SOCIALEo sport in tre gruppi, comprensivi RAGIONE_SOCIALEa categoria degli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e nei circoli RAGIONE_SOCIALE di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi RAGIONE_SOCIALE, autodromi, sottoposti ad obbligo assicurativo, a prescindere dalla natura subordinata od autonoma RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa, come espressamente previsto dall’art. 2 d.lgs. 182/97. La Corte di merito ha escluso che fosse stata erroneamente interpretata la normativa di cui
all’art. 67 co.1 lett. M del DPR 917/86 che prevede la non imponibilità, fino a € 7.500,00, di redditi diversi inerRAGIONE_SOCIALE a compensi percepiti da un istruttore RAGIONE_SOCIALE erogati da un’RAGIONE_SOCIALE per prestazioni svolte nell’ambito di tale attività e non di RAGIONE_SOCIALE commerciale, essendo insufficiente il mero riconoscimento da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa qualifica di RAGIONE_SOCIALE; ha ritenuto, inoltre, che l’esenzione di imposta discenda non dall’elemento formale RAGIONE_SOCIALEa veste giuridica assunta (come un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di NOMEo, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente, non soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale RAGIONE_SOCIALE‘affiliazione alle federazioni RAGIONE_SOCIALE ed al RAGIONE_SOCIALE. Nel caso in esame, non risultava che l’appellante avesse provato la natura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa attività degli istruttori RAGIONE_SOCIALE di cui al verbale RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto che in materia di esenzione da contribuzi one previdenziale l’onere probatorio incombe sul contribuente . Quanto all’utilizzabilità del verbale in presenza di una costituzione tardiva di RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello ha ritento correttamente applicato l’art. 421 c.p.c. sulla ammissione d’ufficio di prove pur in presenza di preclusioni di parte, allorché siano funzionali al solo indispensabile approfondimento degli elemRAGIONE_SOCIALE già obiettivamente presRAGIONE_SOCIALE nel processo.
Avverso la sentenza di rigetto propone ricorso la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi, a cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità di udienza. RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 25/6/2025.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 67 co.1 lett.M D.P.R. 917/86 (TUIR) e 35 DL 207/08 conv. in L. 14/2009, inerente ai compensi erogati da RAGIONE_SOCIALE di promozione RAGIONE_SOCIALE o da qualunque organismo che persegua finalità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in esse ricomprese attività di formazione, didattica, preparazione, e assistenza all’attività RAGIONE_SOCIALE diletta ntistica, senza alcun collegamento con l’effettuazione di una manifestazione RAGIONE_SOCIALE, non finalizzata ad una competizione agonistica, anche non funzionale alla divulgazione e pratica RAGIONE_SOCIALEo sport; e si tratta di compensi esRAGIONE_SOCIALE da contribuzione previdenziale anche con riguardo al periodo precedente all’entrata in vigore del citato art. 35 che, in quanto norma di interpretazione autRAGIONE_SOCIALEca, ha una portata chiarificatrice RAGIONE_SOCIALEa nozione contenuta nell’art. 67 TUIR. Evidenzia la ricorrente che la Corte d’appello aveva applicato norme inconferRAGIONE_SOCIALE e riguardanti soggetti per i quali sussiste obbligo assicurativo a fini pensionistici (art. 43 co.2 L.289/02 e art. 2 d.lgs. 182/97), avendo richiamato normative sul beneficio in favore RAGIONE_SOCIALE ASD RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali in materia IVA e IRPEG, in materia di agevolazioni tributarie e in tema di regime fiscale di non imponibilità, con richiami a giurisprudenza afferente ai rapporti fra RAGIONE_SOCIALE e contribuente.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 -115 cpc perché la CdA ha applicato il DM 15/3/2005 che non è fonte di diritto e in assenza di rituale produzione RAGIONE_SOCIALE parti; la Corte territoriale aveva in tal modo violato sia il principio di jura novit
curia , per avere conosciuto di un atto di natura amministrativa, sia il principio RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di decidere iuxta alligata et probata, per avere la Corte utilizzato in decisione un decreto ministeriale (del 15/3/2005) non prodotto dalla parte, sia il principio di imparzialità e terzietà del giudice, per avere fatto uso di propria scienza privata; ritiene la ricorrente che il decreto ministeriale in questione sia un atto meramente amministrativo, non rientrante nelle fonti di legge ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 prel eggi, e che la Corte abbia dato di esso una lettura frettolosa perché la normativa è riferita a fini pensionistici.
Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2697 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. per avere ritenuto la Corte territoriale che gravasse sulla RAGIONE_SOCIALE ricorrente l’onere di provare la natura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attività degli istruttori RAGIONE_SOCIALE mentre i fatti costitutivi sono provati a cura di colui che afferma essere titolare del diritto che intende far valere, anche se convenuto in azione di accertamento negativo; ed ancora, ritiene la ricorrente che non deve essere provata la natura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attività degli istruttori RAGIONE_SOCIALE se questa è riconosciuta dal RAGIONE_SOCIALE.
Nel quarto motivo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 421, 437 cpc perché, nonostante la tardiva costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE in primo grado (quattro giorni prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 9/12/14) e la maturata decadenza dal produrre documRAGIONE_SOCIALE , la Corte d’appello aveva ritenuto validamente acquisito agli atti il verbale ispettivo sul quale aveva fondato la decisione, senza che ne risultasse giustificata la formazione in ep oca successiva e l’indispensabilità , ed in
assenza di altri mezzi istruttori meritevoli di apprezzamento o di piste probatorie per ulteriori approfondimRAGIONE_SOCIALE.
Nel controricorso, RAGIONE_SOCIALE rileva che occorre provare l’effettività RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza fine di NOMEo, non essendo decisiva l’affiliazione RAGIONE_SOCIALE; richiama al riguardo alcuni precedRAGIONE_SOCIALE giurisprudenziali di legittimità in materia (Cass. n.5904/16, 16449/16, 23789/16, 21535/19, 11492/19) e, sul tema RAGIONE_SOCIALEa natura di norma di diritto assegnata ai decreti ministeriali attuativi RAGIONE_SOCIALEa disciplina in materia di assicurazione infortuni, rimanda alla pronuncia n.7853/2001 intendendosi quali norme secondarie emesse dal potere esecutivo, che specificano ed integrano, con efficacia anche esterna all’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la disciplina contenuta negli atti avRAGIONE_SOCIALE forza di legge. Infine, sul potere officioso in appello nel rito del RAGIONE_SOCIALE, rileva che nella impugnata sentenza erano state spiegate le ragioni RAGIONE_SOCIALEa corretta utilizzazione del verbale ispettivo tardivamente prodotto, sul cui valore probatorio rimanda ad altra pronuncia di legittimità (Cass. n.14863/17).
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Riguardo al primo motivo, va osservato che in materia di obblighi contributivi del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE questa Corte ha sviluppato un orientamento, oramai consolidato, inerente alla distinzione tra aspetti formali e sostanziali RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta all’inter no RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Ai fini del conseguimento dei benefici agevolativi, fiscali e previdenziali, non è sufficiente la sola individuazione RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘organismo che persegue finalità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel cui contesto viene svolta l’attività lavorativa, né è dirimente il riconoscimento del RAGIONE_SOCIALE o che le prestazioni siano erogate dalle
federazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma occorre verificare in concreto la modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE e la natura RAGIONE_SOCIALE prestazioni espletate nell’ambito dei rapporti di RAGIONE_SOCIALE svolto, dipendente o collaborativo, professionale od occasionale.
4.1 Con riferimento alla natura e fonte RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, va osservato che a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 67 lett. M, TUIR, nel testo ratione temporis vigente, sono redditi diversi -se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da RAGIONE_SOCIALE in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendentei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_SOCIALE, dalle RAGIONE_SOCIALE, dall’RAGIONE_SOCIALE, dagli RAGIONE_SOCIALE di promozione RAGIONE_SOCIALE e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che da essi sia riconosciuto. L’art. 35 co .5 d.l. n.207/08 ha poi autRAGIONE_SOCIALEcamente interpretato le parole “esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” contenute nell’articolo 67, co.1, lett. m), nel senso di ritenere ivi ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. L’art. 69 del TUIR ne ha integrato il contenuto disponendo che non concorrono a formare il reddito i compensi di cui all ‘art. 67, co.1, lettera m), conseguiti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a € 7.500 (elevato a € 10.000 dall’art. 1 co.367 lett. b RAGIONE_SOCIALEa L. 205/2017).
Riguardo alla fonte RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo e dei requisiti per l’esonero RAGIONE_SOCIALE associazioni e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , la giurisprudenza di legittimità ha fornito i parametri interpretativi
RAGIONE_SOCIALEa normativa applicabile, addentrandosi nella natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE associazioni RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE specifiche attività svolte dagli istruttori, e RAGIONE_SOCIALEa rilevanza del riconoscimento ed iscrizione nel registro ed affiliazione al RAGIONE_SOCIALE.
4.2 – Va osservato che la disciplina fiscale sui redditi diversi consente agli RAGIONE_SOCIALE di erogare, ai collaboratori di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, somme sussumibili nella nozione fiscale di «redditi diversi» che, entro la soglia prevista dall’art. 69, co.2 del T.U.I.R., sono fiscalmente neutri; e in più occasioni la Corte ha ritenuto che la disposizione in esame, in quanto sostanziale eccezione all’obbligo contributivo previsto per gli addetti agli impianti RAGIONE_SOCIALE, sia rilevante anche in materia previdenziale (si ricordano, in particolare, le pronunce n.11375/20, n.24365/19, n.21535/19, n.11492/19, n.16449/16, le quali hanno presupposto l’astratta applicabilità RAGIONE_SOCIALEa disposizione in esame alla materia previdenziale); trattasi di un orientamento espressivo di una corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa relativa al sistema previdenziale proprio RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In assenza di un ‘ espressa disciplina previdenziale in materia di collaborazione resa in favore di organismi che perseguono finalità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, va considerato l’impatto RAGIONE_SOCIALEa neutralizzazione degli effetti tributari RAGIONE_SOCIALE erogazioni corrisposte in tale contesto, anche relativamente al calcolo RAGIONE_SOCIALE‘imponibile contributivo; si tratta di una relazione che, riportata ai soli effetti tributari, esprime il più generale intento RAGIONE_SOCIALEa legge di reputare un determinato valore monetario, riferito ad una determinata attività umana, non espressivo di un valore economico utile alla produzione di un reddito suscettibile di realizzare la base imponibile di un’obbligazione patrimoniale
pubblica; dall’affermazione RAGIONE_SOCIALEa riferibilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 67 TUIR anche ad effetti previdenziali, non discende l’individuazione di un’area di automatica esenzione dall’obbligo contributivo invocabile dalle associazioni o RAGIONE_SOCIALE formalmente riconosciute quali RAGIONE_SOCIALE, a prescindere cioè dalla effettiva e concreta riprova RAGIONE_SOCIALEa presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione (cfr. sent. n. 2710/2022).
4.3 – In questa prospettiva, rileva, dunque, a monte (come evidenzia ord. n.3965/2022), «la verifica, in sede giudiziale, RAGIONE_SOCIALE‘effettiva natura «RAGIONE_SOCIALE» del soggetto (RAGIONE_SOCIALE eRAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata; l’accertamento a tale riguardo condotto dal giudice di merito deriva non (tanto) dall’elemento formale RAGIONE_SOCIALEa veste giuridica assunta (RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di NOMEo e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nelle clausole RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo e RAGIONE_SOCIALEo statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale RAGIONE_SOCIALE‘affiliazione ad una federazione RAGIONE_SOCIALE o al RAGIONE_SOCIALE»
4.4 L’assenza di qualsivoglia automatismo nella qualificazione di natura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta in forza del mero dato formale RAGIONE_SOCIALEa iscrizione al registro ed affiliazione al RAGIONE_SOCIALE, costituisce importante approdo giurisprudenziale dal quale non si intende discostare. Sul punto, si rammRAGIONE_SOCIALE quanto argomentato in sent. n. 2389/2022: ‘ Per effetto RAGIONE_SOCIALEa previsione contenuta nell’art. 67, comma 1°, lettera m), TUIR, che
determina effetti eccettuativi anche rispetto all’obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all’art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all’assistenza all’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, conv. con L. n. 14/2009), a condizione che chi invoca l’esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che: le prestazioni rese non siano compensate in relazione all’attività di offerta del servizio RAGIONE_SOCIALE svolta da RAGIONE_SOCIALE autonomi o da imprese commerciali o da RAGIONE_SOCIALE in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67, comma 1 TUIR); tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o RAGIONE_SOCIALE che non solo risultano qualificate come RAGIONE_SOCIALE, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l’attività senza fine di NOMEo e quindi operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo e RAGIONE_SOCIALEo statuto, con onere probatorio a carico RAGIONE_SOCIALEa parte contribuente che non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale RAGIONE_SOCIALE‘affiliazione ad una federazione RAGIONE_SOCIALE o al RAGIONE_SOCIALE; le prestazioni siano rese nell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ossia in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l’RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale; il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all’arte o professione” abitualmente esercitata anche se in modo non
esclusivo (art. 53 TUIR) ‘ . In senso conforme, si vedano le recRAGIONE_SOCIALE ordinanze Cass. n.11203/25 e n.20923/25.
4.5 – Non è condivisibile, pertanto, la tesi di escludere l’obbligo contributivo in favore degli istruttori RAGIONE_SOCIALE in virtù RAGIONE_SOCIALEa mera affiliazione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ente RAGIONE_SOCIALE e dunque a prescindere dall’accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura professionale RAGIONE_SOCIALE‘attività da loro svolta (ord. 28845/2023); né può desumersi una presunzione di non professionalità per la sola natura RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta. L’attività RAGIONE_SOCIALE deve, quindi, essere verificata in concreto sulle modalità del suo espletamento, ed altrettanto va accertato il RAGIONE_SOCIALE di prestazioni rese dai RAGIONE_SOCIALE. Si aggiunga che l’intervento normativo del cit. art. 35, avente valenza di interpretazione autRAGIONE_SOCIALEca (Cass. ord. n.24365/19), ha ampliato il novero RAGIONE_SOCIALE prestazioni riconducibili nell’ambito d i esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore.
4.6 – Si tratta, per l’appunto, di un ‘ ipotesi eccettuativa anche del generale obbligo di contribuzione connesso all’esercizio di attività compensate economicamente, di tal ché spetta a chi ne invoca l’applicazione fornire allegazione e prova dei presupposti applicativi; i compensi ricevuti dal l’istruttore non devono essere conseguiti nell’esercizio di professioni né derivare da un rapporto di RAGIONE_SOCIALE dipendente ed in proposito (cfr. Cass. n. 11375/2020) è stato precisato che, per esercizio di arti e professioni, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 TUIR deve intendersi «l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di RAGIONE_SOCIALE autonomo» diversa dall’attività di impresa. Anche i compensi per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono, quindi, “redditi diversi” e, come tali, esRAGIONE_SOCIALE dalla contribuzione
previdenziale, anche con riguardo al periodo precedente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 35, co. 5, del d.l. n. 207 del 2008, conv. dalla L. n.14 del 2009; il tema è stato affrontato in ord. n. 24365/2019, in cui si precisa che i compensi in disamina possono essere ricompresi tra i «redditi diversi» di cui all’art. 67 T.U.I.R., lett. M, a condizione che siano erogati per una collaborazione svolta in favore di organismi che perseguano finalità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riconosciute ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 D.L. n.136 del 2004, e che siano corrisposti per una prestazione di «esercizio diretto di una attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», secondo l’interpretazione resa dal l’ art. 35, co. 5, D.L. n. 207/08.
4.7 – In definitiva, la natura RAGIONE_SOCIALE e non professionale RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE che consente l’accesso ai benefici fiscali e contributivi deve essere esaminata non in senso oggettivo ma in senso soggettivo, in relazione, cioè, alla modalità di sv olgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non alla natura oggettiva RAGIONE_SOCIALE‘attività stessa. Si rammRAGIONE_SOCIALE quanto espresso con sent. n. 2339/2022 (ribadito di recente, in ord. n. 11203/2025) in cui è stato precisato che il requisito di ‘professionalità’ richi amato dall’art. 67 debba essere inteso in chiave soggettiva, inerente alle modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività, non in relazione alla natura oggettiva RAGIONE_SOCIALE‘attività; in sintesi, sono esclusi ‘dai redditi diversi’ quelli proveniRAGIONE_SOCIALE non già da attività professionali, ma quelli derivanti da ‘attività svolte professionalmente’.
A completamento del panorama normativo la Corte territoriale ha ritenuto di poter fondare le proprie argomentazioni sulla individuazione RAGIONE_SOCIALEa platea dei RAGIONE_SOCIALE assicurati presso ex RAGIONE_SOCIALE richiamando l’elenco RAGIONE_SOCIALE categorie dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riportato nel D.M. 15/3/2005.
Trattasi non già di atto amministrativo ma di fonte normativa subprimaria, dal contenuto generale ed astratto, derivata da art.3, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n.708/1947 che attribuisce al Ministro RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE, sRAGIONE_SOCIALEte le RAGIONE_SOCIALE maggiormente rappresentative a livello nazionale, il potere di adeguare, con loro proprio decreto, le categorie dei soggetti assicurati obbligato riamente presso l’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE Tale ente previdenziale aveva quindi proposto il demandato adeguamento, previo periodico monitoraggio RAGIONE_SOCIALE figure professionali operanti nel campo RAGIONE_SOCIALEo spettacolo e RAGIONE_SOCIALEo sport, che si è concluso con l’emissione del Decreto 15/3 /2005 pubblicato in G.U. n.80 del 7 aprile 2005, che, al punto n. 20, ha introdotto in elenco gli ‘ impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli RAGIONE_SOCIALE di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi RAGIONE_SOCIALE, autodromi ‘.
5.2 – Il secondo motivo di ricorso si palesa, quindi, infondato sia per la natura RAGIONE_SOCIALE‘atto normativo sia per il suo impiego, non riscontrandosi alcuna violazione dei principi di attribuzione dei poteri giudiziali secondo norme di diritto e di disponibilità RAGIONE_SOCIALE prove senza ricorrere a scienza privata.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Va esclusa alcuna violazione del criterio di riparto degli oneri probatori come disciplinato dall’art. 2697 c.c.: non si ravvisa inversione di onere probatorio nel prevederne il carico alla parte che chiede l’esonero contributivo. Chi invoca l’es enzione, rammenta il precedente di questa Corte (sent. n.41397/21), deve provare che le prestazioni rese: a) non siano state compensate in relazione all’attività di offerta del servizio RAGIONE_SOCIALE svolta da
RAGIONE_SOCIALE autonomi o da imprese commerciali o da RAGIONE_SOCIALE in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore; b) siano state espletate in favore di associazioni o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e senza fine di NOMEo; c) trovino fonte nel vincolo associativo e non in un distinto obbligo personale; d) non trovino corrispondenza nell’arte o nella professione abitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo, da colui che ha effettuato la prestazione.
6.1 – La parte, nel caso in esame, richiede, in accertamento negativo derivato da ll’ opposizione a cartella di pagamento, l’applicazione di una disciplina agevolativa in presenza di ‘redditi diversi’, dei cui requisiti, oggettivi e soggettivi, occorre dimostrare la ricorrenza, sotto il profilo eminentemente sostanziale RAGIONE_SOCIALEa effettiva natu ra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘organismo erogatore RAGIONE_SOCIALE prestazioni RAGIONE_SOCIALE. Ed in particolare, rileva, a monte, la verifica giudiziale RAGIONE_SOCIALE ‘effettiva natura ‘RAGIONE_SOCIALE‘ del soggetto (RAGIONE_SOCIALE e/o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata (così Cass. n.2152/20, Cass. n.10393/2018, Cass. n.16449/2016 e Cass. n.23789/16) e, a valle, il fatto che i compensi non devono essere conseguiti nell’esercizio di professioni né derivare da un rapporto di RAGIONE_SOCIALE dipendente (ord. n. 28845/2023). Non si possono configurare dunque come ‘redditi diversi’ quelli che derivano dall’eser cizio abituale di un’attività autonoma nel senso specificato o quelli tratti dall’esercizio professionale di attività coordinate e continuative, assimilati piuttosto a quelli di RAGIONE_SOCIALE dipendente. Di recente, questa Corte, con ord. n.8631/2025, sul solco RAGIONE_SOCIALE precedRAGIONE_SOCIALE pronunce n.2710/22 e 3965/22, ha ribadito che non sussiste una automatica esenzione dall’obbligo contributivo per
le associazioni o RAGIONE_SOCIALE formalmente riconosciute come RAGIONE_SOCIALE, senza l’ effettiva e concreta dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa presenza dei requisiti previsti dall’art. 67 lett. M del TUIR, e che spetta a chi invoca l’esenzione contributiva fornire allegazione e prova RAGIONE_SOCIALE ‘ effettiva natura RAGIONE_SOCIALE del soggetto in cui favore la collaborazione è stata resa -a prescindere da previsioni statutarie e riconoscimRAGIONE_SOCIALE formali-, e RAGIONE_SOCIALEa natura sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘effettivo svolgimento di attività senza fine di NOME, unitamente al carattere non professionale RAGIONE_SOCIALE prestazioni svolte dai collaboratori.
6.2 La Corte d’appello ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE ricorrente non abbia soddisfatto tale onere, non avendo provato, né chiesto di provare, la dedotta natura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attività degli istruttori di cui al verbale RAGIONE_SOCIALE. In tal modo ha fatto corretto uso del criterio di riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio innanzi esaminato.
Sull’utilizzo del verbale ispettivo, come fonte di prova a favore di RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente ha spiegato le ragioni processuali a sostegno del quarto motivo di ricorso. Anche queste argomentazioni non sono fondate.
7.1 Non viene in rilievo né l’aspetto RAGIONE_SOCIALEa valutazione probatoria dei fatti e dei dati riportati in verbale ispettivo né la regola di giudizio per cui fanno piena prova le circostanze che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza o il libero apprezzamento giudiziale sulle risultanze argomentative tratte dal verbale, bensì la modalità di acquisizione del verbale e i poteri officiosi del giudice nel ritenerne la piena utilizzabilità.
7.2 – Occorre rilevare, sul punto, con riferimento a tale deduzione di inutilizzabilità dei verbali ispettivi per la
costituzione non tempestiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , in linea con quanto analogamente già espresso da questa Corte con ord. n. 11196/2025, che la tardiva costituzione del convenuto non comporta ex se l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa documentazione dallo stesso prodotta, la cui acquisizione è, nel rito del RAGIONE_SOCIALE, comunque possibile, perché rimessa alla doverosa valutazione del Giudice di attivare i poteri ufficiosi, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. I documRAGIONE_SOCIALE introdotti in giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE, pur tardivamente costituitosi, sono stati (recte: devono ritenersi) inequivocabilmente acquisiti sulla base di poteri istruttori, legittimamente esercitati dalla Corte di merito, tenuta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa verità dei fatti controversi.
7.3 -La pronuncia impugnata non si è discostata da ll’insegnamento di questa Corte in base al quale, in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente sussistente un fatto costitutivo od impeditivo, l’esercizio di tali poteri istruttori è doveroso ove l’incertezza possa essere rimossa con opportune iniziative istruttorie d’ufficio ( cfr., tra le altre, nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14755/2018; Cass. n. 18362/2020; Cass. nr. 36455/2023).
In conclusione, il ricorso va complessivamente respinto. Le spese processuali sono compensate in ragione RAGIONE_SOCIALE‘orientamento giurisprudenziale in materia consolidatosi in epoca successiva alla instaurazione del ricorso. Nulla si provvede, invece, in relazione alla parte rimasta intimata.
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese fra le parti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 giugno 2025.
La Presidente NOME COGNOME