Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14288 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9200-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
DI FEO GENEROSO NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/03/2024
CC
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 165/2021 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 28/01/2022 R.G.N. 62/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Potenza ha respinto l’appello della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘), confermando la sentenza di primo grado che aveva condannato detta società, subentrata al RAGIONE_SOCIALE nell’appalto del servizio di trasporto pubblico del comune di Potenza, ad assumere il sig. NOME NOME COGNOME, in quanto dipendente, in iure, del RAGIONE_SOCIALE fin dal 17.9.2012 e quindi anche alla data dell’1.1.2016 di subentro della RAGIONE_SOCIALE nell’appalto, oltre che al pagamento delle retribuzioni dalla data di messa in mora fino all’effettivo ripristino del rapporto.
2. La Corte d’appello ha premesso che:
-con sentenza n. 479/2016 del Tribunale di Potenza, pronunciata in separato procedimento, era stata riconosciuta l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del sig. COGNOME alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE a far data dal 17.9.2012, sul presupposto della illegittimità della somministrazione di manodopera;
-in data 6.3.2017, in esecuzione della citata sentenza, il RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato al RAGIONE_SOCIALE l’assunzione dal 6.3.2017, ma il giorno successivo gli aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa del subentro nell’appalto della società RAGIONE_SOCIALE a far data dall’1.1.2016;
-con determina del Comune di Potenza n. 206 del 2.10.2015 la RAGIONE_SOCIALE era divenuta aggiudicataria dell’appalto per il periodo 1.1.2016 -31.12.2017, con possibilità di proroga;
-alla data dell’1.1.2016 il nominativo del COGNOME non risultava nell’elenco del personale, dipendente del RAGIONE_SOCIALE, avente diritto all’assunzione alle dipendenze del nuovo aggiudicatario dell’appalto relativo al servizio di trasporto;
-il tribunale aveva giudicato legittimo il licenziamento intimato dal RAGIONE_SOCIALE per sussistenza del giustificato motivo oggettivo.
La pronuncia d’appello ha rilevato che, per effetto della sentenza n. 479/2016, divenuta irrevocabile, il COGNOME dovesse considerarsi dipendente del RAGIONE_SOCIALE a far data dal 17.9.2012 e che tale circostanza non potesse essere vanificata dal dato formale della mancata inclusione del suo nominativo nell’elenco previsto dal capitolato speciale dell’appalto e non potesse rendere inoperante l’obbligo di assunzione a carico dell’impresa subentrante, oggetto di specifica clausola sociale. Se il lavoratore doveva essere considerato dipendente del RAGIONE_SOCIALE, a far data dal 17.9.2012, e quindi anche all’epoca di subentro nell’appalto da parte della RAGIONE_SOCIALE (1.1.2016), aveva diritto di passare alle dipendenze di quest’ultima società, obbligata all’assunzione per effetto della norma pattizia, previo aggiornamento dell’elenco dei lavoratori dipendenti del RAGIONE_SOCIALE, come peraltro già avvenuto con nota del 29.12.2015 in riferimento ad altre decisioni giudiziali. Ha sottolineato come l’art. 7 del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE nvieri del 2004 e l’art. 11 del Capitolato speciale d’appalto prevedessero l’obbligo della subentrante di assumere il personale occupato alle dipendenze della impresa cessante e che, sia in ragione della norma pattizia e sia in base all’art. 2112 c.c., la RAGIONE_SOCIALE era tenuta ad assumere il De Feo. Ha quindi condannato quest’ultima società al pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore, a far data dall’offerta della
prestazione (nota del 26.4.2017) sino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, con due motivi. Hanno resistito con separati controricorsi il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE; quest’ultimo ha proposto ricorso incidentale condizionato. Il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., dell’art. 111 c.p.c., in relazione alla direttiva 2001/23/CE, all’art. 26, all. A, R.D. n. 148 del 1931, alla L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 22/1998, all’art. 1, L.R. n. 2 4/2010; violazione dell’art. 9 del Contratto di Servizio del 27.11.2015, dell’art. 11 del Capitolato Speciale e art. 16 c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALEnvieri del 28.11.2015.
La società censura la sentenza d’appello assumendo l’erronea applicazione dell’art. 2112 c.c. ed esattamente l’erronea sussunzione della fattispecie concreta nella categoria tipologica del trasferimento d’azienda.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotto vizio di motivazione della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito individuato un fenom eno di successione nell’appalto sulla base di un’erronea applicazione dell’art. 2112 c.c. e di una conseguente erronea affermazione di opponibilità, ex art. 111 c.p.c., alla impresa subentrante dei provvedimenti giudiziali (sentenza n. 401/2015) pronunciati senza la chiamata in causa della stessa.
I due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto non si confrontano con la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha fondato l’affermazione di esistenza dell’obbligo di assunzione a carico della RAGIONE_SOCIALE, subentrata nell’appalto, in modo alternativo, sull’art. 2112 c.c. oppure sulla clausola del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE e sul capitol ato d’appalto. Rispetto a questa alternativa ratio decidendi, che individua il fondamento giuridico del diritto del lavoratore all’assunzione press o la società subentrante nella clausola pattizia (sulla configurabilità del diritto all’assunzione in base alle norme contrattuali v. Cass. n. 32805 del 2023; n. 5260 del 2023; n. 31491 del 2023), il ricorso in esame non contiene alcuna censura.
Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso e conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di ciascuna parte controricorrente segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 6.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, difensori del COGNOME, e dell’AVV_NOTAIO, difensore del RAGIONE_SOCIALE, dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 13 marzo 2024