Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4473 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4473 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29009-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEo degli avvocati NOME COGNOME, NOME
COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
Professionale
Obbligo Assicurativo RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 29009/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEo dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchŁ contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE);
– intimata –
avverso la sentenza n. 388/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/09/2017 R.G.N. 62/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE:
con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva escluso la sussistenza dell’obbligo assicurativo presso l’RAGIONE_SOCIALE in capo ai professionisti RAGIONE_SOCIALE nello RAGIONE_SOCIALE;
a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha richiamato i principi fissati da Cass. nr. 15971 del 2017 anche argomentando da Corte Cost. nr. 25 del 2016;
avverso tali statuizioni l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, illustrato con memoria;
lo RAGIONE_SOCIALE indicato in epigrafe ha resistito con controricorso . E’ rimasta intimata la società di RAGIONE_SOCIALE ;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
6. con l’unico motivo di censura -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, dell’art. 4, nr. 7, e dell’art. 9, 2° co., D.P.R. nr. 1124/1965, in relazione alla legge nr. 1815 del 1939, art. 1, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’obbligatorietà dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in considerazione del carattere RAGIONE_SOCIALEvo e non societario del vincolo sussistente tra i professionisti: ad avviso di parte ricorrente, infatti, le caratteristiche concrete dello RAGIONE_SOCIALE associato rendono lo stesso un soggetto giuridico autonomo assimilabile, per i meccanismi operativi, ad una vera e propria società; ricorrerebbero, perciò, le indicazioni provenienti da Cass. nn. 12095 del 2006 e 13278 del 2007, secondo le quali a parità di esposizione a rischio deve corrispondere parità di tutela assicurativa, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto in base al quale è prestata l’attività lavorativa;
il motivo è infondato;
non in discussione, in questa sede, la natura dello RAGIONE_SOCIALE controricorrente e i rapporti tra gli RAGIONE_SOCIALE, le pertinenti argomentazioni di Cass. nr. 15971 del 2017, richiamate a fondamento della statuizione impugnata, sono state ribadite da Cass. nr. 30428 del 2019 e, successivamente, da Cass. nr. 33203 del 2021 e Cass. nr.1777 del 2023;
si è dunque consolidato il principio per cui, in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie RAGIONE_SOCIALE, non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di RAGIONE_SOCIALE, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, le quali in alcun luogo (D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1, 4 e 9) contemplano l’assoggettamento delle associazioni RAGIONE_SOCIALE all’obbligo in questione, (così come non lo contemplano per il mero libero professionista);
i precedenti richiamati -al cui supporto argomentativo si rinvia ex art. 118 disp.att.cod.proc.civ. anche per ciò che riguarda il superamento delle considerazioni espresse da Cass. nn. 12095 del 2006 e 13278 del 2007- vanno in queste sede confermati e ribaditi: ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello RAGIONE_SOCIALE controricorrente, come in dispositivo; nulla deve provvedersi in relazione alla società di RAGIONE_SOCIALE che non ha svolto attività difensiva;
tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono anche i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.500,00 per compensi RAGIONE_SOCIALE, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 24