Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17162 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6962-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso il decreto n. cronologico 570/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 15/01/2020 R.G.N. 45863/2019;
Oggetto
Protezione internazionale Regolamento RAGIONE_SOCIALE -obblighi informativi
R.G.N. 6962/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/05/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
con decreto 15 gennaio 2020, il Tribunale di Milano ha dichiarato illegittimo ed annullato il provvedimento 30 aprile (notificato il 29 agosto) 2019 del RAGIONE_SOCIALE di trasferimento del cittadino irakeno indicato in epigrafe in Svezia (primo Paese RAGIONE_SOCIALE‘U.E. nel quale egli aveva presentato una domanda di protezione internazionale, rigettatagli e dal quale si era allontanato per timore di essere rimpatriato nel proprio Paese d’origine), al quale era stato indirizzato per la ripresa in carico, in quanto di sua riconosciuta competenza, essendo stato fotosegnalato in Italia, nel cui territorio era entrato dal mese di marzo 2019, per formalizzare la presentazione quivi di una (seconda) analoga domanda;
esso ha ritenuto assorbente l’esame di ogni altro profilo denunciato la mancata prova, a carico RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione non costituitasi, di assolvimento degli obblighi informativi, in violazione RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del Regolamento di RAGIONE_SOCIALE di predisposizione di uno specifico opuscolo ‘comune redatto conformemente al paragrafo 3’, trasposto nell’art. 10 d.lgs. 25/2008, che al secondo comma ne stabilisce la redazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa Commissione nazionale, nella sua adozione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 ;
con atto notificato il 10 febbraio 2020, il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre il richiedente, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 Reg. UE 604/2013, per erronea ricostruzione dal Tribunale RAGIONE_SOCIALEa procedura, non già distinta in due autonome fasi (di determinazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro competente all’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda e di procedura di asilo, ove la stessa si svolga, all’esito RAGIONE_SOCIALEa prima, nello stesso Stato di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda) ma unitaria, con la conseguente unità RAGIONE_SOCIALE‘obbligo informativo, comprovato nel suo adempimento attraverso la compilazione del modulo C 3 (allegato al ricorso), sottoscritto dal richiedente con l’assistenza RAGIONE_SOCIALE‘interprete, l’assunzione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del medesimo nel suo interrogatorio e la consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo informativo prescritto dall’art. 4 Reg. UE (unico motivo);
2. esso è infondato;
3. le garanzie informative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. nuovo regolamento di RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE III), che vanno assicurate allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento presso altro Stato RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, competente ad esaminare la sua domanda di protezione internazionale, sono finalizzate a garantire l’effettività ed uniformità RAGIONE_SOCIALE‘informazione, nonché del trattamento del procedimento di trasferimento, in tutto il territorio RAGIONE_SOCIALE‘Unione: con la conseguenza che la loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che rilevi, in senso contrario, l’eventuale loro conoscenza acquisita aliunde da parte RAGIONE_SOCIALEo straniero, né la mancata allegazione o dimostrazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato,
di uno specifico vulnus al suo diritto di azione e difesa (giacché il rispetto RAGIONE_SOCIALEa citata normativa eurounitaria, finalizzata ad assicurare il trattamento uniforme RAGIONE_SOCIALEa procedura di trasferimento in tutto il territorio RAGIONE_SOCIALE‘Unione, non può essere condizionata dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono alla sua eventuale violazione). Tuttavia, poiché detti obblighi informativi sono volti ad assicurare che allo straniero coinvolto nel procedimento di trasferimento in altro stato RAGIONE_SOCIALE‘Unione sia assicurata l’effettiva indicazione dei diritti, facoltà e doveri derivanti dal suo assoggettamento alla predetta procedura, il loro adempimento va interpretato in termini sostanziali e non formali (Cass. 27 agosto 2020, n. 17963; Cass. 10 settembre 2021, n. 24493, che ha in particolare ritenuto l’assoluzione dei predetti obblighi informativi, qualora il giudice di merito appuri con certezza che lo straniero medesimo sia analfabeta, o comunque non in grado di comprendere il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo di cui all’art. 4 cit., e che allo stesso siano state effettivamente fornite, in seno al colloquio di cui all’art. 5 cit., tutte le informazioni contenute nel documento che il medesimo soggetto non abbia potuto o saputo consultare, per causa a lui non imputabile);
3.1. è stato anche evidenziato che il procedimento di determinazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro competente (cd. ‘procedura RAGIONE_SOCIALE‘), pur inserendosi nel contesto relativo alla domanda di protezione internazionale, sia dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale, configurandosi quale procedimento d’ufficio, regolato dal Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (art. 20), che, all’art. 4, intitolato “Diritto di informazione”, prescrive (in particolare nei commi 2 e 3) che l’informazione essenziale sia fornita per iscritto attraverso uno specifico
‘opuscolo comune’, redatto in conformità al medesimo regolamento, che serve ad informare l’interessato: sulle finalità del regolamento e sulle conseguenze RAGIONE_SOCIALE‘eventuale presentazione di un’altra domanda in uno Stato membro diverso; sulle conseguenze RAGIONE_SOCIALEo spostarsi da uno Stato membro a un altro durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente; sui criteri di determinazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro competente; sul colloquio personale e sulla possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente può presentare tali informazioni; sulla possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e di chiederne la sospensione; sul diritto di accesso ai propri dati. Si tratta, dunque, di informazioni dettagliate e specifiche e come tali disciplinate – sia con riferimento ai loro contenuti che alle loro modalità – dalla normativa UE, onde assicurare le garanzie partecipative connesse alla procedura. Non vi è dubbio, pertanto, che le citate disposizioni debbano essere interpretate nel senso che prevedano, in capo agli Stati membri, lo specifico obbligo di informare il richiedente protezione, nel momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, per iscritto, in modo sistematico e oggettivo in ordine alle scansioni RAGIONE_SOCIALEa procedura e ai diritti ad essa connessi, attraverso la consegna di un documento appositamente predisposto a questo scopo, quale l’ ‘opuscolo informativo comune’, che mira a garantire la certezza che l’informazione sia stata fornita in forma oggettiva completa (cfr. Cass. 7 ottobre 2020 n. 21553).
3.2. questa Corte ha recentemente ribadito, in sede di decisione su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dovuta a ripresa in carico del richiedente
protezione internazionale da parte di altro Stato membro, che gli obblighi informativi cui è tenuta l’autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013, secondo l’interpretazione conforme fornita dalla Corte di giustizia nella recente sentenza n. 228 del 30 novembre 2023, pur nell’unitarietà del procedimento, non possono ritenersi n é assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale dall’art. 10 d.lgs. 25/2008 ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate negli artt. 4 (diritto all’informazione, implicante l’obbligo di consegna preventiva di un opuscolo contenuto nell’allegato X al Regolamento UE, c.d. Eurodac, n. 603 del 2013) e 5 («Colloquio personale»), in quanto aventi il dichiarato obiettivo di consentire al richiedente di fornire all’autorità tutte le informazioni utili a individuare lo Stato membro competente all’esame RAGIONE_SOCIALEa sua domanda di protezione internazionale. Sicché, qualora questi specifici adempimenti non risultino assolti, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘audizione effettuata e RAGIONE_SOCIALEe informazioni risultanti dalle allegazioni e produzioni RAGIONE_SOCIALE‘Autorità amministrativa, onerata RAGIONE_SOCIALEa prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata (Cass. 17 aprile 2024, n. 10331, che, in motivazione sub p.to 3.2, ha specificamente chiarito l’insufficienza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘adempimento degli obblighi informativi prescritti dall’art. 4 Regolamento UE n. 604/2013, RAGIONE_SOCIALEa consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo informativo previsto dall’art. 10 d.lgs. 25/2008, attestata dalla consegna allo straniero richiedente asilo del cd. moRAGIONE_SOCIALEo C3); 3.3. il collegio, pure a conoscenza RAGIONE_SOCIALEe sentenze n. 11461 e n. 11462 del 29 aprile di questa Corte, condivide l’orientamento sul punto RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 10331/2024, siccome più aderente all’interpretazione letterale e sistematica RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 citato;
4. nel caso di specie, avendo allegato la sottoscrizione, da parte del richiedente, del solo moRAGIONE_SOCIALEo C3 (all. 3 g al ricorso), il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non ha adempiuto agli obblighi informativi prescritti;
pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva ed esenzione dal raddoppio del contributo unificato, non potendo esso applicarsi alle Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso nella Adunanza camerale del 28 maggio 2024