Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20129 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20129 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
Oggetto: Codice RAGIONE_SOCIALEa strada – Locazione dei veicolo – Obbligo di informazione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29805/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, A SOCIO UNICO, SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
PREFETTURA di SIENA -UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SIENA
-resistente –
Avverso la sentenza n. 578/22 resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 4/7/2022 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. Con ricorso depositato il 24 novembre 2021, RAGIONE_SOCIALE adì il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, interponendo appello avverso la sentenza del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE n. 21/2021 , che aveva rigettato l’ opposizione all’ordinanzaingiunzione emessa dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il 6 maggio 2019, notificata il 22 maggio 2019, relativa al verbale di accertamento di violazione notificato il 4 ottobre 2018 dalla Polizia provinciale di RAGIONE_SOCIALE per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 94, comma 4bis , c.d.s., eccependone la nullità per difetto di motivazione, per mancata rilevazione RAGIONE_SOCIALE‘omessa considerazione RAGIONE_SOCIALEe osservazioni svolte dall’opponente e per l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 94, comma 4bis , c.d.s., non essendo essa destinataria degli obblighi di comunicazione previsti dalla norma.
Costituitasi in giudizio, la RAGIONE_SOCIALE chiese il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello.
Con sentenza n. 578/2022, pubblicata il 4 luglio 2022, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò l’appello, ritenendo sufficiente, in caso di atti amministrativi, una motivazione succinta e sostenendo l’applicabilità alla locatrice ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di comunicazione, entro il termine di trenta giorni, RAGIONE_SOCIALE‘atto comportante la variazione RAGIONE_SOCIALE‘intestatario RAGIONE_SOCIALEa carta di circolazione o la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, onde consentirne l’annotazione sulla carta di circolazione e la registrazione nell’archivio ex artt. 225, comma 1, lett. b), e 226, comma 5, essendo stata l’auto di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE concessale in locazione con contratto decorrente dal 21 giugno 2018, senza che rilevasse la messa a disposizione del mezzo ad un terzo in sublocazione fin da subito.
Contro la predetta sentenza, RAGIONE_SOCIALE, a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, soggetta a direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per cassazione sulla base di RAGIONE_SOCIALE motivo. La RAGIONE_SOCIALE– RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Governo RAGIONE_SOCIALE, è rimasta intimata.
Considerato che :
Con l’RAGIONE_SOCIALE motivo , la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 94, comma 4 -bis , d.lgs. n. 285 del 1992, in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché il giudice di merito aveva ritenuto che fosse obbligata a comunicare la variazione RAGIONE_SOCIALE‘intestazione RAGIONE_SOCIALEa carta di circolazione in quanto locataria del mezzo per un periodo superiore ai trenta giorni, reputando irrilevante che questo fosse stato immediatamente sublocato a terzi, senza, invece, considerare che essa svolgeva l’attività di noleggio a breve termine, ponendosi quale intermediaria tra il proprietario e gli utilizzatori, che pertanto non aveva mai avuto la disponibilità del mezzo per oltre trenta giorni, siccome continuamente sublocato a terzi, che la finalità perseguita con la relativa disposizione era quella di consentire la facile individuazione del soggetto destinatario RAGIONE_SOCIALEe sanzioni per violazioni del codice RAGIONE_SOCIALEa strada, in special modo quella afferente alla decurtazione dei punti dalla patente, che pertanto la stessa poteva essere applicata soltanto a chi avesse posto in circolazione i veicoli intestati al soggetto terzo, ossia all’utilizzatore finale, come confermato dalle note e dai provvedimenti emanati dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE sul punto, tra cui la nota del 3 maggio 2018, e che, infine, il sistema di registrazione consentiva una sola annotazione, la quale, una volta effettuata,
avrebbe impedito ai veri obbligati di adempiere alle prescrizioni RAGIONE_SOCIALEa suddetta disposizione.
2.1 In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALE‘intimato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass. n. 23921/2020; Cass. n. 27557/2022; Cass., Sez. 1, 6/4/2024, n. 5983).
2.2 Venendo al merito, il motivo è infondato.
Occorre al riguardo prendere le mosse dall’articolo 93, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui ‘L’ufficio competente del RAGIONE_SOCIALE provvede all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità RAGIONE_SOCIALE‘usufruttario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all’art. 91’.
Il comma 4bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 94, del medesimo d.lgs. , recante ‘ Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza RAGIONE_SOCIALE‘intestatario ‘, introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. a), legge 29 luglio 2010, n. 120, stabilisce che ‘ Fatto salvo quanto
previsto dall’art. 93′, ‘gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione RAGIONE_SOCIALE‘intestatario RAGIONE_SOCIALEa carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE informativi e RAGIONE_SOCIALE al fine RAGIONE_SOCIALE‘annotazione sulla carta di circolazione, nonché RAGIONE_SOCIALEa registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3′.
Il d.P.R., 16 dicembre 1992, n. 495, recante ‘Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice RAGIONE_SOCIALEa strada’, prevede, in particolare, all’art. 247 -bis , aggiunto dall’art. 1, d.P.R. n. 198 del 2012, recante ‘ Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi’, che ‘Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati: b) all’aggiornamento RAGIONE_SOCIALE‘archivio nazionale dei veicoli, di cui agli artt. 225, comma 1, lett. b), e 226, comma 5, del d.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto; e) al di fuori dei casi precedenti, all’aggiornamento RAGIONE_SOCIALEa carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità’.
La norma in esame ha la finalità di consentire l’agevole individuazione dei soggetti responsabili di infrazioni al codice RAGIONE_SOCIALEa strada onde procedere, rispetto ad essi, all’irrogazione RAGIONE_SOCIALEe relative sanzioni, specie con riferimento alla decurtazione dei punti RAGIONE_SOCIALEa patente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 126 -bis c.d.s., inserito dall’articolo 7 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e successivamente modificazioni, come arguibile dalle disposizioni di cui agli artt. 196, comma 1, e 84 c.d.s., che disciplinano rispettivamente il principio di solidarietà e la locazione senza conducente, stabilendo, quanto alla prima norma, che ‘p er le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore RAGIONE_SOCIALEa violazione al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà’, e , quanto alla seconda , che ‘ Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso’ (art. 84, comma 1).
La lettura congiunta RAGIONE_SOCIALEe norme testé menzionate rende chiaro come gli obblighi di informazione contemplati dall’art. 94, comma 4bis , per il caso di variazione RAGIONE_SOCIALE‘intestatario RAGIONE_SOCIALEa carta di circolazione o RAGIONE_SOCIALEa disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, vadano a supportare la Pubblica Amministrazione nell’individuazione dei responsabili RAGIONE_SOCIALEe violazioni del codice RAGIONE_SOCIALEa strada, agevolando il relativo accertamento, la cui correttezza non può che derivare dall’esattezza dei dati riportati nella carta di circolazione e
nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5.
E ciò a maggior ragione ove si consideri che i precedenti di questa Corte in materia di responsabilità del locatario, pur pervenendo a risultati non univoci in ordine alla posizione del proprietario locatore, evidenziano come le norme in materia, ossia gli artt. 196, comma 1, e 84 c.d.s., tendano ad assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione, finalità di cui l’obbligo informativo previsto dal ridetto art. 94 costituisce un necessario strumento, siccome preordinato alla corretta individuazione dei responsabili.
Si segnalano al riguardo, tra le tante, Cass., Sez. 3, 17/2/2019, n. 9675, secondo cui sarebbe addirittura irrilevante che, di fatto, la società abbia o meno comunicato i nominativi dei conducenti dei locatari, in quanto la norma istituisce come responsabile solidale il proprietario, e ciò legittima la pretesa del comune verso quest’ultimo o Cass., Sez. 6-2, 25/1/2018, n. 1845, che, nell’esaminare gli artt. 196 e 84 sulla locazione di veicolo senza conducente e nell’individuarne la ratio complessiva, ha ritenuto che la norma abbia voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate, ossia nei casi di usufruttario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, e che la norma non preveda il semplice locatore del veicolo per l’evidente ragione RAGIONE_SOCIALE‘agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile, intendendo assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione, con la conseguenza che l’ultima parte RAGIONE_SOCIALE‘art.
196 c.d.s. deve interpretarsi nel senso che il locatario è un ulteriore soggetto obbligato solidalmente, oltre al proprietario (o ai soggetti equiparati) ed al conducente (vedi anche Cass., Sez. 24/9/2015, n. 18988).
Anche se in senso contrario rispetto alla posizione del proprietario, si veda altresì Cass., Sez. 3, 5/6/2020, n. 10833, secondo cui, in tema di noleggio di autovettura senza conducente, il locatario risponde RAGIONE_SOCIALEe infrazioni al codice RAGIONE_SOCIALEa strada in via solidale con l’autore RAGIONE_SOCIALEa violazione, non essendovi alcuna ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, nell’ipotesi in cui abbia ottemperato all’onere di comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo.
Ciò significa che, al fine di rendere operante l’obbligo di informativa a carico del locatario ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 94, comma 4bis , del c.d.s., non rileva affatto che questi abbia sublocato il veicolo a terzi fin da subito, atteso che la stessa concessione a terzi del mezzo costituisce in sé atto di disponibilità RAGIONE_SOCIALEo stesso nascente dal contratto di locazione, che, se recante un termine superiore ai trenta giorni, impone di provvedere alla dichiarazione onde rettificare e aggiornare le indicazioni contenute nella carta di circolazione.
Alla stregua di quanto detto, deve allora affermarsi la correttezza del ragionamento decisorio del giudice di merito, allorché ha ritenuto sussistente l’obbligo di comunicazione in tutti i casi di ‘disponibilità del mezzo per un periodo superiore a trenta giorni in favore di un soggetto diverso dall’intestatario’ ed escluso qualsiasi rilevanza alla perdita RAGIONE_SOCIALEa materiale disponibilità RAGIONE_SOCIALEo stesso per effetto RAGIONE_SOCIALEa sublocazione a terzi.
Né possono dirsi incidenti i contenuti RAGIONE_SOCIALEe circolari ministeriali via via emanate come, ad esempio, quella del RAGIONE_SOCIALE del 27/10/2014 n. 23743, nella quale si è stabilito che, in caso di una o più sublocazione, il proprietario locatore del veicolo dovrà effettuare direttamente, ‘su delega del locatario finale (utilizzatore del veicolo), la comunicazione dei dati relativi a quest’ultimo. A titolo esemplificativo, si intende fare riferimento al caso in cui la società A (che dispone del veicolo a titolo di proprietà, ma lo stesso principio si applica anche in caso di usufrutto, leasing o acquisto con patto di riservato dominio) cede il veicolo in locazione senza conducente alla società RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, subloca alla società RAGIONE_SOCIALE, la quale loca in favore del signor NOME (utilizzatore del veicolo). In tale ipotesi, il proprietario locatore, su delega del locatario finale (utilizzatore del veicolo), comunicherà esclusivamente i dati relativi a quest’ultimo, senza necessità di tracciatura dei contratti di locazione e sublocazione intermedi, con corresponsione di un’unica tariffa di € 9,00 per diritti di motorizzazione’ .
Sul punto, trova, infatti, applicazione il principio, affermato in materia tributaria, ma valevole anche nella specie, secondo cui le circolari esprimono esclusivamente un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, per il contribuente, per la stessa autorità che le ha emanate e per il giudice, sicché la cd. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex artt. 111 Cost. e 360 c.p.c.), trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima pubblica amministrazione, destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, ma inidonea ad incidere sul
rapporto sostanziale (Cass., Sez. 5, 29/11/2022, n. 35098; Cass., Sez. U, 2/11/2007, n. 23031).
In conclusione, il ricorso va rigettato, con affermazione del seguente principio di diritto:
‘ In materia di circolazione stradale, l’obbligo, gravante sull’avente causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 94, comma 4 -bis , c.d.s., di dichiarare al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE ed i RAGIONE_SOCIALE informativi e RAGIONE_SOCIALE al fine RAGIONE_SOCIALE‘annotazione sulla carta di circolazione, nonché RAGIONE_SOCIALEa registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, gli atti che comportino la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni sussiste anche quando questi, avendo preso in locazione il mezzo per un periodo superiore a trenta giorni, provveda fin da subito a sublocarlo a terzi, atteso che una tale attività costituisce in sé espressione RAGIONE_SOCIALE‘acquisita disponibilità del veicolo in luogo RAGIONE_SOCIALE‘intestatario RAGIONE_SOCIALEa carta, idonea a far insorgere la necessità di provvedere all’aggiornamento RAGIONE_SOCIALE‘archivio nazionale dei veicoli, onde consentire l’agevole individuazione dei soggetti responsabili di infrazioni al codice RAGIONE_SOCIALEa strada e l’irrogazione ad essi RAGIONE_SOCIALEe relative sanzioni, specie con riferimento alla decurtazione dei punti RAGIONE_SOCIALEa patente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 126 -bis c.d.s., in ossequio alla ratio sottesa alla suddetta disposizione ‘.
Non avendo la controricorrente spiegato difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato
previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del