Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21859 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 29/07/2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21859 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME
Consigliere
COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Oggetto:
Intermediazione finanziaria
Ad.19/06/2025 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2789 R.G. anno 2024 proposto da:
COGNOME NOME ed NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME ;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 5704/2023 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 12 settembre 2023
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. ─ NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Unicredit s.p.a., chiedendo accertarsi la grave responsabilità della banca per inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario, in relazione a un’operazione di investimento conclusa i l 21 luglio 2005; gli attori hanno inoltre domandato la risoluzione del negozio concluso e la restituzione delle somme versate o, in subordine, il risarcimento del danno occorso.
Le domande attrici sono state disattese dal Giudice di primo grado e la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame proposto da COGNOME ed COGNOME
─ Q uesti hanno proposto un ricorso per cassazione basato su due motivi, cui resiste, con controricorso, Unicredit s.p.a..
E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -La proposta ha il tenore che segue:
«ol primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 21 e 23 t.u.f. e degli artt. 28 e 29 del reg. Consob n. 11522/1998; col secondo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
«il motivo è inammissibile;
« si fa questione dell’adempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario: obblighi che la Corte territoriale ha ritenuto assolti: si legge infatti nella sentenza impugnata che dalla documentazione prodotta emergeva l’adempimento, da parte de lla banca, degli obblighi di informazione attiva e di informazione passiva e che dovevano ‘ tenersi ferme le ragioni addotte dal Tribunale a sostegno della mancata prova dell’inadempimento della banca agli obblighi di informazione riguardanti i prodotti finanziari negoziati su ordine dei
clienti ‘ ;
«in primo luogo, gli istanti non possono dolersi dell’inadempimento della banca intermediaria agli obblighi informativi senza specificare, in questa sede, quale posizione essi avevano assunto, sul punto, nel giudizio di primo grado; infatti, l’investitore che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario ha l’onere di allegare specificamente l’inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrare (Cass. 24 aprile 2018, n. 10111); mancando di spiegare quali specifiche informazioni avessero allegato come mancanti nel giudizio di merito, gli odierni istanti sono venuti quindi meno all’onere, sugli stessi incombente in questa sede, di chiarire i precisi contorni del thema decidendum ;
«anche a voler prescindere da tale, pur assorbente, rilievo, è a dirsi che i ricorrenti contestano l’accertamento della Corte distrettuale avendo riguardo al valore probatorio della documentazione prodotta (cfr., in particolare, pagg. 8 s. del ricorso): come è noto, però, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valut azione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (Cass. 21 dicembre 2022, n. 37382);
«va inoltre considerato che la Corte di appello ha dato atto che l’investitore era stato reso edotto dell’inadeguatezza dell’operazione rispetto agli obiettivi di investimento rilevati (ciò che riconoscono gli stessi ricorrenti): ebbene, la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d’ordine, contenente la segnalazione d’inadeguatezza dell’operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l’obbligo previsto in capo
all’intermediario dall’art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998 e solo a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l’omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l’onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese (Cass. 22 ottobre 2020, n. 23131; Cass. 3 agosto 2017, n. 19417; Cass. 6 giugno 2016, n. 11578); ne consegue che i ricorrenti avrebbero dovuto chiarire il contenuto della loro allegazione quanto alle specifiche informazioni non somministrate, e da fornirsi (informazioni atte a dar ragione dell’inadeguatezza dell’operazione di investimento), non delineandosi, in difetto, alcun onere probatorio in capo all’intermediario;
«il secondo motivo è infondato;
«sostengono infatti i ricorrenti che la Corte di appello avrebbe ‘ omesso di valutare e rilevare la responsabilità della banca per aver concluso l’operazione non adeguata in assenza delle necessarie avvertenze da fornire all’investitore come previsto dall’art . 29 del reg. Consob n. 11522 del 1998 ‘: nella fattispecie in esame l’obbligo informativo dove però presumersi assolto, secondo quanto sopra osservato, con conseguente non configurabilità dell’omesso esame di fatto decisivo denunciato col mezzo di censura».
-Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che resistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente nella sua memoria.
Nel ricorso per cassazione gli istanti hanno rammentato di aver lamentato, nel giudizio di merito, di non aver ricevuto « un’informativa chiara, appropriata e completa sulla natura, sui rischi, sulla tipologia e caratteristiche dell’investimento eseguito »; hanno dedotto, segnatamente, che «nessuna informativa sul rischio specifico dell’operazione era stata fornita all’investitore, essendosi la banca limitata a segnalare in modo del tutto generico e fuorviante, attraverso un modulo d’ordine incompleto e scarno, l’inadeguatezza dell’operazione rispetto agli obiettivi di investimento rilevati,
concludendo un’operazione che non doveva essere eseguita perché non adeguata al profilo dell’investitore, e perché non risultavano fornite le necessarie avvertenze all’investitore sull’inopportunità di concludere l’investimento ».
Si legge nella sentenza impugnata che dall’ordine di acquisto del 21 luglio 2005 dei titoli Lehman Brothers si evinceva la conferma che « l’investitore era stato pienamente edotto della inadeguatezza dell’operazione di investimento rispetto agli obiettivi perseguiti »; secondo il Giudice di appello, alla stregua della suddetta documentazione, doveva « ritenersi assolto sia l’obbligo di informazione passiva che di informazione attiva» e «sufficientemente rappresentata all’investitore la rischiosità dell’investimento ».
Secondo questa Corte, nel quadro di applicazione dell’art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, la segnalazione di inadeguatezza ivi contemplata al terzo comma, laddove si riferisce ad « esplicito riferimento alle avvertenze ricevute », non richiede l’indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall’intermediario; in tal caso, e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell’adempimento, da parte dell’intermediario, dell’obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l’obbligo sia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull’intermediario l’onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute (Cass. 24 aprile 2018, n. 10111) . E’ corretto quindi ritenere che gli odierni istanti avrebbero dovuto fornire indicazioni circostanziate quanto al deficit informativo lamentato in sede di merito, essendo del tutto evidente che a tal fine non era sufficiente richiamare allegazioni generiche quanto alla mancata rappresentazione
del rischio finanziario associato all’operazione , visto che tale rischio era stato di contro evidenziato dall’intermediario, come si è visto. Detto altrimenti, poiché l’onere probatorio dell’intermediario sarebbe scattato in presenza di un’allegazione specifica delle informazioni, attinenti all’inadeguatezza dell’operazione , che avrebbero dovuto essere fornite agli investitori, questi dovevano chiarire, nella presente sede, quali precise notizie avevano lamentato non essergli state somministrate nel giudizio di merito allorquando ricevettero la segnalazione di inadeguatezza.
3. – Il ricorso è rigettato.
4 . -Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Tr ovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 10.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 19 giugno 2025.