Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20134 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10735-2019 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l’UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ,
Oggetto
Impiego pubblico Obbligo contributivo Giurisdizione
R.G.N. 10735/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/05/2024
CC
elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 4844/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/10/2018 R.G.N. 7805/2013;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed in motivazione aveva affermato che «le pretese attoree si riferiscono ad un periodo anteriore al 30 giugno 1998»;
il ricorrente, dipendente RAGIONE_SOCIALEa Regione Campania, il 6 maggio 1980 si era dimesso per rimuovere la causa di ineleggibilità a consigliere RAGIONE_SOCIALEa regione medesima, all’epoca prevista dagli artt. 2 e 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 154/1981;
a seguito RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di illegittimità costituzionale del richiamato art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 154/1981, nella parte in cui non consentiva che la ineleggibilità potesse cessare per i dipendenti regionali anche con il collocamento in aspettativa, il legislatore, con l’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 127 del 15 maggio 1997 , aveva consentito ai dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive di essere riammessi in servizio, previa
domanda da presentare nel termine di decadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge;
successivamente il legislatore con l’art. 2, comma 14, RAGIONE_SOCIALEa legge 16 giugno 1998 n. 191, aveva precisato che nel periodo intercorrente tra la data RAGIONE_SOCIALEe dimissioni e quella di riammissione in servizio il dipendente doveva essere considerato ad ogni effetto in aspettativa senza assegni;
il COGNOME aveva, quindi, presentato l’apposita istanza, sulla quale la Giunta regionale aveva provveduto nei termini richiesti con deliberazione n. 9575 del 28 novembre 1997, e, una volta ottenuta la riammissione, aveva chiesto anche la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera a tutti gli effetti giuridici, economici e previdenziali e sulla domanda, presentata il 6 aprile 1999 e rinnovata il 21 gennaio 2000, la Regione aveva provveduto escludendo, peraltro, che la contribuzione potesse essere richiesta per i periodi coperti da altre contribuzioni, connesse a rapporti di lavoro alle dipendenze di privati ed a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
l’istanza, quindi, era stata accolta solo parzialmente e per questo il COGNOME aveva agito in giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Regione, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la «regolarizzazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Giunta regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania RAGIONE_SOCIALEa posizione contributiva … per tutti i periodi non coperti da altre forme assicurative compresa quella relativa al rapporto di lavoro co.co.co. non ricongiungibile ex lege 29/1979» e la conseguente ricongiunzione presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei periodi non coperti «compresa quella relativa al periodo 1.10.1990-31.12.1990 (rapporto di lavoro co.co.co) che non essendo ricongiungibile va versata dall’ente regione»;
3. il Tribunale di Avellino aveva valorizzato per escludere la giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che la
contribuzione asseritamente omessa si riferisse a periodo antecedente al 30 giugno 1998 (ed aveva, quindi, individuato nel giudice amministrativo quello munito di giurisdizione) mentre la Corte d’appello di Napoli , nel confermare la pronuncia declinatoria RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, ha ritenuto che la domanda riguardasse la ricongiunzione dei periodi assicurativi e, pertanto, ha richiamato l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui appartengono alla giurisdizione esclusiva RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti tutte le controversie funzionali alla pensione e, quindi, non solo quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto ma anche quelle inerenti ai problemi connessi, quali il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, gli assegni accessori, gli interessi e la rivalutazione;
4. per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale ha opposto difese con controricorso la Regione Campania, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha solo depositato procura.
CONSIDERATO CHE
1. il ricorso denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. «violazione e falsa applicazione degli artt. 409 n. 5 e 442 c.p.c., del d.lgvo 30 marzo 2001 n. 165, art. 45, comma 17, d.lgvo 31 marzo 1998 n. 80» e sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell’affermare la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti perché la domanda formulata era diretta a contestare l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione da parte RAGIONE_SOCIALEa Regione Campania e solo in via conseguente e riflessa riguardava la ricongiunzione RAGIONE_SOCIALEe posizioni assicurative esistenti;
aggiunge che la controversia doveva e deve essere attribuita al giudice ordinario perché il diritto al versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione, seppure relativo a periodi antecedenti al 30 giugno 1998, era sorto solo a seguito RAGIONE_SOCIALEa riammissione in servizio, disposta ex lege n. 127/1997, e RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 191/1998, che aveva posto a carico del datore di lavoro pubblico, in relazione all’arco temporale compreso fra le dimissioni e la successiva riammissione, i medesimi obblighi discendenti dalla collocazione del dipendente in aspettativa senza assegni;
deve essere dichiarata, in accoglimento del ricorso, la giurisdizione del giudice ordinario;
in premessa occorre evidenziare che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del decreto del Primo Presidente del 10 settembre 2018, giacché tale questione rientra, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe materie di competenza RAGIONE_SOCIALEa Sezione lavoro, tra quelle indicate nel richiamato decreto, sulle quali si è consolidata la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte;
sempre in premessa va richiamo il principio, costantemente ribadito da questa Corte regolatrice, secondo cui la giurisdizione si determina sulla base RAGIONE_SOCIALEa domanda ed occorre avere riguardo al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione RAGIONE_SOCIALEa concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , ossia RAGIONE_SOCIALE‘intrinseca natura RAGIONE_SOCIALEa posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass. S.U. 12 luglio 2023 n. 19966; Cass. S.U. 12 novembre 2020, n. 25578; Cass. S.U. 18 maggio 2021, n. 13492);
pertanto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa soluzione RAGIONE_SOCIALEa questione di giurisdizione,
si devono prendere in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica RAGIONE_SOCIALEa situazione giuridica azionata, prescindendo dall’effettiva sussistenza dei fatti dedotti e dalla fondatezza del diritto fatto valere, che attengono al merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione;
si tratta di un principio che, in quanto di carattere generale, opera anche nei casi in cui, come nella fattispecie, occorre statuire sui confini RAGIONE_SOCIALE‘ambito riservato alla giurisdizione esclusiva RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del r.d. n. 1214/1934, «giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato o di altri enti designati dalla legge»;
al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno reiteratamente affermato che la delimitazione RAGIONE_SOCIALE‘ambito RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione esclusiva è affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (Cass. S.U. n. 26252/2018 e Cass. S.U. n. 31024/2019), ossia le controversie funzionali alla pensione, quali sono, oltre a quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto, anche quelle inerenti a problemi connessi, fra i quali possono annoverarsi il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, la quantificazione di assegni accessori, la domanda di interessi e rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso fra le tante Cass. S.U. n. 15848/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); peraltro, il richiamato principio è stato precisato da Cass. S.U. n. 15058/2017 con l’affermazione che la giurisdizione esclusiva RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti non può essere affermata qualora venga
in rilievo un effetto diretto ed immediato nei confronti del datore (incidente solo in via mediata sulla misura del trattamento pensionistico) sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘insorgenza di obblighi datoriali conseguenti al riconoscimento del diritto del lavoratore alla copertura previdenziale;
in tal caso, infatti, la controversia, riguardando in via immediata il rapporto di lavoro o d’impiego, sia pure relativamente agli obblighi del datore di lavoro a contenuto, connotazione o funzione lato sensu previdenziale, tra cui quelli contributivi, va devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto, ossia al giudice ordinario o a quello amministrativo, sulla base RAGIONE_SOCIALEa regola di riparto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione dettata dagli artt. 63 e 69 del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. S.U. n. 23399/2016 e Cass. S.U. n. 16827/2017);
3. alla luce dei richiamati principi deve essere affermata nella fattispecie la giurisdizione del giudice ordinario, poiché la domanda principale proposta dal COGNOME, come si desume con chiarezza dalle conclusioni formulate e dalle argomentazioni sviluppate a sostegno RAGIONE_SOCIALEe stesse, ha ad oggetto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo gravante sulla Regione Campania, sollecitato con l’istanza di ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera a fini giuridici, economici e previdenziali del 29 luglio 1999 e solo parzialmente accolta dall’amministrazione, la quale ha ritenuto di dovere escludere i periodi già interessati da contribuzione, ivi compresa quella versata da datori di lavoro privati e in ragione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
su questa domanda la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, perché inerente ad un obbligo gravante sul datore di lavoro, obbligo che, seppure relativo ad annualità antecedenti al 30 giugno 1998, è sorto solo allorquando, disposta
dall’amministrazione la riammissione in servizio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 127 del 15 maggio 1997, la stessa Regione è stata chiamata ad ottemperare alle previsioni RAGIONE_SOCIALEa successiva legge 16 giugno 1998 n. 191, pubblicata sulla G.U. 20 giugno 1998 n. 142, che, all’art. 2, comma 14, ha modificato il citato art. 6 aggiungendo, al comma 6, l’inciso « Nel periodo intercorrente tra la data RAGIONE_SOCIALEe dimissioni e la data RAGIONE_SOCIALEa riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni »;
oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda principale, che solo mediatamente incide sul trattamento pensionistico e sul diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi (domande queste ricomprese nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione esclusiva RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti), è quindi un diritto connesso al rapporto di impiego che è sorto in un momento temporale successivo al 30 giugno 1998 (la citata legge n. 142 del 1998 è entrata in vigore solo una volta decorso il periodo di vacatio dalla pubblicazione sulla G.U. del 20 giugno 1998), diritto che, nella prospettazione RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, è stato leso dagli atti adottati e dai comportamenti tenuti dalla Regione in risposta all’istanza di ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera del 6 aprile 1999;
il giudice del rapporto, pertanto, sulla base del criterio discretivo fissato dall’art. 69 del d.lgs. n. 165/2001, come interpretato dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 5421/2021 e Cass. S.U. n. 7305/2017), va individuato nel giudice ordinario e, nella specie, nel Tribunale di Avellino, dinanzi al quale le parti vanno rimesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 382 e 353 cod. proc. civ.;
3.1. va precisato al riguardo che il citato art. 353 cod. proc.
civ., che impone la rimessione davanti al primo giudice qualora quest’ultimo, erroneamente, abbia negato la propria giurisdizione, è stato abrogato dall’art. 3, comma 26, lett. m), del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 ma, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 comma 4 RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto, la nuova disciplina si applica alle sole impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023;
4. in via conclusiva deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, e le parti vanno rimesse dinanzi al Tribunale di Avellino che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione;
non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Avellino ex art. 353 cod. proc. civ.
Così deciso nella Adunanza camerale 23 maggio 2024
Il Presidente NOME COGNOME