Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5707 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5707  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
sul ricorso 14027/2020 proposto da:
BANCA  POPOLARE  DI  RAGIONE_SOCIALE  SPA  IN  LIQUIDAZIONE  COATTA AMMINISTRATIVA,  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della CORTE  DI  APPELLO  di FIRENZE  n. 121/2020 depositata il 17/01/2020.
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 28/1/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte di appello di Firenze, con la sentenza dianzi riportata, provvedendo in ordine alle ulteriori domande attrici che il giudice di primo grado, pronunciando la nullità del contratto di intermediazione corrente tra Banca Popolare di Vicenza s.p.a., successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa e gli eredi COGNOME, aveva giudicato assorbite, ha dato atto dell’inadempimento in cui, nella predetta occasione, era incorsa la banca violando gli obblighi informativi su di essa gravanti e non avendo provato di aver tenuto una condotta rispettosa dei principi di diligenza, trasparenza e correttezza e, sul presupposto della sua gravità, ha rigettato il gravame della banca e confermato la già ordinata restituzione, disposta in esito alla dichiarata nullità del contratto dal primo giudice, delle somme introitate dalla banca in esecuzione del pregresso rapporto.
La cassazione di detta sentenza è ora pretesa dalla banca soccombente in via principale con cinque motivi di ricorso seguiti da memoria,  ai  quali  resiste  con  controricorso  e  ricorso  incidentale condizionato, nonché memoria la parte intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale -con cui si lamenta la violazione degli artt. 132 e 352 cod. proc. civ. per l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte di appello aveva confermato la statuizione restitutoria adottata dal primo giudice, quantunque pur dichiarando l’inadempimento della banca, non avesse pronunciato la nullità, l’annullamento o la risoluzione del contratto né adottato qualsivoglia altra pronuncia legittimante la disposta restituzione -è infondato e non merita seguito.
Malgrado, effettivamente, debba convenirsi che la sentenza impugnata manchi di chiarezza espositiva, è innegabile che essa, confermando la statuizione oggetto di contestazione, abbia inteso accogliere una delle domande rimaste assorbite per effetto della dichiarata nullità del contratto a cui aveva proceduto il giudice di primo grado; domande a mezzo delle quali -come lascia intendere la motivazione del provvedimento impugnato allorché sottolinea che tra i rimedi tipici che l’ordinamento mette a disposizione dell’investitore per contestare l’inosservanza degli obblighi gravanti sull’intermediario «rientra l’azione di risoluzione per inadempimento e quella di risarcimento dei danni eventualmente subiti» -era dunque in facoltà dell’investitore chiedere la risoluzione del contratto con gli effetti restitutori tipici dell’art. 1458 cod. civ. ovvero il ristoro dei danni subiti in una misura corrispondente alle somme investite.
Nell’uno  e  nell’altro  caso  non  solo  non  è  ravvisabile  alcun  vizio motivazionale nelle forme  denunciate dal ricorrente, ma neppure è ravvisabile  la  violazione  delle  rubricate  norme  di  diritto,  poiché interpretandosi la decisione in conformità al suo complessivo sviluppo  motivazionale,  la  confermata  restituzione  non  è  affatto priva di un titolo giustificativo.
3. Il secondo motivo di ricorso principale -con cui si lamenta la violazione degli artt. 2934, 2935 e 2943 cod. civ. in relazione all’art. 1435 cod. civ., nonché l’omessa pronuncia su un fatto decisivo ed ancora l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione laddove la Corte di appello, pronunciando nei termini riportati, aveva confermato la già adottata disposizione restitutoria malgrado la pretesa dovesse ritenersi prescritta -; ed il terzo motivo del ricorso principale -con cui si lamenta la violazione degli artt. 2934, 2935 e 2943 cod. civ. in relazione all’art. 1218 e 2043 cod. civ. e l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione laddove la
Corte di appello si era indotta a rilevare la formazione del giudicato in relazione all’eccepita prescrizione dell’azione risarcitoria quantunque nessuna pronuncia a tale riguardo fosse stata adottata dal primo giudice -esaminabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti sono infondati e non meritano perciò seguito.
I  motivi,  debitamente  sfrondati  di  ogni  connotazione  motivazionale non più denunciabile nelle forme dedotte dalla ricorrente, si fondano sull’indimostrato presupposto che la contestata determinazione restitutoria  resa  dal  decidente  di  appello  sia  stata  adottata  in accoglimento della domanda di risoluzione già proposta dagli attori avanti  al  giudice  di  primo  grado  e  da  questo  dichiarata  assorbita essendo stata dichiarata la nullità del contratto quadro.
Di ciò, però, non si ha alcuna certezza processuale perché, come si è detto, rigettando il primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha fatto rilevare che l’inosservanza degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario è foriera a beneficio dell’investitore di una duplicità di azioni, nell’uno e nell’altro caso producendosi in caso di loro accoglimento un comune effetto riparatorio sotto forma della restituzione della somma investita in caso di risoluzione del contratto o sotto forma della liquidazione del danno nella misura corrispondente alla somma investita in caso di condotta illecita. E ben vero che la Corte di appello non ha mancato di rilevare che l’inadempimento ascritto alla banca era sicuramente grave, ma la circostanza ove si voglia con ciò credere che la pronuncia di che trattasi sia stata adottata in accoglimento di una domanda di risoluzione piuttosto che in accoglimento di una domanda risarcitoria, è di per sé neutra essendo appena il caso di ricordare che l’art. 1453 cod. civ. in caso di inadempimento contrattuale fa sempre salva l’azione risarcitoria e questa è autonomamente esercitabile anche in difetto dell’azione di risoluzione. Di più in
questa  direzione  non  è  di  secondo  momento,  semmai,  considerare che,  pur  nella  sua  non  chiarissima  esposizione  argomentativa,  la Corte  di  appello  si  è  data  cura  di  esaminare  a  pag.  12  della motivazione la questione della prescrizione con riferimento alla sola domanda risarcitoria, rilevando il giudicato formatosi sul punto, il che non conforta di certo la tesi ricorrente.
4. Il quarto motivo del ricorso principale -con cui si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione ed ancora la violazione e falsa applicazione degli artt. 119 TUB e 2220 cod. civ. laddove la Corte di Appello aveva ritenuto che la banca non avesse assolto gli obblighi informativi gravanti su di sé nella sua veste di intermediario, quantunque il cliente dovesse considerarsi in ragione delle circostanze concrete del caso (il cliente era solito operare personalmente presso l’ufficio borsa della ricorrente, disponeva di un portafoglio assai composito, ecc,) un investitore senz’altro esperto -è, debitamente ricondotto alla sua effettiva natura, inammissibile perché manifestamente versato in fatto.
E’ perciò appena il caso di rilevare che la valutazione delle prove è attività che compete esclusivamente al giudice del merito in quanto giudice del fatto sostanziale e non si può perciò chiedere alla Corte di Cassazione -che riguardo al sindacato probatorio espletato in quella sede deve limitarsi a controllarne solo la legittimità, ma non gli esiti che ne sono sortiti -che rinnovando quel giudizio essa sostituisca la propria valutazione a quella del giudice di merito, così ponendo riparo, in una sorta di immaginario terzo grado di giudizio, alla pretesa ingiustizia della decisione impugnata.
 Il  quinto  motivo  del  ricorso  principale -con  cui  si  lamenta  la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.  e la contraddittorietà della  motivazione  laddove  la  Corte  di  appello  aveva  pronunciato  la
condanna della banca alla rifusione delle spese di lite quantunque si fosse accolto il primo motivo di appello inteso a denunciare l’erroneità  della  pronuncia  di  primo  grado  che  aveva  dichiarato  la nullità  del  contratto  quadro  per  difetto  di  sottoscrizione  da  parte della banca -è inammissibile.
Anche al riguardo è appena il caso di rilevare, in adesione al consolidato insegnamento di questa Corte, che in tema di spese processuali il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.
 Il ricorso principale va dunque respinto.
Il ricorso incidentale, in ragione della sua natura condizionata, resta assorbito.
 Le  spese  seguono  la  soccombenza  e  si  liquidano  come  da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;  condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite  che liquida in favore di parte resistente in euro 7200,00, di cui euro  200,00  per  esborsi,  oltre  al  15%  per  spese  generali  ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115  dichiara  la  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento  da
parte  della  ricorrente,  ove  dovuto,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 28 gennaio 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME