Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29022 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29022 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 23602/2021 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, nella qualità di Procuratore Generale di NOME COGNOME, successore universale di NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Modena, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
avverso la SENTENZA, n. cron. 938/2021, depositata dalla CORTE D’APPELLO DI ROMA in data 08/02/2021. udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del giorno
22/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto ritualmente notificato il 10 novembre 2010, NOME COGNOME citò la RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata nella RAGIONE_SOCIALE) innanzi al Tribunale di Roma, imputando all’istituto di credito l a plurima violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia di intermediazione e servizi di investimento (d.lgs. n. 58/1998 e Regolamenti Consob), nonché la violazione degli impegni contrattuali assunti con il contratto-quadro stipulato il 6 novembre 1997, denominato ‘ Norme relative alla negoziazione, alla sottoscrizione, al collocamento ed alla raccolta di ordini concernenti valori mobiliari ‘. Oggetto di contestazione furono i comportamenti e/o le omissioni RAGIONE_SOCIALEa banca sia in fase prenegoziale, sia in occasione RAGIONE_SOCIALEe otto operazioni ivi analiticamente descritte, compiute nel periodo 17 settembre 1999 – 17 luglio 2001, concernenti gli acquisti di titoli obbligazionari emessi dalla Provincia di Buenos Aires, titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina, titoli azionari RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , quote di fondi di investimento RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE L’attore chiese accertarsi la nullità del menzionato contratto quadro del 1997 e, in via subordinata, domandò: la declaratoria di nullità RAGIONE_SOCIALEe singole operazioni di investimento; l’annullamento RAGIONE_SOCIALEe tre operazioni di acquisto di bonds argentini; la risoluzione del contratto quadro, il risarcimento del danno e la restituzione del capitale investito; la condanna RAGIONE_SOCIALEa banca ex art. 96 cod. proc. civ.
Costituitasi quest’ultima, che contestò interamente le avverse pretese, l’adito tribunale, con sentenza pubblicata il 27 agosto 2013, n. 17441, rigettò le domande del COGNOME e lo condannò al pagamento di spese e competenze di lite.
2. Il gravame promosso da quest’ultimo contro tale decisione fu respinto dalla Corte di appello di Roma con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 febbraio 2021, n. 938, pronunciata nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE (quale incorporante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE).
Per quanto qui ancora di interesse, quel giudice, richiamati i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di obblighi informativi RAGIONE_SOCIALE‘intermediario finanziario, RAGIONE_SOCIALEe conseguenze RAGIONE_SOCIALEa loro violazione e RAGIONE_SOCIALEa ripartizione, tra le parti, dei rispettivi oneri di allegazione e prova in controversie come quella in esame, ritenne, innanzitutto, che, nella specie, era dimostrato che « l’attore/appellante, NOME COGNOME, non ha voluto fornire informazioni alla banca sulla propria situazione finanziaria e i propri obiettivi di investimento , e che egli era … abituato ad investimenti anche in titoli di natura speculativa o altamente speculativa, come dimostravano le operazioni di investimento in obbligazioni austriache (1997) per £. 930.000.000 ovvero in obbligazioni argentine (1999 e 2000, diverse da quelle per cui è causa) con elevati interessi (9,25% e 10%) ovvero ancora in obbligazioni di Paesi emergenti (Messico, nel 1998; Brasile, nel 1999) ed anche RAGIONE_SOCIALEa Turchia nel 2001, rivendite, anche solo dopo pochi mesi, prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza con cospicui guadagni in termini di plusvalenze , come affermato dal primo giudice con motivazione non oggetto di specifica censura ». Valorizzò, poi, alcune circostanze (l’indicazione, negli ordini di acquisto dei bonds argentini del 26 luglio 2000 e del 7 luglio 2001 sottoscritti dal COGNOME, del cd. prezzo limite , ossia di quello al di sopra del quale la banca non avrebbe dovuto darvi corso; l’essere stati disposti direttamente dall’appellante gli acquisti di titoli RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe azioni RAGIONE_SOCIALE ; l’ordine di trasferimento dei titoli RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALE Fin-Eco, impartito dal COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE allorquando quei titoli avevano una valutazione superiore rispetto a quella RAGIONE_SOCIALEa loro, rispettiva data di acquisto; avvenuto acquisto dei fondi RAGIONE_SOCIALE del comparto E , altamente speculativo, avvenuto mediante comunicazione autografa del medesimo appellante) al fine di dedurne che « il COGNOME, certamente avvezzo ad
operazioni ad alto rischio, era solito impartire personalmente le disposizioni di acquisto alla banca, stabilendone anche tempi e modalità, indicando che alcuni titoli dovevano essere venduti al ‘prezzo limite’ (dicitura non certo propria di uno sprovveduto risparmiatore), disponendo personalmente l’ordine di trasferimento ad altra banca dei titoli RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , con valuta superiore rispetto a quella avuta alla data di acquisito. Tutte le suindicate circostanze complessivamente considerate denotano che , quand’anche l’attore/appellante fosse stato adeguatamente informato circa la natura ed i rischi RAGIONE_SOCIALEe operazioni, non si sarebbe comunque astenuto dal compierle ».
Per la cassazione di questa sentenza NOME COGNOME, ‘ nella qualità di Procuratore Generale RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra NOME COGNOME , successore universale del Sig. NOME COGNOME ‘, ha proposto ricorso affidato a sei motivi. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. Sono state depositate memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) « Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La sentenza viola la normativa generale e di settore (cfr. artt. 1175, 1176, 1218, 1223 c.c., 21 e 23 del TUF, artt. 26 – 30 e 34 reg. 11522/1998) nell’interpretazione consolidata in sede di legittimità (Cass. 7905/2020; Cass. 18153/2020) ». Si ascrive alla corte di appello di avere ritenuto -affatto erroneamente, stante il contrario e consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità in proposito -di poter superare la presunzione sistematica del nesso causale fra inadempimento agli obblighi informativi da parte RAGIONE_SOCIALE‘intermediario e danno al risparmiatore evocando le pregresse esperienze di investimento del COGNOME ovvero indicando elementi fattuali generici e non univocamente concludenti e riferibili all’assolvimento degli obblighi a carico RAGIONE_SOCIALEa banca;
II) « Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Omessa pronuncia sulla domanda di riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado. L’appello sul profilo del risparmiatore COGNOME, desumibile dalle operazioni pregresse, asseritamente aduso ad investimenti altamente speculativi. Violazione
RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. ». Si lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado nella parte in cui l’appellante aveva denunciato che il suo profilo di investitore, per come desumibile da tutte le operazioni pregresse, fosse orientato verso operazioni di carattere prudente ( cfr . obbligazioni postali austriache) e non di carattere altamente speculativo;
III) « Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Omessa pronuncia sui motivi d’appello relativi alle operazioni sui Fondi RAGIONE_SOCIALE e sui titoli argentini, compiute in conflitto di interessi (violazione degli artt. 21 e 23 TUF e RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 Reg. 11522/1998), alle operazioni in contropartita diretta compiute con gli investimenti in obbligazioni argentine de quibus ed in titoli RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE senza legittimazione contrattuale (violazione del contratto quadro del 1997 e degli artt. 21 e 23 TUF e RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 Reg. 11522/1998), alla mancata consegna del documento sui rischi generali RAGIONE_SOCIALEe attività di investimento prima RAGIONE_SOCIALEa stipula del contratto quadro del 1997 (violazione degli artt. 21 e 23 TUF e RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, comma 1, lett. b, Reg. 11522/1998), all’omessa informazione nel corso dei rapporti di investimento de quibus (violazione degli artt. 21 e 23 TUF e RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, comma 2, Reg. 11522/1998, che tutela il diritto alla scelta consapevole del risparmiatore anche per il disinvestimento), all’obbligo di astenersi dall’effettuare operazioni inadeguate al profilo RAGIONE_SOCIALE‘investitore per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione (violazione degli artt. 21 e 23 TUF e RAGIONE_SOCIALE‘art. 29, comma 1, Reg. 11522/1998), al mancato rispetto RAGIONE_SOCIALEa cd. suitability rule in caso di operazioni non adeguate (violazione degli artt. 21 e 23 TUF e RAGIONE_SOCIALE‘art. 29, comma 3, Reg. 11522/1998), al compimento di operazioni sui mercati non regolamentati (titoli argentini) senza le apposite autorizzazioni scritte del cliente richieste dagli artt. 7 -9 del Reg. 11768/1998, ovvero, comunque, in violazione del contratto quadro del 1997, art. 2. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. ». Si prospetta l’omessa pronuncia sui motivi d’appello relativi ai molteplici inadempimenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE agli obblighi imposti dalla normativa generale e di settore, nonché rispetto alle clausole del contratto quadro del 1997, sui quali il giudice di primo grado non si era pronunciato;
IV) « In subordine rispetto al motivo che precede, nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza (art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.). Motivazione apparente ove, nel richiamo operato dalla Corte d’Appello a pagina 10 RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai principi sanciti da Cass. 10111/2018 (in particolare, nella parte in cui si onera l’investitore di allegare specificamente l’inadempimento degli obblighi, mediante sintetica indicazione RAGIONE_SOCIALEe informazioni che sarebbero state omesse), nonché in punto di prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, si intravedesse il rigetto implicito RAGIONE_SOCIALEe censure sull’omessa pronuncia del Tribunale circa gli inadempimenti di BLS, sulla prova del danno e del nesso di causalità fra inadempimento e danno. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 6, Cost., e del l’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. »;
V) « Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Motivazione apparente nella parte in cui, al pari RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, la Corte d’appello ha omesso di considerare i documenti nn. 20, 27, 28 e 29 in fasc. I grado COGNOME, qui docc. 14, 32, 33 e 34 fasc. Cass. COGNOME, ed è così risultata fondata su un fatto storico (il libero consenso alle scelte di investimento del COGNOME) che, invece, era suscettibile di plurivoca interpretazione alla luce RAGIONE_SOCIALEe prove di cui era stata omessa la considerazione. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 6, Cost., e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. »;
VI) « Revisione del capo che ha disposto la condanna spese di lite di secondo grado, oltre al rinnovo del pagamento del contributo unificato », come conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per i vizi sopra denunciati.
Il primo dei descritti motivi si rivela fondato.
Invero, costituiscono principi ormai ampiamente noti e consolidati di questa Corte ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 12845 e 5702 del 2025; Cass. nn. 19322 e 12990 del 2023; Cass. n. 35789 del 2022) -che il Collegio condivide, non essendo state svolte argomentazioni realmente significative al fine di rimeditarli -quelli per cui: i ) gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario in forza RAGIONE_SOCIALEe norme risultanti dall’art. 21 T.U.I.F. (d.lgs. n. 58 del 1998) e dagli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento
intermediari n. 11522/1998 sono finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli e vanno perciò adempiuti in vista RAGIONE_SOCIALE‘investimento e si esauriscono con esso ( cfr . Cass. n. 17949 del 2020); ii ) grava altresì sull’intermediario, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 T.U.I.F., l’onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni RAGIONE_SOCIALEa specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE‘operazione, posto che l’inosservanza dei doveri informativi da parte RAGIONE_SOCIALE‘intermediario è fattore di disorientamento RAGIONE_SOCIALE‘investitore, che condiziona le sue scelte di investimento ( cfr . Cass. n. 19891 del 2022); iii ) gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte RAGIONE_SOCIALE‘investitore, sussistendo, pertanto, una presunzione legale in ordine alla esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all’investitore, in relazione alla quale l’intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell’ambito di tutte le opzioni RAGIONE_SOCIALEo stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che l’intermediario gli deve segnalare ( cfr . Cass. n. 33596 del 2021); iv ) dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio RAGIONE_SOCIALE‘asimmetria del patrimonio conoscitivoinformativo RAGIONE_SOCIALEe parti in favore RAGIONE_SOCIALE‘investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte RAGIONE_SOCIALE‘intermediario, prova che, come detto, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio RAGIONE_SOCIALE‘investitore ( cfr . Cass. n. 16126 del 2020); v ) gli obblighi così sanciti neppure vengono meno nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘investitore
aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l’obbligo informativo all’obiettivo del riequilibrio RAGIONE_SOCIALE‘asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo RAGIONE_SOCIALEe parti in favore RAGIONE_SOCIALE‘investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole ( cfr . Cass. n. 35789 del 2022).
2.1. La pronuncia RAGIONE_SOCIALEa corte di appello, qui impugnata, non si è attenuta ai principi sopra richiamati, in particolare laddove, dopo aver premesso che « l’attore/appellante, NOME COGNOME, non ha voluto fornire informazioni alla banca sulla propria situazione finanziaria e i propri obiettivi di investimento , e che egli era … abituato ad investimenti anche in titoli di natura speculativa o altamente speculativa, come dimostravano le operazioni di investimento in obbligazioni austriache (1997) per £. 930.000.000 ovvero in obbligazioni argentine (1999 e 2000, diverse da quelle per cui è causa) con elevati interessi (9,25% e 10%) ovvero ancora in obbligazioni di Paesi emergenti (Messico, nel 1998; Brasile, nel 1999) ed anche RAGIONE_SOCIALEa Turchia nel 2001, rivendite, anche solo dopo pochi mesi, prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza con cospicui guadagni in termini di plusvalenze , come affermato da l primo giudice con motivazione non oggetto di specifica censura », ed aver valorizzato alcune circostanze specificamente indicate (l’indicazione, negli ordini di acquisto dei bonds argentini del 26 luglio 2000 e del 7 luglio 2001 sottoscritti dal COGNOME, del cd. prezzo limite , ossia di quello al di sopra del quale la banca non avrebbe dovuto darvi corso; l’essere stati disposti direttamente dall’appellante gli acquisti di titoli RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe azioni RAGIONE_SOCIALE; l’ordine di trasferimento dei titoli RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE presso la Ba nca Fin-Eco, impartito dal COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.a. allorquando quei titoli avevano una valutazione superiore rispetto a quella RAGIONE_SOCIALEa loro, rispettiva data di acquisto; avvenuto acquisto dei fondi RAGIONE_SOCIALE del comparto E, altamente speculativo, avvenuto mediante comunicazione autografa del medesimo appellante), ha concluso opinando che « Tutte le suindicate circostanze complessivamente considerate denotano che, quand’anche l’attore/appellante fosse stato adeguatamente informato circa
la natura ed i rischi RAGIONE_SOCIALEe operazioni, non si sarebbe comunque astenuto dal compierle ».
È palese, allora, il contrasto di tale conclusione -che, lungi dall’avere effettivamente accertato l’adempimento, nella vicenda de qua , degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario, appare incline, invece, a giustificarne l’inadempimento ritenendolo concretamente irrilevante stanti le pregresse scelte di investimento del COGNOME -con i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, nella misura in cui questi ultimi sanciscono che il corredo informativo da offrire all’investitore, anche se esperto, è volto a rendergli possibile una scelta maturata consapevolmente, sicché, al fine di accertare se gli obblighi informativi di cui trattasi siano stati adempiuti, o non, occorre considerare l’intero ventaglio RAGIONE_SOCIALEe informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l’intermediario debba fornire in ragione RAGIONE_SOCIALE‘investimento prescelto, tenuto conto tanto RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l’investimento (cfr. Cass. n. 10111 del 2018).
Né rileva, nella specie, diversamente da quanto opinato dalla corte distrettuale, il solo fatto che il COGNOME « era certamente avvezzo ad operazioni ad alto rischio, era solito impartire personalmente le disposizioni di acquisto alla banca, stabilendone anche tempi e modalità, » ( cfr . pag. 11 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), posto che ciò non costituiva condizione di per sé esaustiva per ritenere assolti gli obblighi informativi a carico RAGIONE_SOCIALE‘intermediario, stante il descritto regime presuntivo che governa l’accertamento del nesso di causalità in tale materia.
La fondatezza RAGIONE_SOCIALEa doglianza in esame solleva dall’esame di tutti gli altri motivi di ricorso che, pertanto, devono considerarsi assorbiti.
In conclusione, dunque, il primo motivo RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorso di NOME COGNOME, nella indicata qualità, deve essere accolto, dichiarandosene assorbiti gli altri. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa
composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, nella indicata qualità, dichiarandone assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di cassazione, il 22 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME