Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 3341 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3341 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9798-2020 proposto da
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ultimo difensore , in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 244 del 2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 16 settembre 2019 (R.G.N. 106/2018).
R.G.N. 9798/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 11/11/2025
giurisdizione Indennità di mancato preavviso. Obblighi contributivi. Ricostituzione del rapporto di lavoro.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del l’ 11 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze ha accolto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha accertato l’obbligo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. di versare l’importo di Euro 828.208,46, a titolo di contributi sull’indennità di mancato preavviso non erogata a undici dirigenti licenziati.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale argomenta che, alla data di comunicazione del licenziamento, è sorto il diritto dei dirigenti di percepire l’indennità sostitutiva del preavviso e che a tale diritto si riconnette l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa banca di corrispondere la contribuzione sui relativi importi.
È ininfluente la successiva ricostituzione dei rapporti di lavoro, che non si estrinseca in una revoca del pregresso licenziamento, nelle forme prescritte dalla legge, ma si traduce in una fictio iuris e vale a «costituire nuovi rapporti di lavoro -nuovi in quanto frutto di un nuovo accordo negoziale -regolamentati come se costituissero la prosecuzione dei precedenti» (pagina 6 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello).
Ad ogni modo, tale ricostituzione non può essere opposta all’RAGIONE_SOCIALE e non può dunque pregiudicare «diritti dei terzi già sorti in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘atto dismissivo (il recesso)» e correlati a «un rapporto diverso e autonomo che si connota per la presenza di profili pubblicistici» (la già richiamata pagina 6).
Infine, non può essere accolta la domanda subordinata, volta a defalcare i contributi corrisposti in relazione ai rapporti che sono stati ricostituiti in virtù RAGIONE_SOCIALEe transazioni: tali contributi, invero, si raccordano a «un obbligo del tutto diverso da quello gravante sulla società in relazione all’indennità sostitutiva del preavviso riferibile ai
recessi intimati e di cui qui si discute» (pagina 9 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata).
-Contro la sentenza d’appello RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, articolando tre motivi, illustrati da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1363 e 1366 cod. civ. e conseguente falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2115 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge 30 aprile 1969, n. 153, e del l’art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Avrebbe errato la Corte di merito nell’omettere di valutare nel loro complesso, anche alla luce del comportamento RAGIONE_SOCIALEe parti (art. 1362 cod. civ.), le intese successive all’intimazione del licenziamento e nel presupporre in modo assiomatico l’irretrattabi lità di tale licenziamento. Nel caso di specie, il rapporto di lavoro sarebbe stato ripristinato consensualmente, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘autonomia riconosciuta dall’art. 1322 cod. civ., e sarebbe stato così revocato l’originario licenziamento.
2. -Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1366 e 1373 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, decimo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge 20 maggio 1970, n. 300, e conseguente falsa applicazione de ll’art. 2115 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 153 del 1969 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 , come convertito.
La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per aver postulato l’irreversibilità degli effetti prodotti dal licenziamento, senza trarre le necessarie implicazioni dal successivo dipanarsi RAGIONE_SOCIALEa vicenda e, in particolare, dal sopravvenuto ripristino RAGIONE_SOCIALEa funzionalità sia formale che sostanziale del precedente rapporto di lavoro. Tale ripristino denoterebbe, per fatti concludenti, la revoca RAGIONE_SOCIALE‘originario recesso del datore di lavoro, con efficacia ex tunc . Né la revoca imporrebbe l’osservanza RAGIONE_SOCIALEa procedura regolata dall’art. 18, decimo comma, RAGIONE_SOCIALEo statuto dei lavoratori, e peraltro inapplicabile ai dirigenti.
-Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta, infine, in via gradata, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, secondo comma, e 1373 cod. civ. e conseguente falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2115 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 153 del 1969 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 , come convertito.
La sentenza d’appello sarebbe erronea anche per aver negato lo scorporo dei contributi corrisposti in relazione ai rapporti di lavoro ripristinati e fino alla successiva risoluzione consensuale. Prendendo le mosse dall’asserita irreversibilità del recesso, sarebbe inevitabile concludere che «il periodo lavorato successivamente al recesso debba essere considerato come preavviso, su cui quindi almeno parzialmente sarebbero stati versati i contributi» (pagina 29 del ricorso per cassazione). Tali contributi, pertanto, dovrebbero essere detratti dal complessivo ammontare che l’RAGIONE_SOCIALE ha richiesto.
4. -L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nel controricorso, disconosce l’opponibilità del la transazione invocata dalla ricorrente e replica che la rinuncia all’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di mancato preavviso non estingue l’obbligo contributivo del datore di lavoro, una volta che si accerti il diritto dei dirigenti licenziati di percepire tale indennità.
5. -Le censure si appuntano sul nesso che intercorre tra le pattuizioni stipulate dalle parti del rapporto di lavoro , nell’esercizio
RAGIONE_SOCIALE‘autonomia valorizzata a più riprese nel ricorso, e l’obbligazione contributiva, connotata da caratteri pubblicistici e, dunque, indisponibile, secondo la prospettazione propugnata dal controricorrente.
La vicenda, contraddistinta dalla ricostituzione del rapporto di lavoro dopo l’iniziale licenziamento e dal versamento dei contributi inerenti al rapporto ripristinato, ben si può riproporre in una molteplicità di fattispecie, anche alla luce del radicarsi degli strumenti di risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro.
Pertanto, si possono cogliere ictu oculi le ragguardevoli implicazioni sistematiche dei profili devoluti a questa Corte e scandagliati anche in Cass., sez. lav., 13 maggio 2021, n. 12932, chiamata a dirimere una controversia non dissimile da quella odierna.
Per la rilevanza nomofilattica RAGIONE_SOCIALEe questioni controverse, tanto gli argomenti enunciati nel ricorso e, da ultimo, nella memoria illustrativa (cfr., in particolare, le pagine 2 e seguenti sulla domanda subordinata di detrazione dei contributi e sui vizi di violazione di legge denunciati) quanto i rilievi critici de ll’RAGIONE_SOCIALE meritano di essere vagliati in pubblica udienza, con l’apporto RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale e RAGIONE_SOCIALEa discussione RAGIONE_SOCIALEe parti.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione civile del l’11 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME