Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33498 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33498 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28133/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti –
contro
INTESA SANRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, a propria volta incorporante RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e
Oggetto: Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi – Violazione – Accertamento
R.G.N. 28133/2021
Ud. 28/11/2025 CC
difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO ROMA n. 3965/2021 depositata il 31/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 3965/2021, pubblicata in data 31 maggio 2021, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione di UBI RAGIONE_SOCIALE SPA (quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE), ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24680/2015.
Il Tribunale di Roma era stato adito da NOME COGNOME ed NOME COGNOME in relazione all’acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina tramite il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE CAB S.p.A., chiedendo, in via principale, sia la declaratoria di nullità del contratto quadro concluso con la banca per difetto di forma scritta sia la declaratoria di nullità dell’operazione di acquisto delle obbligazioni, con condanna dell’Istituto di credito alla restituzione delle somme investite; in via subordinata, l’accertamento della responsabilità della Banca nonché la condanna della stessa al risarcimento dei danni.
Costituitasi regolarmente RAGIONE_SOCIALE, nel corso del giudizio si erano altresì costituiti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOME, nelle more deceduta.
Il Tribunale di Roma aveva definito il giudizio dichiarando il difetto di legittimazione attiva di NOME COGNOME e respingendo nel resto le domande.
La Corte d’appello ha, a propria volta, disatteso il gravame, in primo luogo respingendo il motivo di appello relativo alla declaratoria di difetto di legittimazione attiva di NOME COGNOME ed alla condanna del medesimo alla rifusione delle spese di lite, in quanto ha rilevato che l’appellante, dopo essersi ritualmente costituito in giudizio quale erede di NOME COGNOME, aveva solo successivamente dichiarato di rinunciare all’azione per effetto della rinuncia all’eredità della defunta, senza che la Banca convenuta avesse a propria volta dichiarato di rinunciare alle spese di lite, in tal modo risultando preclusa la compensazione di queste ultime.
Quanto agli altri motivi di appello, la Corte territoriale ha osservato, in sintesi che:
-l’assenza sul contratto di intermediazione finanziaria della sottoscrizione della Banca non solo era stata dedotta tardivamente, in quanto formulata solo con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ma anche risultava smentita dalle risultanze documentali, essendo in atti il contratto sottoscritto da un incaricato dell’Istituto di credito e risultando prive di fondamento le contestazioni in ordine alla legittimazione dell’incaricato medesimo a rappresentare la Banca;
-la violazione degli obblighi informativi da parte della Banca, dedotta dagli appellanti, non avrebbe in alcun caso potuto condurre alla declaratoria di nullità né del contratto quadro né delle singole operazioni di investimento;
-nel concreto la violazione degli obblighi informativi era stata dedotta dagli odierni ricorrenti in modo del tutto generico, senza nulla argomentare in ordine alle informazioni che sarebbero state omesse, risultando invece, sia dalle prove documentali sia dalla deposizione testimoniale assunta in corso di causa, che ai ricorrenti medesimi erano state fornite tutte le informazioni in ordine alla inadeguatezza dell’operazione ad alla rischiosità dell’investimento.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorrono NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Resiste con controricorso INTESA SAN RAGIONE_SOCIALE SPA quale incorporante di UBI RAGIONE_SOCIALE SPA, a propria volta incorporante di RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 75 c.p.c.
Si censura la decisione impugnata, in quanto la stessa avrebbe dichiarato il difetto di legittimazione attiva di NOME COGNOME, evidenziando che la legittimazione di quest’ultimo era sussistente per effetto della mera affermazione della titolarità del diritto controverso effettuata dalla parte.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 21 T.U.F.
Il ricorso censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha escluso la nullità del contratto quadro, osservando che ‘ogni qualvolta si verifichi un’ipotesi di violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella speci e, in base all’art. 6 della legge n. 1 del 1991), tale condotta, concretamente esaminata può far sorgere ipotesi di responsabilità precontrattuale, come avvenuto nel caso de quo. È logico che da ciò derivino conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i succ essivi rapporti tra le parti. Sul punto va posta l’attenzione in relazione alla responsabilità contrattuale, che, eventualmente può far realizzare ipotesi risolutive del contractus, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro’ .
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, testualmente, ‘violazione di legge ex art. 360 n. 5 in ordine al mancato accoglimento delle domande di nullità ed annullamento dell’ordine d’acquisto dei titoli bond e della domanda risarcitoria’
Il ricorso censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha escluso la nullità dell’ordine di acquisto delle obbligazioni, deducendo che non è stata raggiunta la prova dell’adempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, testualmente, ‘error in procedendo ex art. 360 n. 5 omissione di pronunzia sulle istanze istruttorie riproposte in secondo grado su fatti controversi decisivi per il giudizio’ .
I ricorrenti evidenziano di avere formulato specifico motivo di appello concernente la mancata ammissione -da parte del giudice di prime cure -dei mezzi istruttori da essi richiesti e lamentando che la Corte territoriale nulla abbia statuito su tale motivo di ricorso.
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, testualmente, ‘error in procedendo ex art. 360 n. 5 omissione di pronunzia sulla prescrizione dell’azione di annullamento del contratto’ .
Viene ancora censurata l’omessa statuizione da parte della Corte d’appello in ordine al motivo di gravame col quale si impugnava la decisione di prime cure perché quest’ultima ‘aveva dichiarato che la prescrizione quinquennale per la nullità del contratto si sarebbe interrotta in data 15.03.2005 per l’invio alla convenuta di una raccomandata direttamente dagli attori e, quindi, al momento della notifica dell’atto di citazione, l’azione si sarebbe già prescritta’ , avendo invece i ricorrenti dedotto che tale termine non era ancora decorso.
I motivi di ricorso sono, nel loro complesso, inammissibili.
2.1. (Cass. Sez. U – Sentenza n. 23745 del 28/10/2020; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).
Lo stesso, infatti, si diffonde in astratte considerazioni di massima concernenti il contenuto degli obblighi informativi ex art. 21 TUF e le conseguenze della loro violazione senza in alcun modo censurare il fulcro motivazionale del provvedimento impugnato, il quale, ben lungi dal negare in linea di principio la configurabilità di una responsabilità dell’intermediario per la violazione di tali obblighi, ha invece accertato in concreto che gli stessi, nel caso specifico sottoposto al vaglio della Corte territoriale, erano stati regolarmente e pienamente rispettati dall’odierna controricorrente
Né si può omettere di rilevare ulteriormente che, nel momento in cui ad essere stata respinta era una domanda di declaratoria di nullità del contratto oggetto di impugnazione, ogni tematica concernente sia la risoluzione del contratto per inadempimento sia gli obblighi risarcitori da quest’ultima derivanti veniva e viene -a collocarsi del tutto al di fuori del decisum della sentenza impugnata.
3.3. I motivi terzo, quarto e quinto risultano invece complessivamente inammissibili, dal momento che vengono a dedurre una ipotesi di vizio ex art. 360, n. 5), c.p.c. la cui ammissibilità risulta invece irrimediabilmente preclusa dal disposto di cui all’art. 348 -ter c.p.c., constatato che il giudizio di appello è stato instaurato nel 2016 e che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, non avendo parte ricorrente neppure dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (Cass. Sez. L – Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).
È solo per completezza, allora, che si può ulteriormente rilevare che:
il terzo motivo è ulteriormente inammissibile, in quanto riconduce all’art. 360, n. 5), c.p.c. una ipotesi di ‘mancato accoglimento’ delle domande dei ricorrenti, ferme restando sia l’assoluta estraneità del ‘mancato accoglimento’ di una domanda rispetto all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. , sia la piena conformità della decisione impugnata ai principi enunciati da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11578 del 06/06/2016; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 19417 del 03/08/2017; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 23131 del
22/10/2020; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 23570 del 27/10/2020), sia l’assenza di alcuna concreta censura da parte dei ricorrenti alla ratio decidendi costituita dall’affermazione per cui le contestazioni dei ricorrenti circa l’inadempimento degli obblighi informativi risultavano non solo del tutto generiche ma anche smentite dalla presenza di prova positiva dell’adempimento di tali obblighi ;
l’inammissibilità ulteriore del quarto motivo discende direttamente dalla constatazione della radicale assenza delle allegazioni necessarie ad individuare la decisività dei mezzi istruttori richiesti e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018), avendo i ricorrenti omesso di trascrivere i capitoli di prova e di indicare le ragioni di decisività del mezzo istruttorio richiesto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9748 del 23/04/2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19138 del 23/09/2004);
il quinto motivo risulta a propria volta inammissibile per la radicale trasgressione del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., atteso che lo stesso omette di riprodurre o localizzare i passaggi essenziali dell’atto di appello nei quali risulterebbe formulata la censura che apoditticamente si assume non essere stata esaminata dalla Corte territoriale, ferma restando -anche in questo caso l’assoluta estraneità dell’ ipotesi di omesso esame di motivi di appello all’ ambito di applicazione dell’ art. 360, n. 5), c.p.c.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore della
contro
ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 7.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 novembre 2028.
Il Presidente
NOME COGNOME