Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18832 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18832 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 14131/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con sede in Roma, al INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’Avvocato Prof. NOME COGNOME e dall’Avvocato NOME COGNOME con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO
–
ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’Avvocato NOME COGNOME presso il cui studio elettivamente domiciliano in Potenza, alla INDIRIZZO
–
contro
ricorrenti – avverso la sentenza, n. cron. 2/2024, del TRIBUNALE DI POTENZA depositata in data 03/01/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/07/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Poste Italiane s.p.a. propose rituale e tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 482/2021, che, accogliendo la domanda di NOME COGNOME e NOME COGNOME aveva dichiarato la responsabilità della prima per violazione degli obblighi informativi (mancata consegna del Foglio Informativo Analitico o F.I.A.) in relazione ad un buono fruttifero postale, serie AA2, per la somma di € 5.000,00, emesso il 26 settembre 2001, con durata di sette anni, e l’aveva condannata al pagamento, in loro favore, della medesima somma, oltre interessi.
Costituitisi i NOME COGNOME che contestarono l’avverso appello, l’adito Tribunale di Potenza, con sentenza del 3 gennaio 2024, n. 2 , rigettò quell’impugnazione.
Per quanto qui ancora di interesse, quel giudice, rimarcata la irrilevanza, in quella sede, « delle argomentazioni sviluppate dalla parte appellante in punto di prescrizione del buono », disattese l’assunto con cui Poste Italiane s.p.a. aveva prospetta to la « sufficienza, al fine di ottemperare all’obbligo informativo e a prescindere dal F.I.A., della pubblicazione del d.m. istitutivo della nuova serie AA1 sulla relativa G.U., già operando, sulla scorta di tale onere pubblicitario e come poi emergerebbe dalla qui invocata Cass. n. 3963/2019, il meccanismo etero-integrativo ex art. 1339 c.c. ». Osservò, infatti, in contrario, che tale ricostruzione ermeneutica: « (A) si risolve in una vera e propria interpretatio abrogans dell’art. 3 del d.m. 19.12.2000, privando di ogni portata precettiva l’obbligo normativo pur ivi espressamente previsto ; (B) non risulta poi in alcun modo coerente con la ratio e il quadro sistematico di cui al d.m. 19.12.2000, ove il F.I.A. è essenziale e insurrogabile dalla pubblic azione in G.U., poiché è nel F.I.A. che risultano riportate tutte le condizioni del rapporto, al contrario non più in alcun modo menzionate nel buono (del tutto ‘muto’ anche in punto di data di scadenza), ed è per tale ragione che la prescrizione
normativa non consente il mero rinvio alla G.U., ma impone ‘per il collocamento dei buoni fruttiferi’ la consegna, al contempo, di ‘titolo’ e ‘foglio informativo’, poiché entrambi co -essenziali al sottoscrittore per avere contezza della disciplina e, in particolare, della scadenza del titolo acquistato (cfr. ancora art. 3 del D.M. 19.12.2000); (C) non può ritenersi utilmente fondata sull’arresto di Cass. n. 3963/2019, afferendo quest’ultimo a una fattispecie del tutto diversa, considerando che, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, si trattava di buoni del 1982 e del 1983 per i quali non era previsto alcun obbligo di consegna del F.I.A. (come, invece, per i buoni oggetto di causa, emessi nel febbraio 2001 e, dunque, già soggetti all’obbligo ex art. 3 del d.m. 19.12.2000) e le cui condizioni regolative erano riportate su tali buoni (a differenza, pur a tal riguardo, dei buoni successivi al d.m. 19.12.2000 e, fra essi, i buoni del 2001 oggetto di causa, non riportando gli stessi alcuna condizione, trattandosi di profilo integralmente rimesso al F.I.A.), evocando, del resto, la Suprema Corte del 2019 il profilo del meccanismo eterointegrativo non già per sostenere l’irrilevanza della consegna del F.I.A., bensì in relazione allo ius variandi per d.m. sopravvenuti alla sottoscrizion e del buono, essendo invece l’etero -integrazione, con riguardo a d.m. antecedenti e per surrogare buoni privi di condizioni (come nel caso di buoni successivi al d.m. 19.12.2000 in uno ai quali non venga consegnato il F.I.A.), invece pacificamente da escludersi – prevalendo in tale secondo caso il contenuto dei Buoni e l’accordo negoziale ivi espresso (v. Cass. civ., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979, salve le precisazioni a tal riguardo di Cass. n. 4384 del 2022, cit.), con conseguente applicabilità degli ordinari rimedi e, in particolare, del risarcimento del danno per le omissioni informative incidenti sul predetto accordo; (D) confligge, infine, anche con la più persuasiva giurisprudenza, nella quale si è evidenziato che ‘la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza’ ‘non ha rilevanza dirimente’, né consente di ritenere irrilevante l’inottemperanza a uno specifico obbligo informativo previsto ex lege (v. ancora art. 3 D.M. 19 .12.2000), ‘in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli
obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l’informazione necessaria’ e che era dovere dell’intermediario fornire mediante la consegna del F.I.A. (cfr., ex multis, Corte App. Sassari , 14.04.2023, n. 121) ».
Per la cassazione di questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a due motivi. Hanno resistito, con unico controricorso, NOME COGNOME e NOME COGNOME Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., in materia di prescrizione e dei principi giurisprudenziali in materia di pretesi obblighi informativi relativi ai buoni postali fruttiferi (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) ». Si assume, in particolare, che deve escludersi la sussistenza, a carico di Poste Italiane s.p.a., di obblighi informativi che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi, sicché, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, sussiste il preciso onere del sottoscrittore di attivarsi per acquisire la corretta conoscenza degli elementi caratterizzanti il rapporto, tra cui la scadenza ed i termini di prescrizione;
II) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 6 del d.m. 19.12.2000, relativo al foglio informativo analitico e dell’art. 2697 c.c., in materia di onere della prova (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Si deduce che sarebbe stato comunque a carico degli appellati fornire la prova che, al momento della sottoscrizione dei buoni, non gli fosse stato consegnato il foglio informativo.
RITENUTO CHE
Con ordinanza interlocutoria in corso di pubblicazione, questo Collegio, decidendo il ricorso n.r.g. 12321 del 2024, oggi discusso in questa stessa camera di consiglio, lo ha rinviato alla pubblica udienza, valutando come di rilevante valore nomofilattico la questione ivi complessivamente posta dai suoi motivi (concernente, sostanzialmente, se il mancato adempimento, da
parte di Poste Italiane s.p.a ., dell’obbligo , sancito dagli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando, successivamente, la menzionata società eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 c od. civ., integri, oppure non, gli estremi della responsabilità della medesima società in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore il quale lamenti che la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni predetti, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche).
Le doglianze qui formulate da RAGIONE_SOCIALE postulano la soluzione della medesima, appena descritta questione, sicché è opportuno rinviare a nuovo ruolo questo procedimento in attesa della decisione di quello (n.r.g. 12321-2024) precedentemente indicato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione da adottarsi sul ricorso n.r.g. 12321 del 2024, oggi discusso in questa stessa camera di consiglio e rinviato alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile