Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32279 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32279 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23299 R.G. anno 2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliat i presso l’avvocato NOME COGNOME ;
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME , domiciliata presso l’ avvocato NOME COGNOME;
Tito controricorrente avverso la sentenza n. 50/2021 depositata l’8 febbraio 2021 della Corte di appello di Caltanissetta.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ I coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno evocato in giudizio RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, innanzi al Tribunale di Enna. Hanno dedotto di aver eseguito diverse operazioni di investimento tra il novembre 1999 e il novembre 2006 presso l’indicato istituto di credito; hanno lamentato la nullità degli ordini di acquisto posti in essere e la responsabilità della banca per la violazione delle norme in tema di servizi di investimento previste dalla disciplina primaria contenuta nel testo unico della finanza (t.u.f., d.lgs. n. 58/1998) e in quella secondaria, contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998.
La banca convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto delle domande attrici.
In esito al giudizio di primo grado la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è stata condannata a pagare agli attori le somme di euro 43.677,77, oltre interessi, e di euro 1.308,46, oltre interessi, in favore della sola NOME COGNOME.
2 . ─ La pronuncia è stata impugnata in via principale dalla banca intermediaria e in via incidentale dai coniugi COGNOME.
Con sentenza dell’8 febbraio 2021, la Corte di appello di Caltanissetta, in accoglimento dell’appello principale della banca, ha riformato la pronuncia di primo grado respingendo la domanda attrice e condannando gli investitori alla restituzione dell’importo da loro riscosso in esecuzione della decisione di primo grado; il Giudice distrettuale ha poi respinto l’appello incidentale.
La Corte di merito ha in sintesi ritenuto che il contratto quadro concluso dalle parti il 24 ottobre 2002 fosse pienamente valido nonostante mancasse della sottoscrizione dell’intermediario , tanto più che esso recava in calce l’annotazione relativa alla consegna del documento agli investitori. Ha poi reputato che la banca avesse adempiuto agli obblighi informativi ad essa incombenti, tenuto conto:
che COGNOME aveva una discreta esperienza in materia finanziaria, avendo del resto sempre diversificato gli investimenti; che le operazioni eseguite si riferivano a titoli che non erano caduti in default , ma avevano semplicemente avuto un andamento altalenante; che negli ordini di acquisto sottoscritti dagli investitori era contenuta l’avvertenza di non adeguatezza dell’operazione; che non risultava acquisita al processo alcuna prova quanto al possesso, in capo all’istituto di credito, di «informazioni idonee a far ipotizzare una situazione particolarmente grave dell’emittente»; che il lungo lasso di tempo intercorso tra le operazioni di investimento e il disinvestimento lasciava supporre che all’epoca dell’acquisto dei titoli non sussistesse un particolare livello di rischio; che il rifiuto manifestato per iscritto dall’investitore di fornire alla banca informazioni quanto alla propria situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, all’esperienza in materia di investimenti finanziari e alla propensione al rischio aveva posto l’istituto di credito in una situazione in cui lo stesso non era verosimilmente in grado di adempiere al meglio agli incarichi che gli erano stati affidati. La Corte territoriale ha quindi escluso potesse ravvisarsi il denunciato inadempimento dell’intermediario agli obblighi contemplati dagli artt. 30, 37 e 47 reg. Consob n. 11522 del 1998 e ha pure negato potesse ravvisarsi un conflitto di interessi in capo alla banca. Ha infine disatteso i due motivi di appello incidentale degli investitori, vertenti, rispettivamente, sul mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sull’importo liquidato dal Tribunale e sulla prescrizione maturata con riferimento all’operazione di acquisto di azioni del 4 novembre 1999.
3. La sentenza della Corte nissena è stata impugnata per cassazione da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi, questi ultimi, del defunto NOME COGNOME. I motivi di impugnazione sono quattro e sono illustrati da memoria. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE BPM s.p.a., già
RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Col primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 23 t.u.f., nonché degli artt. 30, 37 e 47 reg. Consob n. 11522 del 1998.
Lamentano i ricorrenti che i COGNOME non avrebbero mai ricevuto alcuna copia delle condizioni economiche e contrattuali dei servizi di investimento prestati dall’intermediario: condizioni delle quali avevano esclusivamente preso visione.
Il mezzo è diretto a contrastare l’affermazione, contenuta nel la sentenza impugnata, per cui Il contratto quadro del 24 ottobre 2002 conteneva l’annotazione «dichiaro altresì che una copia del presente contratto mi è stata consegnata».
La censura è inammissibile per più ragioni.
Anzitutto essa è diretta a una non consentita revisione del giudizio di fatto della Corte territoriale, laddove, come è noto, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155).
In secondo luogo, la doglianza è priva di concludenza, dal momento che la mancata consegna del documento che riproduce il contratto quadro non è produttiva di alcuna nullità. Questa Corte si è già espressa in tal senso con riguardo ai contratti bancari (Cass. 3 luglio 2024, n. 18230). Riprendendo argomenti spesi esaminando la disciplina dell’art. 117 t.u.b., che presenta, per quanto qui interessa, una formulazione sovrapponibile a quella contenuta nell’art. 23 t.u.f., può osservarsi che la « forma » presa in considerazione dal legislatore nelle due norme è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi
resta estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione, di carattere generale, per cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, è disposto, infatti, che la Consob , sentita la RAGIONE_SOCIALE d’Italia, può prevedere, con regolamento, che per motivate ragioni tecniche (aggettivazione, quest ‘ultima, soppressa col d.lgs. n. 164/2007) o in relazione alla natura professionale dei contraenti, « particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma ». In tale locuzione il termine « forma » è manifestamente da intendere nell’accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell’affare; in altre parole, l’« altra forma » è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell’art. 23 si ricava, dunque, che la nullità comminata dal comma 1 di tale articolo presidia l’osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell’accordo, non anche l’adempimento dell’obbligo di consegna dello scritto . Questa Corte ha del resto avuto occasione di rilevare, in passato, che in materia di intermediazione finanziaria la consegna del contratto integra un incombente attinente alla fase successiva alla formazione del contratto (Cass. 20 settembre 2013, n. 21600, in motivazione) la cui inosservanza non pone, dunque, un problema di validità dello stesso (Cass. 18 novembre 2021, n. 35347, non massimata in CED ).
Il secondo mezzo reca la stessa titolazione del primo.
Gli istanti deducono che quanto argomentato dalla Corte di appello con riguardo alla negata violazione degli artt. 30, 37 e 47 reg. Consob n. 11522 del 1998 confliggerebbe «in modo insanabile con le effettive risultanze documentali».
Il motivo è inammissibile.
In parte esso veicola questioni di cui la sentenza impugnata non si occupa e che i ricorrenti non assumono siano state fatte valere nel giudizio di merito: ebbene, ove con il ricorso per cassazione siano
prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694). Per il resto il motivo è diretto a confutare l’accertamento di fatto della Corte di merito quanto al significato da attribuire al corredo probatorio da essa esaminato allorquando si è occupata della questione relativa alle inadempienze di cui trattasi (pag. 11 della sentenza impugnata). Come è noto, però, la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa: ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 28 novembre 2014, n. 25332).
3. – Il terzo motivo oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza ex artt. 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. «attesa l’omessa pronuncia sull’appello incidentale».
Si lamenta che la Corte distrettuale non si sarebbe pronunciata su cinque mo tivi dell’appello incidentale.
Il motivo è inammissibile.
Esso è manifestamente carente in punto di specificità. Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula che le deduzioni su cui è mancata la
statuizione siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del «fatto processuale», intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa Corte legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367). Analogo rilievo è da svolgere con riguardo al vizio motivazionale, visto che la censura fondata sul deficit argomentativo quanto a una data questione postula che la medesima sia specificamente individuata nel ricorso per cassazione: deve trovare applicazione il principio per cui la deduzione di error in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): infatti, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880); in tal senso si impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte
d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 30 luglio 2024, n. 21346).
Col quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 23 t.u.f., 2697 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
I ricorrenti rilevano che col nono motivo del loro appello incidentale avevano dedotto che la negligenza della banca era documentata da una nota del 31 ottobre 2007 in cui la società che gestiva l’investimento aveva ammesso espressamente «che vi era stato un grave disservizio in ordine alle informazioni da fornire ai risparmiatori, senza che la banca intermediaria si fosse adoperata per evitare tali disservizi nonostante ricevesse tutte le informazioni trimestrali in ordine all’investimento».
Il motivo è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. 6 febbraio 2024, n. 3397;
Cass. 23 ottobre 2018, n. 26874).
Si osserva, per completezza, che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395). L’inosservanza del la regola che presidia la distribuzione dell’onere probatorio con riguardo agli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di investimento è però palesemente insussistente, in quanto la Corte territoriale ha rettamente osservato che «per escludere la responsabilità dell’intermediario non è sufficiente affermare la mancanza di prova della negligenza o dell’inadempimento, bensì occorre accertare la sussistenza della prova positiva di tale dirigenza e dell’adempimento da parte del predetto di tutte le obbligazioni richiestegli» (sentenza impugnata, pag. 8): tale proposizione è conforme al principio per cui nella materia in esame il riparto dell’onere della prova si atteggia nel senso che l’investitore ha l’onere di allegare l’inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione da parte dell’intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l’inadempimento anche sulla base di presunzioni; l’intermediario, a sua volta, ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; in tal senso pure: Cass. 19 gennaio 2016, n. 810). Errano, poi, i ricorrenti, quando, assumendo che l’intermediario sarebbe gravato «da un vero e proprio onere informativo perdurante per tutta la durata del rapporto», sostengono, in definitiva,
che l’obbligo di rendere edotto l’investitore quanto ai ri schi dell’investimento si protrarrebbe nel periodo successivo a ll’esecuzione dell’ordine: all’opposto , quando non venga in questione il servizio di gestione di portafogli, gli obblighi informativi devono essere adempiuti in vista dell’operazione da compiere e si esauriscono con essa (Cass. 27 agosto 2020, n. 17949; Cass. 24 aprile 2018, n. 10112; come nota incisivamente Cass. 20 gennaio 2013, n. 2185, non massimata in CED , « dopo l’erogazione del servizio si è esaurita l’attività dell’intermediario con riferimento all’ordine eseguito »). Ebbene, i ricorrenti non deducono, nel motivo di ricorso, che il deficit informativo lamentato si riferisse a una gestione di portafogli. Va osservato che il mezzo di censura è pure carente di autosufficienza, avendo riguardo alla nota del 31 ottobre 2007, ivi menzionata: infatti, l’indicazione dei documenti sui quali il ricorso si fondi deve avvenire alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481), oltre che fornendo indicazioni quanto alla loro localizzazione nei fascicoli di causa (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184).
Merita aggiungere , infine, che la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., è irrituale, in quanto i ricorrenti non isolano i fatti storici che la Corte di appello avrebbe mancato di esaminare. Gli istanti si occupano, invece, della «contraddittorietà delle affermazioni della Corte », di prove che non sarebbero state valorizzate, del carattere asseritamente apodittico dell’af fermazione per cui gli ordini erano stati impartiti in autonomia, del l’irrilevanza di alcune considerazioni, non provate, circa la pendenza di altro giudizio, d ell’erroneità dell’affermazione per cui l’intermediario non è tenuto a svolgere una vera e propria attività di consulenza in favore dell’investitore. Come è noto, l’art. 360, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
5 . -Il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 22 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME