Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8476 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8476 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24326-2020 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA , INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, per procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 2178 del 2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata l’11 febbraio 2020 (R.G.N. 454/2019).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.G.N. 24326/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 26/11/2024
giurisdizione Integrazione salariale corrisposta ai piloti e obblighi di comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 2178 del 2019, depositata l’11 febbraio 2020, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva dichiarato illegittima la decadenza del COGNOME NOME COGNOME dal trattamento di cassa integrazione straordinaria e dalla prestazione integrativa del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, corrisposti per il periodo dal 15 febbraio 2012 al 31 maggio 2014. Il giudice di prime cure, con la pronuncia confermata in appello, aveva conseguentemente disatteso la pretesa restitutoria , che l’RAGIONE_SOCIALE aveva avanzato sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza degli obblighi di comunicazione pr eventiva RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta per la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha argomentato che il COGNOME COGNOME ha svolto attività di addestramento, riconducibile al ‘periodo neutro’ , in quanto necessaria per salvaguardare i titoli abilitanti.
-L ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, articolando un motivo, illustrato da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio .
-Il COGNOME NOME COGNOME replica con controricorso, egualmente illustrato da memoria.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
nella legge 20 maggio 1988, n. 160, in riferimento agli artt. 1bis e 1ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 2004, n. 291, e a ll’art. 2033 cod. civ.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel reputare ‘neutro’, ai fini RAGIONE_SOCIALEa comunicazione preventiva RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta, il periodo di lavoro prestato dal COGNOME NOME COGNOME presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in virtù di un contratto di addestramento e lavoro. Tale periodo non sarebbe finalizzato esclusivamente al mantenimento RAGIONE_SOCIALEe abilitazioni al volo e, pertanto, non sussisterebbe alcun diritto di trattenere, per il periodo dal 15 febbraio 2012 al 31 maggio 2014, il trattamento d’integrazione salariale st raordinaria e l’integrazione del trattamento, corrisposta dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE speciale per il sostegno del reddito e RAGIONE_SOCIALE‘occupazione e RAGIONE_SOCIALEa riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (F.T.A.).
-Le censure non presentano i profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagine da 2 a 5).
2.1. -Il ricorso non giustappone doglianze eterogenee e s’incentra sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente, senza impedire a questa Corte di cogliere il nucleo essenziale RAGIONE_SOCIALEe questioni controverse e alla controparte d’interloquire in maniera adeguata.
2.2. -Come la parte ricorrente ha evidenziato nella memoria illustrativa (pagine 1 e seguenti), l’impugnazione verte sull’ error in iudicando in cui la Corte di merito sarebbe incorsa, nell’interpretare la disciplina sugli obblighi di comunicazione, e non tende a una rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie.
-Il motivo è fondato.
-Al caso di specie si attagliano le previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del d.l. n. 86 del 1988, come convertito, che, al comma 5, comminano la decadenza dal trattamento d’integrazione salariale al lavoratore che non abbia dato preventiva comunicazione, alla sede provinciale
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di lavoro autonomo o subordinato contemplata dal comma 4 del medesimo art. 8.
5. -Questa Corte ha puntualizzato che sono assoggettate all’obbligo di comunicazione preventiva le attività lavorative intese in senso ampio: in questa prospettiva, rilevano tutte le «condotte umane caratterizzate dall’utilizzo di cognizioni tecniche (anche se del genere più vario e RAGIONE_SOCIALEa più varia complessità), che siano obiettivamente idonee a produrre reddito» (Cass., sez. lav., 9 febbraio 2021, n. 3116, punto 20 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Alla previsione di legge devono essere, pertanto, ricondotte tutte le attività, potenzialmente redditizie, che implichino l’impiego di una professionalità, pur minima, a prescindere dalla forma negoziale in cui si sono svolte e dall’effettiva remunerazione (sentenza n. 3116 del 2021, cit., il già richiamato punto 20).
Il beneficiario del trattamento ha l ‘ onere di dare all ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la preventiva comunicazione RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, quale quella temporanea o saltuaria, allo scopo di consentire all ‘ RAGIONE_SOCIALE la verifica circa la compatibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ attività da svolgere con il perdurare dei presupposti per fruire RAGIONE_SOCIALE ‘ integrazione salariale (Cass., sez. lav., 16 agosto 2023, n. 24644, e 17 ottobre 2017, n. 24455).
Quanto alla portata RAGIONE_SOCIALEa decadenza, essa investe il trattamento nella sua interezza, in quanto «[n]essuna distinzione istituisce la legge all’interno del periodo di cassa integrazione e nessun rilievo attribuisce, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decadenza, alla collocazion e temporale RAGIONE_SOCIALE‘attività di lavoro (autonomo o subordinato) svolta dal cassintegrato. La disposizione, difatti, si prefigge di assicurare la massima efficacia ai controlli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, al fine di ridurre l’area del lavoro nero e di garantire l’effettiva des tinazione, a sostegno dei disoccupati, RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili» (Cass., sez. lav., 8 agosto 2023, n. 24123, punto 6 RAGIONE_SOCIALEe
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ; in termini analoghi, già Cass., sez. lav., 27 novembre 2013, n. 26520, menzionata nel ricorso).
6. -Le Circolari RAGIONE_SOCIALE n. 94 del 2011 e n. 73 del 2008, richiamate anche nella sentenza d’appello, specificano in sede applicativa le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione, preordinati a «consentire all’ente previdenziale la verifica del periodo di attività lavorativa e formativa svolta e la natura dei compensi» e a responsabilizzare così i beneficiari (sentenza n. 3116 del 2021, cit., punti 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
A tale riguardo, è la stessa prassi a valorizzare, in una prospettiva di semplificazione e di agevolazione, la specialità del regime dei piloti di aeromobili, soggetti a periodici rinnovi RAGIONE_SOCIALEe abilitazioni.
Tale specialità, tuttavia, «pur incidendo sulla modulazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina, non vale a privare di ogni rilievo i puntuali adempimenti informativi sanciti dalla legge, allo scopo di evitare che le risorse pubbliche siano stornate dalle finalità loro proprie» (ordinanza n. 24123 del 2023, cit., punto 12 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
7. -Con riferimento ai trattamenti d’integrazione salariale , questa Corte ha affermato che l’attività svolta dai piloti si connota come ‘periodo neutro’, ai fini del diverso atteggiarsi degli obblighi di comunicazione sanciti dalla legge , a condizione che persegua l’ unico obiettivo di garantire la conservazione del brevetto (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2023, n. 33778, richiamata dal ricorrente nella memoria illustrativa).
La connessione RAGIONE_SOCIALE‘ attività svolta con l’esclusiva finalità di conservare le pregresse abilitazioni concorre a integrare la stessa fattispecie normativa (di recente, Cass., sez. lav., 21 gennaio 2025, n. 1505 e n. 1502) , che dev’essere ricostruita alla stregua RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni di legge e RAGIONE_SOCIALEe specificazioni fornite dall’RAGIONE_SOCIALE allo scopo di tradurle in pratica.
Spetta all’ accipiens , infine, allegare e dimostrare i fatti costitutivi del diritto di fruire RAGIONE_SOCIALEa prestazione contestata (ordinanza n. 24123 del 2023, cit., punto 8 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ), anche alla luce del l’osservanza degli obblighi di comunicazione, diversamente scanditi al cospetto d ell’indicato ‘periodo neutro’.
8. -In una fattispecie contraddistinta dal medesimo avvicendarsi di un periodo di prova e RAGIONE_SOCIALE‘assunzione definitiva, questa Corte ha puntualizzato che l’ addestramento non si rivela funzionale alla sola conservazione RAGIONE_SOCIALEe abilitazioni di volo, «ma alla valutazione di tutte le attitudini professionali e umane necessarie per lo svolgimento di una prestazione lavorativa oggetto del contratto a tempo indeterminato» (ordinanza n. 33778 del 2023, cit.).
Tra l’addestramento e la conclusione del successivo contratto intercorre un nesso inscindibile, che contraddice la finalità esclusiva di conservare i brevetti (nello stesso senso, Cass., sez. lav., 29 dicembre 2024, n. 34864 e n. 34861)
9. -La finalità esclusiva di cui si discorre dev’essere accertata con rigore e deve emergere in modo univoco dall’assetto d’interessi concordato dalle parti e dall’attuazione del vincolo negoziale, nel suo concreto esplicarsi.
L’esaustiva verifica che la stessa fattispecie di legge prescrive al giudice non si arresta alla qualificazione formale del contratto, ma investe la finalità sottesa all’attività di volta in volta prestata e impone di approfondire l’evoluzione dei rapporti tra le parti e la causa concreta RAGIONE_SOCIALEa complessiva operazione negoziale.
10. -Da tali princìpi, che il controricorrente non induce a rimeditare in maniera persuasiva, si è discostata la sentenza d’appello, nel sussumere la fattispecie controversa.
Colgono, dunque, nel segno i rilievi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che, in linea con la ratio legis e con la cogenza degli obblighi imposti dal d.l. n. 86 del 1988, reputano imprescindibile una verifica rigorosa del nesso di
funzionalità tra l’attività prestata e la conservazione dei brevetti (pagine 14 e seguenti del ricorso), nei termini di esclusività che questa Corte ha in più occasioni ribadito.
-La decisione impugnata , in maniera assertiva, pone l’attività prestata sotto l’egida del ‘periodo neutro’ sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa necessità di conservare i brevetti e gli attestati di volo, senza scandagliare quello che rappresenta l’aspetto decisivo ai fini RAGIONE_SOCIALEa corretta sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie: l’attività prestata, per dar luogo a un ‘periodo neutro’, dev ‘essere finalizzata in via esclusiva al mantenimento del brevetto e degli attestati ed esorbita, pertanto, dal ‘periodo neutro’ quell’attività che persegua anche diverse finalità.
-Il ricorso è accolto, con la conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, in quanto sono indispensabili ulteriori accertamenti di fatto.
Il giudice di rinvio valuterà la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa di trattenere le prestazioni ricevute, in conformità ai princìpi qui ribaditi in ordine alla latitudine del ‘periodo neutro’ e alla necessità di ricostruire compiutamente le finalità perseguite con i contratti di addestramento e lavoro.
Al giudice di rinvio è rimesso, infine, il compito di provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione