Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11160 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10727/2023 R.G. proposto da: NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI TORINO
-intimati- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di TORINO n. 14759/2022 depositata il 07/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- Il Giudice di Pace di Torino con provvedimento in data 7 novembre 2022, comunicato il medesimo giorno, nell’ambito del procedimento n. R.G. 14759/2022, convalidò il trattenimento di COGNOME NOME, nato in Tunisia, il DATA_NASCITA, presso il RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE rimpatri (C.P.RAGIONE_SOCIALE) di Torino -‘Brunelleschi’ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998, su richiesta RAGIONE_SOCIALEa Questura di Torino.
Il Giudice di Pace così statuì «ha carta d’identità tunisina, non ha famiglia in Italia, che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art.14, pericolo di fuga, convalida oil provvedimento del Questore di Agrigento emesso oil 4.11.2022.»
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo, notificato il 5 maggio 2023, illustrato con memoria. il RAGIONE_SOCIALE e la Questura di Torino sono rimasti intimati.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.- Il ricorrente ha premesso che il 4 novembre 2022 aveva ricevuto, presso la Questura di Agrigento, la notifica di un decreto di respingimento in quanto ‘ fermato all’atto RAGIONE_SOCIALE‘ingresso nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera essendo stato l’interessato ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso ‘; che egli era quindi oggetto di un contestuale decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino, dove veniva condotto il medesimo 4 novembre 2022; che il 5 novembre 2022 il Questore di Torino chiedeva la convalida del trattenimento al Giudice di Pace di Torino, che fissava udienza al 7 novembre 2022.
3.Con l’unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 10, c. 4, 10 ter, D.Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE; la manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto: la mancata
informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale
Il ricorrente espone di essersi opposto alla richiesta di convalida del trattenimento deducendo la manifesta illegittimità del decreto di respingimento, in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata somministrazione RAGIONE_SOCIALE‘informativa relativa al diritto di chiedere protezione internazionale in Italia e che il Giudice di Pace aveva respinto l’argomento riferendo quanto segue nel verbale di udienza ‘ visto il foglio notizie del 29.10.2022 sottoscritto dal trattenuto, dall’operatore e dal mediatore linguistico, con scritte anche in arabo ‘.
4.- Il motivo di ricorso è fondato e va accolto laddove lamenta la violazione degli obblighi informativi.
5.Nel caso in esame trova applicazione il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 ter del D.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza RAGIONE_SOCIALEe procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata. Invero, non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di
trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione RAGIONE_SOCIALE‘interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità RAGIONE_SOCIALEe informazioni fornite (Cass. n. 32070/2023).
6.- Ebbene, la fattispecie in esame è del tutto sovrapponibile a quello oggetto del precedente, ora ricordato. E infatti il Giudice di Pace di Torino ha rigettato il ricorso proposto dall’odierno ricorrente senza entrare nel merito RAGIONE_SOCIALEa questione e dopo avere verbalizzato che il foglio notizie risultava redatto anche in arabo e con la partecipazione del mediatore linguistico: da ciò si evince che nulla di quanto indicato da questa Corte, in merito all’assolvimento degli obblighi informativi, risulta eseguito nella specie.
7.- Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 382, ult. comma, c.p.c., poiché il processo non può essere proseguito, posto che il trattenimento non è stato validamente convalidato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti.
8.- Le spese processuali sono a carico RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente.
Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass. n. 24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese con riferimento al ricorso accolto, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro
un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. n.11028/2009; Cass. n. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. n.24413/2021; da ultimo Cass.n.7749/2023; Cass. n. 30178/2023).
Pertanto, con riferimento al ricorso accolto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato con il citato ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato senza rinvio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima