Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18924 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 18924 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31779/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 754/2021 pubblicata il 14/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE nella controversia con RAGIONE_SOCIALE
La controversia ha per oggetto l’accertamento della inesistenza dell’obbligo contributivo per le somme oggetto di due verbali unici di accertamento con riferimento alle indennità corrisposte ai dipendenti a titolo di trasferta occasionale ex art.51, comma 5, d.P.R. n.917/1986, riqualificate quale indennità di trasferta abituale ex art.51, comma 6, d.P.R. cit. dall’istituto previdenziale.
Il Tribunale di Milano accoglieva in parte il ricorso, dichiarando che ECOSTILLA non fosse tenuta a versare all’I.N.P.S. gli importi indicati nei verbali di accertamento impugnati con riferimento alla posizione di ventiquattro lavoratori.
Per la cassazione della sentenza ricorre COGNOME con ricorso affidato a due motivi e illustrato da memoria. I.N.RAGIONE_SOCIALE. resiste con controricorso. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, allegato E, degli artt. 97, 24, 111 e 117 Cost., con conseguente falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. n. 124/2004, in relazione all’art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
La ricorrente deduce che la sentenza impugnata, pur richiamando il potere del giudice ordinario di disapplicare l’atto amministrativo in
presenza di eventuali vizi, ha sopperito – seppure implicitamente alle carenze della sentenza di primo grado che aveva omesso del tutto di esaminare i vizi dei verbali RAGIONE_SOCIALE denunciati da Ecostilla. 2. Sostiene che già avanti al giudice di prime cure aveva prospettato violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Sostiene infine , comma 4, d.lgs. n.124/2004, i verbali RAGIONE_SOCIALE li esiti dettagliati dell’accertamento,
l’illegittimità dei verbali RAGIONE_SOCIALE perché emessi in che, giusta l’art.13 avrebbero dovuto contenere «g con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati».
Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale s ‘ intende dare continuità, «l’oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l’impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l’erogazione della prestazione previdenziale» (Cass. 01/03/2021 n.5550).
La Corte territoriale ha fatto esatta applicazione di questo principio, espressamente richiamato, laddove ha ritenuto che «l’eventuale dichiarazione di illegittimità del verbale ispettivo per vizi formali non conduce automaticamente alla negazione della pretesa contributiva, dovendo il Giudice istruire comunque il processo sulla base dei documenti prodotti e delle istanze istruttorie richieste dalle parti in quanto il procedimento è finalizzato ad accertare, a cognizione piena, la fondatezza della pretesa contributiva».
Sulla base di questa premessa di diritto, la Corte territoriale ha proceduto ad accertare la fondatezza nel merito della pretesa contributiva, ritenendo che incombesse su ECOSTILLA l’onere di provare «il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all’esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato (Cass., 24/05/2017, n. 13011; Cass., 10/07/2018, n. 18160) (…) ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici
contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l’onere di dimostrare la causa dell’esonero dell’assoggettamento a contribuzione. Spettava, quindi, ad Ecostilla, al fine di dimostrare la fondatezza del proprio diritto di beneficiare delle esenzioni contributive, fornire nel dettaglio, dapprima agli ispettori e poi al Giudice, la prova delle trasferte, delle modalità di pagamento delle relative indennità e dei rimborsi spese-chilometrici con riferimento a tutti i dipendenti nel periodo oggetto di accertamento ispettivo.».
La Corte territoriale ha infine accertato, in fatto, che ECOSTILLA avesse «documentato il proprio diritto solo in relazione a ventiquattro dipendenti, mentre nulla ha provato in relazione agli altri lavoratori nei cui confronti il Tribunale ha correttamente accertato la fondatezza delle pretese contributive dell’INPS».
Avuto riguardo ai principi di diritto sopra richiamati, deve concludersi che la Corte territoriale ha correttamente proceduto ad accertare, nel merito, la fondatezza della pretesa contributiva vantata dall’IRAGIONE_SOCIALE, senza limitarsi all’esame delle eccezioni formali di regolarità dei verbali sollevate dall’appellante; eccezioni che non costituiscono il precipuo oggetto del giudizio di merito, quale giudizio ordinario di cognizione (fondatezza della pretesa) e non giudizio impugnatorio (legittimità) di un atto.
E’ poi appena il caso di rilevare che, come già ritenuto dalla Corte territoriale, l’art.13 comma 4 del d.lgs. n.124/2004 trova applicazione nella materia della «ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689», e dunque non è immediatamente applicabile alla materia contributiva e previdenziale.
Tali i motivi che determinano il rigetto del primo motivo di ricorso. 10. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta v iolazione dell’art. 117, comma primo, Cost., conseguente falsa applicazione dell’art.
10 legge n.212/2000, in relazione all’art. 360 , comma primo, n.3 cod. proc. civ.; v iolazione e falsa applicazione dell’art. 51 d.P.R. n.917/1986 in combinato al disposto dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360 , comma primo, n.3 cod. proc. civ.; violazione dell’art. 2729 cod. civ e conseguente falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360 , comma primo, n.3 cod. proc. civ.
11. La ricorrente deduce che la Corte territoriale è incorsa in violazione di legge «avendo ritenuto di non poter applicare alla fattispecie oggetto del contendere, principi di derivazione comunitaria (tra cui vi rientrano certamente la legalità dell’azione, l’obbligo motivazionale, la trasparenza, il diritto d’accesso, l’imparzialità e il legittimo affidamento), i quali trovano ingresso nel nostro ordinamento, attrav erso il rinvio operato dall’art. 117 , primo co. Cost. Inoltre, la sentenza la Corte è incorsa in violazione e falsa applicazione di legge, per non aver applicato l’art. 51 TUIR in combinato al disposto dell’art. 2729 cod. civ., il quale consente di trarre da un fatto noto quello ignoto, ma non consente trarre da una presunzione un’ulteriore presunzione ».
12. Per quanto concerne la censura relativa alla violazione del principio dell’affidamento del contribuente , deve affermarsi che tale principio non è applicabile alla materia controversa, informata ai diversi principi della irrilevanza della buona fede del contribuente oltre che della irrilevanza della incertezza sull’obbligo contributivo (Cass. 02/03/2022 n. 17970). Il motivo, in parte qua , è poi inconferente con la ratio decidendi . La corte territoriale ha fondato la propria statuizione sull’accertamento , nel merito, della fondatezza della pretesa contributiva, e non sulla mera legittimità del procedimento di accertamento dell’obbligo contributivo .
13. Nella parte restante il motivo è inammissibile, perché si risolve nel sindacato sull’apprezzamento dei fatti già compiuto dalla Corte territoriale. Sul punto la Corte ha ritenuto che ECOSTILLA ha
«documentato il proprio diritto solo in relazione a ventiquattro dipendenti, mentre nulla ha provato in relazione agli altri lavoratori nei cui confronti il Tribunale ha correttamente accertato la fondatezza delle pretese contributive dell’INPS».
14. Infine, con riferimento al preteso giudicato esterno costituto dalla sentenza n.2209/2021 del Tribunale di Milano, giova rilevare che non risulta provato il passaggio in giudicato della sentenza de qua nelle forme previste dall’124 disp. att. cod. proc. civ., peraltro pronunciata tra parti diverse, e dunque in nessun caso opponibile all’I.N.P.S. ex art.2909 cod. civ.
15. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 14.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 14.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorre nte, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.