Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 570 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 570 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28516/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via
INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Firenze n. 304/20, depositata il 4 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, avverso la sentenza del 4 febbraio 2020, con cui la Corte d’appello di Firenze ha accolto il gravame interposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza emessa il 13 novembre 2013 dal Tribunale di Firenze, rigettando le domande proposte dal ricorrente, aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità, l’annullamento o la risoluzione di un contratto di acquisto di obbligazioni Argentina per un controvalore di Euro 25.498,02 concluso il 12 giugno 1998 e la restituzione del relativo importo;
che ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria, l’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di società incorporante la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, avente causa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sottoposta ad amministrazione straordinaria.
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 17, 18 e 25 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del regolamento Consob n. 10943 del 30 settembre 1997 e degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande di risoluzione e di risarcimento proposte in via subordinata, ha ritenuto non provato l’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sulla RAGIONE_SOCIALE, per inapplicabilità ratione temporis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, senza considerare che tali obblighi erano già previsti dal d.lgs. n. 415 del 1996 e dal regolamento Consob n. 10943 del 1997, vigenti alla data RAGIONE_SOCIALE‘acquisto;
che, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale ha inoltre omesso di rilevare l’incompletezza del modulo di acquisto, privo di clausole informative debitamente compilate e di sottoscrizione, nonché la mancata somministrazione d’informazioni da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in ordine all’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE‘operazione, all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa stessa fuori dei mercati regolamentati ed avente ad oggetto titoli caratterizzati da un basso rating ;
che il motivo è fondato;
che è infatti pacifico che l’operazione di acquisto cui si riferiscono le domande proposte dall’attore è stata posta in essere il 12 giugno 1998, e quindi sotto la vigenza del d.lgs. n. 415 del 1996, nonché, contrariamente a quanto apoditticamente affermato nella sentenza impugnata, dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa delibera Consob n. 10943 del 1997, alla cui disciplina risulta pertanto assoggettata;
che non merita consenso la tesi sostenuta dalla RAGIONE_SOCIALE, secondo cui l’operatività RAGIONE_SOCIALEa predetta delibera, differita dall’art. 36, comma secondo, al centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa stessa nella Gazzetta Ufficiale, sarebbe stata ulteriormente rinviata al 31 dicembre 1998 dalla delibera Consob n. 11254 del 25 febbraio 1998;
che, mentre il comma secondo RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 cit. consentiva agl’intermediari di continuare ad applicare, ma solo fino al 2 marzo 1998, «le disposizioni di attuazione RAGIONE_SOCIALEa legge 2 gennaio 1991, n. 1, disciplinanti materie corrispondenti a quelle disciplinate dal presente regolamento», la delibera n. 11254 del 1998 rinviò al 31 dicembre 1998 esclusivamente l’adeguamento dei «contratti relativi ai servizi di investimento», nonché l’adeguamento degli intermediari «alle disposizioni concernenti gli obblighi di registrazione degli ordini telefonici», senza incidere in alcun modo sull’operatività RAGIONE_SOCIALEe disposizioni generali concernenti gli obblighi informativi degl’intermediari, divenute pertanto applicabili a partire dal 3 marzo 1998;
che l’operatività dei predetti obblighi, fatti valere dall’attore a sostegno RAGIONE_SOCIALEe domande di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni proposte in via subordinata, consente di escludere la pertinenza di un precedente giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, che, in riferimento alla diversa problematica riguardante la validità del contratto, ha escluso l’intervenuta caducazione dei contratti stipulati nel vigore RAGIONE_SOCIALEe leggi precedenti, proprio in virtù del differimento previsto dalla predetta disposizione, (cfr. Cass., Sez. I, 12/07/2022, n. 21993);
che la delibera n. 10943 del 1997 prevedeva, all’art. 5, comma primo, che, prima d’iniziare la prestazione dei servizi di investimento, l’intermediario dovesse chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria ed i suoi
obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio, e consegnargli il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, e all’art. 6 che l’intermediario dovesse astenersi dall’effettuazione di operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, a meno che l’investitore, preventivamente informato di tale circostanza e RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui non era opportuno procedere all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘operazione, non avesse deciso di darvi comunque corso, mediante un ordine impartito per iscritto o registrato su nastro magnetico, in cui si facesse esplicito riferimento alle informazioni ricevute;
che tali adempimenti costituivano un aspetto particolare del più generale obbligo d’informazione che la legge poneva a carico RAGIONE_SOCIALE‘intermediario, ed alla cui osservanza era informato l’intero svolgimento del rapporto, dalla fase anteriore alla stipulazione del contratto quadro a quella successiva del compimento RAGIONE_SOCIALEe singole operazioni d’investimento ed a quella ancora ulteriore RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione di tali operazioni;
che l’art. 17, comma primo, lett. a ) e b ), del d.lgs. n. 415 del 1996 prevedeva infatti, in via generale, che le imprese d’investimento e le RAGIONE_SOCIALE dovessero comportarsi con diligenza, correttezza trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati, acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi fossero sempre adeguatamente informati;
che tali obblighi furono ribaditi dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa delibera Consob, il quale, alla lettera f ), poneva a carico degl’intermediari, quale norma di chiusura, l’obbligo di operare comunque in modo da ottenere da ogni servizio d’investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall’investitore;
che non possono quindi condividersi le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, la quale, dato RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto compimento RAGIONE_SOCIALE‘operazione di acquisto in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 58 del 1998, ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE non fosse tenuta all’adempimento degli obblighi d’informazione attiva e passiva posti a carico degl’intermediari finanziari, in quanto introdotti soltanto dal predetto decreto legislativo, con la conseguenza che l’inosservanza degli stessi non poteva essere valutata, oltre che come difetto di un requisito prescritto a pena di nullità RAGIONE_SOCIALE‘operazione, neppure
come inadempimento;
che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere di fornire la prova RAGIONE_SOCIALE‘adempimento dei predetti obblighi, trova applicazione il principio, enunciato da questa Corte con riguardo alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 58 del 1998, secondo cui grava sull’intermediario l’onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, e dunque di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni RAGIONE_SOCIALEa specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento (cfr. Cass., Sez. I, 20/ 06/2022, n. 19891; 15/03/2016, n. 5089; 19/10/2012, n. 18039);
che è pur vero, infatti, che il d.lgs. n. 415 del 1996 non contiene una norma analoga a quella di cui all’art. 23, comma sesto, del d.lgs. n. 58 del 1998, secondo cui «nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta»;
che la predetta regola costituisce peraltro espressione del più generale principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla disciplina RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento è tenuto soltanto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALEa controparte, mentre il debitore convenuto è gravato RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova del fatto estintivo RAGIONE_SOCIALE‘altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. III, 12/04/2006, n. 8615; Cass., Sez. I, 13/06/2006, n. 13674);
che, come ripetutamente precisato da questa Corte, il predetto principio trova applicazione anche nel caso in cui sia dedotto non già l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, con la conseguenza che al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione RAGIONE_SOCIALE‘inesattezza RAGIONE_SOCIALE‘adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass., Sez. III,
12/02/2010, n. 3373; Cass., Sez. lav., 9/02/2004, n. 2387);
che nella specie, pertanto, avendo l’attore lamentato, a sostegno RAGIONE_SOCIALEe domande di risoluzione e risarcimento, l’inosservanza degli obblighi d’informazione in ordine alla natura, alla tipologia ed al rischio RAGIONE_SOCIALE‘operazione di acquisto, incombeva alla RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare di avere diligentemente adempiuto i predetti obblighi, mediante la somministrazione RAGIONE_SOCIALEe necessarie informazioni;
che nessun rilievo può assumere, ai fini RAGIONE_SOCIALEa dispensa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dal predetto onere, la duplice circostanza, evidenziata dalla sentenza impugnata, che alla data del compimento RAGIONE_SOCIALE‘operazione i titoli acquistati non fossero considerati particolarmente rischiosi, e che l’attore presentasse un profilo di rischio tale da far presumere che fosse perfettamente a conoscenza del mercato su cui andava ad operare;
che, come già ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di intermediazione finanziaria, le valutazioni relative all’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE‘operazione al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non influiscono sulla gravità RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento degli obblighi informativi posti a carico RAGIONE_SOCIALE‘intermediario, dal momento che la propensione RAGIONE_SOCIALE‘investitore per investimenti rischiosi non esclude che egli selezioni, tra questi ultimi, quelli aventi, a suo giudizio, maggiori probabilità di successo, proprio grazie alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli (cfr. Cass., Sez. I, 4/04/2018, n. 8333; 28/02/2018, n. 4727);
che il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., per aver omesso di pronunciare in ordine alla domanda di restituzione dei titoli, formulata nella comparsa di costituzione in secondo grado, a seguito RAGIONE_SOCIALEa restituzione dei titoli in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, da lui effettuata in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado;
che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte d’appello di Firenze, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15/12/2022