SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 328 2026 – N. R.G. 00000525 2025 DEPOSITO MINUTA 24 03 2026 PUBBLICAZIONE 24 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME
Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 525NUMERO_DOCUMENTO , vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Salerno, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato in calce all’atto di appello;
APPELLANTE
E
già
soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di
in
persona del AVV_NOTAIO
(C.F.
), in qualità di Responsabile
C.F.
per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Napoli, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 47532024 del 9102024, pubblicata in data 10102024 dal Tribunale di Salerno; in materia di obblighi informativi degli intermediari finanziari ;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l’udienza del 532026.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 842025, proponeva appello avverso la sentenza n. 47532024 del 9102024 (pubblicata in data 10102024 e non notificata), con cui il Tribunale di Salerno così statuiva: ‘ RIGETTA la domanda proposta da ; COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite ‘. In effetti, con l’atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 9102020, rappresentava di essere stato indotto, nel periodo dal 2007 al 2015, all’acquisto di azioni RAGIONE_SOCIALE presso la filiale di Eboli (SA) di cui era clienteconsumatore; di aver versato in favore dell’Istituto erogante complessivi € 24.454,26 (di cui € 20.444,66 versati per l’acquisto, avvenuto nel corso degli anni dal 2007 al 2015, di n.ro 2953 azioni e € 4.009,60 versati per l’acquisto di n.ro 448 azioni in occasione dell’aumento di capitale del 30122014); di essere titolare di n.ro 3457 azioni, il cui controvalore attualizzato ammonterebbe ad € 8.094,38 (quotazione attuale del titolo azionario pari a € 2,38). Quindi, sul
presupposto che l’acquisto dei titoli fosse avvenuto in violazione RAGIONE_SOCIALE normativa di settore ed
in particolare di quella a tutela dei risparmiatori e degli investitori non professionali, con proposta di titoli non adeguati al profilo di investimento del cliente-risparmiatore, in violazione RAGIONE_SOCIALE disciplina sul conflitto di interessi, in assenza di un’adeguata informazione circa le caratteristiche di rischio dell’investimento, in assenza di ogni e qualsiasi indicazione sul profilo di illiquidità delle azioni offerte, conveniva in giudizio la
er veder:
-in via principale, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di negoziazione/collocamento e di tutte le operazioni di investimento per violazione di norme imperative di cui agli artt. 21 TUF, 26, 27, 28 e 29 Reg. n. 11522/1998 e 27, 28, 31, 34, 39 e ss. Reg. Consob n. 16190/2007, Comunicazione Consob n. 9019104 del 2/03/2009 e art. 1418 c.c., con conseguente obbligo per la di restituzione dell’importo di € 24.454,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall’acquisto al soddisfo;
–
in via subordinata, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale RAGIONE_SOCIALE e comunque la violazione degli artt. 21 e ss. TUF, 26,27,28 e 29 Reg. n. 11522/1998,27,28,31,34, 39, 14 40, 41, 42, 43, 45 e 46 Reg. n. 16190/2007 e Comunicazione n. NUMERO_DOCUMENTO del 2/03/2009 nell’esecuzione dei contratti di negoziazione/collocamento intercorsi con (per le omissioni informative in sede di stipula degli investimenti), con risoluzione dei contratti quadro e di tutte le operazioni di investimento e, per l’effetto e in ogni caso, con condanna RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno patrimoniale subito e, dunque, alla restituzione delle somme complessivamente investite pari ad € 24.454,26 (salvo errori o omissioni di calcolo), ovvero, in via subordinata, al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma corrispondente alla differenza fra l’importo complessivamente investito ed il valore di quotazione dei titoli sul mercato secondario al momento RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE causa, in ogni caso oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dalla data di ciascuna operazione fino all’effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio la
eccependo l’inammissibilità delle domande attoree e la parziale prescrizione dei diritti azionati, contestando poi nel merito quanto ex adverso dedotto mediante la puntuale ricostruzione dei rapporti contrattuali e di investimento intercorsi tra l’ e , cliente di lunga data presso la filiale di Eboli (SA).
Quindi, depositate le memorie previste dall’art. 183, comma 6, cpc, il Tribunale rigettava tutte le istanze istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione sulla scorta RAGIONE_SOCIALE documentazione esibita.
Di poi, all’udienza del 29/5/2024, celebratasi in via telematica ai sensi dell’art. 127-ter cpc, il Giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc, pronunciando la sentenza qui appellata, con la quale rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite.
In particolare, il Tribunale escludeva la violazione di obblighi informativi da parte RAGIONE_SOCIALE , ritenendo peraltro non provato che l’investimento non fosse adeguato al profilo di rischio del risparmiatore.
Con l’impugnazione in esame, l’appellante censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
in ordine alla ricostruzione dei fatti, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la BANCA intermediatrice avesse pienamente assolto tutti gli obblighi di adeguata informazione connessi al collocamento di azioni illiquide e azioni proprie. In particolare, invertendo l’onere RAGIONE_SOCIALE prova, avrebbe ingiustamente affermato che non sarebbe emersa l’inadeguatezza dell’investimento effettuato rispetto al profilo di rischio del risparmiatore e che non sarebbe stata provata da la responsabilità RAGIONE_SOCIALE con riguardo all’inadempimento degli obblighi informativi collegati al collocamento di azioni illiquide;
in punto di diritto, il Tribunale avrebbe violato gli articoli 115 e 116 c.p.c., 2697 e art. 1418 c.c., in relazione agli artt. 21 TUIF, 26, 27, 28, articolo 29 Reg. n. 11522/1998, articoli 27, 28, 31, 34, 39 e ss. Reg. n. 16190/2007, Comunicazione n. 9019104 del 2/03/2009. In dettaglio,
2.1) il Tribunale avrebbe erroneamente respinto la domanda ritenendo che l’attore in primo grado non avesse fornito prova in ordine alla sussistenza del comportamento doloso o colposo RAGIONE_SOCIALE , ovvero non avesse provato il suo inadempimento, disattendendo un principio giurisprudenziale consolidato secondo cui ‘ in caso di violazione degli obblighi informativi spetta all’intermediario la prova di aver edotto il cliente ‘. A parere dell’appellante, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emergerebbe l’assenza assoluta di prova circa il rispetto dell’obbligo di fornire al cliente le informazioni necessarie sui rischi associati agli investimenti in titoli illiquidi e ad alto rischio, come richiesto dall’art. 21 del TUF e dall’art. 31 del Regolamento n. 16190/2007; inoltre, la non avrebbe adeguatamente documentato il processo di profilatura del cliente;
2.2) il Tribunale avrebbe, poi, erroneamente ritenuto infondata la domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno, non rilevando la palese falsità del fattore di rischio dei titoli azionari indicato al momento dell’acquisto, il loro valore sovrastimato e mantenuto artificiosamente elevato, la mancata dichiarazione di di presa visione del Documento di Registrazione, RAGIONE_SOCIALE Nota Informativa, RAGIONE_SOCIALE Nota di Sintesi e dei Fattori di rischio, nonché l’inadempimento dell’obbligo di profilatura non solo del cliente, bensì anche e principalmente del prodotto o dei prodotti offerti;
2.3) il Tribunale avrebbe, poi, inopinatamente attribuito le perdite economiche subite da all’ineliminabile alea dei rapporti contrattuali, escludendo qualsiasi collegamento con la scarsa accortezza e professionalità RAGIONE_SOCIALE nella gestione dell’investimento, non considerando che, per consolidato orientamento, la violazione dei
doveri informativi veniva reputata ‘normalmente idonea’ a cagionare un pregiudizio all’investitore;
2.4) il Tribunale non avrebbe correttamente valutato i profili di responsabilità RAGIONE_SOCIALE connessi alla violazione degli obblighi informativi di cui alla Comunicazione n. 9019104 del 5 02/03/2009 in materia di doveri di correttezza e trasparenza dell’Intermediario in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, giacché la stessa avrebbe completamente omesso di rilasciare informazioni specifiche sugli scenari probabilistici RAGIONE_SOCIALE stabilità dell’emittente, sulla difficoltà di disinvestimento e sul presumibile valore di realizzo dell’investimento, né la documentazione prodotta, invero generica e astratta, avrebbe assolto la dall’onere di provare il suo esatto, specifico e concreto adempimento, che, nel caso di specie, in realtà non ci sarebbe stato. Invero, a detta dell’appellante, dalla documentazione in atti, non risulterebbe l’effettiva consegna all’investitore/appellante di alcuna scheda del prodotto recante chiara rappresentazione dei rischi connessi all’investimento in azioni e delle caratteristiche specifiche del titolo di che trattasi. Oltremodo scarna sarebbe stata, inoltre, la documentazione concernente l’informativa sul conflitto di interesse, limitata alla mera dichiarazione del cliente nella scheda di adesione di presa visione RAGIONE_SOCIALE presenza di conflitto di interesse;
2.5) da ultimo, il Tribunale non avrebbe correttamente valorizzato i profili di inadeguatezza dell’investimento, laddove la proposta di investimento, limitata a un solo tipo di azione, non solo sarebbe stata palesemente incoerente con il principio di diversificazione di portafoglio, ma anche inadatta rispetto al profilo del cliente, che aveva obiettivi di protezione del capitale e bassa propensione al rischio.
Quindi, l’appellante così concludeva: ‘ piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, rivalutato il materiale di causa, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale da parte RAGIONE_SOCIALE convenuta, e comunque la violazione degli artt. 21 e ss. D.Lgs. n. 58/98,26,27,28 e 29 Reg. n. 11522/1998,27,28,31,34, 39, 14 40, 41, 42,
43, 45 e 46 Reg. n. 16190/2007 e Comunicazione Consob n. 9019104 del 2/03/2009 nell’esecuzione dei contratti di negoziazione/collocamento intercorsi con l’attore e per cui è lite (per le omissioni informative in sede di stipula dei rispettivi investimenti) e risolvere i contratti e tutte le operazioni di investimento per cui è causa e, per l’effetto e in ogni caso, condannare la resistente al risarcimento del danno patrimoniale subito e dunque alla restituzione delle somme complessivamente investite ed ammontanti ad € 24.454,26 (salvo errori o omissioni di calcolo), ovvero, in via subordinata, al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma ritenuta di giustizia, oppure corrispondente alla differenza fra il sopra detto importo complessivamente investito ed il valore di quotazione dei titoli sul mercato secondario al momento RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE presente causa, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascuna operazione fino all’effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese e degli onorari di lite ed attribuzione ‘.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva già
contestando analiticamente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’appello.
Di poi, rigettata le richieste istruttorie (cfr. ordinanza del 18112025), la causa era rinviata all’udienza del 532026, con la concessione dei termini di cui all’art. 352 cpc per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e memorie di replica.
Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell’udienza del 532026, la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento del 1032026.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l’appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che si esporranno di seguito.
A. Sulla prova dell’adempimento degli obblighi informativi e di profilatura del cliente
È opportuno trattare congiuntamente i motivi di appello proposti in quanto si incentrano tutti sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE prova dell’assolvimento degli obblighi informativi da parte RAGIONE_SOCIALE
e dell’adeguatezza dell’investimento in relazione al profilo di rischio del cliente e del prodotto.
In particolare, a detta dell’appellante, la sarebbe stata inadempiente rispetto agli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore, con specifico riferimento alla sussistenza di un conflitto di interessi, alla natura illiquida delle azioni e al loro valore. Inoltre, la non avrebbe consegnato al cliente i prospetti informativi relativi ai prodotti di investimento e non avrebbe adeguatamente documentato il processo di profilatura del cliente, con gravi lacune nella raccolta e nell’aggiornamento delle informazioni relative alla sua situazione finanziaria, alla sua esperienza e conoscenza dei prodotti finanziari, nonché ai suoi obiettivi di investimento.
Le doglianze non meritano accoglimento.
Occorre premettere che, come giustamente sostenuto dall’appellante, grava sulla ‘ provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni RAGIONE_SOCIALE specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento ‘ (cfr. Cass. n. 19891 del 20/06/2022).
È altrettanto pacifico che, in armonia con la regola generale stabilita dall’articolo 1218 c.c., l’investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, debba ‘ allegare specificamente l’inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole ‘ (cfr. Cass. n. 4341 del 10/02/2022).
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che ‘ tale allegazione deve necessariamente tradursi nella pur sintetica, ma circostanziata individuazione, delle informazioni che la banca avrebbe omesso di fornire, dovendo il giudice, nello scrutinare siffatto inadempimento, attenersi ai fatti che l’attore ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda, senza poter desumere la sussistenza dell’inadempimento dalla mancata offerta di informazioni che neppure l’interessato abbia lamentato di non aver ricevuto; che, in particolare, tale onere di deduzione deve essere sufficientemente specifico in quanto necessario a consentire alla banca di provare il proprio adempimento, prova che va rapportata al ventaglio di informazioni che l’investitore ha lamentato di non aver ricevuto; (…) che in una situazione – come quella di specie – in cui l’intermediario aveva dimostrato, attraverso la produzione delle schede sottoscritte dai risparmiatori contenenti la descrizione delle caratteristiche dei titoli acquistati e dei rischi specifici degli investimenti, di aver adempiuto ai propri doveri informativi, non era sufficiente per il cliente allegare un generico inadempimento informativo – come invece è avvenuto -, essendo suo specifico onere allegare e dimostrare/ai fini RAGIONE_SOCIALE prova del nesso di causalità, che le informazioni ricevute (come documentate dalla banca) erano state insufficienti o errate, ed avessero quindi compromesso la reale valutazione del rischio insito nell’operazione di investimento che si andava a compiere ‘ (cfr. Cass. n. 22513 del 09/08/2021).
Orbene, in adesione agli esposti principi giurisprudenziali, esaminando i profili critici lamentati dall’appellante alla luce RAGIONE_SOCIALE documentazione versata in atti, la Corte ritiene di escludere profili di responsabilità RAGIONE_SOCIALE
In particolare, con riguardo agli obblighi informativi sulla natura illiquida delle azioni, i prospetti informativi relativi a tutti gli acquisti di azioni effettuati da riportavano una sezione dedicata ai rischi connessi alla liquidità delle azioni. Si specificava che le azioni offerte non era quotate in un mercato regolamentato o equivalente e che, quindi, l’investitore avrebbe potuto incontrare difficoltà nel disinvestimento dei titoli in quanto le vendite avrebbero potuto non trovare tempestiva ed adeguata contropartita e/o sarebbero potute
avvenire a un prezzo inferiore rispetto al prezzo di acquisto (cfr. produzione primo grado di parte convenuta, doc.ti nn. 6-9-16-20)
Inoltre, in tutte le schede di adesione all’offerta di azioni sottoscritte da veniva richiamato il prospetto informativo, precisato che lo stesso era disponibile sul sito internet RAGIONE_SOCIALE , oltre che gratuitamente presso ogni Filiale, e posta l’attenzione sulla sezione relativa ai fattori di rischio dell’investimento (cfr. produzione primo grado di parte convenuta, doc.ti nn. 10-17-21)
Sempre nei prospetti informativi delle offerte vi erano sezioni specifiche utili ad apprezzare il valore del titolo (vedi: informazioni finanziarie selezionate, resoconto RAGIONE_SOCIALE situazione gestionale e finanziaria, condizioni dell’offerta) anche in relazione agli scenari futuri (vedi: informazioni sulle tendenze previste, previsioni o stime degli utili).
Ancora, in ogni prospetto informativo e in ogni scheda di adesione all’offerta di azioni veniva palesato che la aveva un conflitto di interesse nell’operazione di investimento proposta, essendo al contempo emittente e intermediario. Inoltre, risultava aver sottoscritto espresse autorizzazioni per l’effettuazione delle operazioni in conflitto di interesse (cfr. produzione primo grado di parte convenuta, doc.ti nn. 7bis -11bis – 17).
Da ultimo, con riguardo all’adesione all’offerta di azioni sottoscritta in data 212013,
, preso atto del superamento RAGIONE_SOCIALE soglia di concentrazione prevista dalla in relazione al suo profilo di rischio, aveva autorizzato l’intermediario a dare comunque corso all’operazione ‘ consapevole che l’incremento del grado di concentrazione in strumenti finanziari emessi dal medesimo emittente comporta un maggior rischio di perdite sul portafoglio di investimento in caso di insolvenza dell’emittente stesso ‘ (cfr. produzione primo grado di parte convenuta, doc. n. 17).
Dunque, si ritiene che la abbia provato, in via documentale, di aver assolto gli obblighi informativi.
Peraltro, pur sostenendo di non aver ricevuto la documentazione informativa utile alla valutazione dell’investimento, non aveva contestato la bontà delle sottoscrizioni apposte su tutti gli atti prodotti dalla
Con riguardo poi alla profilatura del cliente, la doglianza appare generica, priva di riferimenti alle specifiche omissioni e/o errori nella raccolta dati che avrebbero in ipotesi comportato l’attribuzione di un profilo di rischio diverso e alla conseguente offerta di diversi prodotti di investimento.
D’altro canto, la aveva prodotto in corso di causa tre questionari di profilatura sottoscritti dall’appellante (cfr. produzione primo grado di parte convenuta, doc.ti nn. 4-1319), a dimostrazione dell’aggiornamento periodico delle informazioni, avvenuta in occasione delle varie operazioni di investimento.
In detti questionari (di cui l’appellante – valga ripetere – non contestava l’autenticità né del contenuto né delle firme) dichiarava di conoscere la distinzione fra le varie tipologie di strumenti finanziari e anche fra azioni e obbligazioni convertibili, con la sola esclusione dei derivati, e di aver in alcune occasioni effettuato investimenti in sole azioni o soli fondi azionari. Ne deriva che le operazioni impugnate non potevano considerarsi inadeguate anche perché effettuate per importi in linea con la percentuale di patrimonio (dichiarato da € 200.000 a € 500.000, con reddito annuo da € 50.000 a € 100.000) che aveva dichiarato di voler investire.
Si aggiunga, infine, che risultava essere un cliente di lunga data presso la Filiale che non solo aveva aderito alle varie offerte di aumento di capitale RAGIONE_SOCIALE , ma nel corso degli anni aveva anche operato plurimi investimenti dello stesso tipo. Quindi, la , nel valutare la coerenza degli investimenti oggetto di causa rispetto al profilo di rischio, aveva tenuto conto anche dell’operatività finanziaria pregressa dell’investitore che risultava detenere o aver detenuto nel proprio dossier titoli vari titoli azionari (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), warrant RAGIONE_SOCIALE, , polizze di natura
finanziaria e sottoscritto aumenti di capitale anche relativi ad altri emittenti (cfr. produzione primo grado di parte convenuta, doc.ti nn. 28 – 32).
Pertanto, può dirsi provata anche l’adeguatezza degli investimenti in contestazione rispetto al profilo di rischio medio del cliente e del prodotto.
In conclusione , per le motivazioni fin qui esposte, questa Corte ritiene che l’appello vada rigettato e, per l’effetto, confermata la sentenza impugnata.
Ogni altra questione resta assorbita.
B. Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate, in rapporto allo scaglione del disputatum (da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto dei valori minimi e con riduzione del 30% stante l’assenza di particolari questioni di fatto e o di diritto, così come in dispositivo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa ri a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di già ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
RIGETTA l’appello e, per l’effetto, CONFERMA la sentenza n. 47532024 del 9102024, pubblicata in data 10102024 dal Tribunale di Salerno;
TABLE
di secondo grado, che liquida in € 1.700,00 per competenze professionali, oltre IV A, CPA e rimborso forfettario come per legge;
DA’ ATTO RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 17 Marzo 2026
Il Consigliere estensore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME –
Il Presidente – AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME COGNOME –
Provvedimento redatto con la collaborazione RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, MOT in tirocinio generico.