Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15736 Anno 2024
Oggetto
revocazione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/02/2024
CC
Civile Ord. Sez. L Num. 15736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16919-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI RAGIONE_SOCIALEZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 4162/2023 della CORTE SUPREMA DI RAGIONE_SOCIALEZIONE di ROMA, depositata il 10/02/2023 R.G.N. 29692/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ordinanza n. 4162 del 2023 la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione in accoglimento del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE Italiana di
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) ha cassato la sentenza della Corte di appello di Firenze con la quale era stata confermata la decisione di primo grado che aveva ritenuto illegittima l’iscrizione d’ufficio del COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE.
1.1. L ‘ordinanza ha richiamato dei precedenti su questioni del tutto analoghe nelle quali era stato affermato che ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima alla RAGIONE_SOCIALE è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale mentre è irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito.
1.2. Ha poi ricordato che la mera iscrizione ad altra gestione RAGIONE_SOCIALE non è di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria e che dall’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- deriva l’applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all’albo.
1.3. Ha rammentato che l’esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla RAGIONE_SOCIALE, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla RAGIONE_SOCIALE stessa che può in tal modo effettuare i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
1.4. Ha ricordato che in base alla delibera n. 2 del 2003 del RAGIONE_SOCIALE.d.A. della RAGIONE_SOCIALE era stato previsto l’obbligo per il geometra di presentare un’autocertificazione con la quale dichiarare di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA. Inoltre, in base alla successiva delibera n. 123 del 2009, per i geometri dipendenti presso terzi l’iscrizione può essere esclusa quando si accerti un inquadramento in un ruolo
professionale previsto dal c.c.n.l. e sempre che l’attività sia svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro e rientri nelle mansioni proprie di quel ruolo contrattuale; ovvero quando vi sia una dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolge un’ attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. 1.5. Ha escluso la violazione del l’art. 2697 c.c. e, conclusivamente, ha ritenuto che la sentenza impugnata, nel l’accertare l’ insussistenza dell’ obbligo contributivo del professionista, non si fosse attenuta ai principi ricordati e, per tale ragione, l’ha cassata. ordinanza propone ricorso per revocazione di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso l’ NOME COGNOME al quale resiste la RAGIONE_SOCIALE Italiana Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RITENUTO CHE
Con il suo ricorso NOME COGNOME deduce che la Corte, nel demandare al giudice di rinvio di accertare se la sua posizione rientrasse o meno in uno dei casi di esclusione dall’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE previsto dalla Delibera n. 123 del 2009, ne avrebbe travisato il contenuto erroneamente attribuendo a tale delibera il contenuto della delibera n. 124 del 2009 che però non essendo stata mai approvata con decreto ministeriale non aveva valore normativo e tantomeno poteva essere vincolante.
3.1. Ad avviso del ricorrente si tratterebbe di errore che emergerebbe documentalmente dal raffronto tra il contenuto dell’ordinanza e quello della delibera n. 123 del 2009 prodotta in atti.
3.2. Nel rammentare che entrambe le parti hanno comunque riassunto il giudizio davanti al giudice del rinvio, chiede comunque la revocazione dell’ordinanza n. 4162 del 2023, nella parte in cui demanda alla Corte di Appello di Firenze, come giudice di rinvio, di accertare se il geom. COGNOME rientra in uno dei casi di esclusione dall’obbligo di iscrizione alla
RAGIONE_SOCIALE previsto dalla delibera n. 123 del 2009 di cui, come detto, sarebbe stato travisato il contenuto.
3.3. Sottolinea che la RAGIONE_SOCIALE non aveva chiesto l’applicazione della delibera n. 124 del 2009 e che, prima ancora, non aveva impugnato la sentenza di primo grado per dolersi della mancata applicazione della stessa. Sostiene che pertanto la sua inapplicabilità accertata dal giudice di primo grado era coperta da un giudicato implicito.
Il ricorso è inammissibile.
4.1. Rileva il Collegio che, ove pure si ritenga che l’ordinanza sia incorsa in un errore percettivo attribuendo alla delibera n. 123 del 2009 il contenuto della delibera n. 124 del 2009, tuttavia tale errore non sarebbe decisivo.
4.2. L’ordinanza di cui è chiesta la revocazione muove dal principio affermato da questa Corte (v. Cass. n. 28188 del 2022) che ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale mentre è irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. La mera iscrizione ad altra gestione RAGIONE_SOCIALE non è di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall’obbligo di iscrizione consegue l’applicazione delle norme regolamentari della RAGIONE_SOCIALE che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all’albo. In quella sentenza si è chiarito quindi che l’iscrizione del contribuente alla RAGIONE_SOCIALE è legittima, e la relativa pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione perché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, si tratta di esercizio di attività distinte, l’una prestata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato e l’altra, invece, quale libera professione. L’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE, previsto dallo Statuto della stessa con
disposizione legittima, comporta l’applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all’albo. L’ esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla RAGIONE_SOCIALE nei limiti delle condizioni fissate dalla RAGIONE_SOCIALE, potendo in tal modo la RAGIONE_SOCIALE svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
4.3. La Corte ha poi precisato che sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della RAGIONE_SOCIALE sussiste l’obbligo per il geometra di presentare l’autocertificazione per dichiarare di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA e che in base alla delibera 123 del 2009, l’iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal c.c.n.l., sempre che l’attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.
4.4. Infine, ha sottolineato che l’attribuzione – ad opera della corte territoriale – di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della RAGIONE_SOCIALE non importa alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare.
4.5. In sostanza alla Corte del rinvio è stato demandato di verificare se sussistono i presupposti per l’ esclusione dall’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE ai sensi della delibera n. 123 e potrà prescindere dall’affermazione ( che si assume
essere errata) che sarebbe riferibile, secondo la prospettazione del ricorrente, alla delibera n. 124 che l’ordinanza neppure richiama.
4.6 . Ne consegue che l’errore denunciato sarebbe comunque privo del carattere di decisività che è indispensabile ai fini dell’ammissibilità del giudizio di revocazione.
Per tale ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 15 febbraio 2024