Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23727 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 23727  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13195-2024 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente – avverso  la  sentenza  n.  831/2023  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE  D’APPELLO  di MILANO, depositata il 28/11/2023 R.G.N. 94/2023;
Oggetto
Obbligo contributivo datoriale PDA
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.10/04/2025
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.La Corte d’a ppello di Milano ha accolto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ha riconosciuto l’obbligo contributivo RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, accertato con verbale ispettivo del 9/12/2019 inerente ad omissioni contributive relative ad emolumenti corrisposti a titolo di trasferta, diaria, premio aggiuntivo, rimborso spese, indennità varie, per i lavoratori RAGIONE_SOCIALEa appaltatrice società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, impiegati presso l’appaltante in servizi di facchinaggio, movimentazione merci e pulizia locali, per il periodo da ottobre 2017 ad aprile 2019, per un importo di € 868.616,05 a titolo di contributi previdenziali di cui la ricorrente era solidalmente responsabile ex art. 29 Legge n. 276/2003.
In primo grado erano stati accolti i rilievi RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sull’effettivo o non esclusivo impiego di molti lavoratori a fronte di un mero richiamo RAGIONE_SOCIALE‘Istituto previdenziale alle risultanze del verbale ispettivo, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa dubitabile continuità RAGIONE_SOCIALEa loro utilizzazione nell’ambito di diversi appalti susseguitisi nel tempo, e RAGIONE_SOCIALEa dubitabile corrispondenza dei dati raccolti su un supporto informativo depositato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in cui erano stati riversati i dati di cui CD rom formato dalla Guardia di Finanza acquisito presso la sede RAGIONE_SOCIALEa società relativo alle timbrature dei lavoratori interessati dall’accertamento, donde le incongruenze per alcuni lavoratori che svolgevano attività anche presso altri committenti e la possibilità di ridurre i tempi computabili per l’effettivo lavoro svolto nei periodi accertati.
La Corte territoriale ha invece valorizzato il verbale di accertamento contenente indicazioni chiare e dettagliate degli accertamenti eseguiti, e le fonti ricostruttive RAGIONE_SOCIALE‘omessa contribuzione provenienti dal LUL, dalle dichiarazioni del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa ditta appaltatrice, dalle dichiarazioni dei dipendenti, dalle banche dati e materiale informatico acquisito e dai pagamenti effettuati; per contro si tratterebbe di voci imponibili ai fini contributivi, imputabili a lavoro straordinario, con on ere a carico del datore di dimostrare l’esenzione da contribuzione dei contestati emolumenti erogati.
La società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza affidandosi a quattro motivi, a cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. La società ricorrente deposita memorie in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza.
A seguito di formulazione da parte del consigliere delegato di una sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio, la ricorrente  presenta  istanza  di  decisione  ai  sensi  del  secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis  cod.  proc.  civ.  riportandosi  a  quanto eccepito in sede di ricorso per cassazione.
All’udienza camerale del 10 aprile 2025 la Corte si è riservata di decidere.
CONSIDERATO CHE
1.Con  il  primo  motivo  la  società  ricorrente  deduce,  ai  sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione apparente ex artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. La Corte territoriale avrebbe omesso di illustrare l’iter logico  seguito  per  venire  alla  decisione  assunta  di  ritenere attribuibile alla società l’obbligo co ntributivo senza che sia stato
dimostrato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che tutti i contributi rivendicati fossero relativi alle retribuzioni maturate dai dipendenti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale corrispettivo per l’attività lavorativa svolta nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘appalto commissionato dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; presupposto essenziale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 comma 2 D.lgs. 276/2003 è quello RAGIONE_SOCIALEa inerenza dei rapporti lavorativi oggetto di riqualificazione all’appalto. La società aveva anche contestato la riferibilità all’appalto dei rapporti con taluni lavoratori, in ragione RAGIONE_SOCIALEa produzione a cura di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di un documento informatico che non riproduceva un CD rom acquisito in sede ispettiva bensì ne costituiva una rielaborazione non originale su diverso supporto, circostanza che i nduceva l’ispettore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE assunto in prova testimoniale a non poter affermare con certezza se fossero confluiti in quell’archivio dati anche le attività lavorative svolte presso altro stabilimento orientando, quindi, verso l’incertezza ed inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe risultanze acquisite, meramente presunte.
Con il secondo motivo la società deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per omessa motivazione su un punto dirimente per l’esito del giudizio, relativo agli stessi rilievi di cui al precedente motivo di ricorso.
Con il terzo motivo di ricorso la società deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. in relazione all’art. 2712 c.c., dovendo gravare sull’Istituto previdenziale, ancorc hé sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo, la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale ispettivo non riveste efficacia probatoria. La Corte di merito avrebbe disatteso tale principio esentando l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal predetto
onere probatorio e valorizzando la riproduzione di un supporto informatico in presenza di un disconoscimento più volte operato dalla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che ne aveva censurato l’attendibilità, il tutto in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2712 c.c.
Con  il  quarto  motivo  di  ricorso  la  società  deduce,  ai  sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co.1. n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 c.p.c., essendo stato già eccepita in secondo grado l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘avverso motivo di appello che non aveva confutato in modo specifico le argomentazioni in fatto e in diritto RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado.
Nel controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso avendo la Corte d’appello spiegato le ragioni per le quali ricorresse l’obbligo di contribuzione nei riguardi di alcuni lavoratori oggetto di appalto, avendo individuato i giudici di merito le fonti di prova nel verbale ispettivo, nelle dichiarazioni testimoniali e nei dati estratti dal supporto informatico; invoca, quindi, il rispetto del prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa prova da parte del giudice di merito e, sul quarto mo tivo, eccepisce egualmente l’inammissibilità perché in appello era stato precisato che il gravame era circoscritto a specifici capi RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado con richiamo puntuale alle ragioni del dissenso.
Nelle memorie  illustrative, depositate in prossimità di udienza, la ricorrente ribadisce le argomentazioni esposte nei motivi di ricorso e solleva, in caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata, la questione d i legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e art. 6 Cedu.
 Il  ricorso  è  inammissibile.  Le  censure,  nel  loro  complesso, tendono ad una rivalutazione del materiale probatorio raccolto nelle  fasi  di  merito,  né  si  ravvisa,  nella  ricostruzione  operata nella  impugnata  sentenza,  alcuna  violazione  RAGIONE_SOCIALEe  norme  di legge citate.
I primi due motivi possono essere congiuntamente trattati, essendo stata prospettata una duplice censura, come error in procedendo  e  come error  in  judicando , di violazione del medesimo sostrato normativo.
5.1 – Sotto il primo profilo, questa Corte di legittimità ha precisato che ricorre il vizio di motivazione apparente RAGIONE_SOCIALEa sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. S.U. n.22232/16, ed a seguire, Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 6758/2022, n.1986/2025), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo come giustificazione del decisum (Cass. n.20112/2009).
5.2 – Tali caratteri non sono certo presenti nella sentenza impugnata che, al contrario, di quanto sostiene la ricorrente, dopo aver ricostruito i fatti essenziali RAGIONE_SOCIALEa questione, ha individuato il quadro normativo in cui si inscrive la vicenda, ha delineato l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘attività ispettiva svolta, ed ha riassunto le risultanze istruttorie raccolte nei due verbali di accertamento esaminati, l’uno a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’altro a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con specifica illustrazione RAGIONE_SOCIALEe fonti documentali e dichiarative in essi confluite; la Corte territoriale ha anche precisato il valore probatorio del verbale ispettivo e le risultanze RAGIONE_SOCIALEa attività operativa compiuta dai verbalizzanti RAGIONE_SOCIALEa GdF unitamente al personale RAGIONE_SOCIALE‘Ispettorato del Lavoro e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonché in dettaglio le modalità di estrazione dei dati informatici dal pc in uso ad una dipendente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed il contenuto RAGIONE_SOCIALEa deposizione testimoniale del militare verbalizzante che aveva proceduto alle formalità di estrazione dati contenenti le timbrature del personale presente al lavoro presso la sede RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente, da canto suo, non illustra le eventuali divergenze dei dati riprodotti, non specifica le ragioni per le quali non sarebbero corretti i dati estrapolati con un supporto diverso dal CD-rom originale e, soprattutto, per come articolata la censura, non indica quali sarebbero state le omissioni motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice d’appello nel ritenere che non abbia rilievo la riproduzione dei dati sull’uno anziché sull’altro su pporto informatico; né la ricorrente scalfisce l’ulteriore argomen tazione riportata in sentenza, rimasta inalterata, secondo la quale, per quanto si evincerebbe dal verbale di constatazione RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza, ‘ una copia di garanzia dei files acquisiti è rimasta custodita agli atti del Reparto ed a disposizione del contribuente in caso di contestazioni, ed una ‘copia parte’ dei files acquisiti è
stata  lasciata  sul  pc  ispezionato ‘.  L’argomento  svolto  dalla ricorrente  sembra,  quindi,  voler  introdurre  una  rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe  prove  raccolte  attraverso  la  censura  di  motivazione apparente  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza,  che  invero  si  risolverebbe  in  un dissenso alla loro utilizzabilità e rilevanza.
5.3 -Sotto il secondo profilo di illegittimità denunciato, si aggiunga che neppure sussiste il vizio di assenza di motivazione, come sinteticamente riportato al secondo motivo di ricorso, relativamente alla circostanza che la Corte d’appello non avrebbe spiegato in alcun modo per quale ragione sarebbe irrilevante l’avvenuto deposito di una chiavetta USB in luogo del CDrom in originale da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Questa Corte ha affermato in varie occasioni che il vizio censurato cagiona nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in caso di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass. n. 16611/2018), e che in seguito alla riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co.1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica RAGIONE_SOCIALEa violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, co.6, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, co.2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza- di “mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori RAGIONE_SOCIALEe quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso
esame  di  un  “fatto  storico”,  che  abbia  formato  oggetto  di discussione  e  che  appaia  “decisivo”  ai  fini  di  una  diversa soluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia (Cass. n. 23940/2017).
Le censure mosse dal ricorrente su entrambi gli aspetti motivazionali sono palesemente infondate perché non riscontrabili nella impugnata pronuncia, in cui è stata puntualmente fornita una risposta soddisfacente a tutti i motivi di appello, non palesandosi, né risulta specificamente rappresentato dal ricorrente, alcun contrasto irriducibile di affermazioni rese all’interno RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, e neppure è descritta la carenza del minimo costituzionale che si richiede nei provvedimenti decisori.
Avuto riguardo al terzo motivo di ricorso, non si ravvisa alcuna violazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. inerente alla regolamentazione del riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio; questa Corte ha precisato che ‘In tema di ricorso per cassazione, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALEe fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.’ ( Cass. n.26739/2024, e Cass. n.26769/2018). Nel
caso  in  esame,  la  sentenza  di  appello  ha  ritenuto  provati  da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE i fatti  costitutivi  RAGIONE_SOCIALEa  pretesa  e  su  di  essi  è  stato  dato positivo riscontro, per concordanza dei dati di fatto esaminati e ricorrenza RAGIONE_SOCIALEe ragioni di diritto.
7.1 Si rammenta poi, che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2700 c.c., il verbale di accertamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale che lo ha formato come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEe parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti RAGIONE_SOCIALEa cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. 23800/2014); e d’altronde, come è stato di recente precisato, nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c. (Cass. n.5851/2024).
7.2 Nel caso di specie l’impugnata sentenza ha esaminato e singolarmente valutato gli elementi probatori raccolti nel verbale ispettivo, nel rispetto del dato normativo, procedendo alla corretta sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta in quella astratta. Trattandosi di domanda di accertamento negativo del credito contributivo nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, a fronte degli elementi documentali e dichiarativi riportati nel verbale ispettivo e puntualmente esaminati dal giudice di merito, volti a completare un accertamento in fatto sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALEa
pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la parte privata non ha segnalato elementi concreti  di  contrario  avviso,  non  ha  argomentato  sulla  non precisione o non concordanza degli elementi presuntivi valorizzati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non ha segnalato elementi di inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni  rese agli ispettori o di inveridicità del contenuto  dei  dati  documentali;  ha  invece  sviluppato  mere argomentazioni rivalutative RAGIONE_SOCIALEe prove acquisite.
7.3 – Sul punto specifico RAGIONE_SOCIALEa utilizzabilità probatoria RAGIONE_SOCIALEa riproduzione informatica ex art. 2712 c.c. di fatti e documenti acquisiti in corso di indagini RAGIONE_SOCIALEa GdF, si osserva che da un lato manca il riferimento al dato temporale in cui il primo disconoscimento sarebbe stato compiuto in giudizio (e d’altronde non è censurata la violazione RAGIONE_SOCIALEa norma nell’ambito del paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co.1 n.4 c.p.c.), dall’altro manca la puntuale indicazione RAGIONE_SOCIALEa ipotizzata divergenza RAGIONE_SOCIALEa copia dall’originale. Si rammenti, all’uopo, quanto osservato da questa Corte con ord. n. 12794/ 2021: ‘In tema di efficacia probatoria RAGIONE_SOCIALEe riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realt à riprodotta’ (sul punto RAGIONE_SOCIALEa tempestività del disconoscimento, si veda pure Cass. n.5755/2023).
 Il  quarto  motivo  di  ricorso  è  anch’esso  inammissibile:  non sono riprodotti gli atti processuali rilevanti che possano suffragare,  con  la  necessaria  specificità,  l’error  denunciato; peraltro,  nel  corpo  RAGIONE_SOCIALEa  impugnata  sentenza  l’eccezione  di
genericità RAGIONE_SOCIALE‘appello è stata espressamente confutata avendo la Corte di merito dato conto di tutte le puntuali argomentazioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in ordine ai profili controversi, riportando anche i risultati del dibattito processuale svolto ed affermando, conclu sivamente, che ‘sussiste un’esposizione chiara ed univoca sia RAGIONE_SOCIALEa domanda rivolta al giudice del gravame sia RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa doglianza rispetto alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda operata dal primo giudice’; tutto ciò, a riprova RAGIONE_SOCIALEa specificità RAGIONE_SOCIALEe censure e RAGIONE_SOCIALEa loro idoneità ad essere discusse in contraddittorio fra le parti, senza alcun pregiudizio difensivo.
9. Le conclusioni a cui si perviene in questa sede sono del tutto conformi alla proposta di definizione accelerata comunicata alle parti e non condivisa dalla ricorrente. Ne discende l’ulteriore considerazione sulla infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale prospettata nella memoria illustrativa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente. Questa Corte si è già espressa con ordinanza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite n. 9293/2024, nel senso RAGIONE_SOCIALEa manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale -in relazione agli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘UE e degli artt. 6 e 13 CEDU- RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis, comma 3, c.p.c. ‘ nella parte in cui stabilisce che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘istanza di decisione avanzata dal ricorrente, la Corte procede in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, perché la trattazione camerale soddisfa esigenze di celerità e di economia processuale, costituisce un moRAGIONE_SOCIALEo processuale capace di assicurare un confronto effettivo e paritario tra le parti (ed è espressione non irragionevole RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli
istituti processuali), garantisce la partecipazione del Procuratore generale  (con  la  prevista  facoltà  di  rassegnare  conclusioni scritte)  e  non  vulnera  l’essenza  collegiale  RAGIONE_SOCIALEa  giurisdizione di legittimità (non avendo la proposta carattere decisorio, né di anticipazione di giudizio da parte del relatore). Tale argomento era stato, peraltro, già affrontato e negativamente risolto con ord. n. 34409/2023.
In definitiva, il ricorso è complessivamente inammissibile, in linea  con  la  proposta  di  definizione  accelerata.  Segue  per soccombenza la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali liquidate come in dispositivo in ragione del valore determinato RAGIONE_SOCIALEa lite.
10.1 – La definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata, determina l’applicazione degli ultimi due commi del l’art.96 c.p.c. , contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte e di un ‘ ulteriore somma di denaro in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte (S.U. n. 27195, 27433, 36069 del 2023, e Cass. 2794 7/23), l’una come ulteriore aggravamento RAGIONE_SOCIALEa condanna alle spese, l’altra con funzione prettamente sanzionatoria a favore RAGIONE_SOCIALEa collettività, entrambe espressive di maggior rilievo dato dalla novella codicistica alla finalità deterrente rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori, valorizzando la funzione deflattiva RAGIONE_SOCIALEa proposta definitoria per disincentivare, in presenza di orientamenti consolidati ed in mancanza di innovative argomentazioni, inutili lungaggini processuali. La ricorrente va dunque condannata a pagare , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, terzo e
quarto comma c.p.c., una somma equitativamente determinata in  € 5.000,00  in  favore  RAGIONE_SOCIALEa  resistente  (pari  alla  metà  RAGIONE_SOCIALEa principale condanna alle spese), ed un’eguale somma in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe Ammende.
10.2 Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del DPR n.115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -bis del citato D.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite che si liquidano in Euro 10.000,00 oltre accessori di rito.
Condanna altresì il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 5.000,00  in  favore  RAGIONE_SOCIALEa  controparte,  ed  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALEa ulteriore somma di Euro 5.000,00, in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Dichiara  la  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio  del  10  aprile