Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3759 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3759 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26175/2020 R.G. proposto da :
COGNOME, COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOMEricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO NOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 852/2020 depositata il 23/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
– Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la decisione del locale Tribunale che respinto la domanda proposta inizialmente dalla sig. NOME e poi dai suoi eredi NOME e NOME COGNOME nei confronti di Banca Monte dei Paschi s.p.a., diretta a sentir dichiarare la nullità o, in subordine, la risoluzione per inadempimento dell’atto di acquisto di obbligazioni Cirio avvenuto in data 28.2.2001, con conseguente condanna al pagamento dell’importo di euro 38.640,77, pari alla somma investita in detti titoli e non rimborsata.
-La Corte territoriale ha deciso il gravame argomentando quanto segue:
ha respinto il primo motivo d’appello relativo all’erroneità del rigetto della domanda di parte attrice in quanto fondata sul mancato accertamento da parte della banca del livello di propensione al rischio dell’investitrice e sulla mancata adeguata illustrazione circa le caratteristiche del prodotto finanziario compravenduto in quanto: (i) in sede di stipulazione del contratto – quadro la investitrice aveva espressamente sottoscritto la seguente clausola « non ho/ abbiamo ritenuto di fornirVi le informazioni richieste sulla mia/nostra situazione finanziaria e sui miei/nostri obiettivi di investimento nonostante che sia stato chiarito da parte Vostra che tale accertamento è compiuto nel mio/nostro esclusivo interesse », ponendo, così, la banca nelle impossibilità di avere quegli elementi cognitivi che sono necessariamente alla base dell’accertamento del livello di propensione al rischio della cui carenza gli appellanti si dolgono; (ii) circa la mancanza di adeguata illustrazione delle caratteristiche del prodotto finanziario compravenduto, valeva quanto osservato nel rigetto del quinto motivo d’appello (relativo alla lamentata errata
deduzione della propensione al rischio dell’investitore dal paniere di titoli che la stessa aveva in portafoglio al momento dell’acquisto di quelli in esame) dunque il fatto, da un lato, che – anche al di là della appartenenza di una consistente aliquota di titoli in portafoglio « ad emissioni obbligazionarie statuali » – ciò che rilevava a proposito della propensione al rischio era il fatto che detti titoli presentassero un promesso margine di redditività che rapportato alla loro minor durata rispetto ai titoli a reddito fisso in precedenza detenuti (BTP di durata decennale dismessi alla scadenza e BTP di durata trentennale dismessi dopo 10 anni) lasciava intendere una « maturata maggiore propensione verso titoli a reddito fisso, caratterizzati da equo contemperamento tra redditività e monetizzabilità », quindi meno coerenti con un profilo di mera consolidazione del risparmio; dall’altro, che l’investitrice aveva in precedenza (fino all’anno 1999) effettuato consistenti operazioni di acquisto e vendita di titoli azionari, il che dava conferma della consapevolezza dei diversi livelli di rischio dei propri investimenti; onde non poteva sostenersi che la investitrice, nel momento in cui ha acquistato i titoli Cirio in oggetto, fosse in una condizione per la quale, ove pur formalmente messa al corrente da parte della banca circa quelli che all’epoca potevano considerarsi ragionevoli e prevedibili profili di rischiosità dei titoli suddetti, si sarebbe astenuta dall’acquisto;
b) per le suddette ragioni la Corte d’appello ha ritenuto, altresì: (i) assorbito l’esame del sesto motivo d’appello riguardante la mancata verifica del nesso di causalità tra la condotta omissiva della banca e il danno patito dall’investitrice; (ii) respinto il terzo motivo d’appello « concernente la rilevanza della mancata informativa da parte delle investitrice circa il proprio livello di propensione al rischio » anche in ragione di quanto argomentato sul primo motivo;
ha ritenuto fondato il secondo motivo d’appello non risultando, in effetti, consegnato – difformemente da quanto ritenuto dal primo giudice – il documento sui rischi generali in materia di investimento e che non potesse sortire effetto equivalente la premessa contenuta nel punto sub a) del contratto di intermediazione mobiliare sottoscritto il 15.6.1992; tuttavia, stanti le altre ragioni di rigetto del gravame già esaminate, detta omissione non sortiva efficacia determinante;
ha respinto il quarto motivo d’appello – con cui era contestato il carattere confessorio della dichiarazione resa nell’ordine d’acquisto, di aver, cioè, ricevuto informazioni adeguate sulla natura sui rischi e sulle implicazioni dell’ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguevano – in quanto per come formulato era irrilevante, atteso che detta valutazione (del carattere confessorio della dichiarazione) non risultava di per sé sola idonea a reggere l’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza;
ha, infine, respinto il settimo motivo d’appello – relativo al mancato esame da parte del giudice di primo grado dei profili di nullità del contratto quadro del 1992 per mancato adeguamento alla normativa introdotta dal successivo d. lgs. n.58/1998 – posto che gli appellanti richiamavano quali oggetto di mancato adeguamento profili (conflitto di interessi, operazioni non adeguate, best execution , ordini telefonici) irrilevanti o il cui esame (vedi operazioni non adeguate) era stato, comunque, effettuato « in ragione dei sopra richiamati elementi di fatto ».
– Avverso la sentenza NOME e NOME COGNOME hanno presentato ricorso affidandolo a cinque motivi di cassazione. Ha resistito MPS, la quale ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 21 d.lgs. n.
58/1998 ed artt. 28 e 29 reg. Consob 11522/98, per avere la Corte d’appello sostenuto che la dante causa degli attuali ricorrenti, rifiutando di fornire le informazioni di cui all’art. 28 comma 1 lett. a) del reg. Consob cit. avrebbe reso impossibile determinare lo specifico profilo dell’investitore e ritenuto corretto che l’intermediario abbia dedotto la elevata propensione al rischio finanziario dell’investitrice e, di conseguenza, l’adeguatezza dell’investimento per cui è causa, dall’acquisto pregresso da parte della stessa anche di titoli azionari e soprattutto obbligazionari caratterizzati dall’alta redditività, quindi meno coerenti con un profilo di mera consolidazione del risparmio quale risultava dalla pregressa attività di investimento in BPT. Reputano i ricorrenti che la decisione gravata sia contraria alle disposizioni di legge in rubrica, in quanto il rifiuto del cliente di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e sulla propria propensione al rischio, anche se frutto di autodeterminazione, non vale a esonerare l’intermediario dalla verifica dell’adeguatezza del prodotto finanziario oggetto di negoziazione; per cui: (a) dal rifiuto predetto, l’intermediario doveva « presumere una propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito piuttosto che alla massima alla massimizzazione della redditività; (b) l’intermediario doveva evitare che ella procedesse con l’acquisto per cui è causa o, tuttalpiù, mediare l’investimento del titolo dopo averle segnalato l’inadeguatezza dello stesso e avere acquisito un ordine scritto nel quale fosse dato esplicito riferimento alle avvertenze rivoltele, così come prescritto dall’art. 29 del reg. Consob citato in rubrica; (c) a proposito della profilazione dell’investitrice (situazione finanziaria e propensione al rischio) non avrebbero potuto supplire la natura e le caratteristiche degli investimenti pregressi, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità; né il precedente acquisto di strumenti finanziari ad alto
rischio sarebbe stato sufficiente per considerare l’investitore un operatore qualificato tanto meno ad attribuirgli un profilo speculativo, soprattutto in casi come quello in esame ove non vi era evidenza alcuna che i progressi di investimenti in strumenti ad alto rischio fossero stati frutto di scelte consapevolmente assunte dall’investitore a seguito del diligente adempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario.
2. – Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 21 d.lgs. n. 58/1998 ed artt. 28 e 29 reg. Consob 11522/98 dell’art. 324 c.p.c. e 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in quanto la Corte di merito, non solo ha ritenuto provato in ragione delle caratteristiche e della natura degli investimenti finanziari, sia pregressi che coevi, che l’investitrice avesse un’elevata propensione al rischio finanziario tale da rendere adeguata al suo profilo l’operazione in questione, ma ha escluso la responsabilità dell’intermediario per non aver fornito all’investitrice alcuna informazione sulla natura, sulle caratteristiche e sulla rischiosità dell’investimento in questione, perché ha ritenuto non provato che, quand’anche essa avesse ricevuto tali informazioni, data l’elevata propensione al rischio finanziario dimostrata con altre operazioni, si sarebbe astenuta dall’acquisto poi rilevato pernicioso: decisione che i ricorrenti censurano perché contraria alle disposizioni rubricate, alla luce dei principi di diritto enunciati in materia dalla Corte di legittimità; e tanto più errata perché la Corte avrebbe dovuto prendere atto del giudicato interno formatosi sull’accertamento operato dal giudice di prime cure in ordine all’inadempimento dell’intermediario al dovere di informare adeguatamente l’investitrice sulla natura sulle caratteristiche e sulla rischiosità dell’investimento in questione, di conseguenza, avrebbe dovuto, in accoglimento del quinto motivo di appello, accertare la responsabilità dell’intermediario per la causazione del danno patito,
non avendo l’intermediario offerto -come a questi incombeva – la prova contraria circa la sussistenza del nesso di causalità, da presumersi esistente, tra l’acclarato deficit informativo e il danno patrimoniale dedotto, non potendo valere in tal senso la precedente o contestuale condotta di investimento in altri strumenti finanziari ad altro rischio eventualmente tenuta dal danneggiato. Pertanto doveva accogliere, e non, invece, ritenere assorbito, anche il sesto mezzo di gravame relativo alla negata sussistenza del nesso di causalità tra il danno patrimoniale subito e il deficit informativo predetto, pronuncia quest’ultima che sarebbe illegittima per omessa pronuncia, appunto, sul sesto motivo.
– I due motivi possono essere trattati insieme perché fondati su ragioni di illegittimità connesse (se non sovrapposte) che riguardano gli obblighi informativi, attivi e passivi, che gravano sull’intermediario ai sensi delle norme invocate dai ricorrenti e le conseguenze della loro violazione, anche alla luce della distribuzione dell’onere della prova che compete alle part in siffatti casi.
3.1 – Giova al loro esame una ricognizione degli arresti sul punto della giurisprudenza di legittimità.
Questa Corte si è soffermata, in molteplici occasioni (cfr. tra le più recenti ed esaustive, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 10111 del 2018; Cass. n. 33353 del 2018; Cass. n. 16127 del 2020; Cass. n. 19891 del 2022; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 7288 del 2023; Cass. n. 7932 del 2023; Cass. n. 12990 del 2023), sul tema degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario in applicazione dell’art. 21 e 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in combinato disposto con gli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, esaminando l’argomento e pervenendo ad esiti interpretativi univoci e consolidati, sotto i due distinti aspetti: a) dell’identificazione della latitudine degli obblighi informativi medesimi; b) dell’atteggiarsi del riparto degli oneri di
allegazione e di prova in sede giudiziale ove l’investitore lamenti l’inadempimento di detti obblighi.
3.1.1. – Sotto il promo profilo, anzitutto è consolidato il principio per cui l’informativa che l’intermediario deve rendere riguardo allo strumento finanziario oggetto di acquisto, ha una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che l’intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza e adeguatezza dell’investimento per cui è richiesta la sua intermediazione: la prima informativa deve porre l’investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l’operazione presenta in sé, avendo riguardo, tra l’altro, alle caratteristiche dello strumento finanziario da negoziare; le seconde si basano sulla relazione tra la tipologia dell’investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente (al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso, per l’appropriatezza; al grado di esperienza e conoscenza e, in più, agli obiettivi di investimento e alla capacità finanziaria, per l’adeguatezza).
3.1.1.1. – Quanto alla prima informativa – oggetto di un obbligo c.d. attivo, previsto dall’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998 e nell’art. 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 – sono consolidati i principi per cui: (i) l’intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa la natura dei prodotti finanziari richiesti, i caratteri propri dell’emittente e la sua solvibilità, in funzione della valutazione consapevole dell’investitore della propria scelta in termini di rischio – rendimento; (ii) ricorre un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento (Cass., n. 15936/2018), non essendone l’intermediario esonerato neppure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, poiché permane in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la
natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo (Cass. n. 18153/2020), dato che l’obbligo informativo in questione seguita a risponde all’obiettivo del riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell’investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole (Cass. n. 35789 del 2022); (iii) « la responsabilità dell’intermediario è esclusa dalla sottoscrizione, da parte del cliente, della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un’autorizzazione scritta all’investimento, quando sia apposta su un modulo “standard” senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l’effettiva presa d’atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione » (Cass. n. 28175/2019).
3.1.1.2 – Quanto alla seconda informativa (previsto dall’art. 28, primo comma, lett. a), oggetto di un obbligo c.d. passivo) consistente nella richiesta di notizie all’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (cd. profilatura), questa Corte ha affermato (v. Cass. 32631/2022 che ne fa una ricognizione dettagliata) i principi per cui: (i) essa è necessaria per l’individuazione degli strumenti finanziari appropriati per l’investitore ed è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l’investitore intenderà porre in essere, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata, tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione; (ii) costituisce, perciò, un adempimento che deve necessariamente precedere l’esecuzione delle singole disposizioni dell’investitore, in quanto è strumentale alla realizzazione dell’obiettivo regolatorio perseguito di segnalare all’investitore – in relazione alla sua
accertata propensione al rischio – la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere e, in tal modo, di rendere effettivo il suo diritto ad una consapevole scelta di investimento; (iii) il mancato adempimento dell’obbligo di richiesta all’investitore delle informazioni predette al momento della conclusione del contratto – quadro, non può essere ovviato con l’acquisizione di tali informazioni mediante altri mezzi, ed è idoneo ad inficiare la valutazione di adeguatezza effettuata dall’intermediario; (iv) unica eccezione a tale principio deve ravvisarsi nel caso di rifiuto dell’investitore di fornire le informazioni richieste sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, atteso che, anche in tale evenienza, l’intermediario non è esonerato dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione di investimento, ma deve compiere quella valutazione in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (cfr. Cass. 16 marzo 2016, n. 5250; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18039); perciò – fermo il fatto che in generale le informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali non possono sostituire l’obbligo «di profilatura dell’investitore» – in siffatti casi di rifiuto di fornire le notizie richieste, che risulti dal contratto – quadro ovvero da apposita dichiarazione scritta, l’intermediario può utilizzare allo scopo le informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali; (v) in ogni caso « il precedente acquisto di strumenti finanziari ad alto rischio non è sufficiente per considerare l’investitore un operatore qualificato o per attribuirgli uno specifico profilo speculativo, soprattutto in casi dove non vi sia evidenza alcuna che i pregressi investimenti in strumenti ad alto rischio siano stati il frutto di scelte consapevolmente assunte dall’investitore a seguito della dirigente adempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario » (Cass. n. 18039/2012), così come il pregresso acquisto di titoli
dello stesso tipo eccepito dalla banca non si pone come fatto intrinsecamente informativo della propensione dell’investitore ad un rischio elevato ciò « almeno sin quando non si acquisisca il dato che, al tempo dell’operazione che viene concretamente a rilevare, le dette operazioni a rischio non avessero già manifestato significativi sintomi di esiti negativi » (Cass. n. 29106 del 2019).
3.1.2. Sotto il secondo profilo, dell’atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale ove l’investitore lamenti l’inadempimento di detti obblighi, si sono consolidati i seguenti principi: (i) spetta all’investitore dedurre l’inadempimento consistente nella violazione degli obblighi informativi ai quali l’intermediario finanziario è tenuto, mentre spetta all’intermediario finanziario l’onere probatorio di avere esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativa applicabile ed in relazione all’inadempimento così come dedotto; (ii) grava, poi, sull’investitore la prova del danno, avendo in proposito chiarito questa Corte (da Cass. n. 29353 del 2018, in motivazione) che « in presenza di un comportamento illegittimo dell’intermediario, l’investitore inconsapevole si trova esposto ad un rischio che avrebbe potuto essergli accollato solo a seguito di adeguate informazioni. Il danno consiste nel rischio di perdita del capitale investito che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura. E poiché il legislatore, nel dettare la normativa di settore in materia, muove dal presupposto che dette informazioni sono invece necessarie all’effettuazione di scelte d’investimento effettivamente consapevoli ed oculate, deve presumersi, fino a prova contraria, che quel rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva. È dunque corretto far riferimento alla successiva perdita di valore del titolo per quantificare il danno subito dall’investitore il quale si sia trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all’intermediario (Cass. n.
29864/2011) … » (considerazioni del tutto analoghe anche in Cass. n. 16127 del 2020, Cass. n. 25343 del 2021, Cass. nn. 7932 e 12990 del 2023); (iii) grava sull’ investitore – che agisca per il risarcimento del danno – l’onere della prova del nesso di causalità tra l’inadempimento dell’obbligo informativo gravante sulla banca ed il danno lamentato dall’investitore, tema sul quale Cass. n. 33596 del 2021 ha opportunamente puntualizzato che « questa Corte, dopo aver numerose volte affermato che l’onere della prova del nesso di causalità tra l’inadempimento degli obblighi informativi ed il danno grava sull’investitore, ha più di recente ritenuto che detto inadempimento faccia sorgere una presunzione di sussistenza del nesso di causalità: “Dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati” (Cass. 17 aprile 2020, n. 7905); anche in quest’ultima prospettiva, tuttavia, la banca può vincere la presunzione offrendo prova contraria, quantunque essa non possa essere desunta esclusivamente dalla generica rischiosità degli investimenti pregressi ». Conclusioni, queste, rinvenibili, in termini assolutamente analoghi, anche nelle precedenti Cass. n. 24142 del 2018, Cass. nn. 30532 e 31497 del 2021, nonché nelle successive
Cass. n. 35789 del 2022 e Cass. nn. 7932, 12990 e 19322 del 2023, a testimonianza, dunque, di un indirizzo interpretativo, sullo specifico tema, ormai sostanzialmente stabilizzatosi (così Cass. 32226/2024).
3.2 – Alla stregua di tutti i riportati, e qui condivisi, principi e venendo ai motivi di cassazione in esame si deve allora concludere quanto ai due motivi in esame che:
il primo è in parte infondato ed in parte inammissibile: è infondato poiché, se il rifiuto del cliente di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e sulla propria propensione al rischio non vale a esonerare l’intermediario dall’obbligo di verifica dell’adeguatezza del prodotto finanziario oggetto di negoziazione, la banca ben poteva -come ritenuto nella sentenza gravata supplire alle informazioni rifiutate attingendo la c.d. « profilatura di propensione al rischio » dell’investitrice dai pregressi investimenti, né doveva – come pretendono i ricorrenti – perciò solo « presumere una propensione al rischio minima o ridotta»; è inammissibile ove non si confronta con la ratio decidendi della decisione gravata in punto effetto della considerazione di detti pregressi e coevi investimenti, poiché la Corte di merito non ha attribuito -come asseriscono i ricorrenti – una propensione ad affrontare rischi elevati, e, quindi, un profilo di investimento non conservativo ma speculativo, bensì, solo rilevato che l’acquisto di « emissioni obbligazionarie statuali » -presentando esse un promesso margine di redditività che, rapportato alla loro minor durata rispetto ai titoli a reddito fisso in precedenza acquistati (BTP a lunga scadenza) – lasciava intendere una « maturata maggiore propensione verso titoli a reddito fisso, caratterizzati da equo contemperamento tra redditività e monetizzabilità, quindi meno coerenti con un profilo di mera consolidazione del risparmio »; ha, cioè, solo negato che il profilo dell’investitrice desumibile da altri contratti coevi e pregressi, fosse quello (anche qui preteso) di « una
propensione al rischio minima o ridotta» in funzione precipuamente conservativa dell’investimento, e che questo profilo non faceva emergere l’inadeguatezza dell’acquisto delle obbligazioni in questione e non richiedeva, quindi, la relativa segnalazione al cliente; perciò, sotto detto aspetto, il primo motivo di cassazione si riduce ad una inammissibile pretesa di riproporre in sede di legittimità la valutazione sulla propensione al rischio dell’investitore e sull’adeguatezza, quindi, dell’investimento contestato, che poteva essere aggredito solo sotto il profilo del vizio motivazionale nella ristretta cornice in cui esso è ancora denunciabile come violazione di legge costituzionale, come chiarito da Cass. Sez. Un. n. 8053/2014.
Il secondo motivo è solo in parte fondato essendo per il resto inammissibile.
È fondato quanto alla censura per cui la Corte d’appello ha escluso la responsabilità dell’intermediario per non aver fornito all’investitrice alcuna informazione sulla natura, sulle caratteristiche e sulla rischiosità dell’investimento in questione (oggetto del primo motivo di appello ma deciso in sede di esame del quinto motivo relativo alla errata deduzione del profilo di rischio della investitrice dal portafoglio titoli) ritenendo che, anche laddove la sig. NOME fosse stata in possesso delle stesse, si sarebbe astenuta dall’acquisto fonte del danno dedotto: ed, invero, la Corte di merito utilizza il ragionamento probatorio c.d. controfattuale, diretto alla valutazione della serie causale «alternativa» ( i.e non perturbata dall’omissione informativa da parte dell’intermediario) per negare, accogliendo la prospettazione della banca, il nesso di causalità tra l’omissione dell’obbligo di un’adeguata informativa e la condotta dell’investitrice, ovvero per affermare che l’investitore, quand’anche puntualmente avvertito dei rischi connessi alla sua scelta, l’avrebbe comunque posta in essere.
Tuttavia – come detto poco sopra – secondo un consolidato orientamento di questa Corte detto nesso si presume, salvo prova contraria da parte dell’intermediario la quale, tuttavia, non può risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall’asimmetria fra le parti (v. in tal senso di recente Cass. n. 19322/2023).
Ora la Corte d’appello ha utilizzato il ragionamento controfattuale per considerare adempiuto l’onere probatorio in senso contrario dell’intermediario, il quale ragionamento – come puntualizzato da Cass. n. 16127/2020 e Cass. n. 12990/2023 -può essere utilizzato ove si versi in ipotesi di causalità omissiva, dovendo il nesso causale essere scrutinato in ossequio alla regola del «più probabile che non», e, « cioè, collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa, quella legalmente dovuta, così da accertare, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, se, ove adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole. Tale giudizio per sua natura non si presta alla prova diretta, ma solo a quella presuntiva, occorrendo desumere (nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza previsto dall’art. 2729 cod. civ.) dai fatti certi emersi in sede istruttoria se l’investitore avrebbe tenuto una condotta, quella consistente nel recedere all’investimento, ormai divenuta nei fatti non più realizzabile (cfr. Cass. n. 17194/2016) ».
Ebbene nella specie la Corte di appello giunge alla conclusione che l’investitore avrebbe comunque tenuto la condotta che l’adempimento dell’obbligo informativo mirava a scongiurare, considerando erroneamente quale elemento indiziante, dotato di efficacia inferenziale, le scelte pregresse di investimento dell’investitrice, consistite -del tutto genericamente –
nell’acquisto di prodotti intrinsecamente caratterizzati da elementi di rischiosità, come azioni o obbligazioni convertibili strutturate, comportamento che, al contrario, non dimostra altro che una generica disponibilità dell’investitore ad accollarsi margini di rischio, ma sono invece neutre, o comunque insufficienti, nella prospettiva del giudizio controfattuale alternativo, che richiede di determinare il presumibile ipotetico comportamento dell’investitore che fosse stato opportunamente avvertito dei rischi connessi all’investimento, con riferimento al rischio specificamente corso nel caso concreto; ed altrettanto inconsistente – ed anzi ancor più generica – appare la valenza indiziante desunta dal profilo di propensione al rischio manifestata dall’investitrice, laddove -come si è sopra visto – la prova contraria consentita all’intermediario « non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati” (Cass. 17 aprile 2020, n. 7905) » (Cass. n. 33596 del 2021)
Perciò sotto detto profilo la decisione va cassata.
Mentre è inammissibile la censura quanto al dedotto vizio di omessa pronuncia sul sesto motivo – relativo alla mancata verifica del nesso di causalità tra la esposta condotta omissiva della banca il danno patito dalla investitrice – poiché in proposito non può parlarsi di omessa pronuncia laddove l’interesse all’esame del motivo è stato ritenuto assorbito da quanto motivato nell’esame del quinto motivo a proposito della censurata carenza informativa e della sua irrilevanza rispetto alla decisone di investimento.
4. – L’accoglimento del secondo motivo nei termini detti assorbe l’interesse alla valutazione del quarto e quinto motivo (che
denunciano la nullità della sentenza per emessa pronuncia sul quarto e primo motivo d’appello) nonché del quinto motivo (che denuncia violazione di legge di cui agli art. 23 d.lgs. n. 58/1998 e dell’art. 30 reg. Consob 11522/98 a proposito del rigetto del motivo d’appello che censurava l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla domanda di nullità del contratto quadro del 1992 per mancato adeguamento dello stesso alla normativa successivamente introdotta quale domanda volta a ottenere «a valle» la declaratoria di nullità dell’acquisto delle obbligazioni RAGIONE_SOCIALE) di cui, quindi, è superfluo affermare l’infondatezza per quanto affermato da questa Corte più volte con orientamento consolidato (v. per tutte Cass. n. 22193 del 2022).
In conclusione va accolto, nei limiti indicati, il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1° Sezione