Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27967 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27967 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10694/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato presso la PEC EMAIL rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME che lo
–
Oggetto: Intermediazione
finanziaria
–
Obblighi
informativi
–
Obbligazioni
Repubblica
Argentina
Risoluzione
–
Ripetizione
– Prescrizione – Interessi
R.G.N. 10694/2019
Ud. 30/09/2025 CC
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1935/2018 depositata il 29/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1935/2018, pubblicata in data 29 settembre 2018, la Corte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato RAGIONE_SOCIALE, ha accolto l’appello proposto dal NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 338/2014 e, per l’effetto, in integrale riforma di quest’ultima, ha dichiarato la risoluzione sia del contratto quadro sia del contratto di investimento finanziario in obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina per inadempimento RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, condannando quest’ultimo alla restituzione RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 20.000,00 e dichiarando invece prescritta la domanda di risarcimento dei danni proposta dallo stesso NOME COGNOME.
La Corte territoriale ha, in primo luogo, disatteso i motivi di gravame con i quali si censurava il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande di nullità o annullamento originariamente formulate dall’investitore, osservando che il contratto quadro concluso dalle parti rispettava il requisito RAGIONE_SOCIALEa forma scritta ed escludendo la possibilità di ravvisare nell’ordine di acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina un errore motivo di annullamento.
La Corte territoriale ha invece ritenuto fondato il motivo di gravame con il quale si censurava il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di risoluzione per inadempimento, osservando che la documentazione
versata in atti non evidenziava il rispetto, da parte RAGIONE_SOCIALE‘intermediario, degli obblighi informativi su di esso gravanti sia nella fase di conclusione del contratto quadro sia nella successiva fase di conclusione RAGIONE_SOCIALEe singole operazioni.
In particolare, la Corte d’appello ha concluso che l’appellata non aveva adeguatamente segnalato all’investitore l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE‘operazione rispetto al suo profilo, essendosi limitata a far sottoscrivere a quest’ultimo un ordine contenente mere clauso le di stile, dalle quali non emergeva in modo circostanziato l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE‘operazione.
Accolta la domanda di risoluzione -e quindi anche la domanda di ripetizione RAGIONE_SOCIALEa somma oggetto RAGIONE_SOCIALE‘investimento – la Corte territoriale ha invece ritenuto prescritta la domanda di risarcimento danni.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Palermo ricorre RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Fissata inizialmente per la decisione all’adunanza del 24 novembre 2023, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, osservando che il quarto e tredicesimo motivo ponevano ‘questioni inerenti all’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione RAGIONE_SOCIALE‘investitore volta a ottenere la risoluzione del contratto recante l’ordine di investimento e la restituzione di quanto investito per effetto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta vi olazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario, cui è connessa la questione RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del dies a quo del termine di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria promossa dall’investitore in relazione ai danni derivatigli dall’avvenuta violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario’ e che ‘su tali
questioni, rilevanti ai fini del decidere, questa medesima Sezione, all’udienza camerale non partecipata del 22 novembre 2023, ha disposto il rinvio alla pubblica udienza di RAGIONE_SOCIALE due giudizi ove sono discusse tali questioni (distinti rispettivamente con n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, e n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, RAGIONE_SOCIALE)’ .
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tredici motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. e la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per avere la Corte di appello di Palermo pronunciato la risoluzione del contratto quadro per inadempimento RAGIONE_SOCIALEa banca in assenza di specifica domanda, deducendosi in particolare che la Corte di appello avrebbe pronunciato la risoluzione del contratto quadro in assenza di domanda, avendo in tale grado l’investitore concluso solo per la declaratoria di nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordine di acquisto RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni argentine.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, c.p.c. , e la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, argomentando che la decisione impugnata avrebbe totalmente omesso di esplicitare le ragioni che l’hanno indotta a dichiarare la risoluzione del contratto quadro di negoziazione, rinvenendosi solo considerazioni inerenti agli obblighi informativi gravanti sugli intermediari in alcun modo collegabili alle ragioni RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta dichiarazione di risoluzione del contratto quadro.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1703
c.c. ‘in relazione agli effetti RAGIONE_SOCIALEa risoluzione del contratto quadro equiparabile al contratto di mandato’ .
La ricorrente deduce la riconducibilità del contratto quadro di servizi di investimento al mandato senza rappresentanza ed argomenta nel senso sia RAGIONE_SOCIALEa impossibilità di dichiarare la risoluzione per inadempimento di tale rapporto sia RAGIONE_SOCIALEa persistente efficacia RAGIONE_SOCIALEe operazioni nel frattempo poste in essere.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per aver la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di risoluzione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di investimento, sollevata dalla ricorrente.
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1453 c.c. per avere la Corte territoriale accolto la domanda di risoluzione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di investimento.
La ricorrente deduce la riconducibilità dei singoli ordini alla mera esecuzione del contratto quadro di servizi di investimento ed argomenta nel senso RAGIONE_SOCIALEa impossibilità di dichiarare la risoluzione per inadempimento degli ordini.
1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1453 c.c., ‘in punto di idoneità degli inadempimenti relativi alla fase precontrattuale a determinare la risoluzione degli ordini’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato la risoluzione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di acquisto RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni ‘a fronte di presunti inadempimenti pacificamente di carattere non funzionale e, come tali, inidonei per loro natura a fondare una pronuncia di risoluzione’ .
1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. e la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ‘per avere la Corte di Appello di Palermo accertato l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE agli obblighi di informativa successiva sull’andamento RAGIONE_SOCIALEe Obbligazioni Argentina, in assenza di domanda e/o contestazione sul punto’ .
1.8. Con l’ottavo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 5, TUF, nella versione vigente ratione temporis , in relazione al servizio prestato al cliente.
Si deduce che la Corte palermitana avrebbe esaminato gli obblighi informativi gravanti sulla ricorrente ‘muovendo da un assunto totalmente errato, ossia richiamando i servizi di investimento di gestione e consulenza, che non hanno nulla a che vedere con i fatti per cui è causa’ , in quanto ‘in tutti gli atti di causa la RAGIONE_SOCIALE ha sempre e solo qualificato il servizio prestato in favore del cliente come servizio di negoziazione’ e ‘la difesa avversaria non ha mai ricondotto l’attività di Credem ai servizi rich iamati nella sentenza impugnata’ , facendo invece riferimento ad un’attività di sollecitazione al pubblico risparmio ex artt. 94 e ss. del TUF.
Si argomenta, quindi, che l’attività posta concretamente in essere dalla ricorrente integrava un servizio di investimento previsto dall’art. 1, comma 5, del TUF, e cioè un’attività di esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordine impartito dall’investitore con la conseguenza che la ricorrente era tenuta ad osservare gli obblighi informativi propri di tale servizio e non quelli propri RAGIONE_SOCIALE‘intermediario che presta attività di consulenza finanziaria o collocamento.
1.9. Con il nono motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 329 c.p.c. ‘per
avere la Corte di Appello di Palermo ritenuto inadeguata l’operazione di investimento per cui è causa, nonostante sul capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado che aveva escluso tale circostanza si fosse già formato il giudicato’ .
Si deduce che l’appello proposto dall’odierno controricorrente avverso la decisione di prime cure non aveva investito il capo di quest’ultima statuizione che aveva escluso l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE‘operazione di investimento per cui è causa al profilo di rischi o del cliente.
1.10. Con il decimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa degli artt. 21, comma 1, TUF e 28, comma 2, del Regolamento Consob.
Si contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non assolti gli obblighi informativi in occasione RAGIONE_SOCIALE‘operazione di acquisto RAGIONE_SOCIALEe ‘ Obbligazioni Argentina ‘ , argomentandosi che in occasione RAGIONE_SOCIALE‘operazione di acquisto RAGIONE_SOCIALEe ‘ Obbligazioni Argentina ‘ , erano state fornite al controricorrente tutte le indicazioni necessarie al fine di consentire al medesimo di valutare la natura e la rischiosità RAGIONE_SOCIALE‘investimento.
1.11. Con l’undicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. e la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa pronuncia sulla domanda restitutoria RAGIONE_SOCIALEe ‘ Obbligazioni Argentina ‘ e RAGIONE_SOCIALEe cedole, percepite medio tempore dal cliente.
La ricorrente deduce di aver formulato domanda volta ad ottenere la restituzione dei titoli per cui è causa e RAGIONE_SOCIALEe cedole percepite dal controricorrente per l’ipotesi in cui le domande del cliente di invalidità e/o risoluzione fossero state accolte e censura la decisione impugnata per non essersi pronunciata su tale domanda.
1.12. Con il dodicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 c.c.
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha condannato la ricorrente a restituire al controricorrente la somma investita, ‘oltre gli interessi legali dalle date dei versamenti al saldo’ , in quanto non sarebbe stato provato che, al momento del versamento RAGIONE_SOCIALEa somma, la ricorrente fosse in mala fede ex art. 2033 c.c. ed anzi la Corte territoriale avrebbe individuato la data di decorrenza degli interessi senza adottare alcuna motivazione al riguardo.
1.13. Con il tredicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c., ‘per avere la Corte di Appello di Palermo individuato il dies a quo del termine di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria nella data di default dei titoli per cui è causa’ .
Si deduce che, nonostante la Corte di Appello di Palermo abbia accolto l’appello incidentale proposto dalla ricorrente, avrebbe comunque errato nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c. individuando il dies a quo nella data RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di default RAGIONE_SOCIALEa Repubblica Argentina.
Argomenta la ricorrente che, poiché gli inadempimenti accertati dalla Corte Collegio riguardano la violazione degli obblighi informativi e/o di valutazione di adeguatezza, la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla data di acquisto dei titoli, risultando del tutto irrilevante il default del titolo.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per inadeguato rispetto RAGIONE_SOCIALEa regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.
Lo stesso, infatti, si limita a riprodurre le conclusioni rassegnate dall’odierno contro ricorrente senza invece adeguatamente riprodurre né il contenuto RAGIONE_SOCIALEa domanda né l’enunciazione dei relativi petitum e
causa petendi da parte del medesimo controricorrente all’atto RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Carenza, questa, particolarmente significativa, nel momento in cui si constata che la decisione impugnata -esercitando il potere di qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda ad essa riservato -è venuta espressamente a puntualizzare la necessità di interpretare ed individuare le domande formulate dall’odierno controricorrente secondo ‘una valutazione complessiva , unitaria e sistematica dei diversi rimedi invocati, attraverso una esegesi RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo che privilegiasse l’interesse sostanziale concretamente pers eguito dall’investitore’ (pag. 4 RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
È quindi evidente che l’ammissibilità del mezzo che, del resto, omette qualsiasi critica RAGIONE_SOCIALE‘operazione di qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda compiuta dalla Corte territoriale -avrebbe presupposto una puntuale individuazione degli elementi contenutistici RAGIONE_SOCIALE‘originaria citazione, in modo porre eventualmente in luce l’errore imputato alla Corte medesima.
Omette, del resto, di rammentare la ricorrente che questa Corte ha in ogni caso già chiarito che, in tema di intermediazione finanziaria, l’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un’alterazione RAGIONE_SOCIALE‘equilibrio contrattuale, atteso che l’assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all’investitore (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 24648 del 16/08/2023).
Va ulteriormente osservato che è la stessa ricorrente – nel quinto motivo di ricorso -ad operare un richiamo alla decisione di questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26725 del 19/12/2007), che tuttavia ha testualmente chiarito che ‘la violazione dei doveri RAGIONE_SOCIALE‘intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d’intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l’eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull’inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall’art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d’intermediazione finanziaria in corso.’ .
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Richiamati sinteticamente i principi da questa Corte enunciati in ordine alla riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione derivante dalla riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con Legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022), si deve osservare che nella specie la Corte d’appello ha adeguatamente moti vato la propria statuizione, ancorandola alla violazione degli obblighi informativi imputata alla stessa ricorrente quale fattore idoneo a fondare anche la risoluzione del contratto quadro.
Nessuna RAGIONE_SOCIALEe carenze estreme individuate dalla giurisprudenza di questa come ipotesi concrete di nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione per violazione
RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c. risulta ravvisabile nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare che le doglianze RAGIONE_SOCIALEa ricorrente si sostanziano in una critica del merito RAGIONE_SOCIALEa decisione.
4. Il terzo mezzo risulta inammissibile e comunque infondato.
Da un lato, infatti, le ampie deduzioni RAGIONE_SOCIALEa ricorrente in ordine alla riconducibilità del contratto di intermediazione finanziaria al mandato senza rappresentanza non valgono ad intaccare in alcun modo la circostanza RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di risoluzione anche del singolo ordine di investimento, determinando tale ultima circostanza il venir meno di qualsivoglia rilevanza del motivo.
Dall’altro lato, non possono che richiamarsi in questa sede i precedenti di questa Corte già citati in relazione al primo mezzo per evidenziare come la tesi sostenuta dalla ricorrente risulti radicalmente infondata, dovendosi qui ribadire il principio per cui, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘intermediario finanziario ai propri obblighi, ben può essere dichiarata la risoluzione anche del contratto -quadro di intermediazione finanziaria.
Infondato è il quarto motivo, atteso che la stessa statuizione di risoluzione adottata dalla Corte d’appello evidenzia che l’eccezione di prescrizione -che in prime cure era stata disattesa ed era stata oggetto di impugnazione con il gravame RAGIONE_SOCIALE‘odierno controricorrente è stata implicitamente disattesa, dovendosi qui rammentare che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, con la conseguenza che tale vizio non
ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018).
Rigetto implicito che, peraltro, emerge anche dalla circostanza RAGIONE_SOCIALE‘espresso accoglimento, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte medesima, RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente in relazione alla diversa domanda risarcitoria del controricorrente.
Infondati risultano, parimenti, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, in virtù RAGIONE_SOCIALEa reciproca correlazione.
Al riguardo, invero, appare sufficiente il richiamo -oltre che alle decisioni citate in precedenza -al principio -da questa Corte enunciato -per cui le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall’ investitore con l’intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 8997 del 31/03/2021).
Inammissibile è, invece, il settimo motivo, in quanto lo stesso -in modo similare al primo -si presenta carente sul piano del rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, n. 6, c.p.c.
Era invero onere RAGIONE_SOCIALEa ricorrente che avesse voluto rispettare il canone di specificità quello di riprodurre, non una scarna porzione RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello , bensì l’originaria citazione RAGIONE_SOCIALE‘odierno controricorrente, in modo da consentire una verifica -ancora una volta –RAGIONE_SOCIALEa causa petendi in essa formulata.
Carenza che, anche in questo caso, risulta evidenziata dal contrasto con quanto asserito nella decisione impugnata, nella parte in cui la stessa, nella narrativa in fatto (pag. 2), riferisce che la domanda del controricorrente era stata argomentata ‘per avere la RAGIONE_SOCIALE convenuta violato gli obblighi di natura informativa e diligenza professionale’
8. L’ottavo motivo è inammissibile ed infondato .
In primo luogo, va evidenziato che le doglianze RAGIONE_SOCIALEa ricorrente non si confrontano adeguatamente con l’effettiva ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione, la quale ha ritenuto sussistente la violazione degli obblighi informativi già in relazione all’operazione di negoziazione dei titoli, ritenendo tale profilo di per sé risolutivo.
È quindi evidente che le deduzioni RAGIONE_SOCIALEa ricorrente in ordine all’assenza di un obbligo informativo sull’andamento del titolo per essere il rapporto tra le parti di mera negoziazione -non valgono a scalfire tale decisiva ratio decidendi , la quale, del resto, risulta pienamente conforme ai principi espressi da questa Corte in materia, nel momento in cui si è chiarito che, in tema di intermediazione finanziaria, l’obbligo informativo a carico RAGIONE_SOCIALE‘intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra “i servizi e attività di investimento” di cui all’art. 1,comma 5, lett. b) T.U.F., con la conseguenza che la violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull’intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all’investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici (Cass. Sez. 1 Sentenza n. 14208 del 05/05/2022).
In secondo luogo, si deve constatare che l’ulteriore sviluppo del motivo si traduce in una censura sul merito RAGIONE_SOCIALEa decisione ed in una inammissibile sollecitazione affinché questa Corte venga a rinnovare un sindacato sul giudizio di fatto che invece è precluso in sede di legittimità.
9. Il nono motivo è infondato.
Al di là di ogni considerazione sulla scarna riproduzione degli atti di causa, si deve rilevare, da un lato, che la presenza del gravame risulta evidenziata dal controricorso (pag. 13), a smentita di una tesi non adeguatamente supportata -appunto – dal richiamo agli atti di causa, e, dall’altro lato, che la deduzione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘odierno controricorrente, in sede di gravame, RAGIONE_SOCIALEa violazione degli obblighi informativi non poteva non riverberarsi anche sul profilo RAGIONE_SOCIALE‘inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE‘operazione , stant e l’evidente, stretta, correlazione tra i due profili.
10. Il decimo motivo è, in parte, inammissibile e, in altra parte, infondato.
Inammissibile nella parte in cui lo stesso viene a sindacare in sede di legittimità il giudizio di fatto espresso dal giudice di merito ed a quest’ultimo riservato.
Infondato nella parte in cui contesta il giudizio RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello sulla insufficienza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza agli obblighi informativi, del documento sui rischi generali RAGIONE_SOCIALE‘operazione.
Nell’esprimere tale giudizio, infatti, la Corte territoriale si è pienamente conformata all’orientamento espresso da questa Corte enunciando il principio per cui in tema di intermediazione finanziaria, l’obbligo di informazione attiva, posto a carico RAGIONE_SOCIALE‘intermediario ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, comma 2, del regolamento Consob n. 11522 del 1998, secondo la
disciplina previgente al d.lgs. n. 164 del 2007, impone all’intermediario di fornire informazioni non generiche sulla specifica operazione che l’investitore intende compiere, sicché, in caso di acquisto di obbligazioni di uno Stato straniero, l’intermediario deve fornire informazioni sul grado di rischio di insolvenza di tale Stato, derivante dalle condizioni RAGIONE_SOCIALE‘emittente e dalle prospettive future RAGIONE_SOCIALEo stesso, aggiornate al momento in cui è compiuta l’operazione, eventualmente facendo ricorso agli indici di valutazione RAGIONE_SOCIALEe principali agenzie di rating (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 19104 del 06/07/2023 ma si veda anche Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 19891 del 20/06/2022).
11. Fondato è, invece, l’undicesimo motivo.
Lo stesso, in primo luogo, mercé il richiamo sia alle conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘appello (pag. 51) sia alle conclusioni formulate in prime cure ( pag. 7) deve ritenersi ammissibile, a differenza di RAGIONE_SOCIALE mezzi articolati nel ricorso.
In secondo luogo, il mezzo risulta pienamente fondato, non avendo la Corte palermitana neppure implicitamente statuto sulla domanda restitutoria di titoli e cedole formulata dall’odierna ricorrente, in tal modo incorrendo nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., e dovendosi qui rammentare -per completezza -che questa Corte ha già chiarito che quando è dichiarata la risoluzione del contratto d’investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l’intermediario restituire l’intero capitale investito, mentre l’investitore è obbligato alla restituzione del valore RAGIONE_SOCIALEe cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all’art. 2038 c.c. (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 11239 del 29/04/2025; Cass.
Sez. 1 – Sentenza n. 2661 del 30/01/2019).
Parimenti fondato è il dodicesimo motivo.
Nello stabilire -invero apoditticamente -che sulla somma oggetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia restitutoria in favore RAGIONE_SOCIALE‘odierno controricorrente dovevano essere computati gli interessi dalle date dei singoli versamenti finalizzati all’acquisto, la Corte territoriale ha sostanzialmente ignorato l’insegnamento di questa Corte che, i n tema di intermediazione finanziaria ha chiarito che allorquando sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento RAGIONE_SOCIALE ‘intermediario , la prova RAGIONE_SOCIALEa mala fede di quest’ultimo non può reputarsi in re ipsa per effetto dalla mera imputabilità all’intermediario medesimo RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto, dovendo quindi il credito del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale investito produrre interessi, in base ai principi in tema di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito, solo con decorrenza dalla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale e gravando, semmai, su chi richiede che gli interessi vengano fatti decorrere dalla data del versamento l’onere di provare che l’intermediario era in mala fede (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 3912 del 16/02/2018).
È opportuno precisare che non può invocarsi in senso contrario altra recente pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 423 del 08/01/2025): quest’ultima, infatti, senza considerare il precedente del 2018, si è comunque occupata del distinto tema RAGIONE_SOCIALEa data di decorrenza, in relazione alla buona o mala fede, RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEe cedole riscosse e non del profilo RAGIONE_SOCIALEa restituzione RAGIONE_SOCIALE‘importo versato per l’investimento, chiarendo in ogni caso che in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la regola ex art. 2033 c.c. sulla spettanza di frutti e interessi non riguarda quelli previsti dal contratto, che, ove percepiti, costituiscono attribuzioni patrimoniali oggetto di restituzione in ragione RAGIONE_SOCIALEa retroattività prevista dall’art. 1458 c.c.,
ma i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di denaro oggetto di ripetizione.
Inammissibile, invece, è il tredicesimo ed ultimo motivo.
Il mezzo, infatti, si riferisce al profilo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione RAGIONE_SOCIALEa sola azione di risarcimento danni proposta dall’odierno controricorrente , domanda, quest’ultima, che è stata disattesa dalla Corte territoriale proprio in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione sollevata dall’odierna ricorrente .
Dal momento che l’odierno controricorrente non ha impugnato tale ultima statuizione , risulta carente l’interesse RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ad impugnare una statuizione a sé favorevole, non essendo stato dedotto sul punto alcun interesse concreto a conseguire quella che sarebbe, non una modifica RAGIONE_SOCIALEa decisione ma, sostanzialmente, una rettifica RAGIONE_SOCIALEa motivazione che ha dichiarato la prescrizione.
In virtù RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso deve trovare accoglimento limitatamente ai motivi undicesimo e dodicesimo, disattesi gli RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi qui richiamati, provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente ai motivi undicesimo e dodicesimo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Prima Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il giorno 30 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME