Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23141 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23141 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 27/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7495/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TRIESTE n. 1021/2022 depositato il 17/02/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Trieste, con decreto pubblicato il 17-2-2022 e comunicato il 2-3-2022, ha respinto il ricorso di COGNOME, cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento con il quale il RAGIONE_SOCIALE ha disposto, ex art.18.1.b. del Regolamento UE n. 604/2013, Reg. RAGIONE_SOCIALE III, il suo trasferimento in Austria, Paese in cui lo straniero risultava avere già presentato una precedente domanda di protezione internazionale, come risultante dal sistema RAGIONE_SOCIALE, e che aveva comunicato di accettare la richiesta di ripresa in carico. Il Tribunale di Trieste, dinanzi al quale la causa era stata riassunta all’esito RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di incompetenza del Tribunale di Roma, ha affermato che l’oggetto del giudizio era limitato alla individuazione RAGIONE_SOCIALEa competenza RAGIONE_SOCIALEo Stato membro a decidere la domanda di protezione internazionale, e non invece ad una nuova valutazione del ‘rischio’ già delibato dallo Stato membro, altrimenti verificandosi un aggiramento dei principi sulla competenza a deliberare degli stati membri e la vanificazione dei criteri di competenza condivisi dai paesi membri e confluiti nel regolamento UE 60413 , che mira ad evitare il c.d. Asylum Shopping. Ha altresì affermato che la censura di non refoulement dovrebbe essere correttamente riferita e indirizzata allo Stato membro in quanto soggetto investito RAGIONE_SOCIALEa decisione e che non risultava infine che alcuno Stato europeo avesse sospeso i trasferimenti verso l’Austria per violazione dei diritti dei richiedenti asilo , né risultavano prese di posizione da parte di autorità ufficiali di stati membri tali da comportare l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola di cui all’art. 3 comma 2 del predetto regolamento, mentre con l’accettazione RAGIONE_SOCIALEa ripresa in
carico ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18.1 lett. d) del reg. UE 604 13 il Paese estero era tenuto a decidere sul reimpatrio definitivo del ricorrente. 2. Avverso la suddetta pronuncia COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 25-3-2022, affidato a due motivi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, che ha resistito con controricorso.
Il procedimento veniva di fatto sospeso, essendo stata la questione RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione e RAGIONE_SOCIALE‘applicazione concreta del Regolamento c.d. RAGIONE_SOCIALE III portata all’attenzione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE con quattro ordinanze di rinvio pregiudiziale sollevate dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 8668/21) e dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE dei Tribunali di Roma (ordinanza di rimessione del 12.04.2021), Firenze (ordinanza 29.04.2021) e Trieste (ordinanza di rimessione 02.04.2021), con conseguente necessità di dover attendere la decisione la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia investita RAGIONE_SOCIALEa questione, quale giudice deputato all’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria.
Intervenuta la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia (Corte di giustizia UE, Sezione Seconda, Sentenza del 30/11/2023, C-228/21 e altre riunite), è stata fissata udienza per la trattazione del ricorso in camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEe violazioni degli obblighi informativi e comunque la violazione o falsa applicazione dagli artt. 4 e 5 del regolamento RAGIONE_SOCIALE 604/2013 e la correlata violazione degli obblighi informativi previsti dalle citate norme. Deduce che il Tribunale di Trieste non ha esaminato la questione sottesa alla eccepita violazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, degli obblighi di fornire informazioni previamente ‘per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che
ragionevolmente si suppone a lui comprensibile … ovvero, se necessario per la loro corretta comprensione, anche oralmente, ad esempio in relazione con il colloquio personale di cui all’art. 5’ e del corrispondente diritto del richiedente a ricevere una serie di informazioni funzionali alla partecipazione effettiva e consapevole alla procedura relativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, garantendo, in tal modo, la tutela dei suoi diritti fondamentali. Afferma che l’argomentazione era stata ampiamente illustrata nella memoria autorizzata depositata il 20 ottobre 2020, allorché il giudizio era pendente innanzi al Tribunale di Roma, all’esito RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la prima difesa utile, e riproposta nella memoria di data 28 dicembre 2020 depositata nella fase del giudizio riassunto innanzi al Tribunale di Trieste.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per la decisione che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle contestazioni del ricorrente circa l’omessa comunicazione dei motivi di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione formalizzata in altro Stato membro e l’omessa consegna di copia RAGIONE_SOCIALEa decisione medesima e RAGIONE_SOCIALEa documentazione relativa al procedimento amministrativo e la conseguente violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 11 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/32/UE, rubricato criteri applicabili alle decisioni RAGIONE_SOCIALE‘autorità accertante, attuata in Italia con d.lgs. 142/2015, nonché RAGIONE_SOCIALE‘articolo 17 Regolamento UE 604/2013, con riferimento all’articolo 3 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, nonché agli articoli 1,2 e 4 CEDU, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per la decisione che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla attuale situazione di pericolo e di conflitto nelle aree limitrofe Al Jammu e Kashmir e, comunque, violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 33 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione di Ginevra e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 19, primo comma, del d.lgs. 286/1998, nonché RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5, comma 6, d.lgs. nr. 286
del 1998, nella formulazione vigente ratione temporis alla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2, lett. e) e lett. g) d.lgs. n. 251/2007, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 14 d.lgs. n. 251/2007, nonché violazione falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2697 c.c. in tema di ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, nonché violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 8 del d.lgs nr. 25 del 2008 che pone a carico del giudicante il potere-dovere di cooperazione istruttoria, denunciando sia che il Tribunale doveva accertare la veridicità RAGIONE_SOCIALEe contestazioni sollevate (circa la mancata informazione scritta ricevuta sull’esito RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale presentata nel diverso Stato membro), dovendo essere posto a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE l’onere di allegare la documentazione afferente la procedura di asilo svoltasi presso il Paese di prima istanza, sia che il Tribunale non aveva affrontato il riferimento compiuto dal ricorrente al principio del « non refoulement indiretto », illustrato, nella memoria depositata, in relazione all’attuale situazione geopolitica RAGIONE_SOCIALE‘area da cui egli proviene, limitrofa al Jammu e Kashmir, venendo meno al dovere di cooperazione officiosa.
Il primo motivo è fondato.
2.1. Nel decreto impugnato non si rinviene menzione RAGIONE_SOCIALE‘adempimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE degli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE e l’odierno ricorrente afferma, con sufficiente specificità, di avere svolto detta deduzione nel corso dei giudizi di merito con le memorie autorizzate che ha prodotto in allegato al ricorso per cassazione.
Occorre precisare che, nella fattispecie in esame, il procedimento impugnatorio di merito è soggetto alle regole generali operanti per il rito camerale, ex art.737 e ss. c.p.c., vigenti ratione temporis, ma anche al rito speciale dettato dall’art. 3, commi 3 -bis /3decies , d.lgs. 25/2008, a seguito RAGIONE_SOCIALEe modifiche introdotte con il d.l.n.13/2017, convertito nella l. n. 46 del 2017. La norma
regola, invero, un rito camerale sui generis , ispirato al principio di effettività previsto dall’art. 27, par. 1, Reg. 604/2013, che prende le mosse da un ricorso contro la decisione di trasferimento adottata dall’autorità RAGIONE_SOCIALE, a seguito del quale l’amministrazione, tenuta comunque a provare la fondatezza del provvedimento adottato, può depositare una nota difensiva entro quindici giorni dalla notifica, ma deve altresì depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di trasferimento, completando la discovery. È poi espressamente previsto dal citato art.3 il diritto del ricorrente a depositare una nota difensiva (entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3quinquies , secondo periodo, e cioè il termine entro cui debbono essere depositati i documenti) che ha – logicamente e sulla scorta del tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione normativa – lo scopo di consentire al ricorrente di prendere posizione su quanto emerso a seguito di detto deposito e sugli elementi di prova versati (o non versati) in atti.
Pertanto l’iniziale thema decidendum posto dal ricorso introduttivo può essere seguito da una precisazione RAGIONE_SOCIALEa domanda consentita dalla specialità del rito, tramite la memoria che l’art. 3, comma 3 -sexies cod. proc. civ. abilita a depositare o, in mancanza di espresse preclusioni di legge, di una memoria autorizzata dal giudice, dovendosi altresì rimarcare che l’art.3 citato prevede come perentorio (‘a pena di inammissibilità’ – art.3 ter) solo il termine iniziale di impugnazione del provvedimento, a riprova RAGIONE_SOCIALEa prioritaria esigenza di armonizzare la celerità del rito con l’effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela imposta dall’art.27 del Regolamento.
In sostanza, nel procedimento in questione, di impugnazione del decreto di trasferimento « RAGIONE_SOCIALE », disciplinato da un rito camerale ‘speciale’, caratterizzato dalla semplicità RAGIONE_SOCIALEe forme e dall’urgenza, ma con una scansione temporale temperata dalla
necessità di tutela effettiva, va senz’altro esclusa la piena applicabilità RAGIONE_SOCIALEe norme che regolano il processo ordinario.
La concentrazione e celerità del rito non rappresentano un ostacolo all’introduzione da parte del ricorrente, con le note difensive ex art.3-comma 3sexies d.lgs. 25/2008 o comunque con note scritte o nella discussione orale (ove disposta dal giudice), di fatti sopravvenuti o di specificazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di nullità del decreto di trasferimento impugnato, che, nel rituale contraddittorio tra le parti, comunque garantito dalla struttura del procedimento, dovranno essere esaminate dal giudice, poiché va assicurato all’interessato il diritto ad un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sia pure entro un tempo ragionevole.
2.2. Va aggiunto che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE del 30 novembre 2023, non vi è dubbio che l’assolvimento degli obblighi informativi sia presupposto procedurale necessario per la regolarità del procedimento di determinazione RAGIONE_SOCIALEo Stato competente, essendo previsto che, all’esito RAGIONE_SOCIALEe informazioni date ed acquisite, l’amministrazione adotti (ove ne ravvisi i presupposti) il provvedimento di trasferimento del migrante.
Se ne ricava, da un lato, che la documentazione che l’amministrazione deve depositare non può non riguardare anche l’assolvimento degli oneri informativi, dall’altro che il Tribunale deve prendere in considerazione le deduzioni critiche del ricorrente, sollevate nel ricorso oppure nel corso del giudizio ovvero all’interno RAGIONE_SOCIALEa memoria prevista per legge o autorizzata dal giudice, in merito al mancato o irregolare assolvimento degli obblighi informativi.
2.3. Nel caso di specie il Tribunale, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘espressa deduzione circa il mancato assolvimento degli obblighi informativi, ritualmente sollevata dal migrante all’interno di una memoria autorizzata, non poteva esimersi dal prendere in esame la questione, onde verificare
se gli specifici adempimenti previsti dagli artt. 4 e 5 Reg. UE 604/2013 fossero stati assolti e la conseguente ritualità del provvedimento di trasferimento impugnato.
Come chiarito da recente pronuncia di questa Corte (Cass. 10331/2024), il Tribunale deve verificare l’effettuazione del colloquio personale con le garanzie previste dal Regolamento in esame e la consegna di un opuscolo informativo rispettoso del moRAGIONE_SOCIALEo standard presente nell’Allegato X REG. 603/2013. In particolare il Giudice di merito deve riscontrare in concreto quale opuscolo sia stato consegnato, nonché se sussista diversità strutturale tra l’opuscolo informativo che dev’essere consegnato al richiedente la protezione internazionale ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 25 del 2008 e l’opuscolo informativo cd. «comune», che va consegnato all’interessato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 di detta normativa euro-unitaria. Invero, pur nell’ambito di un procedimento unitario, gli obblighi informativi a carico RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione competente sono diversi: a) quelli delineati dall’art.10 d.lgs. n. 25/2008, emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva c.d. Procedure (2005/85/CE), in generale, per i richiedenti protezione internazionale; b) quelli, di contenuto più ampio, prescritti dagli artt. 4 («Diritto d’informazione», implicante l’obbligo di consegna preventiva di un opuscolo contenuto nell’allegato X al Regolamento UE, c.d. RAGIONE_SOCIALE, n. 603 del 2013) e 5 («Colloquio personale») del Regolamento n. 604 del Reg. UE del 26 giugno 2013, c.d. RAGIONE_SOCIALE III, nel dichiarato obiettivo di consentire al richiedente di fornire all’autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all’esame RAGIONE_SOCIALEa sua domanda di protezione internazionale. L’onere di provare il corretto assolvimento RAGIONE_SOCIALEe garanzie partecipative e degli obblighi informativi ricade sull’Amministrazione – RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, operante presso il RAGIONE_SOCIALE e l’immigrazione del RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale ha, quindi, errato nel non prendere in considerazione le deduzioni del ricorrente in merito al mancato/irregolare assolvimento degli oneri informativi -sia nel caso in cui la nota del ricorrente abbia anticipato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione (così’ posta nella piena possibilità di conoscere tutta la strategia difensiva RAGIONE_SOCIALEa controparte), sia nel caso in cui le note (come previsto dalla specifica disciplina) siano state depositate dopo il deposito RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, che essendo edotta di tale possibilità in ragione RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa, non risulta che si sia doluta o abbia avanzato contestazioni nel merito. Il RAGIONE_SOCIALE, nel controricorso, afferma che in calce al mod. C3 il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto l’opuscolo informativo ed afferma di aver dimostrato sia la consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo allegato X reg. NUMERO_DOCUMENTO, sia la rituale effettuazione del colloquio personale, ma, come si è detto, dal decreto impugnato non risulta che il Tribunale abbia effettuato accertamenti in tal senso.
Dall’accoglimento del motivo discende la cassazione del decreto impugnato, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa RAGIONE_SOCIALEa causa al giudice del merito, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa necessità che il Tribunale, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, accerti compiutamente (essendo nella specie tale accertamento fattuale del tutto mancato) se gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 4 e 5 Reg. RAGIONE_SOCIALE n. 604/2013, siano stati o meno effettivamente adempiuti dall’Amministrazione.
L’ulteriore motivo e le ulteriori questioni sono assorbite, con la precisazione che si verte in ipotesi di assorbimento per ragioni di economia processuale, che ricorre quando il ricorso è fondato su una pluralità di motivi pari-ordinati, ciascuno autonomamente idoneo a inficiare la validità del provvedimento amministrativo impugnato, ossia quando è sufficiente che anche una sola RAGIONE_SOCIALEe ragioni prospettate risulti fondata perché l’impugnativa avverso il provvedimento amministrativo venga accolta (Cass. 28751/2017; Cass. 37270/2022; Cass. 14813/2023). Da ciò discende che,
laddove il motivo venga riproposto nel giudizio di rinvio, esso dovrà essere esaminato dal giudice, sempre che ve ne sia interesse.
Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo di ricorso, va dichiarato assorbito il secondo e va cassato il decreto impugnato nei limiti del motivo accolto, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al Tribunale di Trieste in diversa composizione per nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato nei limiti del motivo accolto, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 giugno