Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7264 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7264 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 524/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
contro
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D ‘ APPELLO CATANIA n. 2330/2019 depositata il 24/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
che la Corte d’appello di Catania, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale accoglimento del gravame del signor NOME COGNOME, ha dichiarato la risoluzione del contratto relativo all’ordine di acquisto di obbligazioni Argentina, in data 29 maggio 2001, e ha condannato Unicredit Spa (già Banco di Sicilia Spa) per inadempimento agli obblighi informativi su di essa incombenti a restituire a NOME COGNOME l’importo di € 90999,11 corrisposto per l’acquisto dei titoli, oltre interessi legali dalla data dell’acquisto sino al soddisfo, e ha rigettato il gravame della signora NOME COGNOME;
che la Unicredit ha proposto ricorso, affidato a nove motivi, illustrati pure con memoria, resistito dal signor COGNOME con controricorso e memoria;
che con i primi tre motivi, la banca ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e discussi tra le parti: per avere i giudici di merito omesso di valutare la rilevanza della elevata propensione al rischio dell’investitore, risultante dagli investimenti precedenti e dalle evidenze documentali; per non avere ammesso la prova testimoniale su capitoli di prova volti a dimostrare le informazioni date al signor COGNOME, in relazione alle caratteristiche dei titoli e alla loro rischiosità; per non avere valutato l’adeguatezza dell’investimento al profilo dell’investitore;
che il quarto motivo, denunciando violazione di legge (art. 112, 115, 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c.), riguarda la prova del danno patrimoniale e del nesso causale che la ricorrente assume
non essere stata offerta da NOME, a fronte dei rimborsi corrisposti dalla Repubblica argentina successivamente al default, che facevano ridurre il danno corrispondente alle somme investite per l’acquisto dei titoli;
che il quinto motivo denuncia omesso esame di fatto che si assume decisivo, in ordine al mancato accoglimento dell’istanza di ammissione di una c.t.u. sui profili di rischio dell’investimento e sugli avvenimenti successivi alla definizione del giudizio di primo grado, come la operazione di concambio con la Repubblica argentina;
che il sesto motivo denuncia violazione di legge (art. 112, 115 e 116 c.p.c., 2697, 2721 ss., 2727 e 2729 c.c.) per la mancata ammissione di prova per testi richiesta dalla banca;
che il settimo motivo denuncia violazione di legge (art. 112, 115, 116 c.c., 2038, 2697, 2727, 2729 c.c.) per avere la sentenza impugnata errato a ritenere provata la perdita lamentata dall’attore in relazione all’importo dell’investimento iniziale, senza procedere alle restituzioni reciproche a seguito della risoluzione del contratto;
che l’ottavo motivo denuncia violazione dell’art. 1458 c.c. per avere la sentenza impugnata stabilito erroneamente la decorrenza degli interessi dalla data dell’ordine di investimento (29 maggio 2001) anziché dalla domanda giudiziale ;
che il nono motivo riguarda la mancata compensazione, totale o parziale, delle spese processuali;
che le questioni poste dal settimo e ottavo motivo presentano profili potenzialmente interferenti con quelli che saranno oggetto di discussione sul ricorso (rg. 20018/2019) rimesso in udienza pubblica con ordinanza della 1 Sezione n. 477 del 2024;
che si reputa necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della definizione del giudizio relativo al menzionato ricorso.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 30/01/2024.