Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19426 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8971-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME ;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronologico 396/2020 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il 05/02/2020 R.G.N. 4152/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/05/2024
CC
RILEVATO CHE
con decreto del 5 febbraio 2020, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato illegittimo ed annullato il provvedimento del RAGIONE_SOCIALE di trasferimento del cittadino pakistano indicato in epigrafe in Germania (primo Paese RAGIONE_SOCIALE‘U.E. nel quale egli aveva presentato una domanda di protezione internazionale, rigettatagli e dal quale si era allontanato per timore di essere rimpatriato nel proprio Paese d’origine), al quale era stato indirizzato per la ripresa in carico, in quanto di sua riconosciuta competenza;
esso ha ritenuto che fosse assorbente RAGIONE_SOCIALE‘esame di ogni altro profilo denunciato la mancata prova, a carico RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, di assolvimento degli obblighi informativi, in violazione RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del Regolamento di RAGIONE_SOCIALE di predi sposizione di uno specifico opuscolo ‘comune redatto conformemente al paragrafo 3’, trasposto nell’art. 10 d.lgs. 25/2008, che al secondo comma ne stabilisce la redazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa Commissione nazionale, nella sua adozione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38;
con atto notificato il 2 marzo 2020, il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Il richiedente ha resistito con controricorso;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 Reg. UE 604/2013, per erronea ricostruzione dal Tribunale RAGIONE_SOCIALEa procedura, non già distinta in due autonome fasi (di determinazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro competente all’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda e di procedura di asilo, ove la stessa si svolga, all’esito RAGIONE_SOCIALEa prima, nello stesso Stato di presentazione RAGIONE_SOCIALEa
domanda) ma unitaria, con la conseguente unità RAGIONE_SOCIALE‘obbligo informativo, comprovato nel suo adempimento attraverso la compilazione del modulo C 3 (allegato al ricorso), sottoscritto dal richiedente con l’assistenza RAGIONE_SOCIALE‘interprete, l’assunzione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del medesimo nel suo interrogatorio e la consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo informativo prescritto dall’art. 4 Reg. UE (unico motivo);
2. esso è infondato;
3. le garanzie informative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. nuovo regolamento di RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE III), che vanno assicurate allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento presso altro Stato RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, competente ad esaminare la sua domanda di protezione internazionale, sono finalizzate a garantire l’effettività ed uniformità RAGIONE_SOCIALE‘informazione, nonché del trattamento del procedimento di trasferimento, in tutto il territorio RAGIONE_SOCIALE‘Unione: con la conseguenza che la loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che rilevi, in senso contrario, l’eventuale loro conoscenza acquisita aliunde da parte RAGIONE_SOCIALEo straniero, né la mancata allegazione o dimostrazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato, di uno specifico vulnus al suo diritto di azione e difesa (giacché il rispetto RAGIONE_SOCIALEa citata normativa eurounitaria, finalizzata ad assicurare il trattamento uniforme RAGIONE_SOCIALEa procedura di trasferimento in tutto il territorio RAGIONE_SOCIALE‘Unione, non può essere condizionata dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono alla sua eventuale violazione). Tuttavia, poiché detti obblighi informativi sono volti ad assicurare che allo straniero coinvolto nel procedimento di trasferimento in altro stato RAGIONE_SOCIALE‘Unione sia assicurata l’effettiva indicazione dei diritti, facoltà e doveri derivanti dal suo assoggettamento alla predetta procedura, il loro adempimento va interpretato in termini
sostanziali e non formali (Cass. 27 agosto 2020, n. 17963; Cass. 10 settembre 2021, n. 24493, che ha in particolare ritenuto l’assoluzione dei predetti obblighi informativi, qualora il giudice di merito appuri con certezza che lo straniero medesimo sia analfabeta, o comunque non in grado di comprendere il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo di cui all’art. 4 cit., e che allo stesso siano state effettivamente fornite, in seno al colloquio di cui all’art. 5 cit., tutte le informazioni contenute nel documento che il medesimo soggetto non abbia potuto o saputo consultare, per causa a lui non imputabile);
3.1. è stato anche evidenziato che il procedimento di determinazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro competente (cd. ‘procedura RAGIONE_SOCIALE‘), pur inserendosi nel contesto relativo alla domanda di protezione internazionale, sia dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale, configurandosi quale procedimento d’ufficio, regolato dal Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (art. 20), che, all’art. 4, intitolato “Diritto di informazione”, prescrive (in particolare nei commi 2 e 3) che l’informazione essenziale sia fornita per iscritto attraverso uno specifico ‘opuscolo comune’, redatto in conformità al medesimo regolamento, che serve ad informare l’interessato: sulle finalità del regolamento e sulle conseguenze RAGIONE_SOCIALE‘eventuale presentazione di un’altra domanda in uno Stato membro diverso; sulle conseguenze RAGIONE_SOCIALEo spostarsi da uno Stato membro a un altro durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente; sui criteri di determinazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro competente; sul colloquio personale e sulla possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente può presentare tali informazioni; sulla possibilità di impugnare una decisione di
trasferimento e di chiederne la sospensione; sul diritto di accesso ai propri dati. Si tratta, dunque, di informazioni dettagliate e specifiche e come tali disciplinate – sia con riferimento ai loro contenuti che alle loro modalità – dalla normativa UE, onde assicurare le garanzie partecipative connesse alla procedura. Non vi è dubbio, pertanto, che le citate disposizioni debbano essere interpretate nel senso che prevedano, in capo agli Stati membri, lo specifico obbligo di informare il richiedente protezione, nel momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, per iscritto, in modo sistematico e oggettivo in ordine alle scansioni RAGIONE_SOCIALEa procedura e ai diritti ad essa connessi, attraverso la consegna di un documento appositamente predisposto a questo scopo, quale l’ ‘opuscolo informativo comune’, che mira a garantire la certezza che l’informazione sia stata fornita in forma oggettiva completa (cfr. Cass. 7 ottobre 2020 n. 21553).
3.2. questa Corte ha recentemente ribadito, in sede di decisione su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dovuta a ripresa in carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, che gli obblighi informativi cui è tenuta l’autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013, secondo l’interpretazione conforme fornita dalla Corte di giustizia nella recente sentenza n. 228 del 30 novembre 2023, pur ne ll’unitarietà del procedimento, non possono ritenersi n é assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale dall’art. 10 d.lgs. 25/2008 ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate negli artt. 4 (diritto all’informazione, implicante l’obbligo di consegna preventiva di un opuscolo contenuto nell’allegato X al Regolamento UE, c.d. Eurodac, n. 603 del 2013) e 5 («Colloquio
personale»), in quanto aventi il dichiarato obiettivo di consentire al richiedente di fornire all’autorità tutte le informazioni utili a individuare lo Stato membro competente all’esame RAGIONE_SOCIALEa sua domanda di protezione internazionale. Sicché, qualora questi specifici adempimenti non risultino assolti, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘audizione effettuata e RAGIONE_SOCIALEe informazioni risultanti dalle allegazioni e produzioni RAGIONE_SOCIALE‘Autorità amministrativa, onerata RAGIONE_SOCIALEa prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata (Cass. 17 aprile 2024, n. 10331, che, in motivazione sub p.to 3.2, ha specificamente chiarito l’insufficienza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘adempimento degli obblighi informativi prescritti dall’art. 4 Regolamento UE n. 604/2013, RAGIONE_SOCIALEa consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo informativo previsto dall’art. 10 d.lgs. 25/2008, attestata dalla consegna allo straniero richiedente asilo del cd. moRAGIONE_SOCIALEo C3);
3.3. il collegio, pure a conoscenza RAGIONE_SOCIALEe sentenze n. 11461 e n. 11462 del 29 aprile di questa Corte, condivide l’orientamento sul punto RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 10331/2024, siccome più aderente all’interpretazione letterale e sistematica RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 citato;
nel caso di specie, avendo allegato la sottoscrizione, da parte del richiedente, del solo moRAGIONE_SOCIALEo C3 (verbale RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni degli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale) e stante la diversità strutturale e funzionale degli opuscoli informativi relativi alla domanda di protezione internazionale e a quella di cui all’art. 4 Reg. n. 604/2013, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non ha adempiuto agli obblighi informativi prescritti;
pertanto il ricorso deve essere rigettato;
la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, con esenzione dal raddoppio del contributo unificato, non potendo esso applicarsi alle Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito, sono
esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il RAGIONE_SOCIALE ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 28 maggio 2024