Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27850 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 27850  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23780/2022 R.G. proposto da :
NOME,  elettivamente  domiciliato    in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO ESTER che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimato- avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  ROMA  n.  1410/2022 pubblicata il 04/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la  Corte  d’appello  di  Roma,  ha  rigettato  il  gravame  proposto  da NOME COGNOME nella controversia con RAGIONE_SOCIALE e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite;
la  controversia  ha  per  oggetto  l’accertamento  della  insussistenza dell’indebito fatto valere dall’istituto previdenziale con riferimento ai contributi dovuti alla RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2016;
il  Tribunale  di  Roma  rigettava  la  domanda  proposta  da  NOME  COGNOME;
per la cassazione della sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE con ricorso affidato a due motivi, RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo (rubricato ex art. 360 comma primo n.3 cod. proc.  civ.)  il  ricorrente  lamenta  la  violazione  e  falsa  applicazione dell’art.152 disp. att. cod. proc. civ.;
deduce che avanti al giudice di prime cure aveva presentato una rituale  dichiarazione  ex  art.152  disp.  att.  cod.  proc.  civ.  e  che l’obbligazione  di  versamento  dei  contributi  posta  a  carico  del lavoratore autonomo era comunque finalizzata all’ottenimento di una prestazione previdenziale da parte dell’RAGIONE_SOCIALE;
la  corte  territoriale  ha  ritenuto  che  la  domanda  originariamente proposta  dall’odierno  ricorrente avesse  ad  oggetto  l’accertamento del venir meno dell’obbligo contributivo verso la RAGIONE_SOCIALE, e dunque non avesse quale oggetto diretto e immediato il diritto a una prestazione previdenziale o assistenziale;
la corte territoriale ha fatto esatta applicazione dei principi di diritto che governano la materia (Cass. 16/01/2024 n.7987 e precedenti conformi;  v.  anche,  con  specifico  riferimento  alla  domanda  di accertamento negativo dell’obbligo contributivo, Cass. 24/03/2023 n. 8520), ai quali si intende dare continuità;
con il secondo motivo (rubricato ex art. 360 comma primo n.3 cod. proc.  civ.)  il  ricorrente  lamenta  la  violazione  e  falsa  applicazione
dell’art. 92  comma  secondo  cod.  proc.  civ.,  con  riferimento  al mancato esercizio del potere di compensazione delle spese di lite; trattandosi di un potere discrezionale riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito il suo mancato esercizio non è sindacabile nel giudizio di legittimità; ,  nulla  sulle  spese  perché  l’Istituto il  ricorso  deve  essere  rigettato previdenziale ha depositato solo procura alle liti;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME