Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2455 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2455 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21964/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Ricorrente -Contro
PREFETTURA NOME – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO SIENA, domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso l ‘A vvocatura Generale dello Stato (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende.
– Resistente –
Avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 277/2022, pubblicata il 22/03/2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Rilevato che:
con ricorso depositato il 24/11/2021 RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) propo neva appello dinanzi al tribunale di Siena avverso la sentenza n. 20/2021 del giudice di pace di Siena che aveva rigettato l’opposizione di detta società all’ordinanza -ingiunzione prefettizia, notificata il 22/05/2019, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.424,00 per la violazione dell’art. 94, comma 4bis, c.d.s., perché ‘quale avente causa, ometteva di comunicare entro trenta giorni al DTNSIS la disponibilità per oltre trenta giorni del veicolo targato TARGA_VEICOLO o a titolo di locazione e nella sua disponibilità dal 21/06/2018 ‘ , violazione accertata dalla polizia provinciale di Siena con verbale del 4/10/2018.
A fondamento dell’atto di gravame la citata società deduceva la carenza di motivazione dell’ordinanza prefettizia e l’insussistenza della contestata infrazione al codice della strada;
il Tribunale di Siena, nella resistenza della Prefettura, con sentenza n. 277/2022, respingeva l’impugnazione in quanto, da un lato, il provvedimento sanzionatorio si sarebbe dovuto considerare sufficientemente motivato, e, dall’altro, perché l’obbligo di comunicazione di cui al menzionato art. 94, comma 4bis, c.d.s. era da ritenersi applicabile anche a chi, come RAGIONE_SOCIALE, è locatario del veicolo (in relazione al quale era stato elevato il verbale di accertamento e contestazione) per un periodo superiore a trenta giorni, anche nel caso in cui (come nella specie) il locatario sia altresì sublocatore perché concede lo stesso veicolo in locazione a terzi per un periodo inferiore a trenta giorni;
a vverso la sentenza d’appello RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.
La Prefettura ha resistito con un mero ‘atto di costituzione’.
Considerato che:
1. l’unico motivo di ricorso censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 94, comma 4bis, del codice della strada.
RAGIONE_SOCIALE premette che ha ricevuto in locazione dei veicoli dalla proprietaria RAGIONE_SOCIALE (‘ALD’) , al fine di svolgere la propria attività di noleggio (o, meglio, di locazione) a breve termine a terzi e che, in sostanza, quale locataria-sublocatrice non ha mai avuto la disponibilità dei veicoli per un periodo superiore a trenta giorni.
Dopodiché, la ricorrente contesta la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente, in capo alla stessa , l’obbligo di comunicare la variazione della disponibilità dei veicoli oggetto del contratto di locazione da essa stipulato con ALD, senza considerare: che essa società, che svolge attività di noleggio a breve termine, si pone quale intermediaria tra il proprietario e gli ‘ utilizzatori finali’ ; che non ha mai avuto la disponibilità dei veicoli per un periodo superiore a trenta giorni, per le continue sublocazioni a terzi; che la finalità perseguita dall’art. 94 , comma 4bis, del codice della strada è di consentire la facile individuazione del responsabile della circolazione dei veicoli, in funzione dell’applicazione delle sanzioni, con particolare riferimento alla decurtazione dei punti della patente; che, pertanto, destinatari della disposizione sono unicamente coloro che pongono in circolazione i veicoli intestati a un soggetto terzo, ossia gli ‘utilizzatori finali’;
1.1. il motivo è manifestamente infondato;
il dictum del tribunale toscano è in linea con la giurisprudenza sezionale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20129 del 22/07/2024), alla quale il Collegio, che la condivide, intende dare continuità, che, in relazione ad altra coeva controversia, sempre tra RAGIONE_SOCIALE e la
Prefettura di Siena, sotto ogni profilo sovrapponibile al caso singolo in esame, ha formulato il seguente principio di diritto: « In tema di circolazione stradale, l ‘ obbligo dichiarativo previsto, ex art. 94, comma 4-bis, c.d.s., a carico dell ‘ avente causa, sussiste anche quando questi, avendo preso in locazione il veicolo per più di trenta giorni, provveda fin da subito a sublocarlo a terzi, poiché tale attività è espressione dell ‘ acquisita disponibilità del mezzo in luogo dell ‘ intestatario della carta di circolazione, con conseguente necessità di aggiornamento dell ‘ archivio nazionale dei veicoli, per consentire l ‘ agevole individuazione dei responsabili di infrazioni e l ‘ irrogazione delle relative sanzioni, specie ai fini della decurtazione dei punti della patente ex art. 126-bis c.d.s .»;
invero, l’art. 94, comma 4 -bis, c.d.s. ha la finalità di consentire l’agevole individuazione dei soggetti responsabili di infrazioni al codice della strada onde procedere, rispetto ad essi, all’irrogazione delle relative sanzioni, specie con riferimento alla decurtazione dei punti della patente ai sensi dell’art. 126 -bis c.d.s., inserito dall’articolo 7 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e successivamente modificazioni, come arguibile dalle disposizioni di cui agli artt. 196, comma 1, e 84 c.d.s., che disciplinano rispettivamente il principio di solidarietà e la locazione senza conducente, stabilendo, quanto alla prima norma, che ‘ per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ‘, e, quanto alla seconda, che ‘ Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore,
dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso ‘ (art. 84, comma 1) ;
la lettura congiunta delle norme appena richiamate rende chiaro come gli obblighi di informazione contemplati dall’art. 94, comma 4 -bis, per il caso di variazione dell’intestatario della carta di circolazione o della disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, vadano a supportare la Pubblica Amministrazione nell’individuazione dei responsabili delle violazioni del codice della strada, agevolando il relativo accertamento, la cui correttezza non può che derivare dall’esattezza dei dati riportati nella carta di circolazione e nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. E ciò a maggior ragione ove si consideri che la giurisprudenza di questa Corte – in materia di responsabilità del locatario -ha evidenziato come le norme in materia, ossia i citati artt. 196, comma 1, e 84 c.d.s., tendano ad assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione, finalità di cui l’obbligo informativo previsto dal ridetto art. 94 costituisce un necessario strumento, siccome preordinato alla corretta individuazione dei responsabili;
pertanto, al fine di rendere operante l’obbligo di informativa a carico del locatario ai sensi dell’art. 94, comma 4 – bis, del c.d.s., non rileva affatto che questi abbia sublocato il veicolo a terzi fin da subito, atteso che la stessa concessione a terzi del mezzo costituisce in sé atto di disponibilità dello stesso nascente dal contratto di locazione, che, se recante un termine superiore ai trenta giorni, impone di provvedere alla dichiarazione onde rettificare e aggiornare le indicazioni contenute nella carta di circolazione;
alla stregua di quanto argomentato, deve allora affermarsi la correttezza del ragionamento decisorio del giudice di merito, allorché
ha ritenuto sussistente l’obbligo di comunicazione in tutti i casi di ‘disponibilità del mezzo per un periodo superiore a trenta giorni in favore di un soggetto diverso dall’intestatario’, con esclusione di qualsiasi rilevanza alla perdita della materiale disponibilità dello stesso per effetto della sublocazione a terzi;
né possono dirsi incidenti i contenuti delle circolari ministeriali via via emanate come, ad esempio, quella -richiamata dalla ricorrente del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 27/10/2014 n. 23743, nella quale si è stabilito che, in caso di una o più sublocazione, il proprietario locatore del veicolo dovrà effettuare direttamente, ‘su delega del locatario finale (utilizzatore del veicolo), la comunicazione dei dati relativi a quest’ultimo’;
al riguardo, infatti, trova applicazione il principio, affermato in materia tributaria, ma valevole anche nella specie, secondo cui le circolari esprimono esclusivamente un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, per il contribuente, per la stessa autorità che le ha emanate e per il giudice, sicché la cd. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex artt. 111 Cost. e 360 c.p.c.), trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima pubblica amministrazione, destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, ma inidonea ad incidere sul rapporto sostanziale (Cass., Sez. 5, 29/11/2022, n. 35098; Cass., Sez. U, 2/11/2007, n. 23031);
ne consegue che il ricorso va respinto;
nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale la parte vittoriosa non ha svolto attività difensiva, poiché il deposito di un mero ‘atto di costituzione’ (solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art.
370, comma 1, c.p.c.) non comporta una rituale costituzione -nel giudizio di legittimità come prevista dall’art. 370 c.p.c. ;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 30 gennaio 2025, nella camera di