Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13142 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13142 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15446/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istitu to, in ROMA INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME e COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO LECCE n. 1445/2018 pubblicata il 10/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n.1445/2018, ha accolto il gravame proposto dall’INPS avverso la decisione di prime cure. In riforma integrale della sentenza appellata ha rigettato le domande originariamente proposte da NOME
La controversia ha per oggetto l’accertamento della insussistenza dell’obbligo di ripetizione di quote di integrazione al minimo della pensione IO non spettanti per il possesso di redditi personali superiori ai limiti di legge.
Il Tribunale di Brindisi accoglieva le domande proposte dalla Ancona.
La Corte territoriale, in applicazione del combinato disposto degli artt.52 della legge n.88/1989 e 13 della legge n.412/1991, ha ritenuto che, con riferimento al periodo dal 2005 al 2012, non vi fosse «alcuna prova di aver comunicato all’INPS i propri redditi»; che, in particolare, la Ancona non avesse né dedotto né provato di aver provveduto alla comunicazione dei redditi mediante i modelli RED; che, infine, solo in grado di appello la COGNOME avesse eccepito di non essere soggetta a tale obbligo di comunicazione, siccome titolare di pensione tedesca.
Per la cassazione della sentenza ricorre la Ancona, con ricorso affidato a tre motivi. INPS resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.113 cod. proc. civ. in relazione all’art.13 comma 2 legge n.412/1991, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.345 cod. proc. civ. in relazione all’art.13 , comma 2, legge n.412/1991 e all’art.18 della legge n.459/1992, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. in relazione all’art.15 comma 1 legge n.102/2009 e all’art.13 legge n.412/1991, con riferimento all’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di connessione.
L’art.18 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge n.459/1992, prevede che: «Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato».
Dalla disposizione in esame consegue che la pensione tedesca non è soggetta a imposizione fiscale in Italia. Tale disposizione non incide né tantomeno deroga il complesso delle disposizioni dettate in materia di comunicazione dei redditi al fine dei trattamenti previdenziali o assistenziali in godimento, ed in particolare da quelle previste dal combinato disposto degli artt.52 della legge n.88/1989 e 13 della legge n.412/1991.
Con riferimento al periodo controverso la odierna ricorrente era obbligata a comunicare all’INPS, e non alla Agenzia delle entrate , i propri redditi, ivi compresi quelli derivanti dalla pensione erogata dalla Repubblica federale di Germania. Solo a far tempo dal 2010, per effetto della entrata in vigore dell’art.15 comma 1 d.l.
n.78/2009, e dell’art.35 comma 10 -bis d.l. n.207/2008 tale comunicazione non era più necessaria.
La Corte territoriale ha ritenuto che non vi fosse «alcuna prova» della comunicazione dei redditi all’INPS. Tanto basta per il rigetto dei primi due motivi di ricorso.
Il terzo motivo è infondato. La ricorrente lamenta una omessa pronuncia con riferimento al rigetto della domanda per il periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2012.
La Corte territoriale ha ritenuto che la richiesta di restituzione dell’I.N.P.S. effettuata nel 2012 «appare legittima e tempestiva in relazione al termine annuale per l’effettiva acquisizione e immissione nei circuiti contabili dei dati reddituali a fini previdenziali». In buona sostanza la Corte territoriale ha ritenuto che: a) con riferimento al periodo dal 2005 al 2009, ossia nel periodo nel quale la ricorrente era obbligata a comunica re all’I.N.P.S. i suoi redditi, ex art.13 legge 412/1991 per mezzo del modello RED, le somme fossero ripetibili non risultando provata la comunicazione dei redditi; b) con riferimento al periodo dal 2005 al 2009, ossia nel periodo nel quale la ricorrente era obbligata a comunicare la sua situazione reddituale all ‘ amministrazione finanziaria, ex art.35 comma 10-bis del d.l. n. 207/2008, convertito dalla legge n.14/2009 (come modificato dal d.l. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010), le somme fossero ripetibili per il superamento dei limiti reddituali e l’indebito verificato e posto in recupero nel termine annuale previsto dall’art.13 , comma 2, legge n.412/1991.
La Corte territoriale si è dunque pronunciata su tutta la domanda, rigettandola in conformità di quanto previsto dalle disposizioni sopra citate.
Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato. Spese irripetibili ex art.152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.