SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 554 2025 – N. R.G. 00001621 2021 DEL 24 03 2025 PUBBLICATA IL 24 03 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile
così composta:
NOME COGNOME
Presidente rel.
NOME COGNOME Consigliere
NOME COGNOME Consigliere
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 4 ottobre 2021 al n. 1621 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell’anno 2021 avverso l’ordinanza ex art. 702ter , comma 5, c.p.c. del Tribunale di Siena del 22.7.2021 comunicata in data 27.7.2021 e resa all’esito della causa ivi iscritta al n.r.g. 689/2021
avente ad oggetto: Contratti bancari -cessione di crediti in blocco promossa da
elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso d all’ avv.to NOME COGNOME del Foro di Nocera Inferiore, come da procura allegata all’atto di citazione in appello
-appellante- contro
corrente in ed ivi elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e
difende come da procura allegata all’atto di costituzione in appello
-appellata-
All’udienza del 9-11.7.2024 celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la causa Ł stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
CONCLUSIONI:
Per
‘ Voglia l’ On.le Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame, riformare l’ordinanza 702ter cpc, resa nel giudizio r.g.n.689/21, emessa dal Tribunale di Siena il 21-22/7/2021, nel giudizio R.G.N. 689/21, nella sua interezza. Per l’effetto riformare il richiamato provvedimento, accogliendo le seguenti richieste:
-preliminarmente, accogliere l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento gravato circa la statuizione sulle spese di lite;
-dichiarare l’appello fondato in virtø dei principi esposti in narrativa, accertando la legittimazione passiva dell’appellat a alla consegna dei documenti richiesti e l’obbligo alla relativa produzione;
-condannare per l’effetto la convenuta al pagamento integrale delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado, nonchØ delle spese e dei compensi maturati per la fase di mediazione; il tutto oltre oneri, spese e diritti come per legge, il tutto in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
– condannare al pagamento delle spese di causa anche del presente grado di giudizio, sempre oltre oneri, spese e diritti come per legge, sempre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
– pertanto condannare la convenuta al pagamento delle spese di causa per entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
‘ piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis rejectis, respingere l’appello promosso da controparte e per l’effetto confermare in ogni s ua parte l’impugnata ordinanza. Con vittoria di spese e competenze di causa ‘.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 10.3.2021 (RG 689/2021), assumeva di aver stipulato un contratto di mutuo rimborsabile mediante conferimento di mandato irrevocabile a trattenere quote di retribuzione mensile con Consum.it e di non aver ricevuto copia nØ del contratto stesso nØ altra documentazione relativa. Assumeva, inoltre, di aver chiesto ai sensi dell’art. 119 TUB mediante comunicazione pec a (di seguito a nche solo ‘ ) , che nel frattempo aveva incorporato RAGIONE_SOCIALE, la consegna di copia del contratto predetto e di tutta la documentazione ad esso relativa, senza tuttavia nulla ottenere. Pertanto, agiva giudizialmente onde conseguire quanto richiesto.
Si costituiva la eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, già prima dell’avvenuta fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE in
, il credito di cui al contratto in parola era stato fatto oggetto di cessione ad (di seguito anche solo ‘ ‘ o ‘ ‘ ) e, pertanto, la richiesta ex art. 119 TUB formulata dal nei propri confronti avrebbe dovuto essere indirizzata alla cessionaria, di cui aveva fornito stragiudizialmente contatti mail e pec.
Tanto premesso il Tribunale di Siena con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 22.7.2021 (comunicata in data 27.7.2021), ritenuta fond ata l’eccezione formulata dalla Banca, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione ha interposto gravame al fine di ottenere la riforma integrale dell’ordinanza impugnata e l’accertamento della legittimazione passiva in capo a della documentazione richiesta, sulla base di quattro motivi di
onde ottenere la consegna impugnazione di seguito indicati:
1. Illegittimità della sentenza per aver ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da Cont
2. Omessa o comunque errata valutazione delle risultanze processuali e dell’onere della prova 2697 c.c.; mancata applicazione dell’art. 115 CPC
3. Errata valutazione del documento ‘contratto di cessione’ esibito da , ivi compreso il punto 11.1 Cont
4. Erronea valutazione del documento ‘richiesta ex art. 119 TUB’ inoltrata ad allegato con le note di trattazione
il tutto con vittoria di oneri, spese e diritti come per legge di entrambi i gradi di giudizio e della fase di mediazione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si Ł costituita concludendo per il rigetto dell’appello proposto e la conferma integrale dell’ordinanza impugnata, con vittoria delle spese di causa.
All’udienza del 9 -11.7.2024 celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la causa Ł stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti
i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d appello, con cui in sintesi viene ‘ contestata la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui questa afferma in radice esservi difetto di legittimazione passiva così come eccepito dalla , risulta fondato nei termini di cui appresso.
Il caso s’inserisce nell’ambito di una cessione in blocco di crediti bancari cui si applicano la normativa in tema di cartolarizzazione dei crediti -la legge n. 130/1999 -oltre che le disposizioni del Testo unico bancario (D. Lgs. 385/1993).
L’appellante sostiene , richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass. 6.7.2018, n. 17727), che nel caso di specie non sarebbe intervenuta una cessione del rapporto contrattuale, ma una mera cessione del credito con la conseguenza che vi sarebbe una sorta di sdoppiamento della titolarità del contratto rimasto in capo all’originario creditore-cedente ( .it e quindi, l’incorporante , mentre l’esercizio del diritto di credito sarebbe passato al cessionario pertanto, destinataria dell’istanza di consegna della documentaz ione richiesta dal ex art. 119 TUB, e, quindi, legittimata passiva nel conseguente giudizio instaurato per ottenerne la consegna effettiva, non avrebbe potuto che essere la (incorporante RAGIONE_SOCIALE originaria cedente) e non la cessionaria . Cessionaria che risulta comunque essere stata notiziata della richiesta mediante inoltro per conoscenza dell ‘istanza da parte del medesimo.
Osserva questa Corte come, pur volendosi affermare che, come previsto dalla legge sulla cartolarizzazione,
sia avvenuta una cessione del l’intero rapporto e che, pertanto, sarebbe legittimata passiva soltanto la cessionaria, l’art. 1262 c.c. tuttavia prevede che ‘ il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito ch e sono in suo possesso’ , in modo tale che il cessionario abbia a disposizione tutto quanto necessario a i fini dell’esercizio del proprio diritto di credito, e che pertanto di conseguenza il cedente deve fornire la prova dell’avvenuta consegna della documentazione in questione. Non Ł sufficiente quindi che il cedente si limiti ad affermare quanto in merito previsto dalla legge, perchØ, onde dare fondamento al proprio difetto di legittimazione passiva, al contempo occorre che venga fornita la prova di aver adempiuto a quanto legislativamente prescritto: prova che, nel caso di specie, la appellata non ha fornito.
Depone in tal senso anche il dato contrattuale emergente dalla cessione stipulata fra RAGIONE_SOCIALE e (cfr. doc. 3 parte convenuta in primo grado) che al punto 11.1 prevede l’ impegno della cedente a consegnare alla cessionaria la documentazione utile all’esercizio del diritto di credito da parte di quest’ultima (richiamando l’art. 1262 c.c. che prevede il dovere di consegna). La non ha tuttavia nØ allegato nØ dimostrato che tale consegna sia nei fatti avvenuta.
Inoltre, nella vicenda di cui Ł causa operano anche ragioni di ordine sostanziale. Infatti, nell’ambito di cessioni di crediti bancari in blocco i rapporti, spesso, sono fatti oggetto di ripetute cessioni nel tempo le cui vicende traslative non risultano sempre agevolmente ricostruibili e delle quali il cliente finisce per non avere contezza. In tale contesto, non appare peregrino esigere dalla banca cedente un dovere di conservazione di copia della documentazione relativa al credito ceduto, o,
quantomeno, di farsi parte diligente per ottenerla dal soggetto al quale sono stati consegnati gli originali della documentazione in parola.
Stante quanto sopra, Ł tenuta alla consegna di copia di tutta la documentazione in suo possesso relativa al contratto di mutuo n. 14397 contestuale alla stipula del contratto in parola e/o intervenuta successivamente e fino al momento della cessione del credito di cui all’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 149 del 19.12.2013.
L’esame deg li altri motivi di impugnazione formulati dall’appellante rimane assorbito dall’accoglimento del primo e preliminare motivo d’appello in punto di legittimazione passiva dell’odierna appellata che, pertanto, viene confermata.
Per tutto quanto sopra esposto l’appello viene accolto e l’ordinanza impugnata integralmente riformata .
Conseguentemente, le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio sopportate da vengono liquidate come da dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa ed aliquote minime, esclusa la fase istruttoria per entrambi i gradi, e con l’aggiunta della fase di mediazione ante causam ) rispettivamente ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/2022 e sono poste a carico della soccombente
con distrazione, come richiesto, in favore del l’officiato procuratore antistatario.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull’appello proposto da avverso l’ordinanza ex art. 702ter , comma 5, c.p.c. del
Tribunale di Siena del 22.7.2021 comunicata il 27.7.2021 e resa all’esito della causa ivi iscritta al n.r.g. 689/2021:
1) accoglie l’appello proposto e, in riforma dell’ordinanza impugnata,
2) dichiara tenuta e condanna l’appellata
(incorporante RAGIONE_SOCIALE) alla consegna in favore di dei documenti relativi al contratto di mutuo n. 14397 fino alla data del 19.12.2013;
3) liquida le spese di lite sopportate da
– in euro 1.020,00 per compensi di avvocato ed euro 48,80 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto alla fase di mediazione ante causam
-in euro 2.768,00 per compensi di avvocato ed euro 286,00 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto al giudizio di primo grado
– in euro 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge quanto al presente grado di giudizio;
4) condanna a rifondere a le suddette spese di lite, con distrazione in favore del l’officiato procuratore antistatario.
Così deciso in Firenze, il 21 marzo 2025
Il Presidente rel. est. NOME COGNOME