Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16995 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16995 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13167/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliato digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliati digitalmente per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di ROMA n. 1887/2022 depositata il 22/03/2022;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 23/04/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che:
la RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria della RAGIONE_SOCIALE, ottenne un decreto ingiuntivo per la somma per la somma di oltre due milioni settecento cinquantamila euro (€ 2.753.586,11) nei confronti della società di diritto bulgaro RAGIONE_SOCIALE Stilianova;
il monitorio aveva ad oggetto la restituzione di somme corrisposte da RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE in esecuzione della sentenza n. 10034/2005 del 5/05/2005 del Tribunale di Roma, a seguito della sua riforma in secondo grado da parte della sentenza della Corte di appello di Roma n. 2576/2016 del 22/04/2016, che aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 8404/10 emesso in favore di RAGIONE_SOCIALE e rideterminato la somma dovuta alla stessa;
NOME COGNOME oppose il monitorio;
l ‘ opposizione, nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, venne rigettata dal Tribunale di Roma;
la NOME COGNOME propose impugnazione, alla quale resistette la RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE;
la Corte d ‘ appello di Roma ha revocato, con la sentenza n. 1887 del 22/03/2022, il decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE Stilianova, così riformando la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato l ‘ opposizione della società di diritto bulgaro avverso il detto monitorio;
avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi di impugnazione; risponde la NOME COGNOME con controricorso; non risulta il deposito di requisitoria del Procuratore generale e neppure di memorie di parte per l ‘ adunanza del 23/04/2025, alla
quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Considerato che:
la società ricorrente pone le seguenti censure, articolate in due motivi:
I) motivo: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. nonché dell ‘ art. 112 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la pronuncia impugnata erroneamente attribuito valore decisorio di statuizione di rigetto a una parte della motivazione della precedente sentenza della stessa Corte d ‘ appello di Roma, la n. 2576 del 2016, che di tale valore era invece sprovvista;
II) motivo: violazione dell ‘ art. 336, secondo comma, c.p.c. nonché degli artt. 2033 e (o) 2041 c.c. in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., avendo la sentenza impugnata violato i principi sugli obblighi restitutori derivanti dalla riforma dei provvedimenti giudiziali e le regole in tema di indebito oggettivo e (o) di arricchimento senza causa, di cui agli artt. 2033 e 2041 c.c.;
il primo motivo è infondato, per non essere imputabile alla Corte territoriale una mancata decisione, ovvero un ‘ omissione di pronuncia (per il cui ristretto ambito si veda Cass. n. 13866 del 18/06/2014 Rv. 631333 – 01): infatti, la Corte d ‘ appello di Roma, pur in carenza di un ‘ espressa affermazione in dispositivo, ha inteso rigettare la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto ha ritenuto che l ‘ unico mezzo spendibile dalla RAGIONE_SOCIALE era la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2576 del 2016 della stessa Corte d ‘ appello di Roma ed ha quindi reso una decisione di rigetto della domanda proposta in via monitoria, in senso difforme da quella che è la prospettazione della società di diritto italiano;
detto rimedio era stato effettivamente esperito dalla SMIA, ma senza esito positivo, stante l ‘ esito decisorio di Cass. n. 7198 del
10/03/2023 e ivi in specie il paragrafo 6) della motivazione (o, comunque, quella relativa al sesto motivo), cosicché la domanda della RAGIONE_SOCIALE azionata in via monitoria non poteva essere accolta, proprio perché la detta sentenza della Corte d ‘ appello n. 2576 del 2016 aveva rigettato, per mancata specificazione del credito, la domanda, in detto giudizio di opposizione ai decreti ingiuntivi ottenuti dalla RAGIONE_SOCIALE Stilianova, proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, che era la cedente in favore della RAGIONE_SOCIALE S.p.aRAGIONE_SOCIALE, del credito controverso e aveva rideterminato il credito in favore della società RAGIONE_SOCIALE Stilianova, escludendo ogni ulteriore diritto restitutorio della cedente RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE;
in sostanza, la pretesa restitutoria dell’odierna ricorrente, basata sulla riforma della sentenza 10034/2005 del Tribunale di Roma in forza della sentenza 2576/2016 della Corte d’appello capitolina, è sì stata azionata nel corso di quel giudizio, ma in esito ad esso risulta definitivamente respinta a seguito dell’univoca, chiara e categorica sua reiezione da parte della Corte d’appello, divenuta appunto ormai irretrattabile a seguito della pronuncia di questa Corte n. 7198/23;
il secondo motivo, esclusa la fondatezza della doglianza di violazione della normativa in materia di indebito per il visto giudicato sull’esclusione della spettanza delle somme in ripetizione, è invece inammissibile quanto alla doglianza di violazione dei principi in tema di arricchimento senza causa, per difetto di specificità;
tale difetto attiene all’allegazione in ricorso, se non del carattere indebito dello spostamento patrimoniale asseritamente in favore della NOME COGNOME, quanto meno del concreto dispiegamento della separata, o alternativa, azione ai sensi dell ‘ art. 2041 c.c. nel corso di questo giudizio, ossia in ordine al dove e quando detta azione sarebbe stata effettivamente spiegata e dovendosi escludere, conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità, che essa possa essere ritenuta proposta per implicito
(quale espressione di un orientamento costante si vedano, tra molte: Cass. n. 17317 del 11/10/2012 (Rv. 623829 -01; Cass. n. 4365 del 25/03/2003 Rv. 561388 – 01);
resta, beninteso, impregiudicata l ‘ eventualità della proposizione dell ‘ azione di arricchimento senza causa in un altro, e separato da questo, giudizio, ove ne ricorrano i presupposti, pure come rielaborati dalla recente giurisprudenza nomofilattica di questa Corte e sempre che non sussistano ulteriori preclusioni;
le censure di cui ai due motivi di ricorso sono, pertanto, in parte inammissibili e in parte infondate;
il ricorso è rigettato;
le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza della RAGIONE_SOCIALE e, tenuto conto dell ‘ attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo;
la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di