Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28951 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28951 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6416/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: EMAIL ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di TRIBUNALE ROVIGO n. 619/2020, pubblicata il 16/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-Il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 16.9.2020, ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, che aveva respinto l’opposizione proposta dall a medesima avverso sedici verbali di accertamenti per violazione dell’art. 126-bis, comma 2, Cds, per non aver comunicato, nei sessanta giorni dalla data di notifica dei verbali di contestazione, i dati personali e della patente di guida del conducente al momento delle commesse violazioni;
-l’opponente aveva dedotto che i verbali oggetto della contestazione presupposti erano stati dapprima sospesi e poi dichiarati nulli;
-il Tribunale di Rovigo ha ritenuto l’autonomia dell e condotte inerente le infrazioni presupposte rispetto a quelle relative all’omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente;
–COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del citato Tribunale sulla base di quattro motivi;
-il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
-il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
-in prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ritenuto che:
-Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della L. n. 241/90, in relazione
all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.; si contesta la decisione del Tribunale per aver ritenuto che sussista l’obbligo di comunicazione delle generalità del conducente anche nell’ipotesi in cui sia stata dichiarata la nullità degli accertamenti relativi all’infrazione presupposta. La ricorrente sostiene che la nullità del verbale di accertamento relativo alla violazione presupposta determini, a cascata, l’assenza dell’obbligo di comunicazione del conducente e, quindi, l’inconfigurabilità della violazione prevista dall’art. 126 -bis, comma 2, Cds;
-con il secondo motivo (indicato come motivo 1 bis a pag.19 del ricorso) si censura l’erroneità della decis ione del Tribunale per aver condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite nonostante sulla questione di diritto posta con il primo motivo si fossero registrati orientamenti difformi da parte della giurisprudenza di legittimità;
-con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione de ll’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., perché la documentazione relativa all’affidamento delle attività di notifica dei verbali alla società RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata tardivamente depositata con la comparsa di costituzione nel giudizio d’appello;
-con il quarto motivo di ricorso, si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento al contratto concluso dal RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE, da cui risulterebbe che la società non svolgeva solo attività di stampa delle copie conformi dei verbali, ma un’attività sostitutiva di accertamento della violazione demandata al pubblico ufficiale;
-rileva il collegio che il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti;
-il Tribunale di Rovigo ha respinto la tesi dell’appellante in base alla quale, nel caso in cui venga proposto ricorso giurisdizionale (come nella specie) o amministrativo avverso il verbale presupposto, l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente sancito dall’art. 126 -bis, comma 2, Cds dovrebbe ritenersi sospeso fino alla definizione dei ricorsi presentati contro il verbale presupposto per la stretta connessione tra il verbale presupposto stesso e la violazione di cui al citato art. 126-bis, comma 2, Cds. La decisione qui impugnata è in linea con il filone giurisprudenziale (così Sez. 2, Ordinanza n. 18027 del 9/07/2018) secondo cui «in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell’opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’autorità, trattandosi di un’ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un precedente illecito».
-i l Collegio non concorda con l’impostazione del giudice di merito, avallata dal menzionato precedente di questa Corte, e ritiene che sia, invece, preferibile e che debba essere ribadito il più recente indirizzo sezionale (Sez. 2, Ordinanza n. 24012 del 3/08/2022), in base al quale «in materia di illeciti stradali, la
violazione prevista dall’art. 126 -bis, comma 2, c.d.s. -consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta – si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti» (conseguendo che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l’obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione, mentre, in caso di esito favorevole -con annullamento del verbale di accertamento -, viene meno il presupposto per la configurazione della violazione);
-altra più recente pronuncia – Sez. 2, Sentenza n. 3022 del 1° febbraio 2024 – nel dipanare il contrasto tra gli indirizzi sopra delineati, perseguendo il dichiarato obiettivo di dare continuità a Cass. n. 24012/2022 (già richiamata dall’ordinanza interlocutoria n. 22874/2023), ha messo in risalto che «la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di
accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua»;
-pertanto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’ accoglimento del l’opposizione e l’annullamento dei verbali impugnati;
-le spese di lite dei gradi di merito e del giudizio di legittimità vanno -ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (alla luce anche della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018) -integralmente compensate in considerazione del pregresso contrasto della giurisprudenza di questa Corte (invero ancora esistente al momento della proposizione dell’appello) , che è stato superato solo con le successive richiamate pronunce a decorrere dal 2022 in poi (quindi anche posteriori al tempo della formulazione del ricorso per cassazione).
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla i verbali impugnati.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione