ORDINANZA TRIBUNALE DI VENEZIA – N. R.G. 00012106 2025 DEPOSITO MINUTA 05 08 2025 PUBBLICAZIONE 05 08 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
R.G. 12106/2025
Il giudice dott.ssa NOME COGNOME a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento cautelare proposto ex art 700 cpc da rappr e dif dall’Avv. NOME COGNOME
contro
La società
, rappr e dif dall’Avv. NOME COGNOME
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ha proposto ricorso ex art. 700 cpc nei confronti di
, esponendo:
che il resistente aveva rivestito la carica di amministratore unico della società sino al 14 gennaio 2025, data nella quale era stata nominata amministratrice la dott.ssa , attuale liquidatore;
che la dott.ssa , immessa nella carica, aveva riscontato la mancanza di gran parte della documentazione amministrativa e contabile della società ed aveva rilevato che la tenuta della contabilità risultava ferma all’ottobre 2024 e si era dunque prontamente attivata per ottenere, da parte dell’amministratore uscente, il passaggio di consegne e la trasmissione della documentazione contabile mancante, necessaria al fine di ricostruire la situazione patrimoniale della società, ottenendo solo delle risposte evasive e insoddisfacenti, come emergeva dalla corrispondenza prodotta e dal verbale di un incontro tenutosi in data 16.04.2025 con il resistente; Per
di avere dunque nominato un revisore legale affinché effettuasse un controllo sull’esercizio 2024, all’esito del quale il revisore, oltre a confermare le riscontrate difficoltà nel ricostruire la documentazione contabile, aveva sottoposto alla società un prospetto dal quale emergeva un patrimonio netto negativo per euro 413.892,16;
-che dunque l’assemblea, in data 15.04.2025, aveva deliberato la messa in liquidazione della società, nominando la dott.ssa liquidatore. Per
– ricorrente –
Ciò premesso in linea di fatto, parte ricorrente ha dedotto la violazione, da parte del resistente, del dovere di tenere ordinatamente, custodire e conservare responsabilmente la documentazione sociale ed altresì dell’obbligo di mettere a disposizione del suo successore la documentazione contabile obbligatoria e tutto quanto necessario al fine di consentire una corretta gestione societaria.
Preannunciando l’intenzione di proporre una causa di merito ai sensi dell’art. 1713 cc per ottenere la consegna della documentazione, ed altresì le domande risarcitorie conseguenti all’inadempimento dei doveri nascenti dalla carica gestoria, riconducibile al rapporto di mandato, ha quindi chiesto al Tribunale di ordinare al resistente, ai sensi dell’art. 700 cpc, di consegnare e mettere a disposizione della società ricorrente i documenti contabili e sociali meglio indicati nell’elenco apposto in calce alle conclusioni.
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Si è costituito , rappresentando che la società ricorrente faceva parte di un gruppo societario in cui la capo gruppo era RAGIONE_SOCIALE, socia unica della ricorrente e a sua volta partecipata da e da altra società di cui era socio unico.
deduceva di avere rivestito formalmente la carica di amministratore unico ma sosteneva che la società fosse gestita da un CdA di fatto composto anche da individuato quale effettivo dominus delle società, e da dotato di competenze amministrative, finanziarie e di controllo e a sua volta amministratore di altre società del gruppo.
Assumeva che la tenuta della contabilità di e in generale la gestione operativa della ricorrente era stata affidata alla società RAGIONE_SOCIALE, di cui era amministratore unico e che di fatto aveva sempre gestito anche la stessa seguendo le strategie concordate con rappresentava come fosse lo stesso il detentore delle credenziali per accedere ai server sociali ove era archiviata la documentazione sociale, gestita da remoto dalla RAGIONE_SOCIALE, ma alla quale la società ricorrente poteva accede mediante inserimento delle relative credenziali, che negava di avere mai conosciuto.
Ha quindi negato di essere in possesso di alcun documento sociale ed allegato di avere informato di un tanto l’amministratrice, avendole consegnato tutto quanto a sua disposizione e comunque avendole offerto indicazioni sull’effettivo detentore della contabilità.
Ha poi evidenziato che, a causa di un dissidio insorto e i rapporti tra e RAGIONE_SOCIALE si erano incrinati e pertanto quest’ultima dapprima aveva cessato ogni attività in favore della prima, dopo di che aveva notificato nei confronti dell’odierna ricorrente un decreto ingiuntivo per chiedere il pagamento dei compensi arretrati; avverso il decreto ingiuntivo aveva interposto opposizione, dal che era seguito il rifiuto della RAGIONE_SOCIALE di consegnare ogni documento sino all’integrale pagamento dele proprie spettanze o comunque alla chiusura dei contenziosi.
Ha quindi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che legittimata passiva doveva essere la RAGIONE_SOCIALE, con conseguente incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Mantova.
Ha poi chiesto la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE, ovvero di e quali amministratori di fatto della il secondo anche quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE. Ha in ogni caso chiesto il rigetto delle domande cautelari proposte nei suoi confronti.
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In via preliminare, va osservato che la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio deve valutata in base alla prospettazione di chi agisce.
Nel caso in esame, la ricorrente ha evocato in giudizio , invocando la violazione degli obblighi gestori su di lui gravanti nei confronti della società che ha amministrato, attenendo invece al merito la questione, introdotta dal resistente, circa l’errata individuazione del soggetto responsabile e della responsabilità di altri soggetti, ritenuti effettivi titolari dell’obbligo di riconsegna della documentazione richiesta.
L’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal resistente è dunque infondata, così come infondata è l’eccezione di incompetenza per materia della Sezione specializzata in materia di Impresa poiché, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la causa verte in materia di rapporti sociali tra una società a responsabilità limitata e il suo ex amministratore, laddove invece l’eccezione di incompetenza sollevata da parte resistente si fonda sull’erroneo presupposto che la competenza dovesse individuarsi considerando, quale soggetto legittimato passivo, RAGIONE_SOCIALE
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Premesso quanto sopra, ritiene il Giudice che l’istanza di chiamata in causa non possa essere accolta, essendo incompatibile con la cognizione sommaria ed urgente che connota il presente procedimento ed emergendo dagli atti di causa che, sin dalla fase stragiudiziale, parte resistente aveva indicato alla ricorrente la RAGIONE_SOCIALE quali possibile detentore dei documenti sociali (cfr. doc. 4 parte ricorrente)., essendo stata posta nelle condizioni di proporre la domanda cautelare nei confronti di quest’ultima anche prima dell’instaurazione del giudizio ed avendo invece scelto di proporre la domanda solo nei confronti dell’odierno resistente
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Venendo al merito, il ricorso non può essere accolto per le ragioni che seguono.
È indiscusso che tra gli obblighi dell’amministratore vi sia quello di tenere la contabilità in modo ordinato ed altresì di vigilare sulla sua conservazione.
È quindi parimenti indiscutibile che l’amministratore che non adempia tali obblighi possa essere dichiarato responsabile per i danni patiti dal patrimonio sociale o dai creditori conseguentemente a tale
inadempimento.
Va tuttavia rilevato che i provvedimenti richiesti nel presente procedimento cautelare hanno ad oggetto l’ordine di consegna di documenti e si presentano dunque prodromici non tanto ad una domanda risarcitoria, quanto piuttosto alla domanda restitutoria di cui all’art. 1713 cc, domanda che sottende la violazione di un obbligo di dare e il cui accoglimento presuppone che il mandatario ( recte , nl caso in esame, l’amministratore uscente) abbia la disponibilità delle cose ricevute in esecuzione del mandato.
Ebbene, il resistente , sin dalla fase stragiudiziale, ha consegnato i -pochi – documenti in suo possesso ed ha negato di detenere ulteriore la documentazione sociale, ma ha indicato alla resistente dove reperire i documenti all’interno della sede sociale ed altresì le ha indicato il soggetto ritenuto incaricato della tenuta della documentazione societaria delle scritture contabili.
In particolare, con la comunicazione del 30 gennaio 2025, ha spiegato all’amministratrice che la documentazione sociale era custodita nei server sociali e che, per accedervi, era necessario semplicemente ‘accedere ad un PC generalmente c/o la sede legale o altro luogo – chiamando direttamente la SW House di riferimento e farsi creare delle credenziali d’accesso ai relativi sistemi di F/B office sopra indicati – e controllare: le fatture ricevute, le fatture emesse, le banche, i mastrini’.
Ha poi precisato che i registri IVA e i libri giornali erano stati anche prodotti in pdf per facilitare la stampa e sono stati consegnati a tale in Dropbox e dunque a disposizione della società ( cfr. doc. n 4 di parte ricorrente).
La resistente ha contestato la sussistenza di un rapporto contrattuale con la società RAGIONE_SOCIALE assumendo che il contratto in questione sarebbe scaduto, ma , come noto, il rapporto professionale è a forma libera e non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem .
Ebbene, va ora osservato che, dalla corrispondenza via mail ed altresì dai messaggi whatsapp scambiati tra , (amministratore di RAGIONE_SOCIALE) e (socio di maggioranza e amministratore della RAGIONE_SOCIALE, che controlla la società ricorrente -cfr doc. n. 1 del resistente-) ( messaggi prodotti quali docc. nn. 12 e 13 di parte resistente) si evince che, nella gestione della società, fossero coinvolti non solo ma anche altri soggetti, quali lo stesso espressione dunque società controllante dell’odierna ricorrente, e tale PP, che si presume possa essere appunto la società RAGIONE_SOCIALE come emerge ad esempio dal fatto che, nel procedimento di opposizione proposto da avverso il decreto ingiuntivo notificatole da . n 9 di parte resistente , quest’ultima è indicata con l’abbreviazione PP e il suo amministratore è appunto indicato in .
In particolare, dall’esame della messaggistica emerge , ad esempio:
– che , in data 25/09/2024, individua quale fornitore di servizi PP, di cui amministratore è (presumibilmente , sostenendo che PP avrebbe dovuto consegnare dei documenti per il giorno 12 del mese successivo; Co
in data 21.10.2024, conferma che da 14 anni RAGIONE_SOCIALE (presumibilmente abbreviazione di era gestita operativamente da ; Co
che, in data 23.10.2024 chiede a notizie relative ai verbali della società che il conferma essere presenti presso la sede di ad Affi;
che, in data 29.10.2024, conferma a che la contabilità viene aggiornata direttamente nei sistemi di proprietà del cliente e che per accedervi è necessario farsi assegnare le credenziali dalla software house;
che in data 21.12.2024 rappresentava a che il liquidatore della RAGIONE_SOCIALE gli aveva chiesto della documentazione, e che gli rispondeva che, se avessero voluto i documenti, prima avrebbero dovuto saldare le fatture, visto quello che RAGIONE_SOCIALE aveva scritto nell’opposizione a Cont
che in data 16 gennaio 2025 si rivolge a per avere notizie sulla documentazione sociale a lui richiesta dalla e quest’ultimo ribadisce che una parte dei documenti si trovano ad Affi ed altri in cartelle condivise con tale e con lo stesso Per
Va ora ricordato che, in base a quanto affermato, anche di recente, dalla Suprema Corte, ‘ il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail)e così i messaggi whatsapp -costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 62, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018)’ (Cass. Civ. n,. 1254/2025).
Nel caso in esame, parte resistente ha prodotto delle conversazioni i cui estratti rilevanti sono stati riportati testualmente nella comparsa di costituzione del resistente e dei quali parte ricorrente, pur lamentandone l’inconferenza, non ha contestato la provenienza e la conformità ai contenti originali, potendo essere dunque utilizzati, nel presente giudizio sommario, quali elementi di prova circa il fatto che i documenti sociali di cui la società oggi chiede la restituzione non siano nella disponibilità del resistente, ma in parte siano custoditi presso i server sociali o comunque in cartelle condivise con soggetti legati alla società da rapporti di dipendenza o comunque di controllo, in parte siano tenuti da un soggetto terzo, in passato legato alla società da un rapporto professionale, con il quale attualmente pende un contenzioso.
Alla luce di quanto emerso dall’istruttoria svolta, emerge dunque che abbia ottemperato per quanto nelle sue facoltà all’obbligo di indicare al suo successore il luogo ove reperire la documentazione sociale, che non era nel suo possesso ma direttamente nella disponibilità della società stessa ovvero di un soggetto terzo, al quale la società non si è rivolta presumibilmente in ragione del contenzioso pendente, al quale tuttavia è estraneo.
Salve dunque le responsabilità nelle quali potrebbe incorrere per non avere correttamente redatto la documentazione, o per non aver correttamente vigilato sul soggetto incaricato di redigerla, la domanda di parte ricorrente, volta alla consegna di documenti che non risultano essere nel possesso del resistete, non può essere accolta.
Parte ricorrente, soccombente ,va condannata a rifondere, in favore del resistente, le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna a rifondere, in favore di
liquida in euro 2.500,00 oltre accessori e spese generali al 15%.
Si comunichi
Venezia, 01.08.2025
, le spese di lite, che
Dott.ssa NOME COGNOME