Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13618 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7247/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore della Funzione Legale e Societario AVV_NOTAIO, quale legale rappresentante in forza dell’art. 38 dello Statuto e della delibera del Consiglio di Amministrazione della RAGIONE_SOCIALE in data 15/12/2016, rappresentata e difesa, giusta pr ocura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso il suo studio, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
-ricorrente –
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al controricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , sito in Roma, INDIRIZZO , i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4670/2019, depositata in data 9 luglio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/5/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1. L’AVV_NOTAIO, erede di NOME COGNOME, citava in giudizio la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE al fine di conseguire l’accoglimento delle seguenti conclusioni: «in via principale, dichiarare la nullità e/o l’inefficacia, e comunque la risoluzione per inadempienza, del contratto di compravendita dei titoli ‘RAGIONE_SOCIALE‘ intervenuto e stipulato tra il de cuius COGNOME NOME e la Bnl per i motivi dedotti in narrativa e conseguentemente dichiarare la convenuta Bnl tenuta a restituire all’attrice – quale erede del COGNOME NOME – anche a titolo di danno – la somma complessivamente versata a titolo di prezzo (euro 180.391,78) ; nel merito, condannare la Bnl alla corresponsione in restituzione della somma di euro 180.391,78 dichiarando la nullità e/o l’inefficacia nonché la risoluzione della compravendita per inadempimento della convenuta e per violazione di norme imperative nell’esecuzione del contratto in atti specificato ».
In particolare, deduceva che, in occasione della scadenza di alcuni bot detenuti dal nonno, questi era stato sollecitato da una dipendente della filiale, recatasi appositamente a suo domicilio, ad acquistare dei titoli, in base ad un ordine, prospettato come destinato all’acquisto di botto, ma sottoscritto lasciando in bianco ogni altra parte e poi utilizzato, senza comunicazione al COGNOME, per l’acquisto di obbligazioni ‘RAGIONE_SOCIALE‘, titoli che venivano negoziati fuori dei mercati regolamentari destinati esclusivamente ad investitori istituzionali.
Ad avviso della attrice i dipendenti della Bnl non avevano sottoposto al COGNOME nessuna documentazione illustrativa sull’investimento e non avevano fornito alcuna valutazione del titolo.
I precedenti investimenti del COGNOME erano stati costantemente effettuati in Bot od obbligazioni emesse dalla stessa Bnl.
La banca, dopo molteplici solleciti, «aveva comunicato di non essere in grado di consegnare l’ordine di acquisto delle obbligazioni in lite poiché non lo aveva reperito presso i propri archivi» (vedi pag. 3 del controricorso).
Per la attrice, dunque, vi era stata manifesta e grave violazione, da parte dei dipendenti della Bnl, degli obblighi informativi.
2. Il tribunale di Roma rigettava le domande, escludendo che la violazione degli obblighi comportamentali potesse determinare la «nullità del contratto di investimento e del singolo atto esecutivo di acquisto», osservando che gli inadempimenti dedotti, anche ove ne fosse stata accertata la sussistenza, «non sarebbero di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto quadro in relazione all’operazione di investimento per cui è causa».
Sul punto nel ricorso per cassazione, a pagina 6, si legge che il tribunale «ha escluso che le violazioni di settore potessero dar luogo alla nullità dei contratti relativi alla prestazione di servizi di
investimento stipulati dalle parti e, tanto più, delle operazioni finanziarie che, di tali contratti, hanno costituito singoli atti esecutivi».
Quanto alla domanda risarcitoria il tribunale, pur ammettendo che ai sensi dell’art. 1453 c.c., tale domanda poteva essere accolta a prescindere dalla sussistenza dei requisiti per la risoluzione del contratto, la rigettava per difetto di causa petendi , ritenendo che «in base alla formulazione delle conclusioni di parte attrice, la domanda risarcitoria sarebbe connessa a quella di risoluzione, e non autonoma e basata sul mero comportamento della convenuta».
La COGNOME proponeva appello chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: «previo rigetto di ogni avversa domanda ed eccezione, voglia l’adita Corte accogliere lo spiegato appello, riformare l’impugnata sentenza nei capi impugnati e, per l’effetto,:1) in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia, e comunque la risoluzione per grave inadempimento contrattuale del contratto quadro di negoziazione e comunque di quello di compravendita di cui all’ordine di acquisto delle obbligazioni ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ; 2) per l’effetto e in ogni caso, condannare la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione in favore della signora AVV_NOTAIO, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito della somma complessivamente versata in corrispettivo dell’acquisto delle obbligazioni in lite, per euro 180.391,78 …]».
La Corte d’appello di Roma, preliminarmente, rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 345 c.p.c., essendo stata dedotta l’intervenuta mutato libelli , costituita dalla domanda, asseritamente nuova, con la quale si censurava solo in appello «il contratto quadro di negoziazione» e «si parl di inadempimento grave», specificando, sono nel gravame, il «riferimento all’art. 1218 c.c. per sostenere la domanda di risarcimento dei danni».
A tale proposito la Corte territoriale rispondeva che «dalla lettura degli atti processuali si evince chiaramente che quelle che sono state definite, dalla banca appellata, domande o eccezioni nuove riguardano tematiche già rinvenibili anche implicitamente negli atti di primo grado, tenuto conto che è riservato al giudice la interpretazione degli atti e dei documenti del giudizio».
Per quel che ancora qui rileva, con riferimento al primo motivo di appello della COGNOME, relativo alla violazione delle norme sugli obblighi informativi, il giudice d’appello si soffermava sulla circostanza che «l’appellante evidenzia ancora come non sia stato prodotto in atti, dalla banca, l’ordine di acquisto dei titoli che avrebbe effettuato COGNOME NOME; documento che la banca stessa aveva ammesso di non aver rinvenuto nei propri archivi».
Inoltre, la Corte territoriale muoveva dal presupposto che «la banca è tenuta a dimostrare l’adeguatezza della operazione e la corretta informazione resa al cliente».
Sul punto, aggiungeva che «resta da dimostrare, e la banca nulla ha fatto in tal senso, che il risparmiatore sia addivenuto alla decisione di acquisto del titolo ‘RAGIONE_SOCIALE‘, società in seguito andata in default, all’esito di una corretta informativa delle qualità del soggetto emittente l’obbligazione».
Inoltre, in relazione all’autonoma domanda di risarcimento del danno, il giudice d’appello rileva che «avendo l’appellante espressamente fatto presente la mancanza di una corretta informazione», ciò rendeva «possibile la qualificazione della domanda risarcitoria anche in termini di domanda autonoma».
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (Bnl), depositando anche memoria scritta.
Resisteva con controricorso NOME COGNOME, depositando anche memoria scritta.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Vizio di omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.)».
In particolare, per la ricorrente dal semplice confronto tra le conclusioni dell’atto di citazione e quelle contenute nell’atto di appello emergerebbe che NOME COGNOME avrebbe introdotto «una domanda nuova, contravvenendo al divieto di cui all’art. 345 c.p.c.».
Ad avviso della ricorrente, il giudizio di primo grado aveva ad oggetto soltanto «l’ordine di acquisto dei titoli RAGIONE_SOCIALE», mentre il giudizio di appello era stato ampliato con la richiesta di accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia e, comunque, la risoluzione per grave inadempimento contrattuale «del contratto quadro di negoziazione».
Le statuizioni della sentenza di prime cure, particolarmente approfondite, nel rigettare le richieste di parte attrice, avrebbe indotto quest’ultima a modificare le proprie richieste nel giudizio di appello.
Non sarebbe condivisibile la motivazione della sentenza d’appello per cui tale domanda nuova poteva ricavarsi implicitamente interpretando gli atti giudiziali.
La novità sarebbe rappresentata anche dall’esplicito riferimento all’art. 1218 c.c. in relazione alla domanda di risarcimento dei danni, oltre che alla qualificazione come «grave» dell’inadempimento.
Per la ricorrente, la novità della domanda e comunque, il divieto di nova ex art. 345 c.p.c., riguarderebbe non soltanto le domande e
le eccezioni in senso stretto «ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado».
L’attrice, dunque, avrebbe «esteso la domanda originariamente azionata per il solo ordine di acquisto anche al contratto quadro» ed avrebbe «prospettato come ‘autonoma’ la domanda risarcitoria richiamando l’art. 1218 c.c. -norma mai richiamata prima dall’AVV_NOTAIO -, nonché come ‘grave’ l’inadempimento».
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.). Nullità della sentenza (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.). Vizio di omesso esame su un fatto decisivo (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.)».
Per la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel consentire l’allargamento del thema decidendum , rispetto alle domande originarie dell’attrice COGNOME.
Vi sarebbe, dunque, la violazione dell’art. 112 c.p.c. in base al quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda, ma «non oltre i limiti di essa».
Per la ricorrente, pur essendo vero che il giudice è tenuto a valutare l’effettivo contenuto della domanda giudiziale, tuttavia, tale interpretazione «non può spingersi a tal punto da configurare una domanda radicalmente difforme nel petitum o nella causa petendi , da quanto espressamente allegato e dedotto dalle parti».
L’attrice, dunque, avrebbe introdotto nel giudizio un titolo nuovo rappresentato dal «contratto quadro» e dall’inadempimento «grave» ex art. 1218 c.c.
I motivi, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono inammissibili per carenza di interesse.
Infatti, l’atto di citazione ben poteva basarsi esclusivamente sulla impugnativa negoziale dell’atto di esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria, ossia dell’atto di acquisto dei titoli della RAGIONE_SOCIALE.
Si è chiarito (Cass., Sez. U., 19 dicembre 2007, n. 26724), infatti, che «dal ‘contratto quadro’, cui può darsi il nome di contratto di intermediazione finanziaria e che per alcuni aspetti può essere accostato alla figura del mandato, derivano dunque obblighi e diritti reciproci dell’intermediario e del cliente», mentre «le successive operazioni che l’intermediario compie per conto del cliente, benché possano a loro volta consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto di intermediazione».
Si è osservato che, in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore con l’intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest’ultimo, atteso che il momento negoziale delle singole operazioni di investimento non può rinvenirsi nel contratto quadro (Cass., sez. 1, 7 luglio 2017, n. 16861; Cass., n. 12937 del 2017; Cass., n. 8394 del 2016; anche Cass., 19 febbraio 2021, n. 4484).
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 1455 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.)».
Per la ricorrente, quanto al profilo della valutazione degli elementi probatori, «la sentenza di primo grado e quella di secondo grado sembrano essere state emesse sulla base di risultanze processuali completamente diverse».
Il tribunale di Roma, infatti, avrebbe qualificato di scarsa importanza l’inadempimento della banca («l’ordine in questione, infatti, ha avuto regolare completa esecuzione senza alcuna doglianza da parte del dante causa dell’attrice, che ha percepito le cedole, come emerge dalle comunicazioni prodotte dalla banca»), ponendo in evidenza, quanto alla validità del contratto quadro, che «dalle produzioni documentali della banca convenuta emerge la stipula in forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria, la consegna del documento generale sui rischi ed il rifiuto del cliente di fornire informazioni».
La Corte d’appello, invece, ha ritenuto sussistente il grave inadempimento della banca.
Sarebbero stati omessi fatti decisivi, e segnatamente: la riscossione delle cedole; la consegna del documento generale dei rischi; il rifiuto del cliente di fornire informazioni circa la sua esperienza.
Tra l’altro, il COGNOME possedeva il titolo WBK 12 % ST/DW-FRN 2013, per un ammontare di lire 200.000.000.
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. Anzitutto, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il
legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (Cass., sez. L, 19 giugno 2014, n. 13960).
4.5. Inoltre, con riferimento alla censura di omesso esame di fatto decisivo, per questa Corte la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alle sentenze depositate a partire dall’11 settembre 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053); con la precisazione che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge
7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Nella specie, invece, si chiede una nuova rivalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dal giudice d’appello, non è censurabile in questa sede.
Ed infatti, la Corte d’appello ha sottolineato, con riferimento alla gravità dell’inadempimento degli obblighi informativi dei dipendenti della banca, che «non stato prodotto in atti, dalla banca, l’ordine di acquisto dei titoli che avrebbe effettuato COGNOME NOME; documento che la banca stessa aveva ammesso di non aver rinvenuto nei propri archivi».
Inoltre, la Corte territoriale ha sottolineato che la banca non ha dimostrato «il pagamento», soffermandosi, poi, sulla considerazione che «per la prova del nesso di causalità tra il comportamento illecito
della banca ed il danno all’investitore sarebbe stato sufficiente dimostrare, anche per presunzioni, che i titoli negoziati non erano adeguati alla categoria di rischio riferibile a COGNOME NOME».
Il giudice d’appello ha ancora chiarito che era la banca «tenuta a dimostrare l’adeguatezza della operazione e la corretta informazione resa al cliente».
Ha, poi, aggiunto che «resta da dimostrare, e la banca nulla ha fatto in tal senso, che il risparmiatore sia addivenuto alla decisione di acquisto del titolo ‘RAGIONE_SOCIALE‘, società in seguito andata in default, all’esito di una corretta informativa delle qualità del soggetto emittente l’obbligazione».
Né può darsi particolare rilievo, come vorrebbe la ricorrente, all’affermazione della Corte territoriale, per cui «la circostanza che il COGNOME detenesse delle obbligazioni ‘WSK/12%’ al momento dell’acquisto delle obbligazioni ‘RAGIONE_SOCIALE‘ può valere, a tutto concedere, per il rispetto del principio dell’adeguatezza dell’acquisto».
A prescindere, dalla considerazione che tale affermazione risulta del tutto pleonastica, in quanto caratterizzata dalla formula «a tutto concedere», resta il fatto che la banca non ha neppure prodotto l’ordine di acquisto dei titoli ceduti RAGIONE_SOCIALE, non adempiendo in alcun modo alla dimostrazione della condotta diligente nell’indicare all’investitore le caratteristiche specifiche del prodotto finanziario da acquistare.
Non può dimenticarsi, poi, che, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1928, n. 58, «nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta».
Del resto, si è anche ritenuto che l’intermediario finanziario non è esonerato dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’investimento, nemmeno ove l’investitore si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento, in quanto in tal caso, deve compiere lui stesso quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (Cass., sez. 6-1, 24 ottobre 2017, n. 25193; Cass., 16 marzo 2016, n. 5250; Cass., 19 ottobre 2012, n. 18039).
5. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 8.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2024