Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8027 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8027 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27392-2019 proposto da
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA , INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso, per procura speciale versata in atti, dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 228 del 2019 della CORTE D’APPELLO DI TORINO, depositata il 25 marzo 2019 (R.G.N. 298/2018).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
R.G.N. 27392/2019
COGNOME
Rep.
C.C. 26/11/2024
giurisdizione Indennità di mobilità corrisposta ai piloti e obblighi di comunicazione dell’attività svolta.
FATTI DI CAUSA
1. -Con la sentenza n. 228 del 2019, depositata il 25 marzo 2019, la Corte d’appello di Torino , in accoglimento del gravame incidentale proposto dal signor NOME COGNOME ha accertato l’insussistenza dell’obbligo di restitu ire all’INPS l’indennità di mobilità e l’indennità integrativa erogata dal Fondo Speciale RAGIONE_SOCIALE, per il periodo dal 2 febbraio 2014 al 31 maggio 2014. La pretesa restitutoria dell’Istituto , accolta dal Tribunale di Novara, traeva origine dall ‘omessa comunicazione dell’attività lavorativa svolta per conto di RAGIONE_SOCIALE
Dall’accoglimento del gravame incidentale deriva il rigetto del gravame principale dell’INPS, che ha richiesto al lordo l’importo complessivo di Euro 20.785,05, riconosciuto soltanto al netto dalla sentenza del Tribunale.
A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che il periodo dal 2 febbraio 2014 al 31 maggio 2014 si configura come un mero periodo di addestramento, finalizzato all’ottenimento o al mantenimento di licenze, brevetti e abilitazioni d i volo, secondo le previsioni delle stesse Circolari dell’INPS n. 73 dell’11 luglio 2008 e n. 94 dell’8 luglio 2011. La Offer of Employment , formulata dalla società Qatar RAGIONE_SOCIALE e accettata dal pilota, non può essere qualificata come una lettera di assunzione, ma come una mera offerta di lavoro condizionata.
-L ‘INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
-Il signor NOME COGNOME replica con controricorso, egualmente illustrato da memoria.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
6. -All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in riferimento agli artt. 1bis e 1ter del decretolegge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 2004, n. 291, e a ll’art. 2033 cod. civ.
Il ricorrente addebita alla Corte d’appello di Torino di avere erroneamente riconosciuto il diritto del signor COGNOME, pilota di linea della ex Alitalia oramai trasferito in Qatar, di trattenere il trattamento di mobilità e l’integrazione di tale trattamento, corrisposta dal Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (F.S.T.A.), per il periodo dal 2 febbraio al 31 maggio 2014.
Il trasferimento all’estero, protrattosi dal 2 febbraio 2014 sino al novembre 2014, sarebbe incompatibile con la pronta disponibilità a svolgere l’attività lavorativa nel territorio nazionale, disponibilità che assurgerebbe a elemento essenziale per fruire delle prestazioni in esame (si menziona Cass., sez. lav., 24 luglio 2013, n. 17936).
2. -Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione degli artt. 8, comma 6, e 9, comma 1, lettera d ), della legge n. 223 del 1991, in riferimento agli artt. 1bis e 1ter del d.l. n. 249 del 2004 e all’art. 2033 cod. civ.
Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere l’obbligo di comunicazione dell’attività svolta, a fronte della sottoscrizione di un’offerta di lavoro a tempo determinato proveniente da una compagnia aerea extraeuropea (Qatar Airways). Tale offerta di lavoro si connoterebbe come «un contratto preliminare di lavoro con parziale
esecuzione anticipata prodromica alla stipula del contratto definitivo» (pagina 13 del ricorso per cassazione) e farebbe sorgere, pertanto, l’obbligo di comunicazione, indispensabile per «assicurare la massima efficacia ai controlli dell’INPS al fine di ridurre l’area del lavoro nero e garantire l’effettiva destinazione, a sostegno dei disoccupati, delle risorse disponibili» (pagina 14 del ricorso).
3. -Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole, infine, della violazione degli artt. 8, comma 6, e 9, comma 1, lettera d ), della legge n. 223 del 1991, in riferimento all’art. 2096 cod. civ. e agli artt. 1 -bis e 1ter del d.l. n. 249 del 2004 e all’art. 2033 cod. civ.
Ad avviso del ricorrente, la sentenza d’appello meriterebbe censura anche per aver considerato tempestiva la comunicazione, individuando quale dies a quo la data finale del periodo di prova (17 dicembre 2014) e non quella d’inizio (16 giugno 2014). Ad ogni modo, la comunicazione, intervenuta soltanto il 24 dicembre 2014, sarebbe tardiva anche rispetto alla data del 14 dicembre 2014, che lo stesso pilota indica come la data dell’assunzione: il termine di cinque giorni, sancito dalla legge, non sarebbe stato comunque rispettato.
4. -Devono essere scrutinate in via prioritaria le questioni poste con il secondo e il terzo motivo, che attengono alla ragione più liquida e s’incentrano su lla violazione dell’obbligo di comunicazione, punto nodale della ratio decidendi , e sul profilo consequenziale della tempestività dell’adempimento di tale obbligo.
5. -Le censure non presentano i profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagine 5 e 6) e ribaditi nella memoria illustrativa (pagine 1, 2 e 3).
5.1. -Il ricorso, nel suo nucleo essenziale, non ambisce a una rivalutazione dei fatti di causa e non sollecita una diversa qualificazione dell’offerta di lavoro sottoscritta dal controricorrente.
Il fulcro d ell’impugnazione risiede nell ‘ error in iudicando in cui la Corte di merito sarebbe incorsa nell’interpretare la disciplina di legge sugli obblighi di comunicazione.
5.2. -Né si ravvisa l’inosservanza del principio di autosufficienza.
Come il ricorrente ha rilevato nella memoria illustrativa (pagine 6, 7 e 8), l’impugnazione prende le mosse dai fatti, così come sono stati ricostruiti dai giudici del gravame, e non si prefigge di ottenerne una diversa, più appagante, valutazione.
Il ricorso fornisce tutti i ragguagli sulle circostanze salienti e consente perciò a questa Corte d’ inquadrare la questione giuridica devoluta e le contrapposte prospettazioni delle parti, senza dover attingere a fonti estranee al ricorso.
6. -I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l ‘evidente connessione che li avvince, si rivelano fondati.
7. -L’art. 9, comma 1, lettera d ), della legge n. 223 del 1991, nella formulazione applicabile ratione temporis , commina la decadenza dai trattamenti di mobilità al lavoratore che non abbia provveduto a dare comunicazione alla competente sede dell’INPS, entro cinque giorni dall’assunzione, del lavoro prestato ai sensi dell’art. 8, comma 6, della medesima legge: si tratta della «attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato».
Sui presupposti di tale decadenza verte l’odierno giudizio.
8. -Le Circolari INPS n. 94 del 2011 e n. 73 del 2008, richiamate anche nella sentenza d’appello, specificano in sede applicativa le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione, preordinati a «consentire all’ente previdenziale la verifica del periodo di attività lavorativa e formativa svolta e la natura dei compensi» e a responsabilizzare così i beneficiari (Cass., sez. lav., 9 febbraio 2021, n. 3116, punti 11 e 12 delle Ragioni della decisione ).
A tale riguardo, è la stessa prassi a valorizzare, in una prospettiva di semplificazione e di agevolazione, la specialità del regime dei piloti di aeromobili, soggetti a periodici rinnovi delle abilitazioni.
Tale specialità, tuttavia, «pur incidendo sulla modulazione della disciplina, non vale a privare di ogni rilievo i puntuali adempimenti informativi sanciti dalla legge, allo scopo di evitare che le risorse pubbliche siano stornate dalle finalità loro proprie» (Cass., sez. lav., 8 agosto 2023, n. 24123, punto 12 delle Ragioni della decisione ).
9. -Con riferimento ai trattamenti d’integrazione salariale (art. 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160), questa Corte ha affermato che l’attività svolta dai piloti si connota come ‘periodo neutro’, ai fini del diverso atteggiarsi degli obblighi di comunicazione sanciti dalla legge, a condizione che persegua l’ unico obiettivo di garantire la conservazione del brevetto (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2023, n. 33778).
Le medesime considerazioni si attagliano ai trattamenti di mobilità, in cui l’obbligo di comunicazione è ora successivo all’assunzione, in virtù delle innovazioni introdot te dall’art. 4, comma 3 8, del decretolegge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608.
La connessione dell’ attività svolta con l’esclusiva finalità di conservare le pregresse abilitazioni concorre a integrare la stessa fattispecie normativa (di recente, Cass., sez. lav., 21 gennaio 2025, n. 1505 e n. 1502) , che dev’essere ricostruita alla stregua delle prescrizioni di legge e delle specificazioni fornite dall’Istituto allo scopo di tradurle in pratica.
Spetta all’ accipiens , infine, allegare e dimostrare i fatti costitutivi del diritto di fruire della prestazione contestata (ordinanza n. 24123 del 2023, cit., punto 8 delle Ragioni della decisione ), anche alla luce
del l’osservanza degli obblighi di comunicazione, diversamente scanditi al cospetto d ell’indicato ‘periodo neutro’.
10. -In una fattispecie contraddistinta dal medesimo avvicendarsi di un periodo di prova e dell’assunzione definitiva, questa Corte ha puntualizzato che l’ addestramento non si rivela funzionale alla sola conservazione delle abilitazioni di volo, «ma alla valutazione di tutte le attitudini professionali e umane necessarie per lo svolgimento di una prestazione lavorativa oggetto del contratto a tempo indeterminato» (ordinanza n. 33778 del 2023, cit.).
Tra l’addestramento e la conclusione del successivo contratto intercorre un nesso inscindibile, che contraddice la finalità esclusiva di conservare i brevetti (nello stesso senso, Cass., sez. lav., 29 dicembre 2024, n. 34864 e n. 34861)
11. -La sentenza d’appello si è discostata d ai princìpi richiamati, che il controricorrente non induce a rimeditare con argomenti persuasivi.
Nel conferire rilievo dirimente alle peculiarità del lavoro prestato in virtù dell’offerta d’impiego ( Conditional offer of employment ), meramente propedeutica a un’assunzione definitiva soltanto eventuale, la decisione impugnata ha pretermesso quello che rappresenta il dato essenziale ai fini della corretta sussunzione della fattispecie: l’attività prestata, per dar luogo a un ‘periodo neutro’, dev ‘essere finalizzata in via esclusiva al mantenimento del brevetto ed esorbita, pertanto, dal ‘periodo neutro’ quell’attività che persegua anche diverse finalità.
La finalità esclusiva di cui si discorre dev’essere accertata con rigore e deve emergere in modo univoco dall’assetto d’interessi concordato dalle parti e dall’attuazione del vincolo negoziale, nel suo concreto esplicarsi.
L ‘esaustiva verifica che la stessa fattispecie di legge prescrive al giudice non si arresta alla qualificazione formale del contratto, ma
investe la finalità sottesa all’attività di volta in volta prestata e impone di approfondire l’evoluzione dei rapporti tra le parti e la causa concreta della complessiva operazione negoziale.
Colgono nel segno, pertanto, i rilievi dell’INPS, che , in linea con la ratio legis e con la cogenza degli obblighi imposti dalla legge n. 223 del 1991, pongono in risalto l’esigenza di una considerazione unitaria dei rapporti intercorsi tra il pilota e la compagnia aerea e reputano imprescindibile una verifica rigorosa del nesso di funzionalità tra l’attività prestata e la conservazione dei brevetti , nei termini di esclusività che questa Corte ha in più occasioni ribadito.
-Resta assorbito l’esame del primo motivo di ricorso, inerente al requisito della permanenza sul territorio nazionale.
-Il ricorso è accolto, per quanto di ragione.
-La sentenza d’appello è cassata.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, in quanto sono indispensabili ulteriori accertamenti di fatto, idonei a ricostruire compiutamente le particolarità della vicenda controversa: la decisione impugnata richiama in larga parte un ‘altra pronuncia d’appello, sottoposta anch’essa al vaglio di questa Corte (ordinanza n. 34861 del 2024, cit.).
Il giudice di rinvio dovrà scrutinare la fondatezza della pretesa del controricorrente e verificare tutti i profili rilevanti nell’unitaria fattispecie della decadenza, alla stregua dei princìpi qui ribaditi in ordine alla latitudine del ‘periodo neutro’ .
Al giudice di rinvio è rimesso, infine, il compito di provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del
presente giudizio, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione