Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5229 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5229  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 35571-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO,  presso  lo  studio  RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in  persona  del  suo  Presidente  e  legale  rappresentante  pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA,  INDIRIZZO,  presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  rappresentati  e  difesi  dagli avvocati  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Obbligo contributivo società in house
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/11/2024
CC
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  –  RISCOSSIONE  già  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1214/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/05/2019 R.G.N. 309/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. La Corte d’Appello di Bari, in accoglimento del gravame proposto dall’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la pronuncia di primo grado, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio, confermando la cartella di pagamento emessa da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto contributi non pagati da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gestito da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per il periodo agostodicembre 2008; ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla disposta compensazione in primo grado, e respinto il successivo l’appello principale aut onomo RAGIONE_SOCIALEa società sul medesimo motivo di gravame. In particolare, la sentenza di appello ha ritenuto che l’obbligo di iscrizione al RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 7 e 8 L.1084/1971, a seguito di modifica apportata dall’art. 1 co.4 RAGIONE_SOCIALEa L. n.61/1987, riguardasse i dipendenti di tutte le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE produttrici eRAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo distributrici di gas, per concessione amministrativa, alla cittadinanza per usi civili, e che non ne fosse esonerata la ricorrente (in quella sede appellata): il tribunale aveva ritenuto che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , società ad intero capitale pubblico, non operava nel settore RAGIONE_SOCIALEa vendita del gas come soggetto privato bensì in virtù di concessione a cui la vendita del gas era stata affidata in via diretta; la Corte territoriale, invece, premesso che la nuova formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 aveva eliminato il riferimento al gas ‘manifatturato’
allo scopo di includere fra i RAGIONE_SOCIALE soggetti all’obbligo di iscrizione al RAGIONE_SOCIALE anche i dipendenti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE distributrici di metano, come risultava dai lavori preparatori RAGIONE_SOCIALEa legge del 1987, ha evidenziato che la gestione dei servizi pubblici mediante società partecipate dagli enti pubblici locali (tale è l’affidamento in house del servizio di distribuzione gas per usi civili ad un soggetto legato all’ente conferente da una relazione organica) non possa beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esonero del versamento contributivo in quanto, nel passaggio RAGIONE_SOCIALEa gestione dal regime pubblicistico a quello privatistico, costituisce finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici q uella di non ledere la concorrenza in ordine all’obbligo contributivo. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sull’obbligo contributivo in esame in capo alle società con partecipazione maggioritaria RAGIONE_SOCIALE‘ente locale, la Corte territoriale ha anche ritenuto che il carattere strumentale RAGIONE_SOCIALE‘ente societario rispetto al perseguimento di finalità pubblicistiche e la forma societaria di diritto privato prescelta dall’ente, in ragione RAGIONE_SOCIALEa duttilità RAGIONE_SOCIALEo strumento adottato, evidenzino la accettazione RAGIONE_SOCIALEe regole di diritto privato per il perseguimento RAGIONE_SOCIALE‘obiettivo pubblico, con assolvimento degli obblighi contributivi verso i dipendenti come tutte le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Insomma, la concessione amministrativa per il servizio pubblico di distribuzione del gas, indicata nel citato art. 8, non costituisce una discriminante per individuare le società soggette alla contribuzione, ma piuttosto un elemento descrittivo RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che operavano, all’epoca di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma in cui non era diffuso il fenomeno RAGIONE_SOCIALEe partecipate in house, senza beneficiare di una partecipazione pubblica maggioritaria. Ha compensato le spese per l’alterno
esito RAGIONE_SOCIALEa lite e per la complessità RAGIONE_SOCIALEa vicenda, dipanata da recenti pronunce RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte.
La società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidandosi a sei motivi, a cui il RAGIONE_SOCIALE interpone controricorso . L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Riscossione, subentrata ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è rimasta intimata.
 La  causa  è  stata  trattata  nell’adunanza  camerale  del  27 novembre 2024.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento alla questione RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica RAGIONE_SOCIALEe società pubbliche ‘in house’ e rispetto alla dedotta natura sostanziale di società pubblica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alla quale era stato affidato il servizio pubblico in via diretta e non per concessione amministrativa; ritiene rilevanti la condizione di influenza dominante in presenza di totale partecipazione pubblica, di destinazione statutaria ad operare in via esclusiva o prevalente in favore RAGIONE_SOCIALEa p.a. partecipante, e l’esistenza di un cd. controllo analogo ossia una forma di controllo sulla gestione societaria esercitata dall’ente partecipante, analoga a quella che la medesima p.a. eserciterebbe su una propria articolazione interna; si tratta quindi di una realtà societaria diversa dalle ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ a cui si riferiscono gli artt. 7 e 8 L.1084/71.
Con il secondo motivo deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 360 n.4 c.p.c. per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per le stesse argomentazioni del punto che precede.
Con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L.1084/71 ed art. 12 preleggi, per avere la sentenza ritenuto applicabile ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le predette disposizioni concernenti la soggezione agli obblighi contributivi in favore del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gestito da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, normativa riferita alle sole RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del gas senza dubbi interpretativi essendo sufficiente il tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa norma, chiaro ed inequivoco. Peraltro la società era già obbligata a versare, in favore del proprio personale, quanto previsto dalla legge a titolo di RAGIONE_SOCIALE complementare nei confronti del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo deduce l’omesso esame su un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, riferito al mancato assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova gravante su RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rispetto al fondamento  RAGIONE_SOCIALEa pretesa avanzata; trattandosi di attore sostanziale  s petterebbe  all’ente  di  provare  la  fondatezza  del credito  azionato,  ed  invece  nessuna  prova  era  stata  fornita, avendo,  per  contro,  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  dimostrato  la  propria  natura  di società pubblica.
Con il quinto motivo lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. in relazione alla ritenuta assorbita questione, sollevata in appello, sulla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese disposta in primo grado; e con l’ultimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese disposta del giudizio di appello, dovendo applicarsi il principio di soccombenza per regolare le spese in suo favore, ove risulti totalmente vittoriosa. Peraltro la compensazione motivata sull’alterno esito RAGIONE_SOCIALEa lite denotava l’omessa motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92 c.p.c.
Nel controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, premesso che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è inquadrata nel settore industria per esercitare attività di distribuzione di gas metano, evidenzia che ai fini del sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di pagamento contributivo è irrilevante che la società per azioni sia in tutto o in parte in mano di un ente pubblico; inoltre non ricorrevano le dolute omissioni di esame o pronuncia su un fatto decisivo avendo la Corte d’appello adeguatamente tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche e RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEa società; peraltro non era contestato che i dipendenti fossero iscritti al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dipendenti per i quali la società versa la contribuzione IVS, laddove la ricorrente invoca invece l’esenzione dal pagamento di contribuzione integrativa. Sull’ultimo motivo di ricorso oppone la carenza di interesse poiché l’unico a dolersi RAGIONE_SOCIALEa compensazione potrebbe essere soltanto l’RAGIONE_SOCIALE previdenziale, rimasto vittorioso in giudizio.
3. I motivi di ricorso sono infondati e vanno respinti.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente presentando un comune nucleo argomentativo. La sentenza impugnata ha affrontato il tema RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica RAGIONE_SOCIALEa società in house, l’aspetto finalistico e strumentale RAGIONE_SOCIALEa struttura, la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa relazione contributiva a fini previdenziali per i dipendenti in un ambito produttivo in cui non può essere alterata la regola comunitaria RAGIONE_SOCIALEa concorrenza, anche nel settore degli obblighi contributivi; è stata anche esaminata la questione afferente il richiamo puramente descrittivo alla concessione amministrativa in un ambito di evoluzione dei moRAGIONE_SOCIALEi di erogazione dei servizi pubblici laddove rilevante è la natura privatistica del rapporto con i dipendenti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE che commercializzano gas ad uso civile. E si
osserva che i motivi di ricorso non si confrontano sui predetti temi precipuamente trattati dalla Corte territoriale.
Va invece richiamato il principio che informa la materia degli obblighi contributivi relativi alle società partecipate da enti pubblici, più volte affermato da questa Corte (si veda ord. n. 33142/2019) secondo il quale ‘ nessuna deroga all’ordinaria obbligatorietà del versamento dei contributi previdenziali può discendere dalla origine di tali soggetti, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria RAGIONE_SOCIALEo schema societario, la mera partecipazione pur maggioritaria, ma non totalitaria, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico (cfr., in tal senso Cass. n. 8591/2017 in tema di contributi per cassa integrazione guadagni) ‘. Con riguardo alla tutela previdenziale obbligatoria, rileva il ‘veicolo giuridico di natura squisitamente civilistica utilizzato, a nulla rilevando che la proprietà del capitale sia in mano di enti locali’ (Cass. n.10155/04, 6300/20).
La tematica RAGIONE_SOCIALEa esclusione RAGIONE_SOCIALE‘esonero contributivo per le società in house è stata affrontata in ord. n. 25354/2018, che a sua volta richiama le pronunce n. 27513/2013 e n.4274/2016, il cui brano centrale sulla finalità di non ledere le dinamiche RAGIONE_SOCIALEa concorrenza e sull’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa gestione del servizio in house ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esonero del versamento dei contributi previdenziali per il finanziamento di CIGO, CIGS, mobilità, è stato testualmente riportato nella impugnata sentenza (a pag. 9 e 10) come indicato in premessa; a tale orientamento si intende dare
piena  continuità  non  essendovi  ragioni  per  discostarsene. Trattasi di analoghe vicende analizzate per dipendenti di società di distribuzione gas e di società costituite fra enti pubblici; e per altre  ipotesi  di  partecipazione  pubblica  nel  settore  edilizia residenziale pubblica e nella distribuzione di energia elettrica, si vedano rispettivamente Cass. 5429/2019 e 31055/2021.
In ordine al terzo motivo, e specificamente in tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del gas, è stato in modo esplicito affermato ed in particolare, poi, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stessa società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e per altre annualità contributive, che ‘ anche le società partecipate in via maggioritaria o totalitaria dall’ente locale sono tenute ad adempiere agli obblighi contributivi previste per tutte le altre società RAGIONE_SOCIALE di commercializzazione del gas, visto che agendo iure privatorum debbono sottostare alle stesse regole, in vista del principio di derivazione comunitaria di tutela RAGIONE_SOCIALEa par condicio e di tutela RAGIONE_SOCIALEa concorrenza fra imprese ‘ (cfr. Cass. ord. n.25856/2023).
Anche in questo caso, è infondato il correlato quarto motivo non sussistendo nessun omesso esame del materiale istruttorio, che è stato esaminato dalla Corte d’appello e che l’ha portata a concludere nel senso che la società era tenuta al versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, mentre il motivo proposto, auspica, più che altro, una diversa valutazione del medesimo materiale istruttorio, secondo la tesi prospettata dalla società. L’accennato pagamento al fondo Pegaso, stante la sua finalità complementare e la destinazione del suo versamento, non interagisce sull’obbligo contributivo integrativo di cui si controverte.
Infine, il quinto e sesto motivo sono inammissibili per carenza di interesse, essendo stato accolto l’appello di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e non già
RAGIONE_SOCIALE‘attuale  ricorrente,  per  cui  non  v’è  alcuna  violazione  del principio  di  soccombenza,  che  semmai  è  stato  derogato  a svantaggio RAGIONE_SOCIALEa controparte vittoriosa, per le ragioni dedotte in sentenza, non censurabili dal ricorrente. L’eventuale subordinata  doglianza  in  caso  di  accoglimento  del  presente ricorso resta assorbita nell’esito reiettivo globale del ricorso.
Al rigetto del ricorso fa seguito la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa presente  fase  di  giudizio,  liquidate  come  da  dispositivo  in ragione del valore RAGIONE_SOCIALEa lite. Segue anche la condanna al doppio del contributo unificato ex lege.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente a pagare all’RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, c he  liquida  nell’importo  di  €  3.000,00,  oltre  €  200,00  per esborsi, ed al 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo  unificato  pari  a  quello  corrisposto  per  il  ricorso,  a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/11/2024