Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15667 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15667 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
Oggetto:
intermediazione finanziaria
AC – 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 02749/2021 R.G. proposto da:
Banco BPM s.p.a. RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal l’avv. NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentata e dife NOME COGNOME giusta procura in atti;
sa dall’avv.
– controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 1223/2020, pubblicata il 18 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Banco BPM s.p.a. (in prosieguo, breviter : ‘la banca’) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Genova, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla sentenza di questa Corte n. 12262/2015, l’ ha condannata a pagare in favore di NOME NOME COGNOME (in prosieguo, breviter: ‘l a cliente’), quale erede di NOME COGNOME la somma di euro 115.612,01, oltre accessori, dichiarando risolto il contatto quadro di negoziazione titoli sottoscritto tra quest’ultima e la banca in data 8 settembre 1998.
La cliente ha resistito con controricorso.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che, in applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte nella sentenza rescindente n. 12265 del 2015, era accertato che la banca aveva violato gli obblighi informativi su di essa ricadenti ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. n. 58 del 1998, siccome aveva omesso di fornire alla cliente informazioni inerenti la tipologia dei titoli oggetto dell’ acquisto (bond Cirio), mancando di segnalare le caratteristiche di rischio dell’emissione, in tal modo privando la cliente della possibilità di determinarsi con informato consenso all’ acquisto; b) che tale inadempimento era idoneo alla declaratoria di risoluzione del contratto quadro di negoziazione sottoscritto tra le originarie parti nel 1998, con la conseguente risoluzione anche dell’ ordine di acquisto per cui è causa e la condanna della banca al risarcimento dei danni
arrecati alla cliente, parametrati alla somma capitale versata al momento dell’ acquisto dei titoli il cui valore era andato perduto, maggiorata degli interessi legali.
4. La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
a) Primo motivo: «1) Denuncia di illegittimità costituzionale degli artt. 62, 65, 66,67, 68 del D.L. 21.06.2013, n. 69, recante ‘Disposizioni per il rilancio dell’economia’, convertito con modificazioni dalla L. 09.08.2013 n. 98, in relazione agli artt. 3, 25, comma 1, 102 comma 1 e 106 comma 1 e 2 della Costituzione. Conseguente nullità dell’impugnata sentenza derivante da un vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 C.P.C., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 C.P.C. », deducendo la nullità della sentenza poiché estesa da un giudice ausiliario di appello, non legittimato a partecipare al collegio per la denunciata incostituzionalità della sua costituzione e delle sue successive proroghe nell’ esercizio delle funzioni.
Il motivo è stato espressamente rinunciato dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod. proc. civ.
Secondo motivo «2) Violazione degli artt. 163, 164, 165, 307, 347, 348, 393, 394 C.P.C. in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 C.P.C. Nullità della sentenza per improcedibilità dell’appello in riassunzione per mancata costituzione dell’ appellante», deducendo la nullità della sentenza impugnata per non aver rilevato che l’atto di citazione in riassunzione non era stato notificato alla Banca Popolare Italiana Soc. Coop. e che la notifica effettuata alla RAGIONE_SOCIALE gestione del Credito s.p.a. non aveva concesso i termini a comparire e non era stato
iscritto a ruolo, con conseguente improcedibilità del giudizio in riassunzione.
Terzo motivo «3) Violazione degli artt. 101, 156, 163, 164, 307, 393 C.P.C. in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 C.P.C. Nullità dell ‘atto di citazione ex art. 392 C.P.C. in rinnovazione e conseguente nullità della sentenza», deducendo la nullità della sentenza impugnata per aver omesso di rilevare l’ irritualità della notificazione all’ odierna ricorrente dell’atto di citazione, mai precedentemente notificato alla Banca Popolare Italiana, anziché quello originariamente notificato.
Quarto motivo «4) Violazione degli artt. 101, 102, 331 C.P.C. in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 C.P.C. », deducendo la nullità della sentenza impugnata per aver omesso di rilevare la mancata citazione in riassunzione del litisconsorte processuale RAGIONE_SOCIALE
I motivi secondo, terzo e quarto, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, non sono fondati.
La sentenza impugnata (pag. 7), in tema di controllo sulla ritualità della riassunzione del processo, afferma che: per quanto riguarda l’appellata in riassunzione RAGIONE_SOCIALE Credito s.p.a., risulta ritualmente notificato l’atto di citazione in riassunzione in data 23 settembre 2015.
Per quanto riguarda l’appellata in riassunzione Banca Popolare Italiana RAGIONE_SOCIALEoggi Banco BPM sRAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE, odierna ricorrente), a seguito di concessione del termine per la rinnovazione da parte del Presidente della Corte di appello ligure, risulta notificato atto di citazione in riassunzione con allegato verbale di udienza in data 12 febbraio 2016.
La circostanza che in tale atto il destinatario della notificazione sia stato erroneamente indicato come Banca Popolare Italiana soc. coop. s.p.a., laddove l’atto risulta effettivamente notificato alla Banco Popolare soc. coop. s.p.a., è stata correttamente valutata come irrilevante ai fini della corretta individuazione del destinatario, siccome nelle more era avvenuta la fusione per incorporazione della prima società nella seconda, con la conseguenza che l’atto a veva raggiunto l’effettivo soggetto giuridico che all’epoca era succeduto a quello costituito nelle precedenti fasi del giudizio.
Rispetto a tale accertamento in fatto, che trova riscontro in atti, le questioni agitate nei motivi di ricorso in esame non colgono nel segno.
Non rileva in alcun modo la mancata iscrizione a ruolo dell’atto di citazione in riassunzione notificato senza buon esito in data 21 ottobre 2015, giacché per esso la Corte di appello ha disposto l’ espressa rinnovazione della notificazione, con ciò evidentemente rimettendo in termini il notificante per adempiere all’incombente.
Nessuna ‘ confusione ‘ la Co rte territoriale ha fatto tra Banca Popolare Italiana e Banco Popolare poiché, come testé detto, tale differenza è stata sicuramente apprezzata dal giudice di secondo grado, che sul punto ha argomentato l’inesistenza di alcun vizio, stante l’ avvenuta incorporazione della prima nella seconda.
Nemmeno può darsi rilievo alla circostanza che la notificazione dell’atto di riassunzione in rinnovazione al Banco Popolare contenesse non già una nuova citazione, ma la copia dell’ originaria citazione unitamente al verbale di causa. Non trova, infatti, applicazione alla fase di rinvio quanto affermato da
questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 28810 del 08/11/2019; id. Sez. 3, Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023) secondo cui è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l’ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l’atto manca della chiarezza indispensabile all’evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, per la ragione che tali pronunce riguardano l’atto di citazione in primo grado, quando ancora la parte per l’appunto non è assistita da alcun difensore e deve, quindi, essere messa in condizione di sapere con assoluta certezza quale sia la data di prima comparizione innanzi al giudice. Nel caso di specie, in effetti, si è in fase di riassunzione del giudizio in fase di appello, quando le parti sono già assistite dal difensore, di talché deve ritenersi che la combinazione dell’originario atto di citazione in riassunzione e del verbale di udienza siano sufficienti a consentire al professionista legale di individuare la data di celebrazione del processo (nei sensi indicati da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10852 del 05/12/1996).
Del resto, la ricorrente non contesta il rilievo contenuto nella sentenza impugnata secondo cui il 7 novembre 2019 essa, tramite il suo legale avv. COGNOME abbia depositato in atti una ‘nota’ con allegato mandato difensivo. Circostanza che, se non vale a far ritenere raggiunto lo scopo della citazione in riassunzione, poiché parimenti risulta dalla stessa sentenza impugnata che tale atto è stato dichiarato inammissibile della Corte genovese, di sicuro testimonia che il legale era stato in grado, attesa la ricezione della citazione in rinnovazione di cui si discute, di rendersi conto della pendenza del processo.
Infondato è il quarto motivo del ricorso che, nel lamentare una mancata integrità del contraddittorio in relazione alla posizione della COGNOME, appare dimentico della circostanza che la Corte di appello ha valutato ritualmente notificata l’originaria notificazione in data 21 settembre 2015 dell’atto citazione in riassunzione nei confronti della medesima, sicché alcuna lesione del contraddittorio processuale appare sussistere nel caso di specie.
Quinto motivo «5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 comma 1 lett. C. del D. Lgs. n. 58/1988 e degli artt. 27,28,29 Reg. Consob in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.», deducendo l ‘ erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di rilevare la banca aveva fornito al cliente prima della sottoscrizione dell’ordine un’informativa completa sulle caratteristiche delle obbligazioni in collocamento e che l’ ordine scritto del cliente soddisfa l’esigenza probatoria circa l’ adempimento dell’obbligo informativo.
Il motivo è inammissibile perché è totalmente versato in fatto, contenendo una personale ricostruzione della vicenda processuale in tema di prova dell’avvenuta informazione sull’ investimento, che meramente si contrappone a quella contenuta nella sentenza impugnata, senza in alcun modo dimostrare l’erroneità di quest’ultima, finendo per essere del tutto apodittica.
La Corte territori ale, nell’estendere l’ inadempimento all’obbligo informativo al contratto quadro di negoziazione altro non ha fatto che applicare il principio di diritto affermato nella sentenza rescindente di questa Corte n. 12265 del 2015.
E non essendo, come detto, state oggetto di specifica censura la metodologia di selezione o la valutazione delle prove secondo i
criteri ermeneutici stabiliti dalla legge, le circostanze di fatto acclarate a sostegno di tale conclusione si sottraggono alla valutazione di questa Corte di sola legittimità.
Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna Banco BPM s.p.a. a rifondere a NOME NOME COGNOME le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno