Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33152 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33152 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
Oggetto: intermediazione finanziaria
AC – 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 01964/2019 R.G. proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A ., in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, INDIRIZZO (presso studio Grez), rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME elett.te dom.ti in RomaINDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
COGNOME che li rappresenta e difende con l’AVV_NOTAIO, giusta procura allegata al controricorso;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, seconda sezione civile, n. 1458/2018 del 21/06/2018, resa nel procedimento n.r.g. 1589/2010;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Banca Monte dei Paschi RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia , l’ha condannata alla restituzione in favore di NOME e NOME COGNOME della somma di € 32.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito da questi ultimi per effetto della perdita del capitale investito in un’operazione di intermediazione finanziaria curata dall’istituto di credito, dichiarando inammissibile l’appello incidentale della banca con il quale si chiedeva la deduzione dalla predetta somma delle cedole e dei rimborsi del capitale periodicamente effettuati in favore degli investitori nonché la restituzione dei titoli oggetto di investimento.
La Corte territoriale, per quanto ancora in questa sede interessa, ha ritenuto: a) che la domanda originariamente proposta andava interpretata quale domanda di inadempimento dell’intermediario finanziario essendo la contestazione relativa alla mancata corretta informazione sullo strumento negoziato, come tale attinente alla fase di esecuzione del rapporto; b) che, in tali termini,
gli investitori avevano chiesto la risoluzione per inadempimento della negoziazione di strumenti finanziari aventi a oggetto obbligazioni argentine avvenuta in data 25 gennaio 2000, per l’importo di € 32.000,00; c) che la domanda era fondata siccome la banca, che ne era onerata, non aveva fornito alcuna prova in ordine alla propria diligenza nel fornire agli investitori congrua informazione relativa alla negoziazione delle obbligazioni argentine per cui era causa, essendo insufficiente la dichiarazione testimoniale del dipendente della banca, anche per l’evidente interesse alla dichiarazione che derivava dal proprio rapporto di lavoro con l’istituto di credito; sotto diverso profilo, nessuna sufficiente informativa era riportata in relazione ai singoli ordini d’acquisto e nessuna informazione poteva ricavarsi dal contratto quadro stipulato tra le parti nel 1993, ove espressamente si dava atto che nessuna informazione relativa alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento era stata acquisita, ciò che pertanto non poteva esimere la banca dal fornire una concreta e specifica informazione sulla tipologia degli acquisti successivamente posti in essere; informazione che nella specie era vieppiù indispensabile, atteso che si trattava di un acquisto di titoli di estrema pericolosità, il cui rating al momento dell’acquisto doveva ritenersi ad alta rischiosità, come dimostrato dal default dello Stato argentino avvenuto poco più di un anno dopo l’acquisto e del rating all’epoca dell’investimento che identificava una valutazione BA3, progressivamente peggiorata nell’arco dei successivi 18 mesi; trattandosi di un investitore del quale non era provata l’alta propensione al rischio, come dimostrato dalla presenza nel portafoglio di obbligazioni argentine acquistate nel 1999, ma anche di titoli di Stato, necessariamente le informazioni omesse dovevano ritenersi vieppiù indispensabili; d) l’omessa informativa determinava il nesso di
causalità con il danno, quantificato nella somma pari a quella investita e totalmente persa che, trattandosi di debito di valore, andava annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat, sino al saldo.
NOME NOME NOME COGNOME hanno resistito con controricorso
Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
« Primo motivo di ricorso. Nullità della sentenza per motivazione apparente e dunque assente in ordine ad un punto decisivo del giudizio rilevante ai sensi dell’a rt. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione dell’articolo 132 c. 2 n. 4 nonché dell’articolo 118 disp. att. c.p.c .» deducendo l’apparenza della motivazione laddove ha dichiarato insufficiente la dichiarazione del teste dipendente della banca e laddove ha dichiarato assente qualsiasi prova di un’effettiva informazione sull’estrema pericolosità del tipo del titolo compravenduto.
Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass. S.U. n. 22232 del 2016, si è attestata nell’affermare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; id. Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021; id. Sez. 5,
sentenza n. 20140 del 15/07/2021). L’applicazione di tali principi al caso di specie comporta il rigetto della doglianza in esame atteso che la Corte territoriale ha chiaramente esplicitato la ragione della mancata valutazione della testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado, riferendo a pagina 7 le ragioni di tale convincimento, avendo ritenuto la testimonianza insufficiente ai fini di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi da parte della banca, ma soprattutto avendo sostanzialmente ritenuto inattendibile quanto riferito dal teste impiegato della banca, in quanto giudicato portatore di un interesse collegato alla posizione dell’odierna ricorrente tale da pregiudicarne l’attendibilità. Da tanto emerge che non sussiste nella specie alcuna omissione di motivazione, laddove la contestazione della correttezza della motivazione adottata è affidata evidentemente ad altri motivi di censura, nella specie non formulati.
b. « Secondo motivo di ricorso. Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in ordine alla domanda di restituzione dei titoli negoziati avanzata dalla banca – allora appellata – in via incidentale condizionata, rilevante ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nonché violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’articolo 112 c.p.c .» deducendo l’omessa pronuncia in ordine alla domanda di restituzione dei titoli negoziati ritualmente formulata in comparsa di costituzione in primo grado e riproposta nonostante l’assorbimento in primo grado nella fase di appello, avendo la Corte territoriale respinto la sola domanda avente ad oggetto la deducibilità delle cedole e i rimborsi derivanti dalla restituzione del capitale senza alcuna pronuncia relativa alla restituzione dei titoli.
Il motivo è infondato. Dall’esame complessivo della sentenza impugnata emerge con evidenza che la Corte territoriale ha inteso respingere totalmente l’appello incidentale formulato dalla banca, sicché non sussiste alcuna omissione di pronuncia sulla domanda come riproposta in appello. Quanto al contenuto delle domande ivi formulate, va rilevato che, a pagina 2 della sentenza impugnata, sono riportate le conclusioni della banca rese nel giudizio di appello, le quali riportano espressamente, oltre alla questione della riduzione dall’eventuale ammontare del risarcimento delle cedole percepite, anche la domanda di restituzione dei titoli per cui e causa. Tanto consente di ritenere che allorquando, a pagina 9, la predetta sentenza ha dichiarato inammissibile l’appello della banca, ha ritenuto con ogni evidenza di voler estendere la declaratoria in rito all’intera domanda formulata con l’appello incidentale, ivi compresa la questione della restituzione dei titoli. E’ ben vero che alla medesima pagina 9 vi è un riferimento solo alla deducibilità delle cedole e al rimborso parziale dell’investimento nel tempo ma, dovendo la sentenza impugnata essere interpretata nella sua totalità, emerge con evidenza che il rilievo, minimamente contestato nel motivo in esame, dell’assenza di qualsiasi allegazione, ancor prima che di prova, dell ‘ entità delle poste di cui si chiedeva la risoluzione si estende evidentemente all’intera domanda formulata con il medesimo appello incidentale e, quindi, anche implicitamente alla questione della restituzione dei titoli.
c. « Terzo motivo di ricorso. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., rilevante ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., consistente nel commisurare il danno risarcibile oltre i limiti delle conseguenze immediate e dirette dell’assunto
inadempimento della banca, o in alternativa omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero il valore residuo dei titoli trattenuti dai signori COGNOME, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c .» deducendo l’erronea quantificazione del danno risarcibile che avrebbe dovuto essere parametrato non all’esborso effettuato dagli investitori al momento dell’acquisto dei titoli, bensì al valore residuo dei titoli ancora trattenuti al momento della condanna.
Il motivo è inammissibile. Per la parte relativa alla presunta violazione o falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ., la censura mostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata che, come appena detto a commento del secondo motivo di ricorso, ha rilevato l’insussistenza di qualsiasi allegazione, ancor prima che di prova, in ordine alla restituzione di cedole nel corso del rapporto, tali da poter far qualificare i relativi importi come deducibili ai fini della quantificazione dell’effettivo danno risarcibile. La censura, sul punto, mostra di non confrontarsi con questa ragione, limitandosi a lamentare un ‘ astratta violazione dei canoni di quantificazione del danno da inadempimento contrattuale. Sotto il diverso profilo del vizio motivazionale, l’inammissibilità deriva dall’omessa indicazione del come, del dove e del quando la questione della percezione da parte degli investitori di cedole riferibili all’investimento nel corso del rapporto sia stata dedotta in giudizio e coltivata nei suoi vari gradi; elemento vieppiù necessario laddove la motivazione della sentenza, come detto, ha negato in assoluto che tali allegazioni siano state introdotte nel giudizio.
La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. a rifondere a COGNOME NOME e COGNOME NOME le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
A i sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 novembre